Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2023 (vai al sommario)
LEGGE 9 agosto 2023, n. 111
Delega al Governo per la riforma fiscale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Delega al Governo per la revisione
del sistema tributario e termini di attuazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonche' dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria. (87)
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare, per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2

Principi generali del diritto tributario nazionale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) fermi restando i principi della progressivita' e dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalita' attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese;
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:
1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonche' il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;
c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilita' di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;
2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualita', sussidiarieta' e solidarieta';
e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti gia' in suo possesso;
2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita';
f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;
g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita' istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
1.- 3. Omissis
4. In ciascun anno, ai fini della determinazione
delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori
entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento
spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno
precedente alla predisposizione della legge di bilancio,
nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta
ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori
entrate di cui al periodo precedente sono considerate
permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di
quantificazione, la somma algebrica della stima della
variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal
miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non
negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa,
l'ammontare delle maggiori entrate permanenti e' dato dalla
differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori
entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della
somma algebrica della variazione delle entrate da
miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con
riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui
al periodo precedente e' negativa o pari a zero,
l'ammontare delle maggiori entrate permanenti e' pari a
zero.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge
22 giugno 2016, n. 112 recante disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare:
«Art. 5 (Detraibilita' delle spese sostenute per le
polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone
con disabilita' grave). - 1. All'articolo 15, comma 1,
lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidita'
permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016,
l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente
ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita'
grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui
all'articolo 4 della medesima legge».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal
comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si
provvede ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 6. (Istituzione di trust, vincoli di
destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a
vincolo di destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti
in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti
in favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni
e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente
articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile perseguano come finalita' esclusiva
l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone
con disabilita' grave, in favore delle quali sono
istituiti. La suddetta finalita' deve essere espressamente
indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento
dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di
destinazione.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente
articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche
le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile siano fatti per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto
di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali
di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in
maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i
rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i bisogni
specifici delle persone con disabilita' grave, in favore
delle quali sono istituiti; indichino le attivita'
assistenziali necessarie a garantire la cura e la
soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilita'
grave, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il
rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone
con disabilita' grave;
c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto
di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali
di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile individuino,
rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e
del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in
favore delle persone con disabilita' grave, adottando ogni
misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo
ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto
di costituzione del vincolo di destinazione indichino
inoltre gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del
contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile siano le persone con disabilita' grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust
o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1
ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici
registri gravati dal vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati
esclusivamente alla realizzazione delle finalita'
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del
vincolo di destinazione;
f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto
di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali
di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il
soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte
all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei
fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di
destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del
gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta
la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di
destinazione;
g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto
di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali
di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il
termine finale della durata del trust ovvero dei fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile nella data della morte della persona con
disabilita' grave;
h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto
di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali
di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la
destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto
ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero
costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo
2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di
diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e
donazioni di cui al presente articolo e le imposte di
registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura
fissa.
5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in
caso di morte del beneficiario del trust ovvero del
contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore
di soggetti con disabilita' grave, come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai
sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo,
e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, in considerazione del rapporto di
parentela o coniugio intercorrente tra disponente,
fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore
dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in
favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie dichiarate conformi, gli estratti, le
certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in
essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del
fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti
reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni
possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni
ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti
passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli
altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei
confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al
comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste
dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al
comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato
elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato
e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni
di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e
7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di
euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi
dell'articolo 9.».
- La legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante
disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
maggio 2011, n. 109.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 7, 9 e
12, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 2. - 1. Omissis
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di
governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e
del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione
del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a
carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo,
efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei
principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente
di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno
standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando
l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore
rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica;
definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere
le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle
funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle
prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della
Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento
dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per
le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul
medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla
legge statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore
degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi
e delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi
sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di
accertamento e di riscossione che assicurino modalita'
efficienti di accreditamento diretto o di riversamento
automatico del riscosso agli enti titolari del tributo;
previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a
ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto
alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle
attivita' di gestione tributaria, assicurando il rispetto
della normativa a tutela della riservatezza dei dati
personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed
efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella
gestione finanziaria ed economica e previsione di
meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione
delle specifiche modalita' attraverso le quali il Governo,
nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o
qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della presente legge abbiano
caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure
sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e
possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie,
e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di
responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera
z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel
caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione
dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel
caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato
livello di flessibilita' fiscale nella costituzione di
insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle
regioni e agli enti locali, la cui composizione sia
rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili,
con determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita'
fiscale articolata su piu' tributi con una base imponibile
stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi
locali in modo da consentire anche una piu' piena
valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire
la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali
e riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia
impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse
umane e strumentali da parte del settore pubblico;
previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
livelli di governo nella gestione della contrattazione
collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale
del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
Omissis.»
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi relativi ai
tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito
dei tributi erariali). - 1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via
prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), in grado di finanziare le spese derivanti
dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e
concorrente nonche' le spese relative a materie di
competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le
regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e
regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito
alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei
tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con
proprie leggi in relazione ai presupposti non gia'
assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1),
le regioni, con propria legge, possono modificare le
aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei
limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale
e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi
di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria
legge, possono introdurre variazioni percentuali delle
aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni
entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del
gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello
Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono
definite in conformita' al principio di territorialita' di
cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le
suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi
quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di
consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto
fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i
tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i
tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi
riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono
senza vincolo di destinazione.»
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi in ordine alla
determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
perequativo a favore delle regioni). - 1. I decreti
legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla
determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
perequativo statale di carattere verticale a favore delle
regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma,
lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle
regioni con minore capacita' fiscale per abitante,
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo
8, comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da una quota del
gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma
1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate
senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle
differenze delle capacita' fiscali in modo tale da ridurre
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse
capacita' fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e
senza impedirne la modifica nel tempo conseguente
all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalita' per cui le risorse
del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le
modalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma 1
dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di
gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria
nonche' dall'emersione della base imponibile riferibile al
concorso regionale nell'attivita' di recupero fiscale, in
modo da assicurare l'integrale copertura delle spese
corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli
essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla
lettera g) del presente articolo;
d) definizione delle modalita' per cui la
determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul
fondo perequativo tiene conto delle capacita' fiscali da
perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione
intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare
l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) e' garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla
lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione
con riferimento alla quale e' stato determinato il livello
minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da
assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i
livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui
l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati
previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al
bilancio dello Stato;
f) definizione delle modalita' per cui le quote del
fondo perequativo per le spese di parte corrente per il
trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse
capacita' fiscali per abitante e, per le spese in conto
capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e'
assicurata l'integrale copertura;
g) definizione delle modalita' in base alle quali
per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in
base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del
tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non
ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia
quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo
regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), e'
inferiore al gettito medio nazionale per abitante,
partecipano alla ripartizione del fondo perequativo,
alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre
regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante per il
medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per
abitante;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una
soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in
relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalita' per cui le quote del
fondo perequativo risultanti dalla applicazione della
lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L'indicazione non comporta vincoli di
destinazione.»
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi concernenti il
coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli
enti locali). - 1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed
all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei
comuni e delle province, anche in sostituzione o
trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o
parti di tributi gia' erariali; ne definisce presupposti,
soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo
una adeguata flessibilita', le aliquote di riferimento
valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalita' secondo cui le spese
dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate da una o piu' delle seguenti
fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione
all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione
patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge in materia di imposta comunale sugli
immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126 (25);
c) definizione delle modalita' secondo cui le spese
delle province relative alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate dal gettito derivante da
tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su
gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di
opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi
sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e mobilita'
urbana;
e) disciplina di uno o piu' tributi propri
provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria,
attribuisca all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli
in riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni
e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento
dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di
compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei
propri poteri legislativi in materia tributaria, possano
istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle
citta' metropolitane nel proprio territorio, specificando
gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti
fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali
leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto
delle normative di settore e delle delibere delle autorita'
di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella
fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti
anche su richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito
della premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in
sede di individuazione dei principi di coordinamento della
finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di
stabilita' e crescita, non possa imporre vincoli alle
politiche di bilancio degli enti locali per cio' che
concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli
importi resi disponibili dalla regione di appartenenza
dell'ente locale o da altri enti locali della medesima
regione.»
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 39, del
citato decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68:
«Art. 15. - A decorrere dal 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso
di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente
comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il
fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.»
«Art. 39 (Disposizioni finali di coordinamento). - 1.
Gli elementi informativi necessari all'attuazione del
presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi
indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo
stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge
n. 42 del 2009.
2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento
di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo, al fine di garantire il
rispetto del predetto limite e propone al Governo le
eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito
dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.
3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, nonche', in
applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del
Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile
concorso dei diversi livelli di governo per il loro
conseguimento anno per anno, in conformita' con quanto
stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012
nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.
4. Ferme restando le funzioni della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un
tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto
ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le
riforme per il federalismo, dal Ministro per la
semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro per le politiche europee,
nonche' dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo
individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare
l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente
comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne
consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone
modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruita'
delle risorse, nonche' l'adeguatezza del complesso delle
risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche
con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione,
e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di
finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del
disegno di legge di stabilita', ovvero individua con
apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare
attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo
di confronto di cui al presente comma.
5. La rideterminazione dell'addizionale regionale
all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la
soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a
statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono
effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4
del presente articolo, facendo riferimento alle risorse
spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.
6. Si applicano anche alle province le disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 799, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-798. Omissis
799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' istituita una segreteria tecnica, della quale si
avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 23, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose:
«Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni).
- 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni
tra le amministrazioni statali titolari di interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti
territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al
31 dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di
confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione,
coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente
particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di
ventitre unita' di personale, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale e due con qualifica
dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto
contingente e' comprensivo delle unita' di personale non
dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e'
conseguentemente modificato al fine di definire compiti e
assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4
cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le
risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi'
avvalersi del supporto di societa' a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di
esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi
annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata qualificazione professionale, entro il limite di
spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
 
Art. 3
Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea
e internazionale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;
c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle societa' e degli enti diversi dalle societa' come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita' sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
f) semplificare e razionalizzare il regime delle societa' estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).

Note all'art. 3:
- La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione
fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di
imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
328/1 del 22 dicembre 2022.
 
Art. 4

Principi e criteri direttivi per la revisione
dello statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:
1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilita' alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi gia' emanati;
3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non e' possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;
d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullita';
g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidita' degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita' nel giudizio amministrativocontabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;
i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

Note all'art. 4:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 13 della
citata legge 27 luglio 2000, n. 212:
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il
contribuente puo' interpellare l'amministrazione per
ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui
alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1
ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi
giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni
organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si
estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza
quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la
soluzione per fattispecie corrispondenti a quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione
mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di
contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche'
in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il
chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti.»
«Art. 13 (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome e' istituito il Garante del
contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua
sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in
attivita' di servizio;
b)
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed e'
rinnovabile tenendo presenti professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta.
4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e'
fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che
risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta
previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle
relative sedute. Analogo trattamento compete per gli
accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da
quelli in cui ha la residenza il Garante.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono
assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle
direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso
e' istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici
competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di
finanza competente nonche' agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge
raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della
tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei
servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di
accedere agli uffici finanziari e di controllare la
funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione
al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al
pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici
al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei
loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di
zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere
esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai
direttori compartimentali delle dogane e del territorio
nonche' al comandante di zona della Guardia di finanza,
individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e
prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.».
 
Art. 5

Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
di imposizione sui redditi delle persone fisiche

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita';
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
b) per i redditi agrari:
1) l'introduzione, per le attivita' agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito d'impresa;
2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita' agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attivita' agricole;
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte o una professione;
d) per i redditi di natura finanziaria:
1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della categoria;
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilita' di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;
9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalita' pensionistica;
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalita' della mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;
f) per i redditi di lavoro autonomo:
1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicita' mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;
2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:
2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a societa' tra professionisti;
g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;
h) per i redditi diversi:
1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti
a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in
rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano
carattere di rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.»
- Si riporta il testo l'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
Art. 6

Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita' degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa' partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita' alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entita' estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entita' fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

Note all'art. 6:
- La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
 
Art. 7

Principi e criteri direttivi per la revisione
dell'imposta sul valore aggiunto

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilita' dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attivita' di interesse generale.

Note all'art. 7:
- La direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5
aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e
(UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta
sul valore aggiunto e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 107 del 06 aprile 2022.
 
Art. 8
Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP):
a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorita' per le societa' di persone e le associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;
b) provvedere affinche' l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.
2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.
 
Art. 9

Ulteriori principi e criteri direttivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attivita' in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi' conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n.
38, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il
reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
da quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.»
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere
a) e b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5,
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
3-bis, lettera a).
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11.
12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una
procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosita'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario
e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del
valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al
debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti
degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono
tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di
quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto
liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il
certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla
richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e'
soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo
qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti
tributari, ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento
frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria,
quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la
disposizione non trova applicazione quando la cessione
avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un
piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di
composizione della crisi da sovraindebitamento o di
liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2506.1 e 2560 del
codice civile:
«Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la
scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del
suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione
e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa,
continuando la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita
alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.»
«Art. 2560 (Debiti relativi all'azienda ceduta). -
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
recante Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, vedi nelle note
all'articolo 3.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.
 
Art. 10
Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di
registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta
di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalita' da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi piu' efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalita' di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.
 
Art. 11

Principi e criteri direttivi per la revisione
della disciplina doganale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Note all'art. 11:
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
- Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
(Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n.
291, S.O.
- Il titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, tratta di «Impugnazione e revisione dell'accertamento.»
 
Art. 12
Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in
materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e
sui consumi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli piu' compatibili con l'ambiente;
d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonche' alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.
 
Art. 13

Principi e criteri direttivi per la piena attuazione
del federalismo fiscale regionale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:
a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:
1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilita' di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialita' delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;
3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 119 della
Costituzione:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.»
- Il riferimento al decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche'
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario) e' riportato nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 9 e 15 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 2 (Rideterminazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2027 o da
un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al
presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di
imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni",
e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si
aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma
1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte,
per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno
di imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo le
aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del
contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto
ordinario spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo
l'aliquota e' determinata con le modalita' previste
dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo le modalita' di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a
statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il
principio di territorialita'. Il principio di
territorialita' tiene conto del luogo di consumo,
identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene
la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo' essere identificato con quello del
domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di
immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentite la
Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure,
ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario
derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'.»
«Art. 9 (Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale). - 1. E'
assicurato il riversamento diretto alle regioni, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009,
in relazione ai principi di territorialita' di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge
n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione
ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.»
«Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. A
decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano
le condizioni di cui al presente decreto legislativo, in
conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza
verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle
spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono
le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente
comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il
fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 5. (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla
rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni,
di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario,
per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001
sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente,
per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le
predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate,
entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del
penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
determinate nelle misure definite alla predetta data.
3. Alla determinazione delle aliquote e
compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via
provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si
provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo
risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle
esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la
rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari
delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e' trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il parere.»
 
Art. 14
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei
comuni, delle citta' metropolitane e delle province

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province:
a) mantenere il principio della progressivita' fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potesta' regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonche' di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacita' fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacita' fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilita' a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:
1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalita' di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilita' di adempiere mediante compensazione, con facolta' di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;
2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate;
3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalita' delle sanzioni tributarie;
g) attribuire agli enti locali la facolta' di prevedere direttamente, in virtu' dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potesta' regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.
2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle citta' metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:
a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;
b) per le citta' metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 119 della Costituzione,
vedi nelle note all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. - 7.»
 
Art. 15
Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici

1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu' vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilita' nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle societa' concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»);
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonche' le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validita' per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche' della disciplina riguardante le responsabilita' di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attivita' di gioco e della relativa raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della
Costituzione:
«Art. 23. - Nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla
legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 16, 88 e 110, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 16 (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in
qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di
attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di
assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte
dalla legge, dai regolamenti o dall'autorita'.»
«Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per
l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da
parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione.»
«Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - 1. In tutte le sale
da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in
luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal
questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio
della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed
i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei
circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di
cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e
congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b)
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica,
mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i
quali la durata della partita puo' variare in relazione
all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita
puo' essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici
differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),
attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per
i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione
di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7.1. Con provvedimento del direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla
lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che
riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di
interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta
fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti
specifici obblighi dichiarativi.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma
7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque,
anche in parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i
giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai
sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa
di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31
dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio
2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, al fine di garantire la
prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono
definite le regole tecniche finalizzate alla produzione
degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti
di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non
sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non
convertibili in alcun modo in denaro o per nuove
partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies - 8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce od installa o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle
violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al
presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni
di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per
ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,
produce, distribuisce o installa o comunque mette a
disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi
destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di
gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9
e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.».
 
Art. 16
Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli
adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di
altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche' incentivare le attivita' di certificazione delle dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilita' e solvibilita', per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Note all'art. 16:
- Il titolo III del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), tratta di
«Altre imposizioni indirette».
- Si riporta il testo degli articoli 62-quater e
62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative):
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al
presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui
singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di
legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua
italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2
decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti
soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la
garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle
disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore
aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,
291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si
applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma
1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi
meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo
il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.»
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti
che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina
e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e
senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte
dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai
fini della determinazione dell'imposta di cui al presente
comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se
presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di
cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i
prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2,
lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di
cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione
europea europea, e' preventivamente autorizzato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il
medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione
dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il
contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo
nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico,
nonche' gli altri elementi informativi previsti
dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la
denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno
immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto
a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,
diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata
sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al
comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in
consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e
c-bis), il mittente e' tenuto a fornire garanzia del
pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti
spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti. Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1
secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un
grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10
grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo
del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
stessi prodotti. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui
all'articolo 50 del presente testo unico, nonche' le
disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis).».
 
Art. 17
Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo,
di adesione e di adempimento spontaneo

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attivita' di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita' tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu' alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;
1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonche' per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonche' di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente:
«Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di
esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei
documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente
e del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i
verificatori procedano con modalita' non conformi alla
legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente,
secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente puo'
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste
che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di
accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza
del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo
Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374.»
- La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, e' pubblicata nella GUUE n. L 347 dell'11
dicembre 2006.
- Il titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n.
23, tratta del «Regime dell'adempimento collaborativo».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - 1. Gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo
55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto.»
- Il titolo III del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), tratta di
«Altre imposizioni indirette».
 
Art. 18

Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema nazionale della riscossione

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attivita' secondo i principi di efficacia, economicita' e imparzialita' e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:
1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
3) la possibilita' per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;
4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonche', nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;
5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformita' alla pianificazione di cui al numero 1);
6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attivita' svolta;
7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi gia' affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita' operativa dello stesso agente;
8) la revisione della disciplina della responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilita', in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;
9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;
10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformita' dell'attivita' di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicita' ed efficacia:
10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;
10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;
b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attivita' istruttorie poste in essere dall'Amministrazione finanziaria;
c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attivita' della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;
d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:
1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidita' dell'azione di recupero;
3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;
f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attivita' di riscossione;
g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuita' del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonche' delle risorse umane senza soluzione di continuita';
h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;
i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalita' di razionalizzazione e semplificazione;
l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.
3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.
4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Note all'art. 18:
- Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, tratta della
«Riscossione coattiva».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti:
"ed alle ritenute operate e non versate";
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".
6. In caso di fallimento (298), il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 75-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del
terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima
di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del
presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice
di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione
delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente
decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di
indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato,
le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e'
fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su
documentata segnalazione dell'agente della riscossione
procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16,
commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto
cui e' stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
- Il riferimento al titolo III del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
riportato nelle note all'articolo 17.
 
Art. 19
Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e
l'organizzazione del contenzioso tributario

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate presso le corti accorpate o soppresse.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413):
«Art. 23 (Costituzione in giudizio della parte
resistente). - 1. L'ente impositore, l'agente della
riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si
costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno
in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o
ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e' fatta
mediante deposito presso la segreteria della commissione
adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni
in tante copie quante sono le parti in giudizio e i
documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone
le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal
ricorrente e indica le prove di cui intende valersi,
proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del
caso, per la chiamata di terzi in causa.»
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.»
«Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti
esecutivi). - 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del
codice di procedura civile relative alla regolarita'
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli
atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al
ricorso, ordinando al concessionario di depositare in
cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto
del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 615 e 617 del
codice di procedura civile:
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
proporre opposizione al precetto con citazione davanti al
giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi
motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva
del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in
relazione alla parte contestata.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.»
«Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni
relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia
stato impossibile proporre prima dell'inizio
dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal
primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti
furono compiuti.».
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
 
Art. 20
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonche' ai tributi degli enti territoriali:
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;
2) valutare la possibilita', fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;
3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilita' e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;
4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entita' delle sanzioni;
5) introdurre, in conformita' agli orientamenti giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;
b) per le sanzioni penali:
1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;
c) per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalita' delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);
3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtu' dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreche' la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu' coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita' alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e' possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto condannato abbia la disponibilita', anche per interposta persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonche' l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita', anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (Disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente,
in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo
il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.»
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente). - 1. I rapporti tra contribuente
e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non
determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullita' del contratto.»
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il
contribuente puo' interpellare l'amministrazione per
ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui
alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1
ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi
giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni
organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si
estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza
quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la
soluzione per fattispecie corrispondenti a quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione
mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di
contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
cui il parere sia reso in relazione a norme di recente
approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati
comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche'
in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il
chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti.».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.
- Il titolo I, capo III-bis, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, tratta di «Tabacchi lavorati».
- Si riporta il testo degli articoli 51, 266 e 444 del
codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e
630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti
previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.»
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,
terzo comma, del codice penale, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473,
474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice
penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis
del codice penale;
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione
di comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita
anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su
un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora
queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del
codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi
e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra
presenti mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che
ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni, determinata a norma dell'articolo 4.»
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445] . Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Il testo degli articoli 62-quater e 62-quater.1 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riportato
nelle note all'articolo 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quinquies del
decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative)
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in
ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita'
di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche'
dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e
dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in
quanto applicabili.»
- La legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio
dei sali e dei tabacchi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 1942, n. 199.
- La legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni alla L.
17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
1951, n. 27.
- Si riporta il testo dell'articolo 240-bis del codice
penale:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con
l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto
comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
codice civile, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai
sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.»
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Il titolo VII, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), tratta di «Contrabbando».
- Il titolo VII, capo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), tratta di «Contravvenzioni ed illeciti
amministrativi».
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre
2013, n. L 269.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 9. (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.»
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In
relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento
quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano
centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria
fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).».
 
Art. 21
Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario
mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto
tributario

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali.
2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

Note all'art. 21:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
 
Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
2. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 5
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. Omissis
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno
2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di
euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022 e' destinata all'assegno universale e
servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti
con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al primo periodo.
3.- 4. Omissis
5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate
permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate
per il Documento di economia e finanza, derivanti dal
miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai
sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2.
Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto
dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono
acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai
predetti statuti speciali.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' riportato nelle note all'articolo 1.
 
Art. 23

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 23:
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' riportato nelle note all'articolo 1.