Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA 3 maggio 2023 |
Modifiche all'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021, recante: «Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica"». (Ordinanza n. 51). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento «de minimis»); Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo COVID); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante: «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, come introdotto dall'art. 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 128; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con la prevista milestone del 31 dicembre 2021; Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 30 dicembre 2021, recante: «L'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione della Convenzione con Invitalia», e i relativi allegati, con cui e' prevista la realizzazione nel Comune dell'Aquila di una sede della Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; Dato atto che con l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 si e' testualmente stabilito quanto segue: con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022, relativa all'attuazione della sub misura B4. 2, intitolata: «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica», si e' provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra il coordinatore della struttura di Missione sisma 2009, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Universita' degli studi dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della citta' dell'Aquila e alla presa d'atto del Progetto di fattibilita' tecnica ed economica, redatto dall'Universita' degli studi dell'Aquila, con i relativi allegati tecnici; ai fini dell'attribuzione del finanziamento di euro 20 milioni previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, l'art. 2 della richiamata ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 prevede che «dovranno essere perfezionati gli atti richiamati dal precedente articolo 1 e dovranno essere approvati i successivi livelli di progettazione per gli interventi di natura strutturale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021. In particolare, e quale condizione per l'erogazione delle risorse, dovra' essere definita la procedura di acquisizione degli immobili destinati alla sede della SNA, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per legge previste e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021»; allo stato, non risulta sottoscritto dalle Parti il Protocollo di intesa approvato con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 ne' risultano esperite le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione e l'acquisizione dell'immobile destinato ad ospitare la sede della SNA e che, dunque, occorre definire un termine certo e conclusivo ovvero provvedere all'individuazione di altre soluzioni; Dato atto della nota trasmessa dal sindaco di L'Aquila, prot. 0002351, in data 5 gennaio 2023, avente ad oggetto «PNC Sisma 2009-2016 sub misura B4.2 - "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica" - sede formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)», con la quale viene dichiarato che: «Preso atto anche di quanto disposto dall'ordinanza n. 42/2022, il comune manifesta sin d'ora la propria disponibilita' a procedere direttamente all'attuazione della misura, ivi compresa l'individuazione dell'immobile o del complesso di edifici da dedicare alle esigenze della SNA. Gli stabili saranno individuati tra quelli gia' presenti in citta', sia nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune stesso o di altro ente pubblico che in quello privato (e cio' allo scopo di non consumare nuovo suolo, assicurando il rispetto del principio del DNSH), previo esperimento delle procedure di legge. A tal fine si invita a voler fornire riscontro in merito entro il 31.1.2023, prevedendo l'assegnazione delle risorse dedicate alla sub misura b4.2 in favore del Comune dell'Aquila onde consentire all'ente di poter procedere al relativo stanziamento nell'ambito del redigendo bilancio di previsione 2023-2025 e attuare le procedure consequenziali»; Ritenuto che la soluzione proposta dal Comune di L'Aquila risulta coerente con le finalita' di cui all'ordinanza n. 13 del 2021, anche in considerazione dello straordinario valore del progetto e delle numerose manifestazioni di impegno favorevoli alla sua realizzazione sia da parte di autorita' di Governo che della stessa SNA, e che il Comune di L'Aquila risulta possedere i requisiti e le capacita' amministrative per assumere il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento; Ritenuto, infine, che il Comune di L'Aquila debba essere individuato come soggetto responsabile dell'intervento al fine di esperire in modo tempestivo ed efficace le attivita' relative alla individuazione tramite avviso pubblico del sito o del complesso immobiliare idoneo e coerente con la scheda progetto allegata all'ordinanza n. 13 del 2021, all'acquisizione dell'immobile, all'affidamento dei servizi di progettazione e di realizzazione dei lavori e di ogni altra attivita' necessaria, previa convenzione con la Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal senso correggendo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 13 del 2021, non avendo la SNA manifestato in tal senso interesse; Dato atto, infine, dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento integrata del 27 aprile 2023 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e con il coordinatore della struttura di missione Sisma 2009, consigliere Mario Fiorentino;
Dispone:
Art. 1
Responsabile dell'intervento
1. Le premesse formano parte integrante della presente ordinanza. 2. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2021, il Comune di L'Aquila e' individuato come soggetto responsabile della linea di intervento n. 2, intitolata «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica» per la realizzazione della sede formativa della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), in attuazione di quanto previsto dalla scheda progetto e dal CUP allegati alla medesima ordinanza. 3. Soggetto attuatore dell'intervento e' la struttura tecnica di missione Sisma 2009 presso la Presidenza del Consiglio. 4. Il soggetto attuatore e il soggetto responsabile dell'intervento, di cui ai commi precedenti, sottoscrivono una convezione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che disciplina il cronoprogramma, i contenuti dell'intervento di realizzazione della sede, anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti, e i profili relativi alla gestione della sede. 5. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022, per tale intervento, e' differito di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 6. Il Comune di L'Aquila, in qualita' di soggetto responsabile dell'intervento, provvede all'emanazione di un avviso pubblico per la selezione e l'acquisizione degli immobili idonei alla realizzazione della sede di cui al precedente comma 1, all'affidamento dei servizi di progettazione, di forniture e di esecuzione dei lavori ed ogni altra attivita' connessa o complementare nonche' alla concessione dei beni alla SNA alle condizioni concordate nell'atto di convenzione. |
| Art. 2
Assegnazione del finanziamento
1. Al Comune di L'Aquila, in qualita' di soggetto responsabile dell'intervento, di cui al precedente art. 1, e' disposta l'assegnazione del finanziamento della linea di intervento per un importo pari ad euro 20 milioni. 2. Con successivi provvedimenti commissariali si provvedera' al trasferimento delle risorse. |
| Art. 3
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di Missione per il sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Roma, 3 maggio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1508 |
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