Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 3 agosto 2023
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
Richiamato lo statuto dell'Universita' della Calabria;
Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2023 in merito alle proposte di modifica degli articoli 2.2, 2.4, 2.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 dello statuto;
Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 23 maggio 2023, con la quale sono state approvate le suddette proposte di modifica;
Richiamata la nota rettorale con la quale il testo delle modifiche precedentemente menzionate e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Preso atto della nota prot. n. 9655 del 28 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato l'insussistenza di osservazioni da formulare;
Considerato infine, che il direttore della Direzione affari generali e attivita' negoziale, dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato parere di regolarita' tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1
L'art. 2.2 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato:
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori, il cui numero e' indicato con ND, salvo quanto previsto al successivo art. 8.1, comma 4;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo, dai dirigenti di ruolo e dai collaboratori esperti linguistici, il cui numero e' indicato con NT. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria stessa rappresenti il 12% degli aventi diritto al voto denotati alla lettera a) del presente comma;
c) dagli studenti, il cui numero e' indicato con NS, facenti parte del Consiglio degli studenti dei Consigli di corso di studio, delle commissioni paritetiche docenti-studenti dei dipartimenti, nonche' dai rappresentanti degli studenti di dottorato nei Consigli di dipartimento.
Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 6% degli aventi diritto al voto denotati alla lettera a) del presente comma.
I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del presente comma, determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, sulla base delle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale. I pesi dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti di ruolo, PT, nonche' degli studenti, PS, saranno determinati rispettivamente dalle formule seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Le votazioni si svolgono a distanza di almeno otto ed al piu' dodici giorni l'una dall'altra. Il candidato eletto e' nominato dal Ministro competente.
 
Art. 2
L'art. 2.4, comma 3, dello statuto e' modificato come segue:
3. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) da quindici professori ovvero ricercatori di ruolo, eletti secondo le norme di cui all'art. 7.2, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo e garantire la presenza di almeno un ricercatore di ruolo o di un professore associato e almeno sette direttori di Dipartimento. L'elettorato passivo e' costituito da tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Universita' della Calabria alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
 
Art. 3
L'art. 2.5, comma 3, dello statuto e' modificato come di seguito riportato:
3. Sono membri del consiglio di amministrazione:
a) il rettore;
b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo e' costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e il cui elettorato passivo e' costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione dell'Universita' della Calabria;
c) cinque membri interni all'Ateneo selezionati in un elenco di nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro proposti dal rettore e designati dal senato accademico e uno appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo, proposto dal senato accademico e designato dal rettore.
 
Art. 4
L'art. 7.1, commi 1, 1-bis, 4 e 4-bis dello statuto e' cosi' modificato:
1. Le votazioni per l'elezione dei direttori di Dipartimento, delle scuole di specializzazione e delle altre strutture, nonche' dei coordinatori dei Consigli dei corsi di studio e dei presidenti delle scuole, sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
1-bis. Salvo quanto previsto al successivo art. 8.1, comma 4, le elezioni del rettore sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori e, nelle votazioni di ballottaggio, se vi ha preso parte almeno il 40% dei professori di ruolo e dei ricercatori.
4. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato dei direttori di Dipartimento e delle scuole di specializzazione e delle altre strutture, nonche' dei coordinatori dei Consigli dei corsi di studio e dei presidenti delle scuole, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente del Dipartimento, della scuola di specializzazione, del corso di studio o della struttura interessata. Le operazioni di voto devono comunque concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento di indizione.
Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
4-bis. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di prima fascia nel quarto mese antecedente la scadenza del mandato e devono concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del mandato stesso.
Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale, alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
Entro il terzo mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, devono essere presentate le candidature, sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale e dal candidato in segno di accettazione, al decano dei professori di ruolo dell'Ateneo. Il decano avra' cura di indire pubbliche riunioni nelle quali i candidati esporranno i propri programmi e parteciperanno alla discussione degli stessi.
 
Art. 5
L'art. 7.2, comma 1, dello statuto e' modificato come segue:
1. Per le designazioni elettive dei quindici professori di ruolo ovvero ricercatori di ruolo membri del senato accademico l'elettorato attivo e' costituito da tutti i professori di ruolo e i ricercatori in servizio alla data delle votazioni, salvo quanto previsto al successivo art. 8.1, comma 4.
Risultano eletti:
a) il ricercatore di ruolo o il professore associato che ottiene il maggior numero di voti;
b) i sette direttori di Dipartimento che ottengono piu' voti;
c) i sette candidati che ottengono piu' voti esclusi quelli gia' eletti di cui alle lettere a) e b), a condizione che, tra i complessivi otto membri gia' eletti e i sette candidati eligendi sia presente almeno un appartenente a ognuna delle macroaree scientifico-disciplinari definite nell'art. 2.3.
Ove n macroaree non siano rappresentate, risultano eletti soltanto i 7-n professori o ricercatori piu' votati dopo il primo gia' eletto.
I restanti n posti saranno assegnati ai professori e ricercatori appartenenti alle n macroaree non rappresentate che abbiano ottenuto piu' voti.
 
Art. 6
L'art. 7.3, comma 1, dello statuto e' modificato come segue:
1. Possono essere candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Universita' della Calabria soltanto gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione dell'Universita' della Calabria.
 
Art. 7
L'art. 8.1, comma 4, dello statuto e' modificato come segue:
4. Sino all'esaurimento delle sottoindicate tipologie di ricercatori a tempo determinato, disposto dalla vigente normativa nazionale, e' attribuito il voto pieno ai ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010. Il voto dei ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e' pesato moltiplicando ciascun voto espresso per un coefficiente pari a 0,10. Tali voti, relativi ai ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, non sono computati ai fini del quorum di cui all'art. 7.1, comma 1-bis, e detta categoria non concorre alla determinazione di ND, di cui al precedente art. 2.2, comma 6.
 
Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rende, 3 agosto 2023

Il rettore: Leone