IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato esteso al territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia»; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna; Vista la nota della Regione Umbria del 15 giugno 2023 con cui e' stata rappresentata l'esigenza di provvedere al riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione e nelle attivita' connesse all'emergenza; Acquisita l'intesa della Regione Umbria;
Dispone:
Art. 1
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023, opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 9 marzo 2023 al 31 agosto 2023. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 45.000,00, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio |