Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 agosto 2023
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2022 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 5-MeO-TMT; fluoroxetamina; 3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina; 2-bromomescalina; etometazene; ADMB-INACA; 2-metil-α-PHiP; identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo dicembre 2022-gennaio 2023;
Considerato che la molecola 5-MeO-TMT e' una triptamina, che le molecole 3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina e 2-bromomescalina sono feniletilammine e che tali sostanze hanno effetti allucinogeni;
Considerato che la sostanza fluoroxetamina e' un arilcicloesilammina, con possibili effetti dissociativi, che puo' provocare gravi distorsioni sensoriali a carico del sistema nervoso centrale;
Considerato che la sostanza etometazene e' un oppiode sintetico;
Considerato che le sostanza ADMB-INACA risulta gia' sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide e che la sostanza 2-metil-α-PHiP risulta gia' sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, poiche' le citate sostanze risultano inserite nella tabella I del testo unico, all'interno delle rispettive categorie di analoghi, senza essere denominate specificamente;
Tenuto conto che le sostanze ADMB-INACA e 2-metil-α-PHiP sono state oggetto di sequestri effettuati in Europa, in particolare, in Bulgaria e in Svezia, da parte delle forze dell'ordine, nel periodo agosto-novembre 2022;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 26 gennaio 2023 e dell'8 marzo 2023, integrato con successiva nota del 5 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: 5-MeO-TMT; fluoroxetamina; 3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina; 2-bromomescalina; etometazene e della specifica indicazione delle sostanze: ADMB-INACA; 2-metil-α-PHiP;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 maggio 2023 e confermato con nota del 17 luglio 2023 - in accordo con il riferimento diretto ai criteri di cui all'art. 14 del testo unico contenuto nella citata nota integrativa dell'Istituto superiore di sanita' - favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: 5-MeO-TMT; fluoroxetamina; 3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina; 2-bromomescalina; etometazene e della specifica indicazione delle sostanze: ADMB-INACA; 2-metil-α-PHiP;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2,6-dibromomescalina (denominazione comune);
2-(2,6-dibromo-3,4,5-trimetossifenil) etanamina (denominazione chimica);
2,6-dibromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanamina (altra denominazione);
2,6-BM (altra denominazione);
DBR-M (altra denominazione);

2-bromomescalina (denominazione comune);
2-(2-bromo-3,4,5-trimetossifenil) etanamina (denominazione chimica);
2-BM (altra denominazione);
2-Br-M (altra denominazione);
2-bromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanammina (altra denominazione);

2-metil-α-PHiP (denominazione comune);
4-metil-1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
2-metil-alfa-PHiP (altra denominazione);
2-metil-α-PiHP (altra denominazione);
2-metil-alpha-PiHP (altra denominazione);

3-MeO-NBOMe (denominazione comune);
2-(3-metossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etan-1-ammina (denominazione chimica);
3-MeO-PEA-NBOMe (altra denominazione);

5-MeO-TMT (denominazione comune);
2-(5-metossi-2-metil-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina (denominazione chimica);
5-MeO-2-TMT (altra denominazione);
5-metossi-TMT (altra denominazione);
5-metossi-2,N,N-trimetiltriptamina (altra denominazione);
indapex (altra denominazione);
2-metil-5-MeO-DMT (altra denominazione);
MMDT (altra denominazione);
5-metossi-2-metil-DMT (altra denominazione);
5-MeO-2-Me-DMT (altra denominazione);

ADMB-INACA (denominazione comune);
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamm ide (denominazione chimica);
MAB-INACA (altra denominazione);
ADB-INACA (altra denominazione);

etometazene (denominazione comune);
2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-5-metil-1H-benzimidazolo-1-et anamina (denominazione chimica);
1-[2-(dietilammino)etil]-2-(p-etossibenzil)-5-metil-benzimidazolo ; (altra denominazione);
5-metil etodesnitazene (altra denominazione);

fluoroxetamina (denominazione comune);
2-(etilammino)-2-(3-fluorofenil)cicloesan-1-one (denominazione chimica);
3-fluoro-2-osso-PCE (altra denominazione);
3F-O-PCE (altra denominazione);
3-fluoro-descloro-Netilketamina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2023

Il Ministro: Schillaci