Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2023 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO |
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2023 |
Modifica dello statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9 e comma 11, che dispongono, rispettivamente, che gli statuti delle Universita' sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» che dispone, tra l'altro, le modalita' per la modifica degli statuti delle universita' e i vincoli e i criteri direttivi da osservare; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo, emanato con decreto rettorale Rep. 92/2012 del 16 febbraio 2012 ed in particolare l'art. 11 «Statuto» che dispone ai commi 2 e 4: «1. Omissis. 2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 3. Omissis. 4. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del rettore nel rispetto della normativa vigente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»; Vista la proposta di modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo, approvata con deliberazione del 29 maggio 2023 dal senato accademico, previo parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 maggio 2023; Vista la nota prot. n. 93592/I/2 del 1° giugno 2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le modifiche allo statuto di Ateneo ai fini del prescritto controllo ministeriale; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. AOODGFIS n. 9716 del 31 luglio 2023, acquisita al prot. n. 155208/I/2 del 1° agosto 2023, con cui il Ministero, al termine dell'attivita' istruttoria, comunica che non ha osservazioni da formulare alla proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo;
Decreta:
Art. 1
E' emanata la modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo nel testo allegato al presente decreto. |
| Allegato
Statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo
Sommario
Titolo I NORME GENERALI Capo I Principi direttivi
Art. 1. Natura giuridica, valori fondativi e finalita' istituzionali Art. 2. Attivita' istituzionali Art. 3. Diritto allo studio Art. 4. Attivita' culturali, sportive e ricreative Art. 5. Organizzazione dell'Universita' Art. 6. Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale Art. 7. Risorse finanziarie Art. 8. Partecipazione ad organismi privati Art. 9. Diritto all'informazione
Capo II Fonti normative
Art. 10. Statuto Art. 11. Codice etico e di comportamento Art. 12. Regolamenti
Titolo II ORGANI DI ATENEO
Art. 13. Organi di Ateneo
Capo I Rettore o rettrice
Art. 14. Rettore o rettrice Art. 15. Modalita' di elezione del rettore o della rettrice e durata del mandato Art. 16. Prorettore vicario o prorettrice vicaria, delegati e delegate
Capo II senato accademico
Art. 17. Senato accademico Art. 18. Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del senato accademico
Capo III Consiglio di amministrazione
Art. 19. Consiglio di amministrazione Art. 20. Composizione e durata del mandato del consiglio di amministrazione Art. 21. Modalita' di costituzione del consiglio di amministrazione
Capo IV Direttore generale o direttrice generale
Art. 22. Direttore generale o direttrice generale Art. 23. Modalita' di nomina del direttore generale o della direttrice generale
Capo V Collegio dei revisori dei conti
Art. 24. Collegio dei revisori dei conti Art. 25. Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del Collegio dei revisori dei conti
Capo VI Nucleo di valutazione di ateneo
Art. 26. Nucleo di valutazione di Ateneo Art. 27. Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del nucleo di valutazione
Capo VII Presidio della qualita'
Art. 28. Presidio della qualita' Art. 29. Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del presidio della qualita'
Titolo III COMITATI E COLLEGI
Art. 30. Consulta degli studenti e delle studentesse Art. 31. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Art. 32. Comitato per lo sport universitario Art. 33. Collegi disciplinari
Titolo IV STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE
Art. 34. Strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione Art. 35. Dipartimento Art. 36. Organi e organizzazione interna del Dipartimento Art. 37. Consiglio di Dipartimento Art. 38. Direttore di Dipartimento o direttrice di Dipartimento Art. 39. Giunta di Dipartimento Art. 40. Corso di studio Art. 41. Strutture didattiche interdipartimentali Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti Art. 43. Dottorato di ricerca Art. 44. Scuole di specializzazione Art. 45. Centri di ricerca e terza missione Art. 46. Strutture speciali
Titolo V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA
Art. 47. Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici Art. 48. Sistema bibliotecario
Titolo VI NORME COMUNI
Art. 49. Decorrenza dei mandati Art. 50. Norme generali per gli organi collegiali Art. 51. Incompatibilita' Art. 52. Indennita' e compensi Art. 53. Federazioni e fusioni
Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 54. Mandati in essere e nuove nomine Art. 55. Adeguamenti regolamentari
Art. 1 Natura giuridica, valori fondativi e finalita' istituzionali
1. L'Universita' degli studi di Bergamo, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' una istituzione pubblica, senza scopo di lucro, dotata di personalita' giuridica con piena capacita' di diritto pubblico e privato. 2. L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore. Indirizza l'attivita' formativa in un rapporto inscindibile con la ricerca accademica e promuove la trasmissione e la condivisione del sapere al fine di contribuire allo sviluppo culturale, civile, economico e sociale dell'Italia e dell'Unione europea. 3. In conformita' alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, l'Universita' ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti fissati dalla legislazione vigente. 4. L'Universita' sostiene e garantisce il pieno rispetto dei valori di liberta', laicita', pluralita' e sostenibilita' indipendentemente da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. Contrasta in ogni ambito di sua pertinenza qualsiasi forma di discriminazione legata all'identita' di genere, all'etnia, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali. 5. L'Universita' garantisce liberta' di insegnamento, liberta' e autonomia nell'organizzazione della ricerca, indipendenza scientifica e valorizzazione del merito. Promuove la molteplicita' degli approcci scientifici e le connessioni tra saperi, innovazioni e prospettive, come strumenti di pensiero critico, dialogo, apprendimento e scambio intergenerazionale e transnazionale. 6. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, favorendo la dimensione internazionale delle proprie attivita' istituzionali, facendone propri i principi e gli strumenti per garantire una formazione all'avanguardia e promuovere una ricerca di eccellenza di respiro internazionale. 7. L'Universita' garantisce il diritto allo studio in conformita' con gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana e le pari opportunita' nell'accesso agli studi. 8. L'Universita' investe nel benessere di tutta la comunita' universitaria favorendo la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di studio e la crescita della persona. Garantisce pari opportunita' nei meccanismi di reclutamento e di carriera. Promuove lo sviluppo organizzativo e una cultura della qualita', della partecipazione e della responsabilita' diffusa in tutti i suoi organi e in tutte le sue strutture. |
| Art. 2
Lo statuto, nella versione integrale modificata, entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bergamo, 1° agosto 2023
Il rettore: Cavalieri |
| Art. 2 Attivita' istituzionali
1. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' rilascia titoli di studio relativi ai vari livelli di formazione universitaria in conformita' a quanto previsto dalla legge. Svolge l'attivita' didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualita' piu' elevata di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e delle norme in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale docente e ricercatore. 2. L'Universita' favorisce l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e di percorsi di alta formazione permanente al fine di contribuire al perfezionamento e all'aggiornamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale di ogni singolo soggetto in accordo alle proprie esigenze formative. 3. L'Universita' collabora con istituzioni comunitarie e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile e per lo sviluppo sostenibile. Opera nel proprio contesto territoriale in rapporto con le proprie finalita' istituzionali, promuovendo confronti e azioni con gli attori sociali, culturali e del mondo economico, produttivo e della formazione. 4. L'Universita' sostiene l'attivazione di programmi integrati di studio, di iniziative di cooperazione e di sviluppo con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca. 5. L'Universita' favorisce la mobilita' del personale e degli studenti, la collaborazione interuniversitaria, gli insegnamenti, i corsi di studio in lingua straniera, in una visione di comunita' scientifica internazionale. 6. L'Universita' provvede all'istituzione di borse e premi di studio, anche con il supporto di soggetti esterni, per studenti meritevoli e capaci, anche se privi di mezzi. Persegue politiche per facilitare la residenzialita' e mobilita' degli studenti e del personale. 7. L'Universita' adotta i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo. Favorisce l'accesso alle risorse informative on-line per garantire una maggiore diffusione delle conoscenze e promuovere il trasferimento delle stesse. Garantisce il rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale, bibliografico, documentario ed archivistico. 8. L'Universita' opera secondo il metodo della pianificazione, della programmazione e della valutazione dei risultati, in conformita' ai principi di trasparenza, pubblicita' e partecipazione al fine di assicurare i piu' alti livelli di efficacia e di efficienza. Garantisce alle strutture preposte alle attivita' di ricerca e di didattica autonomia organizzativa, come espressamente riservata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. Garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati, improntati a logiche di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti. 9. L'Universita' attua programmi indirizzati alla formazione e alla valorizzazione di tutto il proprio personale. Promuove condizioni di studio e di lavoro attente alla salute, alla sicurezza e all'ergonomia degli ambienti. Favorisce l'eliminazione delle barriere architettoniche, ambientali e sociali all'integrazione delle persone. Promuove attivita' culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative. 10. L'Universita' promuove l'uso di linguaggi inclusivi e attenti alle differenze; indica cariche e incarichi con titoli al femminile e al maschile, nel rispetto dei valori della massima leggibilita' e comprensibilita' della lingua italiana. La scelta della forma femminile o maschile e' nella libera disponibilita' di chi assume la carica o l'incarico. |
| Art. 3 Diritto allo studio
1. L'Universita' organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario, anche in collaborazione con gli enti del territorio. 2. L'Universita' promuove il diritto allo studio, in particolare a beneficio degli studenti in situazione di disagio sociale o economico, e l'inclusione di studenti con disabilita' o disturbi del neurosviluppo. 3. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale della comunita' studentesca ed alla sua piena partecipazione alle attivita' universitarie. Inoltre attiva servizi intesi ad agevolare il suo inserimento nel mondo del lavoro. 4. L'Universita' sostiene e promuove le attivita' di servizio alla propria comunita' studentesca svolte in forme associative, di volontariato e di cooperazione. 5. L'Universita' promuove l'istituzione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli e si impegna a potenziare i progetti di didattica internazionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. |
| Art. 4 Attivita' culturali, sportive e ricreative
1. L'Universita' riconosce e promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative della comunita' studentesca e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati ed associazioni operanti in tali ambiti. 2. L'Universita' favorisce attivita' autogestite dalla comunita' studentesca e dal personale nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero. |
| Art. 5 Organizzazione dell'Universita'
1. L'organizzazione dell'Universita' e' funzionale all'efficace svolgimento dell'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione e deve assicurare un efficiente utilizzo delle strutture e una efficace erogazione dei servizi. 2. L'organizzazione dell'Universita' e' ispirata ai seguenti principi: a. distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo che compete agli organi di governo e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che spetta al direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti dalla regolamentazione interna, ai responsabili delle strutture; b. gestione dell'attivita' sulla base di programmi e progetti; c. gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio. |
| Art. 6 Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato. 2. L'Universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia sia all'estero. 3. L'Universita' puo' svolgere attivita' di ricerca, consulenza e formazione, anche per conto terzi, mediante stipula di contratti e convenzioni. 4. L'Universita' puo' concedere l'utilizzo del proprio marchio per attivita' promosse ed organizzate da terzi, purche' siano coerenti con le sue finalita' istituzionali e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. |
| Art. 7 Risorse finanziarie
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da: trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici; tasse e contributi universitari dovuti dalla comunita' studentesca; forme autonome di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi, corrispettivi di contratti e convenzioni, proventi da attivita', contributi volontari, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni e altri atti di liberalita'. 2. L'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. |
| Art. 8 Partecipazione ad organismi privati
1. L'Universita' puo' partecipare esclusivamente a societa', anche consortili, costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma cooperativa, per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche, di ricerca e terza missione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente. 2. La partecipazione dell'Universita', deliberata dal consiglio di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a. disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste; b. destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; c. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; d. previsione espressa di patti di salvaguardia parasociali che tutelino l'Universita' in caso di aumenti di capitale; e. diritto di recedere qualora l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato. 3. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Universita' puo' costituire o partecipare ad una Fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese. La Fondazione e' disciplinata da apposito statuto, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 4. La collaborazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario, contemperandolo con le proprie esigenze operative. 5. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale, pubblicato nella sezione del sito dedicata. 6. L'Universita' effettua periodicamente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nel rispetto della normativa vigente. 7. Il recesso dell'Universita' dagli organismi cui partecipa e' approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. |
| Art. 9 Diritto all'informazione
1. L'Universita' ispira la propria attivita' al principio della trasparenza, della pubblicita' e dell'informazione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. 2. L'Universita' assicura la diffusione regolare ed efficace delle informazioni all'interno dell'Ateneo e adeguata pubblicizzazione a tutte le sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni all'esterno. 3. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitare l'accesso, la fruizione e la circolazione. 4. E' garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita', secondo le disposizioni di legge. 5. E' consentito a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, e di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, secondo le disposizioni di legge. |
| Art. 10 Statuto
1. Lo statuto e' adottato nel rispetto delle norme che disciplinano il sistema universitario italiano ed e' espressione fondamentale dell'autonomia funzionale dell'Universita'. 2. L'iniziativa per la modifica dello statuto puo' avvenire su proposta al rettore da parte o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione o di almeno un terzo dei componenti della consulta degli studenti e delle studentesse. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 3. Lo statuto modificato e' emanato, dopo la fase di controllo di legittimita' e di merito previsto dalla legge, con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 11 Codice etico e di comportamento
1. Il codice etico e di comportamento del personale docente, della comunita' studentesca e del personale tecnico-amministrativo determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e di responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 2. Il codice e le relative modifiche sono deliberate dal senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Le modifiche del codice possono essere proposte al rettore dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dai Dipartimenti, dalla consulta degli studenti e delle studentesse, dal comitato unico di garanzia. 3. L'accertamento di violazioni del codice, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, porta all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo codice. 4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al senato accademico, su proposta del rettore. 5. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza di collegi e organi deputati ai procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla legge. 6. Le sanzioni decise dal senato accademico sono irrogate dal rettore. |
| Art. 12 Regolamenti
1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, l'Universita' adotta regolamenti in materia di didattica, ricerca, terza missione e organizzazione. 2. I regolamenti sono deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti che contengono parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli organi. 3. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono preliminarmente approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 4. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento stesso o dal decreto di emanazione. |
| Art. 13 Organi di Ateneo
1. Sono organi di Ateneo a. Rettore o rettrice; b. Senato accademico; c. Consiglio di amministrazione; d. Direttore generale o direttrice generale; e. Collegio dei revisori dei conti; f. Nucleo di valutazione; g. Presidio della qualita'. |
| Art. 14 Rettore o rettrice
1. Il rettore e' il rappresentante legale dell'Universita'. Al rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita', da realizzarsi secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, equita' e promozione del merito. 2. In particolare spetta al rettore: a. proporre il documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo; b. proporre i documenti di bilancio preventivo e consuntivo; c. convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, eventualmente anche in seduta congiunta; d. emanare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e di comportamento e le loro modificazioni e integrazioni; e. proporre la nomina del direttore generale; f. conferire incarichi di insegnamento a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama in conformita' alla normativa vigente; g. avviare i procedimenti disciplinari, secondo le modalita' definite dalla legge, irrogando, quando prevista, sanzione non superiore alla censura; h. avviare i procedimenti in caso di violazione del codice etico e di comportamento e proporre al senato accademico la relativa sanzione, qualora la materia non ricada tra le competenze dei collegi disciplinari di cui all'art. 33; i. stipulare accordi e contratti per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano una diversa competenza; j. assegnare gli spazi e le risorse edilizie alle diverse strutture dell'Ateneo; k. vigilare su tutte le strutture e i servizi di Ateneo e formulare direttive per il buon andamento delle attivita'; l. rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del consiglio di amministrazione; m. utilizzare le risultanze del nucleo di valutazione nella sua azione di indirizzo e di controllo; n. nominare i componenti del collegio di disciplina; o. ogni altra funzione ed attivita' non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. 3. Il rettore, in caso di necessita' e di urgenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti in materie di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, sottoponendoli a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva. 4. Il rettore puo' optare per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. |
| Art. 15 Modalita' di elezione del rettore o della rettrice e durata del mandato
1. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Universita' italiane e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 2. L'elettorato attivo e' costituito: a. dal personale docente e ricercatore a tempo indeterminato; b. dal personale ricercatore a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50; c. dal personale dirigente e tecnico-amministrativo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,25; d. dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti negli organi di Ateneo e nel comitato regionale per il diritto allo studio universitario; e. dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti nei collegi delle strutture per la didattica e la ricerca di cui all'art. 34, con voto ponderato moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20. 3. Le modalita' di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale sono specificate dal regolamento generale di Ateneo. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validita' delle votazioni successive alle prime due, e' comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 4. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica sei anni a decorrere dalla nomina. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal decano, o in subordine dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, il quale avvia le procedure per la nuova elezione entro trenta giorni. 5. Qualora il senato accademico proponga al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente statuto, il decano, o, in caso di impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, convochera' entro trenta giorni il corpo elettorale, affinche' esso si pronunci in merito alla mozione. Nel caso in cui questa ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il decano, o il secondo professore in ordine di anzianita', indira' una nuova elezione. |
| Art. 16 Prorettore vicario o prorettrice vicaria, delegati e delegate
1. Il rettore nomina il prorettore vicario scegliendolo tra i professori di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento temporanei. 2. Il prorettore vicario esercita anche eventuali funzioni specifiche che gli vengano delegate con decreto rettorale. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore puo' avvalersi anche di prorettori delegati e di delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto, nel quale vengono precisati i compiti, gli ambiti loro affidati e la scadenza del mandato. I prorettori delegati e i delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati e i delegati possono, su proposta del rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 4. Il rettore puo' altresi' conferire delega di specifiche funzioni a singoli docenti, anche a carattere temporaneo. |
| Art. 17 Senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche, di ricerca, di terza missione e di servizi alla comunita' studentesca dell'Ateneo, formulando proposte, pareri e atti deliberativi in materia, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture didattiche e scientifiche. 2. In particolare, spetta al senato accademico: a. approvare le modifiche allo statuto; b. approvare il regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche; c. approvare i regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche e le relative modifiche; d. approvare i regolamenti in materia studentesca; e. approvare il codice etico e di comportamento e le relative modifiche; f. accertare le violazioni e irrogare le sanzioni in caso di violazione del codice etico e di comportamento, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada tra le competenze dei collegi disciplinari di cui all'art. 33; g. svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattico-scientifiche; h. proporre al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore, da approvarsi con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del senato accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del rettore; i. approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, la programmazione annuale dell'attivita' didattica, anche sulla base di proposte delle competenti strutture didattiche, entro i limiti di spesa fissati dal consiglio di amministrazione e previsti nel bilancio di previsione; j. determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche. 3. Il senato accademico formula pareri obbligatori nelle materie richiamate al comma 1, in quelle previste dalla legge e in particolare in ordine: a. al documento di programmazione strategica di Ateneo proposto dal rettore; b. alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale; c. al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo; d. al piano dell'offerta formativa e all'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture didattiche e scientifiche; e. alla proposta dei componenti del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e del presidio della qualita'; f. al conferimento dell'incarico di direttore generale; g. alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti; h. alla concessione dei patrocini e della licenza d'uso del marchio di Ateneo. 4. Il senato accademico esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi e dai regolamenti e si esprime su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame. |
| Art. 18 Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da ventuno componenti come di seguito indicato: a. il rettore, componente di diritto, che lo presiede e nomina i componenti elettivi; b. sei componenti eletti tra i direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, dal personale docente e ricercatore; c. tre docenti di prima fascia eletti dai docenti di prima fascia dell'Ateneo; d. tre docenti di seconda fascia eletti dai docenti di seconda fascia dell'Ateneo; e. due ricercatori eletti dai ricercatori dell'Ateneo; f. un rappresentante degli studenti di dottorato eletto con modalita' previste in via regolamentare; g. tre rappresentanti degli studenti eletti con modalita' previste in via regolamentare; h. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo. 2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, che esercita anche le funzioni di segretario, o un suo delegato, i direttori di Dipartimento che non sono gia' componenti del senato accademico e il prorettore vicario. Alle sedute possono partecipare, su invito del rettore e limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza, i prorettori, i delegati, il presidente del nucleo di valutazione, il presidente del presidio di qualita', i dirigenti. 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la meta' dei componenti con diritto di voto. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. 4. Il senato accademico dura in carica tre anni; il mandato dei senatori e' di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti e quello del rappresentante degli studenti di dottorato che sono di durata biennale. Il mandato di ciascun componente puo' essere immediatamente rinnovato una sola volta. |
| Art. 19 Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e gestionale, di programmazione finanziaria e di fabbisogni del personale, annuale e pluriennale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 2. In particolare spetta al consiglio di amministrazione: a. adottare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; b. approvare i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca; c. approvare, in conformita' alla programmazione strategica pluriennale, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi; d. definire i criteri generali per determinare le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi. 3. Inoltre spetta al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico: a. approvare il documento di programmazione strategica pluriennale dell'Ateneo sulla base della proposta del rettore; b. approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo sulla base della proposta del rettore, per gli aspetti di sua specifica competenza, disponendo adempimenti di competenza; c. conferire l'incarico di direttore generale su proposta del rettore; d. approvare l'attivazione o la modifica di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche; e. approvare la soppressione di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche; f. deliberare in ordine all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale docente e ricercatore, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina; g. approvare la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione triennale dell'Ateneo, che dovra' assicurare la sostenibilita' nel tempo della relativa spesa. 4. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio in ordine ai regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e scientifiche, nonche' al codice etico e di comportamento. 5. Il consiglio di amministrazione puo' costituire al proprio interno una giunta composta da cinque componenti, compreso il rettore che la presiede. 6. Alla giunta possono essere delegate specifiche materie di natura operativa e gestionale gia' definite in atti di programmazione. |
| Art. 20 Composizione e durata del mandato del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici componenti come di seguito indicato: a. il rettore, componente di diritto, che lo presiede; b. due rappresentanti degli studenti eletti con le modalita' previste in via regolamentare; c. otto componenti scelti, ponendo adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello. Tra questi, in particolare, dovranno essere individuati: i. tre consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; ii. cinque consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. 2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, o un suo delegato, che esercita anche le funzioni di segretario, e il Prorettore vicario. 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei consiglieri e' di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti che e' di durata biennale. 4. Il mandato di ciascun componente puo' essere immediatamente rinnovato una sola volta. 5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 21 Modalita' di costituzione del consiglio di amministrazione
1. I consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalita': a. valutazione da parte del rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive richieste. Il rettore si avvarra' di una commissione di valutazione da lui nominata sentito il senato accademico, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati; b. individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lettera a), da parte del rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il senato accademico. 2. I consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalita': a. pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo contenente le caratteristiche soggettive richieste; b. valutazione delle candidature pervenute da parte di un comitato consultivo nominato dal rettore, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati; c. individuazione nell'ambito della suddetta rosa di candidati e nomina dei componenti, da parte del rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il senato accademico. 3. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici con riferimento a ciascuna componente. |
| Art. 22 Direttore generale o direttrice generale
1. Il direttore generale e' l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amminsitrazione. 2. In particolare il direttore generale: a. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo; b. affida ai dirigenti e ai responsabili delle unita' organizzative gli incarichi e le responsabilita' degli specifici progetti, definendo altresi' gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali; dirige, coordina e controlla le attivita', anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; c. svolge l'attivita' di organizzazione e gestione del personale, compresi i rapporti sindacali e di lavoro; d. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa nell'ambito delle direttive espresse dal consiglio di amministrazione e nei termini individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e. collabora con il rettore nella predisposizione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, del bilancio annuale, della predisposizione del budget e del conto consuntivo; f. assiste il rettore nell'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie; g. provvede alla gestione dei servizi e della struttura logistica dell'Ateneo, dando attuazione al piano degli interventi edilizi approvati dal consiglio di amministrazione; h. tiene un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti da essa designati, e ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse; i. formula proposte ed esprime pareri su richiesta del rettore. |
| Art. 23 Modalita' di nomina del direttore generale o della direttrice generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico. Il direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 2. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile. 3. L'incarico di direttore generale vicario e' attribuito dal direttore generale, con proprio decreto, nel quale e' determinata anche la scadenza del suo mandato. Il direttore generale vicario sostituisce il direttore generale in caso di impedimento o di assenza temporanei e puo' ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie. |
| Art. 24 Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Ateneo. In particolare spetta al collegio dei revisori dei conti: a. esercitare la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; b. esprimere parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio; c. compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa. 2. I revisori dei conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e ai documenti dell'Universita'. 3. I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. 4. Ove occorra, il collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento. |
| Art. 25 Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da: a. un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Tale componente sara' individuato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore; b. un componente effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c. un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero di riferimento. 2. I componenti non possono appartenere al personale dipendente dell'Universita' e almeno due tra i componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e durano in carica tre anni; non possono essere confermati per piu' di un mandato successivo a quello di nomina. |
| Art. 26 Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Al nucleo di valutazione (NdV) di Ateneo compete la valutazione interna delle attivita' didattiche, di ricerca e terza missione, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso la verifica della produttivita' della didattica e della ricerca, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' del buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare spetta al nucleo di valutazione: a. verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b. verificare l'attivita' di ricerca e terza missione svolta dai Dipartimenti; c. verificare la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; d. monitorare e verificare gli adempimenti in materia di trasparenza e di valutazione interna; e. svolgere, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 2. Il nucleo opera in posizione di autonomia rispetto agli altri organi di Ateneo, ai quali riferisce periodicamente con apposite relazioni i risultati dell'attivita' di valutazione. 3. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonche' la pubblicita' e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. |
| Art. 27 Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' composto da 7 componenti. Di questi, uno e' eletto dalla componente studentesca con modalita' previste in via regolamentare; gli altri componenti, compreso il presidente, sono nominati dal rettore previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione e' reso pubblico sul sito dell'Universita'. 2. Il presidente del Nucleo di valutazione puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. 3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta. 4. La carica di componente del Nucleo di valutazione e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica accademica prevista dal presente Statuto. |
| Art. 28 Presidio della qualita'
1. L'Ateneo, al fine di assicurare la qualita' del suo sistema, si avvale di un presidio della qualita' (PQA). Il presidio della qualita' svolge le funzioni relative alle procedure di assicurazione della qualita', per promuovere e migliorare la qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione, nonche' tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal sistema di assicurazione della qualita' di ateneo, coerentemente con gli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo, della politica di Ateneo per la qualita' e delle linee guida di ANVUR. 2. L'Universita' assicura al presidio della qualita' l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonche' la pubblicita' e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. |
| Art. 29 Composizione, modalita' di costituzione e durata del mandato del Presidio della qualita'
1. Il presidio della qualita' e' costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe con elevata conoscenza dei processi di didattica, di ricerca o di terza missione, nonche' da una rappresentanza degli studenti definita in via regolamentare. Il presidio e' istituito ed organizzato con apposito decreto rettorale che ne definisce la durata. 2. Il presidio della qualita' e' coordinato da un presidente, docente di ruolo dell'Ateneo, nominato dal rettore con proprio decreto. 3. I componenti del presidio della qualita' non possono rivestire il ruolo di direttore di Dipartimento, presidente di corso di studio, componente delle commissioni paritetiche, coordinatore di dottorato di ricerca e del nucleo di valutazione. |
| Art. 30 Consulta degli studenti e delle studentesse
1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo e' costituita la consulta degli studenti e delle studentesse con la funzione di presentare al rettore proposte e pareri in ordine ai diversi aspetti dell'attivita' universitaria che interessano la componente studentesca. 2. La consulta e' composta dagli studenti eletti negli organi universitari, compresi quelli per il diritto allo studio, nelle commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle strutture didattiche interdipartimentali e nei consigli di corso di studi. In particolare, e' richiesto il parere della consulta sulle seguenti materie: a. regolamentazione studentesca; b. interventi di attuazione del diritto allo studio; c. determinazione della contribuzione studentesca; d. gestione delle aule studio. 3. L'Universita' garantisce alla consulta, nel rispetto della vigente normativa, l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti. |
| Art. 31 Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L'Universita' costituisce al suo interno il «comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», di seguito denominato CUG, ai sensi della normativa vigente. 2. Il CUG ha il compito di promuovere la reale parita' e l'integrazione tra tutte le componenti che operano nell'Ateneo, valorizzando il benessere della comunita' universitaria e contrastando qualsiasi forma di discriminazione. 3. Il Presidente del CUG e' nominato dal rettore, sentito il direttore generale, scegliendolo tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. Composizione, competenze e modalita' di funzionamento del CUG sono definite in via regolamentare, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente. 4. Il CUG opera in collaborazione con la figura di consigliere nazionale di parita' e di consigliere di fiducia dell'Ateneo, le cui attribuzioni e modalita' di nomina sono definite in via regolamentare. 5. L'Universita' assicura al CUG l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, nonche' la pubblicita' e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. |
| Art. 32 Comitato per lo sport universitario
1. Il comitato per lo sport universitario (CSU) riconosce, promuove e coordina le attivita' sportive a vantaggio della comunita' universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonche' ai programmi di sviluppo e di promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti. 2. Composizione, competenze e modalita' di funzionamento sono definite in via regolamentare. 3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attivita' possono essere affidati in tutto o in parte, mediante convenzioni, alla FederCUSI, che provvede per il tramite del CUS Bergamo. |
| Art. 33 Collegi disciplinari
1. Sono collegi disciplinari: il collegio di disciplina e l'Ufficio dei procedimenti disciplinari. 2. Il collegio di disciplina e' competente nello svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore per le violazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, attraverso sezioni, distinte per fascia, e nel rispetto del contraddittorio. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, sara' competente il collegio a sezioni unite. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, lettera g, uditi il rettore o un suo delegato, nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo, vincolante, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione. In caso di illeciti disciplinari del rettore, la titolarita' dell'avvio del procedimento disciplinare e' in capo al decano di Ateneo. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno e indeterminato, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli, ove possibile appartenenti ad altri Atenei, e nominati dal rettore per un triennio, con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta. Le modalita' di elezione sono definite in via regolamentare. Il rettore nomina altresi' tre componenti supplenti, secondo l'ordine della graduatoria degli eletti nei rispettivi ruoli e nel rispetto dei requisiti ivi previsti; i componenti supplenti subentrano ai componenti effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile. 3. Per le infrazioni commesse dal personale tecnico-amministrativo, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, l'Universita' si avvale dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD). L'UPD e' composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti nominati dal direttore generale, anche tra personale di altre pubbliche amministrazioni. La durata del mandato e' definita nel decreto di nomina. L'UPD provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L'UPD conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. 4. La partecipazione ai collegi disciplinari non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. |
| Art. 34 Strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione
1. Sono strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione: a. Dipartimenti; b. Strutture didattiche interdipartimentali; c. Dottorato di ricerca; d. Scuole di specializzazione; e. Centri di ricerca e terza missione; f. Strutture speciali. 2. Alle suddette strutture puo' essere riconosciuta dal consiglio di amministrazione autonomia amministrativa e assegnato un budget, in relazione alle peculiari caratteristiche, secondo quanto definito in via regolamentare. |
| Art. 35 Dipartimento
1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e di terza missione, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 2. Ciascun Dipartimento deve essere costituito da un numero non inferiore a trentotto tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifici disciplinari omogenei; in ogni caso la sua composizione dovra' garantire la sostenibilita' dei corsi di studio allo stesso afferenti. Il personale docente e ricercatore di nuova nomina afferisce, di norma, al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata. 3. L'istituzione, la modifica e la soppressione di un Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. L'istituzione avviene sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno trentotto tra professori e ricercatori. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine all'attivazione, tenendo conto della disponibilita' delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il suo funzionamento. 4. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda sotto il numero minimo definito al precedente comma 2, il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione nel caso in cui il numero risulti inferiore a trentacinque. 5. Ad ogni Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, compete una dotazione finanziaria stabilita dal consiglio di amministrazione, sulla base di parametri definiti dal senato accademico. 6. L'Ateneo assicura ai Dipartimenti un adeguato livello di supporto tecnico-amministrativo per l'erogazione di tutti i servizi assegnati. 7. Il funzionamento dei Dipartimenti e' disciplinato da specifici regolamenti. |
| Art. 36 Organi e organizzazione interna del Dipartimento
1. Gli organi del Dipartimento sono il consiglio di Dipartimento, il direttore e la giunta, ove costituita. 2. L'eventuale istituzione di articolazioni interne per l'organizzazione dei compiti e per le attivita' di assicurazione della qualita' del Dipartimento e' determinata in via regolamentare. 3. Al Dipartimento e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. |
| Art. 37 Consiglio di Dipartimento
1. Il consiglio di Dipartimento e' costituito: a. dal personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento; b. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo e' riservato ai dipendenti a tempo indeterminato secondo modalita' definite in via regolamentare; c. da un rappresentante degli studenti eletto, al suo interno, dalla componente studentesca afferente al Dipartimento della commissione paritetica docenti-studenti; d. da un rappresentante dei dottorandi, ove previsti, eletto dai dottorandi dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento; e. da un rappresentante degli specializzandi, ove previsti. 2. I rappresentanti di cui al precedente comma hanno diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, da prevedere nel regolamento generale di Ateneo. 3. Il consiglio di Dipartimento ha il compito di promuovere, programmare e gestire le attivita' di didattica, di ricerca e terza missione che fanno capo al Dipartimento, in conformita' con gli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 4. Al consiglio di Dipartimento sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni: a. formulare il proprio progetto didattico, di ricerca e di terza missione, ai fini dell'elaborazione dei documenti di programmazione strategica; b. formulare motivate richieste di posizioni di professore e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione, nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del budget assegnato; c. promuovere e coordinare le attivita' di ricerca e di terza missione; d. formulare la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori; e. assicurare la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalita' definite in via regolamentare; f. proporre l'ordinamento didattico e le relative modifiche dei corsi di studio nonche' l'attivazione di dottorati di ricerca, master universitari, corsi di perfezionamento e alta formazione; g. proporre la programmazione annuale dell'attivita' didattica; h. proporre l'istituzione delle strutture di cui all'art. 34, comma 1; i. svolgere attivita' di ricerca, di formazione e di terza missione anche a seguito di finanziamenti o commesse esterne, approvando i relativi contratti e convenzioni in armonia con gli orientamenti espressi dal senato accademico ed in conformita' con le deliberazioni del consiglio di amministrazione e della regolamentazione in materia; j. programmare e definire le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie acquisite all'esterno o assegnate nell'ambito del budget di Ateneo per le attivita' di propria pertinenza; k. approvare le relazioni annuali riguardanti l'attivita' didattica, di ricerca e terza missione; l. prendere in esame le risultanze delle attivita' di assicurazione della qualita' di Dipartimento; m. deliberare in merito al regolamento di funzionamento del Dipartimento, nonche' ai regolamenti di propria competenza previsti da norme di legge o dallo statuto; n. esercitare tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali, dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. |
| Art. 38 Direttore di Dipartimento o direttrice di Dipartimento
1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e coordinamento e attuazione delle politiche del Dipartimento. Promuove e coordina le attivita' scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualita' del Dipartimento. 2. Il direttore convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere. In particolare, spetta al direttore: a. promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attivita' del Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e del codice etico e di comportamento; b. sottoscrivere su delega del rettore convenzioni per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di formazione e di terza missione a seguito di finanziamenti o commesse esterne; c. sottoscrivere contratti per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di formazione e di terza missione a seguito di finanziamenti o commesse esterne; d. adottare in caso di necessita' e di urgenza, con proprio decreto, provvedimenti in materie di competenza del consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva; e. esercitare tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il direttore e' eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, fatta salva la possibilita' di eleggere un professore di seconda fascia di ruolo a tempo pieno ai sensi delle disposizioni vigenti. 4. Le modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta; in sede di prima applicazione i mandati con scadenza diversa saranno prorogati al 30 settembre successivo. 6. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, il decano del Dipartimento assume le funzioni del direttore limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e provvede immediatamente ad indire nuove elezioni. 7. Il direttore nomina fra i professori di ruolo un vicario, che in caso di impedimento o di assenza temporanea lo supplisce in tutte le sue funzioni. Il direttore, su proposta del consiglio di Dipartimento, nomina dei referenti a supporto delle attivita' di ricerca, didattica, di terza missione o di altre funzioni istituzionali, attribuendo anche i compiti correlati al sistema di assicurazione qualita' di Ateneo. |
| Art. 39 Giunta di Dipartimento
1. La giunta, ove costituita, e' un organo con competenze gestionali che coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni. 2. Fanno parte della giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicario e un numero di docenti stabilito dal regolamento del Dipartimento. 3. Svolge specifiche funzioni che ad essa vengano delegate dal consiglio di Dipartimento secondo le modalita' e nei limiti determinati dal regolamento del Dipartimento. 4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore. |
| Art. 40 Corso di studio
1. Il corso di studio e' l'unita' organizzativa fondamentale per la progettazione e per la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo. 2. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono quelli inseriti nel regolamento didattico di Ateneo. I corsi di studio afferiscono di norma ad un Dipartimento; possono essere istituiti corsi di studio interdipartimentali ed interateneo, secondo le modalita' previste dal regolamento didattico di Ateneo. |
| Art. 41 Strutture didattiche interdipartimentali
1. Nel caso in cui si ravvisi la necessita' di stabilire una collaborazione tra due o piu' Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla razionalizzazione delle attivita' didattiche di specifici corsi di studio, e' possibile istituire strutture di raccordo. 2. Le funzioni, la denominazione e le modalita' di funzionamento di tali strutture didattiche interdipartimentali sono definite in via regolamentare. 3. L'istituzione di tali strutture e' avanzata dal senato accademico, sulla base di apposita proposta formulata dai consigli di Dipartimento interessati, ed approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione. 4. Gli organi della struttura didattica interdipartimentale sono la giunta, il presidente e la commissione paritetica docenti-studenti. 5. La giunta e' composta: a. dai direttori dei Dipartimenti interessati; b. da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare; c. da docenti scelti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alle strutture didattiche interdipartimentali entro il 10% dei componenti dei consigli di ciascun Dipartimento afferente. Tali docenti sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i componenti delle rispettive giunte di Dipartimento e i presidenti dei consigli dei corsi di studio o di dottorato. 6. Il mandato della giunta e' di tre anni. I rappresentanti degli studenti rimangono in carica per un biennio accademico. 7. Il presidente e' nominato dal senato accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la struttura, con l'esclusione dei direttori. Il presidente dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 8. Le modalita' di funzionamento sono definite in via regolamentare. |
| Art. 42 Commissione paritetica docenti-studenti
1. In ciascun Dipartimento oppure, laddove costituita, in ciascuna struttura didattica interdipartimentale, e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo, una commissione paritetica docenti-studenti formata da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti. 2. La commissione paritetica docenti-studenti e' competente a: a. svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e delle strutture e servizi in genere; b. individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attivita'; c. formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; d. mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio; e. promuovere politiche di qualita' dell'Ateneo nei confronti della comunita' studentesca. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento della commissione sono individuate in via regolamentare. 4. Ove istituita la struttura didattica interdipartimentale, le competenze, la composizione e il funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti sono definite dal regolamento della struttura didattica interdipartimentale nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti afferenti alla struttura didattica interdipartimentale e di studenti per corso di studio. Per la gestione delle attivita' svolte la commissione paritetica puo' istituire sottocommissioni a livello dipartimentale o a livello di aggregati di corsi di studio culturalmente omogenei o verticalmente consequenziali. |
| Art. 43 Dottorato di ricerca
1. L'Universita', su proposta di uno o piu' Dipartimenti, puo' istituire corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre Universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, nazionali e internazionali. 2. L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare l'alta formazione attraverso la ricerca e di fornire le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione e innovativita' presso universita', enti pubblici o soggetti privati. 3. E' istituita la scuola di alta formazione dottorale con l'obiettivo di realizzare, in collaborazione con i Dipartimenti, una migliore organizzazione e un coordinamento della didattica e delle attivita' di ricerca, nonche' per favorire l'assicurazione di qualita' dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso gli stessi. 4. Sono organi della scuola di alta formazione dottorale: a. la giunta b. il direttore o la direttrice. 5. Il funzionamento dei corsi e della scuola di alta formazione dottorale e' disciplinato in via regolamentare. |
| Art. 44 Scuole di specializzazione
1. L'Universita', su proposta di uno o piu' Dipartimenti, puo' istituire scuole di specializzazione, anche in consorzio con altre Universita'. 2. L'attivazione dei corsi delle scuole di specializzazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' richieste nell'esercizio di specifiche attivita' professionali. 3. Sono organi delle scuole di specializzazione: a. il consiglio; b. il direttore o la direttrice. 4. Le modalita' di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e le loro funzioni sono disciplinate in via regolamentare. |
| Art. 45 Centri di ricerca e terza missione
1. L'Ateneo puo' dotarsi di strutture di ricerca e terza missione, denominate centri, per: a. realizzare iniziative di ricerca e di terza missione che coinvolgono aree scientifiche e competenze trasversali ai Dipartimenti esistenti; b. sviluppare progetti scientifici di rilevanza nazionale o internazionale che prevedano la collaborazione con altre universita' o centri di ricerca italiani o stranieri. 2. I centri sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore o dei Dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico. 3. Al Centro puo' essere riconosciuta autonomia gestionale, con riferimento a risorse finanziarie proprie, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. L'Ateneo assicura ai centri un adeguato livello di supporto tecnico-amministrativo per il loro funzionamento. 4. I criteri di adesione ai centri, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi sono definiti in via regolamentare. |
| Art. 46 Strutture speciali
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire strutture speciali con finalita' proprie di alta formazione, ricerca e generazione di valore pubblico. La proposta puo' essere presentata dal senato accademico, anche su istanza dei Dipartimenti. 2. Sono organi delle strutture speciali: a. Giunta, nella quale sia assicurata la presenza delle principali componenti operanti nella struttura; b. Direttore o direttrice. 3. Le modalita' di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e le loro funzioni sono disciplinate in via regolamentare. |
| Art. 47 Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
1. Il complesso dei servizi amministrativi e tecnici costituisce la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ateneo. 2. La gestione dei servizi e' affidata alla responsabilita' del personale dirigenziale e dei responsabili di unita' organizzativa, a cio' delegati dal direttore generale per la parte di rispettiva competenza, che dispongono a tale scopo delle risorse, degli strumenti e del personale ad essi attribuiti. Ad essi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa entro i limiti definiti dal budget di Ateneo; essi rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse loro affidate e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 3. L'organizzazione dei servizi, gli incarichi dirigenziali e di responsabilita' e le attivita' di formazione finalizzate alla crescita professionale del personale sono disciplinati in via regolamentare. |
| Art. 48 Sistema bibliotecario
1. ll Sistema bibliotecario di Ateneo e' l'insieme coordinato delle risorse e dei servizi destinati allo sviluppo, alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione integrata delle risorse bibliografiche e documentarie dell'Universita' degli studi di Bergamo, a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione dell'Ateneo. 2. I Servizi bibliotecari sono l'unita' organizzativa responsabile della gestione del Sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita'. Ai Servizi bibliotecari competono la gestione del patrimonio documentario e dell'accesso alle risorse informative, la documentazione e diffusione dei prodotti delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 3. Le attivita' e l'organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate in via regolamentare. |
| Art. 49 Decorrenza dei mandati
1. I mandati elettivi e quelli dei componenti designati negli organi previsti nel presente statuto decorrono con l'inizio dell'anno accademico, fissato al 1° ottobre, ad eccezione dei mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e del presidio della qualita' che decorrono dal 1° gennaio e di quello del rettore, per il quale si rinvia all'art. 15. 2. Per gli organi collegiali, nel caso di anticipata cessazione dalla carica elettiva si provvedera' alla sostituzione del singolo componente con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato. 3. Per gli organi monocratici, ad eccezione del rettore, in caso di cessazione anticipata della carica elettiva, si provvedera' all'immediata rielezione. La durata del mandato del nuovo eletto e' pari alla durata del mandato, maggiorata del periodo di tempo necessario a coprire l'anno accademico in corso al momento della scadenza, ossia fino al 30 settembre successivo. 4. La durata dei mandati e le modalita' di elezione delle rappresentanze negli organi, qualora non disposte nel presente statuto, sono definite in via regolamentare. 5. I mandati della rappresentanza studentesca e del rappresentante degli studenti di dottorato sono biennali a decorrere dalla nomina e rinnovabili una sola volta. 6. Gli organi statutari e i singoli componenti di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e comunque per non piu' di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza statutaria del mandato. |
| Art. 50 Norme generali per gli organi collegiali
1. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parita', prevale il voto del presidente. 2. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado. 3. Decade dal mandato chiunque non partecipi alle adunanze senza giustificazione per piu' di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui e' componente eletto o designato. 4. Le sedute degli organi possono svolgersi in presenza o, ove necessario, in videoconferenza con l'ausilio di adeguati strumenti tecnologici, secondo modalita' definite in via regolamentare. |
| Art. 51 Incompatibilita'
1. Il regime di professore a tempo definito e di ricercatore a tempo definito e' incompatibile con le cariche accademiche di rettore, prorettore vicario, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, direttore delle strutture di cui all'art. 34, comma 1. I docenti a tempo definito possono candidarsi alle predette cariche optando per il regime a tempo pieno in caso di elezione. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora essi risultino eletti a farne parte. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di rettore, di direttore di Dipartimento, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione; b. essere componenti di altri organi dell'Universita' di cui all'art. 13; c. ricoprire il ruolo di direttore della scuola di alta formazione dottorale e delle strutture speciali; d. ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; e. essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del consiglio di Dipartimento; f. ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; g. rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; h. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 4. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli ogani e nelle strutture statutarie e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 5. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' alle cariche accademiche costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse. 6. Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione decade dal relativo mandato. |
| Art. 52 Indennita' e compensi
1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, in conformita' alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennita' per le seguenti cariche ed incarichi: a. Rettore; b. Prorettore vicario; c. Prorettori e delegati; d. Revisori dei conti; e. Componenti del nucleo di valutazione; f. Presidenti dei consigli dei corsi di studio; g. Direttori di Dipartimento; h. Direttori dei centri di ricerca e terza missione di Ateneo e interateneo; i. Direttori delle scuole di specializzazione; j. Direttore della scuola di alta formazione dottorale; k. Coordinatori dei dottorati di ricerca; l. Direttori delle strutture speciali. 2. Il rettore puo' autorizzare una limitazione del carico didattico dei titolari delle predette cariche e incarichi secondo modalita' definite in via regolamentare. 3. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, in conformita' alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennita' dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'Universita': sono esclusi i componenti ai quali e' riconosciuta un'indennita' ai sensi del precedente comma 1. 4. L'Universita' puo' conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo per il miglioramento della didattica, della ricerca e della terza missione, dei servizi e per gli scambi con altre Universita' italiane e straniere, secondo quanto determinato in via regolamentare e nei limiti consentiti dalla legge. |
| Art. 53 Federazioni e fusioni
1. L'Universita' puo' valutare l'opportunita' di procedere ad accordi con altri Atenei anche al fine di pervenire alla loro federazione, ovvero alla loro fusione, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti. |
| Art. 54 Mandati in essere e nuove nomine
1. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto si provvedera' all'eventuale integrazione degli organi gia' costituiti, secondo le modalita' previste per ognuno di essi. Il mandato dei nuovi componenti decade alla scadenza del mandato dell'organo come gia' stabilito. |
| Art. 55 Adeguamenti regolamentari
1. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, i regolamenti dell'Ateneo sono revisionati, ove necessario, al fine di renderli coerenti con le norme dello stesso. 2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, le attivita' continueranno ad essere disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purche' non siano in contrasto con quelle del presente statuto. |
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