Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75
Testo del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)), in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.
((1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalita' richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unita'. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unita' di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.
1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa».))

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi ((del numero massimo)) di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalita' di selezione ((del personale delle professionalita' necessarie)), cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, e' inserito il seguente:
«801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario ((di cui al comma 797)) possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.
((4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».))
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
((5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu'»;
b) al comma 336, le parole: «e i fondi» sono sostituite dalle seguenti: «, i fondi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di 11.876 euro»;
c) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu'».
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.-5.
(Omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).-
1.-5-ter. (Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10. (Reclutamento di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del
PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e
rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). - 1.-2.
(Omissis)
3. Per le esigenze di funzionamento connesse
all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000
per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026. Sono
comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al
precedente periodo quelle relative alle missioni svolte
dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di
monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle
sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai
quali, anche in deroga alla disposizione di cui
all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' consentito l'uso di un
proprio mezzo di trasporto con la corresponsione
dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di
viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione
provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo
svolgimento della missione risulti inconciliabile con
l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo
risulti indispensabile per garantire l'efficacia
dell'azione amministrativa.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023,
n. 68:
«Art. 1. (Cabina di regia per la crisi idrica). - 1.-9.
(Omissis)
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il
Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di due
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire
nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione delle
professionalita' necessitate, cui compete un compenso fino
a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per
l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 9. (Personale della Presidenza). - 1. (Omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-199. (Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).»
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233:
«Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). -
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni
tra le amministrazioni statali titolari di interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti
territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31
dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di
confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione,
coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente
particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di
ventitre unita' di personale, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale e due con qualifica
dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto
contingente e' comprensivo delle unita' di personale non
dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e'
conseguentemente modificato al fine di definire compiti e
assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4
cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le
risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi' avvalersi del
supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica,
nonche' di un contingente di esperti, fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione
professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro
300.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto:
«Art. 42. (Classifiche di segretezza).- 1.-4. (Omissis)
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
1.-5. (Omissis)
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e
operativo, ne' all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
per quanto attiene alla documentazione connessa
all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio
cibernetico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR). - 1. Al fine di migliorare e
rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i
decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi',
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unita' di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del
decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite
all'unita' di missione istituita ad altra struttura di
livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia'
esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura
dirigenziale di livello generale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di
missione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti).- 1.-4. (Omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
« (Omissis)
143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato
con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del
pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte
nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90
per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il
differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto
anche del differenziale dei trattamenti di cui al
precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente
rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il
fondo per le risorse decentrate del personale non
dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio
bilancio autonomo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori).- 1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti
accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse
decentrate del personale delle aree di cui al Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5
milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
(Omissis).»
 
((Art. 1 bis

Disposizioni di interpretazione autentica

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unita' di missione.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali).-
1. - (Omissis)
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 4, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR).- 1. - 3.(Omissis)
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri
adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla
riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo
PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione
prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune
delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi
alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si
applicano le previsioni di cui al comma 2.
(Omissis).»
 
((Art. 1 ter
Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacita' funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalita' previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalita' del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:
a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonche' l'individuazione condivisa delle professionalita' cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresi' le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalita' tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.
2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:
a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
c) il contenuto di una o piu' ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacita' tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
d) la composizione e le modalita' di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.
3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), e' stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.
4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis. - (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi»;
b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: «nell'ambito degli stanziamenti» fino a: «lo svolgimento dei corsi» sono soppresse;
c) l'articolo 41 e' abrogato.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalita' di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
7. Agli oneri per l'attivita' di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria gia' ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali e' svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attivita' di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, "Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135":
«Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti).- 1.- (Omissis)
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n.
267:
«Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo
della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che
conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel
limite dei posti di dirigente in concorso.»
«Art. 14 (Formazione specialistica).- 1. Gli allievi
che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
provvede all'organizzazione del periodo di formazione
specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo
Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale
dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione
specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia).- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. » e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2013, n. 146».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,
recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
8 marzo 2012, n. 57.
 
((Art. 1 quater
Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise

1. Al fine di assicurare la continuita' e il pieno svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, e' rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unita' di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unita' di personale di sorveglianza, area assistenti.))

 
Art. 2

Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili

((1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori gia' rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualita' di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2. (Soppresso).
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, la regione Calabria e' autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, e' assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1.-445. (Omissis)
446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei
lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di
anzianita' come previsti dall'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante
prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere
sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di
cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in
materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli
enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai
fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e
dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a
tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello
Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante
integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144:
«Art 3 (Attivita' socialmente utili). - 1. Le attivita'
in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, sono:
a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e
dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica
amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da
parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco
generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attivita'
in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante
attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a
favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno:
«Art. 3 (Campo e condizioni di applicazione).- 1. I
lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e
dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
recante Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«1.-494. (Omissis)
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.
(Omissis).»
 
Art. 3
Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero)), da adottare con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (( (INAPP) )). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 ((sono disciplinati)) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ((dall'ANPAL)) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. E' conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca ((nell'ANPAL)) a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
((2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
3. Il bilancio di chiusura ((dell'ANPAL)) e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL((, ed e' trasmesso)), per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 - (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio ((dell'Unione europea)) o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi ((compresi)) i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
((6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacita' di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))

7. A decorrere dalla data di soppressione ((dell'ANPAL, determinata ai sensi del)) comma 1, la societa' ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite ((alla societa' ANPAL Servizi S.p.a.)) devono intendersi riferite alla suddetta societa'.
8. ((La societa' Sviluppo)) Lavoro Italia S.p.A. e' soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
((9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.))
10. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da cinque membri, di cui tre, ((compreso)) il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il comitato e' presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse.
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 ((del presente articolo)) e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo provvedimento.
((16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale del comparto ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023».))

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- 1.-1-ter. (Omissis)
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste - Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco
Severi" - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche "Enrico Fermi";
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta'
dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a
qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e
sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo
gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4 del
citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1.-1-ter. (Omissis)
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita'.
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1.-5. (Omissis)
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 4,
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 46 (Oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di
patronato). - 1.-3. (Omissis)
4. A far data dalla nomina del commissario
straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia
e delle finanze subentra nella titolarita' delle azioni di
ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce
indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che
opera quale societa' in house del Ministero medesimo. Ai
fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, provvede: a definire con
apposite direttive priorita' ed obiettivi della societa',
approvare le linee generali di organizzazione interna e, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo
statuto; individuare con proprio decreto gli atti di
gestione ordinaria e straordinaria della societa' che, ai
fini della loro efficacia e validita', dovranno formare
oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto
e' corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla
data di cui al primo periodo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica
dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unita' ripartite
tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali,
e' definita con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni
dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni
dirigenziali di livello non generale. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato
si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva
dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto
Ministeri.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1.- (Omissis)
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 10, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.- 9.
(Omissis)
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori).- 1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti
accessori del personale dei Ministeri, dell'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato
nazionale del lavoro dall'anno 2023, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse
decentrate del personale delle aree di cui al Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5
milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
(Omissis).»
 
((Art. 3 bis
Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione
italiana per la previdenza complementare

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare»;
2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza».
2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacita' amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attivita' di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale delle micro, piccole e medie imprese).- 1. Ai
fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni dell'associazione Assoprevidenza - Associazione
italiana per la previdenza complementare, cui partecipano
anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi
pensione. All'Assoprevidenza e' attribuito altresi' il
compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi
richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di
capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese meritevoli di sostegno, nonche' con
l'attivazione e il coordinamento di iniziative di
promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la
costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei
fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e
patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in
modo efficace gli investimenti medesimi. All'Assoprevidenza
e' altresi' attribuito il compito di realizzare e
promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
5. Per lo svolgimento dei compiti dell'Assorprevidenza
di cui al comma 4 e' stanziato un contributo pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari
a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
 
((Art. 3 ter
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese
e del made in Italy

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «si articola» sono inserite le seguenti: «in non piu' di quattro dipartimenti e».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di quattro dipartimenti e in non piu' di nove
direzioni generali, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, e in modo che sia assicurato il
coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo
28.
(Omissis).»
 
Art. 4

Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, e' disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
«Art. 40 - (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti) - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. E' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
3.2.3) la lettera c) e' abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;
4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti e' nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;
4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e ((la ricerca tecnologica))»;
2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II e' inserita la seguente:
«SEZIONE II-bis
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 44-bis - (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa) - 1.Il Segretario generale della difesa e' scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter - (Organi di supporto del Segretario generale della difesa) - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ((ovvero tra gli ufficiali)) in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale e' nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.»;
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;
5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;
8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;
3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
((2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell'ordinamento militare», e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
 
((Art. 4 bis
Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse
del Ministero della difesa

1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «mondo accademico nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema universitario nazionale e quello della»;
2) le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza»;
b) al comma 2:
1) le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;
2) le parole «bandi annuali per corsi di dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca»;
3) la parola: «frequentatori» e' sostituita dalla seguente: «partecipanti»;
c) al comma 5, dopo le parole: «regolamenti interni» sono aggiunte le seguenti: «, la valutazione della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca».
2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu' efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 238-bis,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di
specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria
nazionale). 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che
favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema
universitario nazionale e quello della ricerca nel settore
della difesa nonche' di integrare il sistema della
formazione universitaria, post universitaria e della
ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico
sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria
nazionale, il Centro alti studi per la difesa si
riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola
superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della
difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della
difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del
Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente
agli aspetti di competenza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del
predetto regolamento relativamente al numero minimo di
docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo'
emanare annualmente bandi per la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca in scienze della difesa e della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la
durata di tre anni estensibili a quattro, fino al
raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non
superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1
e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto
da un comitato ordinatore, composto da due membri designati
dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata
professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura
l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti
attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla
normativa vigente in materia di didattica, ricerca e
servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al
comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa
valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita',
mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e
regolamentare da attuare con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione
dello statuto e dei regolamenti interni la valutazione
della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e la
valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la
dotazione organica del personale civile del Ministero della
difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
incrementata di quattro unita' di personale, di cui due
professori ordinari e due professori associati, da assumere
entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e
nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A
seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i
professori e i ricercatori del Centro alti studi per la
difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore
universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e
24 della medesima legge n. 240 del 2010.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita'
istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese
quelle per il personale docente, ricercatore e non docente,
per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico
del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non
gravano sui fondi di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e'
autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di
euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno
2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento
militare previsto dall'articolo 616 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.»
- Si riporta il testo dell'articolo 215, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 215 (Ordinamento e funzionamento degli istituti
militari). - 1. Le disposizioni relative alle sedi
all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti
militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli
istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
di rispettiva competenza.
1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e
funzionamento dei programmi scolastici delle scuole
militari sono adottate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, adottati di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, coerentemente con la
disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione
e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono
adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu'
efficace funzionamento dei licei militari in materia di
ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni
connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di
selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e
supplente.»
 
((Art. 4 ter

Corsi di formazione professionale del personale militare

1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonche' di valorizzare il connesso sistema di attivita' formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
«Art. 1013-bis. - (Corsi di formazione professionale) - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalita' tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
«4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorita' di cui al numero 4)».))


Riferimenti normativi

Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro:
«Art. 73.
1.-4-bis. (Omissis)
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le
quali e' richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della
formazione e le condizioni considerate equivalenti alla
specifica abilitazione.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello
comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e
dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui
all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n.
92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione
degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni
professionali attraverso la loro correlabilita' anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i
repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, pubblicamente
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle
relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove
applicabile, ai codici statistici di riferimento delle
attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del
repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF),
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse
nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale.
4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del
solo personale militare, in materia di individuazione,
validazione e certificazione di competenze riferite a
qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini
o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni
afferenti alla competenza delle autorita' di cui al numero
4).»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano).- 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
(Omissis).»
 
Art. 5

Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle universita' statali e al raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole universita' provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento e' destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297 della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.-296. (Omissis)
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024,
690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
al fine di favorire il graduale raggiungimento degli
standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo delle
universita' e quello degli studenti. Con riferimento alle
assunzioni di professori universitari, le risorse di cui
alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le
chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18
della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente
lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri di riparto delle risorse di cui alla presente
lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati
conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di
reclutamento;
b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022 finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo delle universita' statali e al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al
personale di cui al primo periodo in ragione della
partecipazione dello stesso ad appositi progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale. Il restante 50 per cento e' destinato
all'integrazione delle componenti del trattamento
fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto
ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno
2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per
l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).»
 
((Art. 5 bis
Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e
coreutica

1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e' incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste.
3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 e' destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica).- 1.-3-bis. (Omissis)
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 5,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali).- 1.-4. (Omissis)
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a
1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a
11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a
14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a
valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 6 del presente articolo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 303 e 304,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.-302. (Omissis)
303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il comma 342 e' sostituito dal seguente:
«342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle
spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al
presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico
dei bilanci delle suddette istituzioni».
304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e'
costituito con delibera del consiglio di amministrazione,
sentito il consiglio accademico, ed e' formato da tre
componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle
istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di
valutazione e' riconosciuto il diritto al compenso, a
valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
comma 645 e' abrogato.
(Omissis).»
 
Art. 6

Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, e' incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

 
((Art. 6 bis

Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico e' considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 11
gennaio 2018, n. 3, recante Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Ordinamento delle professioni di chimico e di
fisico). - 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento
di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per
l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la
denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei
chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561.
3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897,
le parole: «i chimici,» sono soppresse.
4. All'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di
chimico,» sono soppresse.
5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera
e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) per l'esame degli affari concernenti la
professione di chimico, un ispettore generale chimico e
otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la
professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto
fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».
6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli
organi di Ordini professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le
parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante
modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti,
nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei
fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A
e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle
previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328.
7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai
concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico
e' considerato requisito d'accesso in alternativa alla
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del
bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo,
con contratti a tempo determinato o indeterminato, con
esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria
di chimico presso le agenzie per la protezione
dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario
nazionale.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli
atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai
commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo
precedente il Ministro della salute adotta altresi' gli
atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini
dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
per l'indizione delle elezioni secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le
modalita' previste dalla presente legge e dai relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici
in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei
Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel
rispetto delle disposizioni della presente legge e dei
relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»
 
Art. 7
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta
amministrativa

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) e' estinta ed e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attivita', delle passivita' e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, ((all'ESACRI)).
2. Le attivita' e le passivita' trasferite ((all'ESACRI)) devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della societa' partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti ((tra l'ESACRI)) e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento e' esente da tasse, imposte o tributi.
 
Art. 8
Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per
l'attuazione del Registro dei tumori

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ((e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono aggiunte le seguenti: «, secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;
a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo e' prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed e' altresi' previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e' istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)»))
;
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di ((compartecipazione alla spesa sanitaria)) nonche' alle condizioni di erogabilita' delle somme ivi previste.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalita' individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
((2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1.-9-bis. (Omissis)
9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da
destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al
raggiungimento della piena operativita' delle reti
oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza
domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi
territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli
operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in
essere. Al finanziamento con oneri a carico dello Stato
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
vigenti in materia di compartecipazione della spesa
sanitaria, nonche' alle condizioni di erogabilita' delle
somme ivi previste. Alla copertura degli oneri derivanti
dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 463, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160
«1.-462. (Omissis)
463. Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019,
n. 29, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono ripartite tra le regioni secondo modalita'
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).»
 
((Art. 8 bis
Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa,
professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale

1. In ragione del perdurare delle necessita' organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 e' elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validita' degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di dirigenza sanitaria:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1.- (Omissis)
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni (11), salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171:
«Art. 3. (Disposizioni per il conferimento
dell'incarico di direttore sanitario, direttore
amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale).- 1. Il direttore
generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il
direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali,
il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche
di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da
una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalita' e competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e
professionali, scientifici e di carriera presentati dai
candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso
pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fermi restando i requisiti previsti per il direttore
amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3,
comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza
biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di
direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali,
di direttore dei servizi socio sanitari, non puo' avere
durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In
caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della
amministrazione, il direttore generale, previa
contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la
decadenza del direttore amministrativo e del direttore
sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento
motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure
di cui al presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
- 1.-6. (Omissis)
7. Il direttore sanitario e' un medico che, all'atto
del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche
o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi
ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in
discipline giuridiche o economiche che, all'atto del
conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione. Il
direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'unita' sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere,
nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i
compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del
coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e
del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di
direzione.
(Omissis).»
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.
 
((Art. 8 ter
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del
Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi
organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato.
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, recante
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse:
«Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1.-2
(Omissis)
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali
organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della
condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,
derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e
dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse:
«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e'
ripartito in proporzione al numero degli iscritti a
ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla
componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti
alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
2005, n. 221, recante « Disposizioni in materia di
procedure elettorali e di composizione del consiglio
nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi
organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4,
dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n.
43.»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 29 ottobre 2005,
n. 253.
 
Art. 9
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operativita' e
dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

1. Al fine di rafforzare l'operativita' e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente ((iscritto, ai fini)) del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attivita':
a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarita' e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocita';
b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e puo' richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis e' composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.
1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.
1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennita' da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennita' di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennita' di cui al primo periodo del presente comma e' calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 recante «Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
6 marzo 2021, n. 56.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada.» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).- 1.
(Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici).- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui
al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del
presente decreto, in relazione agli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale
presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini
professionali, di cui uno designato dall'Ordine
professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di
chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un
avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la
partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti
e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per un secondo triennio e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato
speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4
e agli altri componenti del Comitato speciale sono
corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito presso l'amministrazione di appartenenza e
comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui
comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un
rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di
quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del
Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per
gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di
durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di
un dirigente di livello non generale, con funzioni di
segretario generale del Comitato speciale, e di dieci
unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La
struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante
apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di
euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa'
controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate
nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati
in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per
ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
 
((Art. 9 bis
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operativita' del
Ministero dell'economia e delle finanze

1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, e' incrementato di 150.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante
Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze:
«Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) e'
stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'. Entro
tale contingente complessivo, oltre al personale che e'
collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono
essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli
culturali e professionali con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1,
e' individuato, presso gli uffici di diretta
collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
a ventisei, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui
al presente comma concorrono a determinare il limite degli
incarichi conferibili dall'amministrazione e sono
attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del
coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del
predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro,
dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile
della segreteria tecnica del Ministro, dal capo
dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie
dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del
Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di
cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del
2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del
predetto decreto legislativo.
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali

1. Al fine di consentire l'immediata operativita' degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, gia' inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attivita' di verifica e di autorizzazione, puo' essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.
2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalita' di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformita' alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area ((dei professionisti sono determinati)) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica ((dell'ANSFISA)). Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia ((provvede senza)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza ((pubblica e nei limiti)) delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture
stradali e autostradali, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali). - 1. - 4.
(Omissis)
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di
seguito USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il relativo personale, pari a sei
unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue
unita' di personale delle aree funzionali, di cui
quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area
I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di
livello dirigenziale non generale e 7.674 unita' di
personale delle aree funzionali di cui 2.966 di area III,
4.497 di area II e 211 di area I. Le risorse umane
trasferite includono il personale di ruolo dirigenziale e
non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
risulta in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Al personale non
dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si
applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative
del trattamento economico dell'amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. Nelle more dell'entrata
in vigore del regolamento di amministrazione di cui al
comma 4, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi i contratti
individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito nella misura
gia' corrisposta e le eventuali differenze sono a carico
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali. A decorrere
dalla medesima data, le risorse finanziarie sono allocate
sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere
trasferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Tale importo considera i costi del trattamento economico
corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle
voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni
pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
amministrazione di cui al comma 4, l'attivita' facente capo
agli USTIF continua ad essere esercitata presso le sedi e
gli uffici gia' individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
 
Art. 11
Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge ((controlli, anche)) a campione.»;
b) al comma 6-quater, dopo le parole «limite di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge ((controlli, anche)) a campione».
2. Alle attivita' di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle ((risorse umane, strumentali e finanziarie)) disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina, convertito con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori).- 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
(95)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli anche a campione .
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano
avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto
del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo
nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di
spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le
risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di
spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti svolge controlli anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari
di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano
l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo: (98)
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16
del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle
istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi,
verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo
per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere
pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure
stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione delle
economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al
completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro
per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125
milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2023.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.»
 
Art. 12

Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacita' organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero e' incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale, ((nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentativita' di genere,)) da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalita'. A tali fini, il Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalita', mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. ((Agli oneri di cui al primo periodo si provvede)) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, e' incrementato complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. - (Omissis)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno
cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 46, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di funzionamento
della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Al fine di
assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti
della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4,
del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per
singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui.
Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi
conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' quelli previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del
2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a
trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31
dicembre 2025. (69)
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli
incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51,
comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di
cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente
all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di
spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e' incrementato di ulteriori
900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e
di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le
medesime finalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di
euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di
incarichi ad esperti di comprovata qualificazione
professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (69)
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4,
quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno
2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000
per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
(Omissis).»
«Art. 46 (Semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di beni culturali).- 1. Con
riferimento agli immobili di proprieta' pubblica e con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
interessati da interventi finanziati con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione
ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che
non comportino modifiche delle caratteristiche
architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione
alla soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso
di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2, la soprintendenza competente per
territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei
lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite
e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la
scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate
conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal
Ministero della cultura»; (123)
b) all'articolo 12:
1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
2) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare
il provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante Regolamento di
organizzazione del Ministero ((della cultura)), degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
«Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1.-2
(Omissis)
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e'
assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici,
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando,
nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero
non superiore a venticinque, di esperti estranei alla
amministrazione assunti con contratto a tempo determinato
comunque di durata non superiore a quella di permanenza in
carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare un proprio
portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico.
(Omissis).»
 
((Art. 12 bis
Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia

1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «sono adottati» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del comitato scientifico,»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «nel campo della cinematografia» sono inserite le seguenti: «e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realta' virtuale, la realta' aumentata, le tecniche e le modalita' di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «il direttore generale,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «, e il direttore generale,» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
4) al comma 4, le parole: «, nonche' i compiti del direttore generale» sono soppresse;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «tre dal Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera d) e' abrogata;
2.2) alla lettera f), dopo le parole: «su proposta del presidente,» sono inserite le seguenti: «sentito il comitato scientifico,»;
2.3) alla lettera g), le parole: «sentito il preside» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il comitato scientifico e il preside»;
2.4) alla lettera h), le parole: «determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura» e le parole: «le indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «concernente i compensi»;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della cultura ed e' composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive»;
2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il comitato scientifico esprime altresi' il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonche' dei docenti della Scuola nazionale di cinema»;
f) all'articolo 12, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento».))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426,
recante «Trasformazione dell'ente pubblico «Centro
sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola
nazionale di cinema».» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
12 dicembre 1997, n. 289.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 3, della
legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo:
«Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva). 1.-2-bis
(Omissis)
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl
per la realizzazione del programma di attivita' e il
funzionamento della societa' e del Museo italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma
1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
successive modificazioni, inerente i contributi che il
Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel
campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti
i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento
dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale
del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di
fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca
di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e
della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
(Omissis).»
 
((Art. 12 ter
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale
degli ordini e collegi professionali

1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - 1.-2. (Omissis)
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,
con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al
titolo III, e ai soli principi generali di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad
essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza
pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi
organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa
che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che
la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e
organismi restano fermi gli adempimenti previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001.
(Omissis).»
 
Art. 13
Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e
di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle
competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per titoli e prova scritta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia e' autorizzato, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unita' di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando e' ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e' riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalita' indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonche' di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con universita' e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ((ad apportare, con propri decreti, le)) occorrenti variazioni di bilancio.
((7-bis. Al fine di assicurare un piu' efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita puo' nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 14. (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il
Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma
1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, in deroga all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
titoli valutabili ai sensi del presente comma, con
attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di
concorso, sono soltanto i seguenti: (91)
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili
di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere
a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili
di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere
c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione,
la Procura generale presso la Corte di cassazione nonche'
le sezioni specializzate dei tribunali in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali
research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 891 a
893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025:
«1.-890. (Omissis)
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per
cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel
rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al
primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle
corrispondenti unita' di personale;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento
di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche'
a convenzioni con universita' e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai
fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 100, recante Regolamento concernente
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo
indipendente di valutazione della performance:
«Art. 7 (Gabinetto del Ministro).- 1.-2. (Omissis)
3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche
professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i
diversi centri di responsabilita' per la formazione dei
documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di
controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei
principali documenti di finanza pubblica e della legge di
bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con
l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle
norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa
dell'amministrazione.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
«delega al Governo per l'efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2022, n. 243, S.O.
 
((Art. 13 bis
Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni
centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia

1. Al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale gia' autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia e' aumentata di 1.947 unita'.
2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148. -
Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: «Art.
13. (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri) - 1.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la
riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del
Consiglio di Stato.» 1. Al fine di semplificare e
accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i
Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino al 30
giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi
decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.»
 
Art. 14

Amministrazione penitenziaria

1. A decorrere ((dal 1° settembre)) 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione alle responsabilita' e peculiarita' connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, e' corrisposta un'indennita' annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;
b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.
2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo di sette unita' di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita((, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020)).
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di trenta unita' di dirigente penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia e' autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia' banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 ((nonche' per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8)) e' autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di 1 unita' di dirigente generale penitenziario.
9. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 6,)) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.
10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 ((per l'anno 2023)), per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della legge 27 luglio 2005, n. 154:
«Art. 23 (Procedura di negoziazione). - 1.- 4.
(Omissis)
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo quadriennale
ed il relativo schema di decreto del Presidente della
Repubblica da adottare e lo sottopone al controllo di
competenza della Corte dei conti, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
(Omissis).»
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 84 del 2015, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 13-bis.
- Per il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 13-bis.
 
Art. 15

Disposizioni in materia di accesso in magistratura

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nei» e' sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» e' inserita la seguente: «almeno»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.»
d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione» sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;
e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I criteri per la valutazione delle prove orali»;
f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) al comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva ((nella quale sono riportati il numero)) delle sedute settimanali tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 ((risulti che non sono state rispettate)) le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6((,)) oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter((,)) che non siano gia' stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.»
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150:
«Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La commissione
del concorso per esami e' nominata, almeno quindici giorni
prima dell'inizio della prova scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta
valutazione di professionalita', che la presiede, da venti
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita', da cinque professori
universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle
materie oggetto di esame, nominati su proposta del
Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense. Non possono essere nominati componenti
della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed
i professori universitari che nei dieci anni precedenti
abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di
docenza nelle scuole di preparazione al concorso per
magistrato ordinario.
1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati
anche componenti supplenti in misura pari a dieci
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita', a tre professori
universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle
materie oggetto di esame, nominati su proposta del
Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e'
integrata nella sua composizione con i componenti
supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre'
magistrati, di sei professori universitari e di quattro
avvocati, oltre il presidente.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione o di supplenti, il
Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio
magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i
componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno
degli ultimi tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; nel definire
i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati
scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza
espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di
inquadramento teorico-sistematico. I criteri per la
valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati
anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed
i professori universitari a riposo da non piu' di cinque
anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in
possesso dei requisiti per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver
provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in
seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente
forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna
delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo
dei candidati da esaminare.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
[9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura nomina componenti della
commissione magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali.]
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso. »
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
«Art. 6 (Disciplina dei lavori della commissione). - 1.
La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i
propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il
termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno
successivo a quello di espletamento dell'ultima prova
scritta.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo
da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati
ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle
prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in
ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana,
delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane,
salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni
caso disporre la convocazione di sedute supplementari
qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto
delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo
compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove
scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo
periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della
procedura concorsuale.
6.
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano
complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di
cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca
della nomina del presidente da parte del Consiglio
superiore della magistratura. Il presidente trasmette
mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio
superiore della magistratura una relazione riassuntiva
contenente il numero delle sedute settimanali tenute,
specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e,
in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche'
il numero dei candidati esaminati, specificando se e'
rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo,
le ragioni del mancato rispetto.
8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non
risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7,
il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento
idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi
del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6
oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis,
quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la
commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti
individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter che non
siano gia' stati nominati componenti della commissione. I
membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri
di valutazione adottati.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le indennita' spettanti ai professori
universitari componenti della commissione.»
 
((Art. 15 bis

Disposizioni riguardanti i magistrati onorari

1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».
2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.
4. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 e' stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato e
ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,
nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57:
«Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti,
relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai
contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'
giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di
amministrazione spettante al personale amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute
le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai
magistrati onorari confermati che optano per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano
l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita',
spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale
amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di
anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi
previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre
corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministrazione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento
allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative
o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
nella misura spettante al personale dell'amministrazione
giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un
numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica
attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa di cui al comma 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare:
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
 
Art. 16

Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ((le parole: «e' a carico dalla Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «e' a carico della Scuola e,)) in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita' di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita' di personale ((assegnate alla Scuola))».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 ((annui a decorrere dall'anno 2023,)) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente ((riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante
Istituzione della Scuola superiore della magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Scuola superiore della magistratura).- 1. - 6.
(Omissis)
7. Il trattamento economico accessorio del personale
del Ministero della giustizia e di quello comandato e' a
carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione
contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da
un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi
mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi
annualmente, all'esito del processo di valutazione della
performance individuale, da considerarsi integralmente
sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente
previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola,
sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita'
di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei
limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in
materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti
pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel
bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate
del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto
in relazione al numero di unita' di personale assegnato
alla Scuola Superiore della Magistratura. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un
massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto
e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il
comitato direttivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 2 (Fonti). - 1. - 2. (Omissis)
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 37 della
legge 25 luglio 2005, n. 150, recante Delega al Governo per
la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1. - 36. (Omissis)
37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera
a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per
l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a
decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed
euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di
funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro
2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno
2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le
spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento
professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2,
lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2,
lettera m)
(Omissis).»
 
((Art. 16 bis
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2012, n. 247

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto e' assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonche' della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 34, commi da 1 a 3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense:
«Art. 34 (Durata e composizione). - 1. Il CNF, previsto
e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli
articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura
in carica quattro anni. I suoi componenti non possono
essere eletti consecutivamente piu' di due volte nel
rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente
resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non
sono valide se non risultano rappresentati entrambi i
generi.
3. Il CNF e' composto da avvocati aventi i requisiti di
cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello
in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi e'
inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto
chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non puo'
appartenere per piu' di due mandati consecutivi allo stesso
ordine circondariale il componente eletto in tali
distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il
numero complessivo degli iscritti agli albi e' pari o
superiore a diecimila elegge due componenti; in tali
distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il
maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato
il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra
i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale
diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In
tutti i distretti, il voto e' comunque espresso per un solo
candidato. In ogni caso, a parita' di voti, e' eletto il
candidato piu' anziano di iscrizione. Le elezioni per la
nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici
giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
proclamazione dei risultati e' fatta dal Consiglio in
carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima
riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in
carica.
(Omissis).»
 
Art. 17
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di
impugnazione

((1. All'articolo 94 del)) decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«((2. Per le impugnazioni)) proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 94, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante Attuazione
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari:
«Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di
videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i),
si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre
2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi
8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e
23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori
impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la
scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa
riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.»
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 23-bis, del
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n 176:
«Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone,
salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua
presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che
abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone
partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la
segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con
il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida
di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in
stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita'
di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al
presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico possono
celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 128 del codice di procedura civile e
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone
detenute, internate, in stato di custodia cautelare,
fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9
dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da
remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia
giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l'identita' della persona
arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia
giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del
codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, qualora le parti vi
acconsentano, anche alle udienze preliminari e
dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392,
441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in
materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711
del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di
cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di
cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
a conoscenza delle norme processuali che prevedono la
partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente
alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione
all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel
ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non
volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo
diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3,
del codice di procedura penale e il dispositivo e'
comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di
posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
previsioni di cui al presente comma non si applicano ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Per i procedimenti nei quali
l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
da remoto.
9-bis.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono
partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento
da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e
resi disponibili con provvedimento del direttore
dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio
superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la
sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da
remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati
rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato".
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi
penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica
da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino
al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli
appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte
di appello procede in camera di consiglio senza
l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo
che una delle parti private o il pubblico ministero faccia
richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti
la volonta' di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il
pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto
trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via
telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a
mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto
immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria
della corte di appello per via telematica, ai sensi
dell'articolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il
dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il
termine perentorio di quindici giorni liberi prima
dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte
di appello attraverso i canali di comunicazione,
notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la
richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il
giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far
data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il
sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine
perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo
caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4
deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
giorni liberi prima dell'udienza.».
 
Art. 18

Misure in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da «, e 68 unita'» a «del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unita' di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita'; nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'.».
2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»;
2) al comma 4:
2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» e' aggiunta la seguente: «tributario»;
2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse;
2.3 la lettera g) e' ((abrogata));
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario e' presentata ((per via telematica)) al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il ((Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)) non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.»;
c) all'articolo 4-quater:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, ((di cui due titolari)) dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
3) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni((, se istituite,)) si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
d) all'articolo 4-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
«01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per interventi)) strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, recante Disposizioni in
materia di giustizia e di processo tributari:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1.- 9. (Omissis)
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi'
autorizzato ad assumere, con le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, le seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari:
nell'anno 2024, le unita' di magistrati non assunte ai
sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita';
nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria
di primo grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si
consegue mediante un concorso per esami bandito in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere
attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza
in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g);
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario
nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica:
1. (Omissis)
2. Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e
16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante
Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione
in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n.
1218:
«Art. 12. Compiute le operazioni indicate nel sesto
comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine
di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole
buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste,
appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori
il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i
lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia
sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La Commissione legge nella medesima seduta i temi di
ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la Commissione sia divisa in
Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
la lettura degli elaborati, si riuniscono per la
comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo
ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati
il punteggio secondo le norme indicate nel precedente
comma.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di
ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte,
copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla
l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
comunque si siano fatti riconoscere.
Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le
deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo
spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera
definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un
candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione
sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
richieda la deliberazione plenaria.»
«Art. 13. Finita la lettura e deliberato il giudizio,
il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun
lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione
e' sottoscritta dal presidente della commissione o della
sottocommissione e dal segretario.
Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli
scritti, la commissione, in seduta plenaria procede
senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei
concorrenti.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per
modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte
e' nulla.
Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di
pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali
del Ministero.»
«Art. 14. Le prove orali hanno principio non piu' tardi
di otto giorni dal compimento delle operazioni contemplate
nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i
candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei
voti in ciascuna prova.
L'esame e' pubblico: formano oggetto di esso le
seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale,
diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile,
procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.»
«Art. 15. Ogni membro della commissione puo'
interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il
presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad
interrogare i candidati su una o piu' materie.
Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo'
formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle
materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle
materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
segretario, saranno presiedute dal presidente o dal
commissario magistrato piu' anziano.
Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si
procede alla votazione secondo le norme indicate nel
seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo
immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso,
mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli
esami.
Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni
queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo
delle prove orali.
La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria
sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di
dissenso fra i membri della sottocommissione, non e'
applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.»
«Art. 16. Ciascun commissario dispone di dieci punti
per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o
sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo
richiesto per l'approvazione.
Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti
punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali
punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il
punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate.».
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 25 luglio 2005, n. 150» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 29 aprile 2006, n. 99, S.O.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.
 
((Art. 18 bis
Fusione per incorporazione della societa' SOSE Spa nella societa'
SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione trasferiti alla societa' SOGEI Spa

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi svolti, la societa' Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' fusa per incorporazione nella societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessita' delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione e' efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la societa' incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della societa' incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della societa' incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla societa' incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla societa' incorporante.
2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella societa' da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attivita' affidate dalla legge o da specifici atti alla societa' incorporata, la societa' incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalita' operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificita' delle attivita' finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la societa' incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della societa' incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unita' organizzativa.
4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della societa' incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che e' composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'operazione di cui al comma 1 e' esente da imposizione fiscale.
6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 12, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, recante Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1.- 11. (Omissis)
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, la revisione e
reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle
connesse procedure informatiche, da realizzare in
collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con
l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento
dei processi, nonche' ogni altra attivita' di studio e
ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in
concessione, ad una societa' a partecipazione pubblica.
Essa e' costituita sotto forma di societa' per azioni di
cui il Ministero delle finanze detiene una quota di
capitale sociale non inferiore al 51 per cento.
Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare,
per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2
miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83. (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.- 14. (Omissis)
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1.-2. (omissis)
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
(Omissis).»
- Per la legge 29 dicembre 2022, n. 197, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- La legge 2 aprile 1958, n. 377, recante «Norme sul
riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23 aprile
1958, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di
contabilita' e finanza pubblica:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1.-4. (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
 
Art. 19
Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) al secondo periodo, ((le parole: «di ISPRA,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) )) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno e' designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)), uno dal GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno ((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 12:
1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) il secondo periodo e' soppresso.
((1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e la transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «e la sicurezza energetica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Autorita' nazionale competente).- 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
di esecuzione e atti delegati per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC.
I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di
elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
settori interessati dal presente decreto e non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto
alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale
comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina
di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (4)
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e' regolarmente
costituito con la maggioranza dei componenti che adottano
ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle
riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai
fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della
stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della
Direzione generale competente per materia la Segreteria
tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale,
inoltre, delle proprie societa' in house, del GSE e
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale
di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i
piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente,
dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di
cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso
la Direzione generale competente per materia, una
Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un
coordinatore nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque
membri, uno e' designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal
GSE, uno dalla societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti
in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore,
scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel
settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal
Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai
fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono
definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle
convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo
46 comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge
sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle
derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte
a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita'
svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete
diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di
informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale
italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e
linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici
corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di
funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di
cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui
al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2003, n. 152, recante
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la struttura organizzativa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS).- 1.- 2. (Omissis)
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli
comunque connessi alla gestione della risorsa idrica
ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
decreto e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica, e formata da un numero massimo di
quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario, in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo
le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, fatta eccezione per
quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di
fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo
del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto
periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei
singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica, su
proposta del presidente della Commissione di cui al comma
1, i componenti della predetta Commissione, fino a un
massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti
della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il
personale dipendente di societa' in house dello Stato.
Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il
commissario in esso individuato e' autorizzato a
partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Con le medesime modalita' previste per
le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati
componenti aggregati della Commissione di cui al presente
comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in
carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le
unita' di cui al primo periodo. Alle riunioni della
commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale; ai fini della
designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato. La Commissione opera con le modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del
presente decreto. I commissari, laddove collocati in
quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico,
restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti
commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di
quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti
dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei
Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 828, comma 1, del
citato decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 66, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale trecentonovantanove unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la sicurezza energetica. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro
(Omissis).»
 
((Art. 19 bis
Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco
nazionali

1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444».
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto puo' essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante Legge quadro sulle
aree protette, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Ente parco). - 1.-10. (Omissis)
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Al direttore si applica la
disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444. Il presidente del parco
provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito
contratto di diritto privato per una durata non superiore a
cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del
presente comma
(Omissis).»
 
((Art. 19 ter
Misure per la valorizzazione dell'attivita' di ricerca dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile

1. Al fine di valorizzare l'attivita' di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:
a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, puo' essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31
dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'
stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva
l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
 
((Art. 19 quater
Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la
realizzazione del progetto del consorzio ETIC

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e' autorizzato ad assumere sei unita' di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unita' nell'area degli assistenti, nonche' a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unita' nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unita' nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'universita' e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e' autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3;
- Per il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
 
Art. 20
Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e
acceleratorie dei concorsi PNRR

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato ((nella disciplina)) della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «((, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria,)) nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;
4) la lettera d-bis) e' abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu' universita'» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonche' al Formez PA» e il secondo periodo e' ((soppresso));
c) il comma 10-ter e' abrogato.
2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facolta' assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento ((degli obiettivi)) previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: «senza che, in generale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito»;))
b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalita' telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.»;
((b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;))

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
d) all'articolo 18-bis:
((01) al comma 2, le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalita' stabilite»;))
1) al comma 4:
1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»;
1.2 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo.»;
1.3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attivita' di tirocinio e di laboratorio, con modalita' telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.»;
e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
((3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento».
3-ter. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parita' o che lo hanno gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalita' stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, e' considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».))

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente((, amministrativo, tecnico e ausiliario)) delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonche' gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento ((dell'obiettivo)) PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali ((nei termini stabiliti)) dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
((6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria puo' avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-quinquies:

1) alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;

b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:
«11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessita' di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, e' riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto»;

b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 59, del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.
Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di
tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle
immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione
vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e'
incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo
stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la
quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b)
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da
destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del
medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno
conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo.
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4
e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i
candidati svolgono altresi' il percorso annuale di
formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'
valutata da una commissione esterna all'istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova
disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa
valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio
negativo relativo alla prova disciplinare comporta la
decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e
l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con
riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono
disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei
posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova disciplinare di
cui al comma 7, le modalita' di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei
componenti e le modalita' di espletamento della suddetta
prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita',
gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita'
comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e'
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di
mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a
tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le universita', che
ne integra le competenze professionali. Nel corso della
durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il
docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la
relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione. Limitatamente alle classi di
concorso per le quali non sia possibile effettuare le
nomine a tempo determinato in tempo utile per lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle
procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le
relative operazioni sono destinati sino al 15 marzo 2022
alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed
economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto
2021 ed entro il 31 gennaio 2022.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per tutto
il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a
risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta
con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento
delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente
lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato
a coloro che superano una prova preselettiva. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione
del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario,
la non contestualita' delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le
conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina
della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' le competenze didattiche e l'abilita'
nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso fatta salva l'integrazione, nel
limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura
delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che
hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il
superamento delle prove concorsuali;
d-bis).
10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di
cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una
o piu' universita' o consorzi universitari ovvero enti
pubblici di ricerca nonche' al Formez PA. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10,
emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, prevedono una
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei
dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di
cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti
riservati si procede con arrotondamento per difetto. La
riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o
tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
10-ter.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono
apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di
concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
i programmi concorsuali, senza che cio' comporti la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le
modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta
anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
di redigere i quadri di riferimento per la valutazione
della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio.
11-bis. I concorsi per il personale docente nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo
426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo
restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta
le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente
articolo, concernenti la struttura e le modalita' di
predisposizione delle prove scritte, alle specificita'
delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta
ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva
autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da
ricoprire.
12.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione,
classe di concorso o tipologia di posto, in caso di
incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
possono essere disposte anche negli anni scolastici
successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente per i
concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le
immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022
in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano
Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento
delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella
seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto,
si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
modalita' di cui al comma 15.
Tabella A
Classe di concorso/Tipologia di posto Numero posti
A020 - Fisica 282
A026 - Matematica 1005
A027 - Matematica e fisica 815
A028 - Matematica e scienze 3124
A041 - Scienze e tecnologie informatiche 903
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di
cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola
classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20
quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in
modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una
durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La valutazione della prova e'
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta,
zero punti alle risposte non date o errate. La prova e'
valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei
posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta
la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla
procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con
decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le
eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso
necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi
14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta,
anche a titolo oneroso, e' assegnata con affidamento
diretto ad una o piu' universita'. Parimenti i servizi
logistici e informatici necessari per lo svolgimento di
detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a
soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura che provvede entro cinque
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E'
possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento
contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita'
del presidente, per gruppi comprendenti un numero di
candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai
componenti e al segretario delle commissioni che concludono
le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo
rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a
due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma
1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche' dall'articolo 5,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono
disciplinati la commissione nazionale incaricata di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della
prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono
utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita'
rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In
ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi, sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo
58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della
procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla
procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti
classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo
precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione
si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione limitatamente alle procedure di cui al
periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro
7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei
concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre
2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono
soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.
21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la
disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del
presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio
2025.»
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 11, del
citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). - 1.-10. (Omissis)
11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10,
lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite
delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione
vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma
15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del
2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al
primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facolta'
assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo
necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
concorsi banditi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.»
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2 ter, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di
formazione iniziale). - 1. Il percorso universitario e
accademico di formazione iniziale, a frequenza
obbligatoria, e' organizzato ed e' impartito, per le
relative classi di concorso, con modalita' di erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle
universita' ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri
individuati dalle istituzioni della formazione superiore,
anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva
autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono
svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di
laboratorio, con modalita' telematiche in misura comunque
non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di
cui al comma 4 sono individuati i requisiti di
accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo
da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono
altresi' definiti i criteri e le modalita' di coordinamento
e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono
definite le modalita' con cui i percorsi di formazione
iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione
strutturata e paritetica fra sistema scolastico,
universita' e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al
Ministero dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di
docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi
compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni nonche' le scuole
italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia
di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di
formazione iniziale dei docenti generi, in maniera
tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di
abilitati sufficiente a garantire la selettivita' delle
procedure concorsuali. Per i primi tre cicli dei percorsi
universitari e accademici di formazione iniziale, coloro
che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche
statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni,
anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica
classe di concorso per la quale scelgono di conseguire
l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai
sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto la prova
concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza
nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione
professionale delle regioni accedono ai percorsi
universitari e accademici di formazione iniziale relativi
alla classe di concorso interessata, nei limiti della
riserva di posti e con le modalita' stabiliti con decreto
adottato dal Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.
3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei
relativi piani di studio, possono di norma accedere
all'offerta formativa dei centri universitari e accademici
di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in
possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente
iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei
medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di
studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo
unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di 180 CFU.
Nel rispetto del principio di autonomia delle universita',
i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono
conseguiti in modalita' aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31
luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma
2, sono definiti i contenuti e la strutturazione
dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui
almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e
indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia
proporzionalita' tra le diverse componenti di detta offerta
formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi
all'inclusione scolastica nonche' le specificita' delle
materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni
CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi
non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi
universitari o accademici riservati alla formazione
inclusiva delle persone con disabilita'. Il medesimo
decreto definisce la percentuale di presenza alle attivita'
formative necessarie per l'accesso alla prova finale del
percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2,
comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo
periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di
almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, e' comunque
riconosciuta la validita' dei 24 CFU/CFA gia' conseguiti
quale requisito di accesso al concorso secondo il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma
definisce le linee guida per il riconoscimento degli
eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi
universitari o accademici, purche' strettamente coerenti
con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente
comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli
standard professionali minimi riferiti alle competenze che
devono essere possedute dal docente abilitato, nonche' le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente la prova scritta e
la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli
standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea
dei partecipanti e la composizione della relativa
commissione giudicatrice, nella quale sono comunque
presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno esperto di
formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante,
anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La
nomina di personale scolastico nella commissione di cui al
precedente periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato il
Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente abilitato, nel rispetto degli standard
professionali minimi riferiti alle competenze di cui al
comma 5, e sono definite le modalita' della loro verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale con le professionalita'
richieste al docente per favorire la trasformazione
digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di
apprendimento e insegnamento.
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di
formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente
di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le
universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto
sono altresi' definiti i criteri di selezione dei docenti
che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni di
euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per
l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107."
«Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1.
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado si consegue a seguito dello
svolgimento del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento
della prova finale del suddetto percorso secondo le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale
si accede in seguito al conseguimento della laurea
magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II
livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1
non costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo
indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su
una classe di concorso o su altro grado di istruzione e
coloro che sono in possesso della specializzazione sul
sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del
titolo di studio necessario con riferimento alla classe di
concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in
altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30
CFU/CFA del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e
tecnologie didattiche applicate alla disciplina di
riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono
essere svolti anche mediante modalita' telematiche,
comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo,
esclusivamente presso i Centri che organizzano e
impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo
articolo 2-bis, comma 1.
4.bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le
istituzioni scolastiche statali o presso le scuole
paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di
cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la
quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque
anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' coloro che
hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla
procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma
9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio
necessario con riferimento alla classe di concorso,
l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione
di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 13, comma 2.
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4,
sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi
universitari e accademici di formazione iniziale nonche' di
svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei
partecipanti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31
dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo
delle competenze professionali del docente abilitato di cui
al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei
CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui
al primo periodo, sono altresi' ammessi a partecipare
coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso
al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al
comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
nei limiti della riserva di posti e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a
tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano
prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su
posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi
di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso del titolo di studio valido per
l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalita' di
erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di
tirocinio e laboratorio, con modalita' telematiche in
misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al
comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA
necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresi'
definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il
completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente una prova scritta
e una lezione simulata, nonche' la composizione della
relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle
materie inerenti al percorso abilitante, anche
individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di
cui al secondo periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi
abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove
mancanti, per il completamento del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal
decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente
a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma
1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del
percorso universitario e accademico di formazione iniziale
ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova
finale del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione
all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono,
conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui
positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al
comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo
dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di
cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31 dicembre 2025,
le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo
scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con
cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies
del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle
classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e
Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso
a tali classi di concorso possono essere integrati.
6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i
percorsi universitari e accademici di formazione iniziale
possono essere svolti, a esclusione delle attivita' di
tirocinio e di laboratorio, con modalita' telematiche,
comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni
caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo
periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi
individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-5-quater. (Omissis)
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La
percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata
dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale
del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato
articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'
essere elevata al 45 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel
predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi
prevista.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 10
marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma,
della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto
riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite
secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno
scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il
personale in servizio presso le scuole secondarie che
chiedono il riconoscimento della parita' o che lo hanno
gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di
abilitazione secondo le modalita' stabilite dagli articoli
2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59. Per il personale docente in servizio nelle scuole
dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo
334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai
soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione
iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli
articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza
dell'offerta formativa, e' considerato valido requisito, ai
soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo
del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere
prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre
anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti .
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1.-2. (Omissis)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del
riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e che abbiano svolto
almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 70
per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio
scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
recante Approvazione del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:
«Art. 12-bis. 1. In attuazione dell'articolo 19 dello
statuto, la provincia, d'intesa, a seconda della
competenza, con la Libera Universita' di Bolzano o il
Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio
provinciale:
a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi
linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la
formazione per le materie artistiche; tale formazione
iniziale comprende sia quella disciplinare che quella
pedagogico-didattica e puo' comunque comprendere
l'acquisizione di crediti formativi universitari nella
misura massima del 30 per cento dei crediti
complessivamente previsti dal percorso formativo per le
attivita' di insegnamento che riguardano il relativo
contesto culturale;
b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi
formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera
Universita' di Bolzano o il Conservatorio di musica alla
loro attivazione;
c) determina il numero dei posti di studio sulla base
della programmazione provinciale degli organici e del
conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole
nella provincia;
d) disciplina inoltre le modalita' e i contenuti
delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto
dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con
possibilita' di discostarsi dalla tempistica nazionale e di
svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e
ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di
insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano;
e) definisce altresi' il punteggio con il quale
integrare la votazione della prova di accesso in caso di
possesso di certificazioni di competenze linguistiche
almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di
riferimento.
2. L'abilitazione e la specializzazione conseguite
secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno
validita' su tutto il territorio nazionale.
3. Per lo specifico contesto linguistico e culturale
della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno
istituzionale della Libera Universita' di Bolzano
finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i
presupposti per l'acquisizione delle competenze
indispensabili per partecipare alla vita culturale ed
economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro
locale, la Libera Universita' di Bolzano ha facolta' di
ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea
magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti
alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai
rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative
di base e caratterizzanti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e
merito). - 1. All'articolo 58, comma 5-septies, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
«a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e
le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24»
sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal
2022/23 al 2024/25».
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio
2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali
sono erogati percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici,
i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche' per quelli
ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS
Academy,».
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2023».
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei
componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue
funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in
carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre
2023 «sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31
dicembre 2024».
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, dell'universita' e
della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del
merito»;
b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando
il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono
prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.».
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno
scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «nonche'
per l'anno scolastico 2023/2024».
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro
2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023
ed euro 2.437.774 nell'anno 2024»; (45)
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta
la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno
2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure
urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza
dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare attuazione
alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2,
lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione
alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei
percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
possono costituire comunque parte del colloquio di cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del
2017.
11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire» sono inserite le seguenti: «a
decorrere dal 1° giugno 2023» e le parole: «per il
reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'assunzione a tempo indeterminato».
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle
attivita' della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione,
e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Limitatamente alle
classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con
decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259
del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, e' valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto
dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di
dirigente scolastico, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di partecipazione ad un corso intensivo di
formazione e della relativa prova finale, anche per
prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al
predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo
che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a
condizione che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge
e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova scritta del predetto
concorso [ovvero abbiano superato la prova scritta e la
prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se
successivamente caducato];
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge
e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova orale del predetto concorso
ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, anche se successivamente
caducato;
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso
intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
medesimo comma prevede le seguenti modalita' di accesso:
per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il
superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una
prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta
chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un
punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova
finale del corso intensivo di formazione di cui al comma
11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di
merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in
ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie
concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione
13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per
cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma
11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto
dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Il contingente e' ripartito annualmente su base regionale
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono
reintegrati in occasione della procedura assunzionale o
concorsuale successiva.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al
comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria
posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e della
procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le
somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e
riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima
dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le
assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
11-decies. I soggetti che alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono in servizio presso
istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici
a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver
partecipato al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente
in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di
formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto di
dirigente scolastico, adottati in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con
riserva al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale,
a condizione che abbiano superato il relativo periodo di
formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza
dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico
2024/2025, fatta salva la necessita' di eseguire i
provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione
in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale
indetta con decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di
garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole
europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del
baccalaureato europeo, in prosecuzione delle
sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro
577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente
comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e
sono finalizzate all'incremento del fondo per il
funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea
di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto.
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero
dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del
secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il
medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di
contratti a tempo determinato mediante procedure
comparative indette per il personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al
curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel
limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo
periodo, concorre alla definizione dell'organico
complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di
consentire la retribuzione del personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero
dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse
finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero
dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura,
per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale
competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa nel conferimento degli incarichi da parte della
Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio
periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo
del Ministero stesso.»
 
Art. 21
Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'istruzione e del merito

1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 ((annui)) a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 ((annui)) a decorrere dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione ((dei posti dirigenziali)) di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, ((2 e 3)), pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, ((si provvede)) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ((ai fini del bilancio triennale 2023-2025,)) nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione e del merito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 7, del
citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di
formazione iniziale). - 1.- 6. (Omissis)
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di
formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente
di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le
universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto
sono altresi' definiti i criteri di selezione dei docenti
che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni di
euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per
l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-559. (Omissis)
560. Al fine di assicurare il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico gia'
esistente, e' stanziata la somma di 1 milione di euro, per
l'anno 2023, per avviare attivita' di ricognizione e
valutazione delle strutture scolastiche in dismissione,
dotate di apposito certificato di agibilita', presenti su
tutto il territorio nazionale, da destinare allo
svolgimento delle attivita' scolastiche per l'anno
scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4-bis,
del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 11 (Interventi urgenti per il contrasto della
poverta' educativa minorile e della dispersione scolastica
nel Mezzogiorno).- 1.-4. (Omissis)
4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi
educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a
favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e
comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione
sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui
all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di
consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata
in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti
e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, come
modificato dalla presente legge:
«1.-124. (Omissis)
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai
commi da 121 a 124, nonche' per la formazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la
spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
(Omissis).»
 
Art. 22
Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'interno

1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unita' ulteriori.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. - 3.
(Omissis)
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).»
 
((Art. 22 bis
Ulteriore rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno e' autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unita', ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «, per il triennio 2022-2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2026».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-sexies,
del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108:
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). -
1.-1-quinquies. (Omissis)
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio
2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
1.- (Omissis)
1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai
complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di
accelerare le procedure di individuazione degli aventi
diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il
necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali
e una costante verifica sullo stato di attuazione delle
procedure di gara per gli interventi ammissibili a
finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
istituire, per le esigenze del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
di livello non generale. Alla copertura delle predette due
posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede
attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per
gli anni dal 2022 al 2026, in deroga alle percentuali
stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 23
Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attivita' sociali, sportive
e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attivita' sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonche' al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno((,)) e' istituito l'Ispettorato assistenza, attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento ((della pubblica sicurezza, cui e' preposto)) un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ((ai compiti indicati al medesimo comma 1)).
3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le seguenti: «dirigente ((di ispettorato della)) Polizia di Stato;».
5. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni ((al regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128.
 
Art. 24
Disposizioni per la funzionalita' delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo nonche' disposizioni in materia di
ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in
materia di lavoratori frontalieri

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».
2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale ((e, comunque, non eccedente il)) 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unita' di personale non dirigenziale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno puo' ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio ((decreto)) il numero delle unita' di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Ministero dell'interno e' autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalita' delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, e' altresi' autorizzata la spesa((,)) al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.
((5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel territorio italiano»;
b) al comma 1-ter, le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) e i-bis)».
5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attivita' lavorativa in modalita' di telelavoro.))

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per
il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo
2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni
esercizio finanziario ed accertate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al
termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale
per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge
8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli
sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle
Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2012 (21), fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le
medesime procedure di cui al primo periodo del presente
comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere
dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. (22)
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione
al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera
q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono
attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di
lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa
anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in
Italia, non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il
permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto
d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un
anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilita'
di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, della
legge 13 giugno 2023, n. 83, recante Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e
per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal
Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno:
«Art. 12 (Disposizioni diverse). - 1. Nelle more
dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli
accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in
materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno
2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in
modalita' di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di
lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo
di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri,
firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge
26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati
nell'altro Stato.
(Omissis).»
 
Art. 25
Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle
soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianita' di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e' soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1. - 5. (Omissis)
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
(Omissis).»
 
Art. 26
Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e
disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di un piu' efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e ((prevenzione degli incendi)), presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attivita' ispettiva e per gli affari legali, al quale e' preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale e' preposto un dirigente generale del predetto Corpo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno e' incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, ((lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 19 del
citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. -
18. (Omissis)
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione
straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
un contingente massimo di 617 unita', come di seguito
indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita',
di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi squadra e
capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,
60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi
tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che
espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti
tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita'
nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente
superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di
cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti
di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile
del fuoco, 10 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita' nel ruolo
dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,
29 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori antincendio, 7 unita' nelle qualifiche iniziali
dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' del ruolo dei direttivi che espletano funzioni
operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione
di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei
direttivi tecnico-professionali, 1 unita' nella qualifica
di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che
espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di
1 unita' nella qualifica di primo dirigente che espleta
funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di dirigente
generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella
qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni
operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente
superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' nella qualifica di primo dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore
logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico
le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla
lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e'
modificata di un numero corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole:
«Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine,
le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla
colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa
alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco
di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
possono applicarsi anche al personale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili
mediante scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni
specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la
copertura dei posti portati in aumento nella dotazione
organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso
pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di
cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le
decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla
lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
numero 2), di un numero equivalente di unita' nella
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le
modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di
capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le
modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel
limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale
del ruolo dei vigili del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre
2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della
dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, di un contingente massimo
di 404 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui 136 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
vigili del fuoco, 24 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori informatici e 60 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla
lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti
disponibili mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25
febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante
ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa
al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante
concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo
79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per
48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con
la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 55, comma 1,
del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
«Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di
aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo
squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La
promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo
squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di
elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
interna, per titoli e superamento di un corso di formazione
professionale della durata non inferiore a tre mesi,
riservata al personale che, alla predetta data, rivesta,
rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile
vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile
vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile
del fuoco coordinatore
(Omissis).»
«Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di
coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e
di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle
qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico
di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra
avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e
superamento di un corso di formazione della durata non
inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla
predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore
(Omissis).».
 
Art. 27
Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

1. All'articolo 113-bis ((del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo)) 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al comma 2, la parola: «centosettanta» e' sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita dalla seguente: «duecento»;
c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.
3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 ((euro annui)) a decorrere dal 2024.
4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri complessivi di cui ((ai commi)) 2, 3 e 4, pari ((a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unita', delle Forze di polizia, che puo' essere collocato fuori ruolo, e' posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e' disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 113-bis, del citato
decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'
determinata in trecento unita' complessive, ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo
contingenti da definire nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione
organica di duecentosettanta unita', di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di duecento unita' mediante le
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita'
di incremento della dotazione organica, il reclutamento
avviene mediante procedure selettive pubbliche, in
conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per
l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con
l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure
concorsuali sono a carico dell'Agenzia.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al
comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
a prestare servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, il personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli
enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato
nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei
sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite
con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti
si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate
dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che ha presentato analoga
domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale proveniente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla
data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo.
4. I nominativi del personale di cui ai commi
precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai
criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva
viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante
agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a
quella corrisposta al personale della corrispondente area
del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia
e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad
enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della
stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di
comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un
massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in
deroga alla vigente normativa generale in materia di
mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso
da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza
dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del
Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo
determinato per il conferimento di incarichi di particolare
specializzazione in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali.»
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 113-ter, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 113-ter (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta al
personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e
alle dirette dipendenze funzionali del Direttore puo'
operare, in presenza di professionalita' specifiche ed
adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, un contingente, fino al limite
massimo di dieci unita', di personale con qualifica
dirigenziale o equiparata, appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonche' ad enti
pubblici economici.
2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per
quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di
tre unita', delle Forze di polizia, che puo' essere
collocato fuori ruolo, e' posto in posizione di comando o
di distacco, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita', nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e'
disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai
rispettivi ordinamenti, e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia
all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
al trattamento accessorio. Per il personale appartenente
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso
l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
 
((Art. 27 bis
Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in
materia di termine per la presentazione della domanda di
elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da
attivita' estorsive

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). -
1.-2-bis (Omissis)
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di cinque anni dalla data della denuncia ovvero
dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle
indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso
per le finalita' indicate negli articoli precedenti
(Omissis).»
 
Art. 28
Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e
altre disposizioni per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale»;))
a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. ((Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))»;
((a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni»));
b) all'articolo 3-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
2) al comma 2, ((le parole: «aderenti alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia» e)) dopo le parole: «le modalita' di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
((2-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unita'. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalita' formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilita' previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: «interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «nonche' al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali».
1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «15.000» e' sostituita dalla seguente: «25.000».))

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonche' del personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1,»;
b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico,».

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 22 aprile 2023,
n. 95.
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 34 e 34-bis, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita'). -
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui
all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento
ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al
medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto alla data del raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al
comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del
raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il
dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due
volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis
nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli
oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilita' sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale
di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di
cui all'articolo 33, comma 8, il personale in
disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui
ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in
posizione economica inferiore della stessa o di inferiore
area o categoria di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo'
avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non
ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8,
e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di
inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita'
volontaria di cui all'articolo 30. In sede di
contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative possono essere stabiliti
criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di
cui al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato
in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione
alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo
indeterminato o determinato per un periodo superiore a
dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli
incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della
categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti
iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in
organico, in posizione di comando presso amministrazioni
che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai
sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione
di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo
23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta
sospeso e l'onere retributivo e' a carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il
dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto."
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche', se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 2, del
citato decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1.-1-ter. (Omissis)
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente legge:
«1.-556. (Omissis)
557. I comuni con popolazione inferiore ai 25.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
(Omissis).»
- Il decreto-legge del 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale» e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, 14 giugno 2021, n. 140.
 
((Art. 28 bis
Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di
personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente
capo

1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validita', ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3.
 
((Art. 28 ter

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i bandi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,»;
b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonche' nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa»;
c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma».
2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unita' di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo e' ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e' riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter,
del citato legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi che possono essere
adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono
gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove
scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale,
finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo
metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono
nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, del
citato legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni
internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati.
Esperti nazionali distaccati). - 1.-3-bis. (Omissis)
4. Il personale che presta servizio temporaneo
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione
pubblica ed e' adeguatamente valorizzata, se di durata
almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla
dirigenza, nonche' nelle procedure di conferimento di
incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza
stessa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5-ter,
del lcitato egislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5-bis.
(Omissis)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato
superamento del periodo di prova o di dimissioni del
dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della
graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o
agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano
un numero di posti messi a concorso non superiore a venti
unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3000
abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
((Art. 28 quater
Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2020 al 2025»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli). - 1. Per gli anni dal 2020 al 2025 al fine di
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni
lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita'
di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane
interne anche in relazione all'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le
risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto
milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia
stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per
ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(Omissis).»
 
((Art. 28 quinquies
Rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata «Cabina di regia». Dall'ambito di competenza della Cabina di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unita' di personale non dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia e' altresi' assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-13. (Omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1.-5-bis
(Omissis)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
((Art. 28 sexies
Determinazione della capacita' fiscale pro capite per i comuni della
Regione siciliana e della Sardegna

1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale pro capite e' quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 790, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-789. (Omissis)
790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da
destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti
il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato
approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con
durata fino all'anno 2023. Per i comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale
pro capite e' quella determinata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
(Omissis).»
 
((Art. 28 septies
Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a
contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti
italiani di cultura all'estero

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti e' incrementata di 200 unita' a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unita' appartenenti all'area degli assistenti.
2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.
3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalita' di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonche' a 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma
dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010,
n. 145.
- Si riporta il testo dell'articolo 152, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. »
- Si riporta il testo dell'articolo 167, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
«Art. 167 (Riserva di posti per gli impiegati a
contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli
organici). - In occasione dei concorsi per l'accesso ai
ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci
per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli
impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo
indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando
di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma
precedente, verranno conferiti ai restanti candidati
idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovra',
entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare
servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione
centrale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 160, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
«Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel caso
di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero,
l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle
esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a
ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato
riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli
effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il
precedente regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole
servizio per almeno cinque anni presso un ufficio
all'estero, puo' in via eccezionale essere autorizzato,
tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le
proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro
tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche
nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la
precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime
contrattuale.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde,
nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo
155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che
sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e
dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed
e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti
italiani di cultura, la riassunzione potra' essere
disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in
deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite
per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a
contratto viene attribuito un contributo alle spese di
trasferimento nella misura determinata con apposito decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 39, della citata
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (145) . Per l'anno 1998, il
predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998,
in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata
una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.»
 
Art. 29

Misure per il contrasto della peste suina africana

1. ((All'articolo 2 del)) decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalita' ((dell'eradicamento)) della peste suina africana ((e per il)) contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale ((comprendente l'indicazione dei tempi e degli)) obiettivi numerici di cattura e, ((sentito l'ISPRA, di)) abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio ((a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo))»;
((b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche' degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8».
1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresi' destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «settore suinicolo» sono aggiunte le seguenti: «e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina
africana (PSA), convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 2022, n. 29, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA). - 1. Al fine di assicurare il
corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un
Commissario straordinario con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere
per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche
mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus
scrofa) e di concorso alla relativa attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' eradicative della peste suina africana ed il
contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il
piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e,
sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica
alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla
lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali
attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi
con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure
affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i
fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente
comma il Commissario straordinario puo' indire procedure di
gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario nella quale
confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il
sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26,
comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25.
3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare
le necessarie misure attuative per il contrasto della peste
suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale
di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, operativa presso il Ministero della salute, integrata
con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante
del Ministero della transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di
dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di
dodici mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico
e' data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a
titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera
f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le
associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e
di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla Regione Sardegna.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge del
5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del
decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, recante
Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e ((del settore ittico nonche')) di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per
l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di
Cogoleto, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2019, n. 44, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Misure per il sostegno del settore
suinicolo). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' istituito il Fondo nazionale per la
suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono
destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di
reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima
trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da
parte delle commissioni uniche nazionali del settore
suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo
settore, a potenziare le attivita' di informazione e di
promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a
migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere
animale nei relativi allevamenti, nonche' a promuovere
l'innovazione, a contribuire a fondo perduto alla
realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a
migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni
di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di produzione
di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il
sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo,
nell'ambito di un apposito piano di interventi.
1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la
suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023,
sono altresi' destinate a interventi di sostegno e tutela
delle aziende faunistico-venatorie e
agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai
danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa
della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione delle risorse di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo
di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni
stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli
aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore
agricolo.»
 
Art. 30
Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e
di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie
all'agricoltura

((1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attivita' in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attivita' di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attivita' a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata;
c) le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.» sono soppresse;
d) l'articolo 16 e' abrogato.
4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della societa' dedicata e' conseguentemente modificato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, recante Misure
urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari
alla produzione dell'olio di oliva, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni
comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione
dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e
assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa
assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data
17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio
1985.
1-bis. AGE-Control S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti
attivita' in materia di controlli e di contrasto delle
frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme
di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi
e delle banane sia per il mercato interno sia per
l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli
operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli
illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10
dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al
regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei
settori di intervento di cui all'articolo 42 del
regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la
distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti
lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del
regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del
7 dicembre 2021;
g) ogni altra attivita' di controllo affidata dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori
regionali sulla base di appositi accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e
la sua gestione, compresa la predisposizione e
l'approvazione del bilancio e del programma di attivita',
la selezione e la formazione del personale e la vigilanza
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della
commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai
predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non
regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico
italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni
assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare,
nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli
accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato
regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori
dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro
qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi
doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4,
quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione
all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di
amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel
settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale
in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di
assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita'
professionali, commerciali o industriali.»
- Il decreto legislativo 10 dicembre 2022, n. 306,
recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione del
regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di
conformita' alle norme di commercializzazione applicabili
nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma
dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2003, n. 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
- Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 » e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«1. - 515. (Omissis)
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di
assicurare l'adempimento delle normative speciali in
materia di redazione dei conti annuali e garantire una
separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle
attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
all'esito della trasformazione prevista dall'articolo
15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine
di promuovere e di assicurare l'applicazione della
normativa in materia di autorizzazione, erogazione e
contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in
agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo
statuto della societa' dedicata e' conseguentemente
modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione
del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
(Omissis.»
 
Art. 31

Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico

1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operativita' della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilita', senza soluzione di continuita' ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale ((di conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe dovute al Ministero della salute» e le parole da: «, tenuto conto» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN»;
c) al comma 6, le parole: «ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5».
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo 11 maggio 2018, n 52, recante
Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154:
«Art. 4 (Raccolta dei dati in allevamento e loro
gestione). - 1.-4. (Omissis)
5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati,
organizzati, conservati e divulgati secondo le regole
stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla
compatibilita' delle modalita' di registrazione e
validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a
livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite
meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero
della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre
banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti
riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini
della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato
decreto legislativo 5 agosto 2022, n 134, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni di attuazione transitorie e
finali). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il
manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale
operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),
restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la
registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli
stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni
dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il
manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera r), puo' essere modificato con decreto del Ministro
della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento
di cui all'articolo 7, comma 8.
4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli
stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e
sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento
stesso.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30,
commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla
determinazione delle tariffe dovute al Ministero della
salute per l'esame delle domande di autorizzazione e
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
[tenuto conto del numero di animali detenuti dalle diverse
tipologie di operatori, escludendo dalla tariffazione le
piccole realta' e gli allevamenti familiari.]
5.bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e
l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe
di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5.
7. Le regioni e province autonome possono applicare,
nei rispettivi territori, misure supplementari o piu'
rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal
presente decreto a condizione che le stesse:
a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel
regolamento e nel presente decreto;
b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione
della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita'
e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi
servizi offerti a livello nazionale;
c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le
diverse regioni e province autonome.»
 
Art. 32

Completamento della carta dell'uso dei suoli

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)((,)) e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
((Art. 32 bis

Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre e' autorizzato ad assumere 8 unita' di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unita' di funzionari e 4 unita' di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica e' rideterminata in 19 unita', di cui 10 unita' di funzionari e 9 unita' di assistenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Parco e' autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilita', in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3;
- Per il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
citato decreto-legge 7 ottobre 2028, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
 
Art. 33

Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte ((sui redditi)), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le societa' sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le societa' sportive professionistiche,»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui e' stata realizzata.».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno ((2026 e di)) 100.000 euro nell'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno ((2026 e)) 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni ((dal 2024)) al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 86, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1.-3. (Omissis)
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a due anni per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. Le
plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti
all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le
societa' sportive professionistiche concorrono a formare il
reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle
condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della
parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
cui e' stata realizzata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della citata
legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-33. (Omissis)
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare
nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 34

Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive ((associate adeguano)) i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalita' solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestivita' delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. ((In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine)), il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorita' vigilante. Il commissario ((provvede all'adeguamento)) entro sessanta giorni dalla nomina. ((Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva e' previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorita' politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte ((e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.))
 
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione
dei processi sportivi

1. All'articolo 5-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-quaterdecies,
comma 1, del citato decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2022, n. 199:
«Art. 5-quaterdecies (Proroga delle disposizioni
processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai
campionati professionistici e dilettantistici). -1. Nelle
more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e
conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la
trattazione delle controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati
professionistici adottati dalle federazioni sportive
nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
 
Art. 36
Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle
societa' sportive professionistiche

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Allo scopo di garantire la possibilita' di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le societa' sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalita' e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
«Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle societa'
sportive professionistiche). - 1. Le societa' sportive
professionistiche sono costituite nella forma di societa'
per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. E'
obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
2. L'atto costitutivo prevede che la societa' possa
svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad
esse connesse o strumentali.
3. L'atto costitutivo prevede altresi' che una quota
parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia
destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell'atto
costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile,
la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu'
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano
Paralimpico se svolge attivita' sportiva paralimpica.
5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano
sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 14.
6. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali
condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
7. Negli atti costitutivi delle societa' sportive
professionistiche e' prevista la costituzione di un organo
consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non
vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei
tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e non piu'
di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla
societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le
disposizioni di un apposito regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione della stessa societa', che
deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare
le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra le quali,
in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno
dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di
condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione
o della dichiarazione di cessazione degli effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,
della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo
elegge tra i propri membri il presidente, che puo'
assistere alle assemblee dei soci. Le societa' sportive
professionistiche adeguano il proprio assetto societario
alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'affiliazione puo' essere revocata dalla
Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione
dello svolgimento dell'attivita' sportiva.
10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva
Nazionale e' ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si
pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del
ricorso.
10-bis. Allo scopo di garantire la possibilita' di
iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare
svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le societa'
sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di
verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a
tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai
conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo
modalita' e principi approvati dal CONI, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
 
((Art. 36 bis
Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi
connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione
autentica

1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
«Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Gli enti sportivi
dilettantistici indicano nella denominazione sociale la
finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme
giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato;
c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro
V, titoli V e VI, del codice civile;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del
terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse
generale, l'organizzazione e la gestione di attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10
del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro
unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle
attivita' sportive dilettantistiche si applicano le
disposizioni del presente decreto limitatamente
all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e,
relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo
in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano
annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione
Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche
a piu' di un organismo sportivo affiliante.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, primo comma,
numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica, 26
ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, nonche' di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee (288) ed annualmente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (288), serie C,
sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche
se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua
volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un
terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di
cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per
la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del
corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1.
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) - 26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
(Omissis).»
 
Art. 37
Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno
dell'associazionismo sportivo

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonche' ((per contrastare gli effetti dell'aumento)) dei costi dell'energia elettrica e del gas»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e ((non superiori a)) 15 milioni di euro. Per le societa' e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime societa' e associazioni. Le societa' sportive professionistiche e societa' e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per interventi)) strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, nonche'
per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica
e del gas le disposizioni di cui all'articolo 81 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli
investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al
31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1°
gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nonche' per quelli
effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. Per il
primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto
forma di credito d'imposta, non puo' essere comunque
superiore a 10.000 euro. A tal fine e' autorizzata la spesa
per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il
primo trimestre 2022 e a 35 milioni di euro per il primo
trimestre 2023, nonche' a 1 milione di euro per il
trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre
2023, che costituisce tetto di spesa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 38
Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici
invernali «Milano Cortina 2026»

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ((al comma 2)) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non si applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater.».

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025,
nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie.»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2020, n. 66.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis)
e' aggiunta la seguente:
"d-ter) alle collaborazioni degli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n.
74";
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al contratto di lavoro subordinato puo'
essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma
comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in
presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.";
1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto
di durata superiore a dodici mesi in assenza delle
condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento
del termine di dodici mesi";
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola
"trentasei" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di
durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del
termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata
dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.";
b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
"01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a
fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il
contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.";
2) al comma 1, la parola "trentasei", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro", la
parola "cinque" e' sostituita dalla seguente: "quattro" e
la parola "sesta" e' sostituita dalla seguente: "quinta";
c) all'articolo 28, comma 1, le parole "centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta
giorni".
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 31 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
per il periodo di quattro anni dalla costituzione della
societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.
(Omissis).»
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in
apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del
predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2025.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
(Omissis).».
 
Art. 39
Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in
ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attivita' connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ((ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non)) si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attivita'. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche ((indire procedure selettive)) semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attivita' di cui al presente articolo.
3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1.-27. (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (116), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557,
557-bis, 557-ter e 557-quater, della citata legge 27
dicembre 2006, n. 296:
«1.-556. (Omissis)
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
(Omissis).».
 
((Art. 39 bis
Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonche'
delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive
paralimpiche

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi»;
c) al terzo periodo, le parole: «in numero comunque non superiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle societa' con diritto al voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore»;
d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce all'autorita' vigilante»;
e) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono aggiunte le seguenti: «e ne riferisce all'autorita' vigilante.»;
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate):
1. (Omissis)
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di
candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono
eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza
per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia
partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio
provvedimento, i principi generali per l'esercizio del
diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero delle deleghe
medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle
assemblee nazionali non possono comunque essere in numero
superiore a due se il numero delle societa' con diritto al
voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e
quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e
novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle
societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore.
Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate non adeguino i propri statuti alle
predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un
commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni
dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita'
vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate possono prevedere un
numero di mandati inferiore al limite di cui al presente
comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. I soggetti di cui al sesto periodo
debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia
partecipazione all'elettorato passivo. La disciplina di cui
al presente comma si applica anche agli enti di promozione
sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi
direttivi delle strutture territoriali delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
(Omissis).».
 
Art. 40
Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali

1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e del Ministro per gli affari europei,» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per gli affari europei e del Ministro)) per lo sport e i giovani,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-quater, comma 1,
del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14:
«Art. 10-quater (Tavolo tecnico consultivo in materia
di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali). -
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di
indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali. Il tavolo e' composto da rappresentanti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle imprese e del made in Italy, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
del turismo, da rappresentanti del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli
affari europei, del Ministro per lo sport e i giovani, da
un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per
ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa
del settore. Ai componenti del tavolo non spettano
rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita'
comunque denominati.
(Omissis).».
 
Art. 41

Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, ((anche)) al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti ((che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica)), per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali ((e delle discipline sportive associate)) prevedono altresi' le modalita' e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando ((i premi)) di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 3,
del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il
predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti. Il predetto
termine e' prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti
che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita',
di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive
Nazionali e le Discipline sportive associate possono
dettare una disciplina transitoria che preveda la
diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. (Omissis).
3. La misura del premio di cui al presente articolo e'
individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e
parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate approvano i regolamenti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di
mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con
proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
sportiva associata che, decorso il predetto termine, non
abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende
abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che
costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di
precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al
comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».
 
Art. 42
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale ((per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti
per la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa che
intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare,
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e'
presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1,
domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle
parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto
riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'
regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il
parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da
tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di
orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme
alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure
previste per la gestione delle eventuali eccedenze di
personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per
le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della
rotazione tra i lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi
di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
da imprese edili e affini, le parti devono espressamente
dichiarare la non percorribilita' della causale di
contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla
richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la
richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito
l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita'
di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
di trattamento straordinario di integrazione salariale e'
presentata entro sette giorni dalla data di conclusione
della procedura di consultazione sindacale o dalla data di
stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al
ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o
riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).»
 
Art. 43

Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalita' e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, e' autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023((,)) che sono assegnati alla Santa Sede.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonche' il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri ((derivanti)) dal comma 1, pari a 7.630.000 ((euro)) per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis e' inserito il seguente:
«427-ter. La societa' «Giubileo 2025» e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, ((del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo)) 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati ((dai commi da 420 a 443 del presente articolo))».
((4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attivita' dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonche' per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;
b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.- 367 (Omissis)
368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati
ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche
in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed
eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato
rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali,
economiche ed occupazionali sui territori e per le
categorie interessate, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto
capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
(Omissis).»
 
Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.