Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2023
Fondo opere indifferibili 2023. Procedura semplificata, primo semestre. Conferme e revoche.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;
Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
Visto il comma 369 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022»;
Tenuto conto che ai commi 500 e 501 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si prevede la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, con il quale sono disciplinate le modalita' di assegnazione nonche' di verifica e revoca delle risorse preassegnate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per l'anno 2023;
Considerato che con il medesimo decreto del 10 febbraio 2023 sono disciplinate, altresi', le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1;
Visto in particolare l'art. 10, comma 3, del richiamato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata le verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023 afferenti interventi per i quali e' stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo prevedendo che «il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2023, n. 75, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativamente alla procedura semplificata del primo semestre 2023, si e' provveduto a preassegnare le risorse del Fondo agli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62;
Tenuto conto che, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse agli interventi rientranti nel citato decreto RGS n. 124 del 2023, l'ente locale attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, era tenuto a perfezionare il CIG e a comunicare le informazioni relative alla gara e al fabbisogno finanziario, mediante accesso ad apposita piattaforma informatica presente in REGiS;
Visto l'esito della procedura di verifica di cui al predetto comma 1 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, riguardante l'aggiornamento delle informazioni relative all'avvio della gara, al fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzari e al fabbisogno netto, inserite sul sistema REGIS ad opera degli enti locali attuatori dei singoli interventi ricompresi nel decreto del RGS n. 124 del 13 marzo 2023, per i quali si procede alla definitiva assegnazione delle risorse per complessivi euro 362.172.867,79;
Visto l'elenco degli interventi degli enti locali, ricompresi nel citato decreto RGS n. 124 del 2023, per i quali non e' stata completata la predetta procedura di cui al menzionato comma 1 dell'art. 10, ma con riferimento ai quali e' stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023 ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10 e che ammontano a complessivi euro 129.158.124,65;
Visto il comma 5 del succitato art. 10, ai sensi del quale, su base semestrale, si provvede, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, all'assegnazione definitiva delle risorse preassegnate entro dieci giorni successivi alla validazione da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, delle informazioni trasmesse dagli enti locali con le modalita' previste al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» ed in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone la sospensione di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, con riferimento ai territori individuati nell'allegato 1 del medesimo decreto;
Considerato che il medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, al comma 7 dell'art. 4 concernente «Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi», prevede che: «7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.»;
Visto l'elenco degli interventi degli enti locali, ricompresi nel citato decreto RGS n. 124 del 2023, per i quali non e' stata completata la predetta procedura di cui al menzionato comma 1 dell'art. 10 e con riferimento ai quali non e' stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023, per i quali non viene confermata la preassegnazione, che ammontano a complessivi euro 301.584.910,35;
Ritenuto opportuno, in via prudenziale di sospendere il procedimento di verifica di cui all'art. 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, con riferimento agli interventi degli enti ricompresi nei territori di cui all'allegato 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 per i quali non risulta avviata la procedura di affidamento dei lavori nel primo semestre 2023 e che non abbiano presentato domanda di accesso al Fondo opere indifferibili, per il secondo semestre 2023, per complessivi euro 12.432.367,44;
Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, allo scopo di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC, per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito delle procedure di affidamento dei lavori che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli allegati e assegnazione definitiva delle risorse
preassegnate

1. In attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, sono approvati gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che contengono gli interventi di cui al decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023, di seguito individuati:
a) allegato 1: interventi per i quali e' stata completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 362.172.867,79 di cui euro 360.285.025,67 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 1.887.842,12 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
b) allegato 2: interventi per i quali non e' stata completata la procedura di verifica di cui al predetto art. 10 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 ma con riferimento ai quali e' stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023 ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10 per complessivi euro 129.158.124,65, di cui euro 127.005.816,40 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 2.152.308,25, per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
c) allegato 3: interventi per i quali non e' stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023, per i quali non viene confermata l'assegnazione delle risorse con l'indicazione delle relative risorse finanziarie, per complessivi euro 301.584.910,35, di cui euro 291.132.047,37 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 10.452.862,98 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
d) allegato 4: interventi degli enti di cui all'allegato 1 all'art. 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 per i quali non risulta avviata la procedura di affidamento dei lavori nel primo semestre 2023 e che non abbiano presentato domanda di accesso al Fondo opere indifferibili mediante procedura ordinaria, per il secondo semestre 2023, per complessivi euro 12.432.367,44, di cui euro 12.247.367,44 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 185.000,00 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC.
2. Con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 2, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre il 10 settembre 2023, devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previsti al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Il mancato invio dei dati richiesti equivale a rinuncia da parte dell'ente.
3. Per gli interventi ricompresi nell'allegato 3, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.
4. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'allegato 4, gli enti locali titolari devono avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023. Le amministrazioni titolari dei programmi entro dieci giorni dal predetto termine devono indicare con nota formale le medesime informazioni richieste al comma 2, fornendo attestazione che la proroga dell'avvio dei lavori non compromette parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi della misura PNRR e Piano nazionale complementare al PNRR di riferimento.
5. Con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi di cui ai commi 2 e 4.
6. L'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi assegnati definitivamente, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
 
Art. 2

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente (allegato 1). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2023

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

__________
Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/moni toraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/f ondo_opere_indifferibili/