Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
ORDINANZA 22 giugno 2023 |
Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 4). |
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IL DIRETTORE del Servizio fitosanitario centrale
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante; Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto in particolare l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence doree phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Vista la nota prot. Masaf n. 496739 del 5 ottobre 2022 con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro tecnico scientifico su flavescenza dorata» con il mandato di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica inclusa la definizione delle misure di emergenza; Visto il documento tecnico ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale, inerente le linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale; Visti gli esiti delle indagini condotte sul territorio nazionale dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021; Considerata l'intensa recrudescenza dell'organismo nocivo Grapevine flavescence doree phytoplasma, agente della flavescenza dorata della vite, registrata, a partire dal 2020, nelle aree produttive settentrionali italiane e causa di danni ingenti; Considerato che nella riunione dello scorso 23 maggio 2023 il Comitato fitosanitario nazionale ha condiviso la necessita' di abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite; Ritenuto necessario, alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e delle specifiche disposizioni emanate in relazione all'organismo nocivo Grapevine flavescence doree phytoplasma, ridefinire le misure fitosanitarie di emergenza finalizzate al suo contrasto; Preso atto delle misure fitosanitarie contro la diffusione nel territorio nazionale dell'organismo nocivo Grapevine flavescence doree, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 23 maggio 2023; Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo specificato, Grapevine flavescence doree phytoplasma approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;
Dispone:
Art. 1
Finalita'
1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma, agente della flavescenza dorata della vite, atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e, inoltre, si intende per: a) «unita' vitata»: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee (forma di allevamento, sesto di coltivazione, densita' di impianto, anno di impianto, stato di coltivazione, varieta', eta') impiantate senza alcuna interruzione fisica e coltivata da un unico conduttore; b) «appezzamento di vite»: porzione dell'unita' vitata caratterizzata da una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di impianto); c) «aree non agricole»: terreni quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali; d) «area con viti inselvatichite»: terreno in cui sono presenti viti sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea; e) «capitozzatura»: taglio del fusto della vite con l'asportazione totale della porzione aerea (chioma); f) «ceppaia»: parte del fusto, compreso l'apparato radicale, che rimane vitale nel terreno dopo la capitozzatura della vite e da cui possono emergere nuovi germogli (ricacci). g) «organismo nocivo specificato»: il fitoplasma Grapevine flavescence doree phytoplasma agente della malattia flavescenza dorata della vite; h) «vettore specificato»: Scaphoideus titanus Ball; i) «vigneto abbandonato»: unita' vitata o appezzamento vitato originariamente destinato alla produzione, in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari, da almeno un'annata viticola. |
| Art. 3 Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato e al suo vettore specificato
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, sul territorio di propria competenza, indagini annuali, per accertare la presenza dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato. 2. Le indagini sono effettuate con le modalita' e nel periodo dell'anno piu' idoneo alla rilevazione della malattia, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e del suo vettore, della presenza e della biologia della pianta ospite nonche' delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di indagine approvata dal Comitato fitosanitario nazionale. 3. Le indagini sono, altresi', mirate a rilevare l'eventuale presenza degli stadi giovanili e degli adulti del vettore specificato mediante osservazioni visive e con l'ausilio di trappole nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato. 4. I Servizi fitosanitari regionali registrano i risultati delle indagini, compresi gli elementi di georeferenziazione, e ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale nell'ambito dei risultati del piano nazionale di indagini annuale di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021. 5. I Servizi fitosanitari regionali, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti. |
| Art. 4
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
1. In applicazione dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021, chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo nocivo specificato, in aree notoriamente indenni, ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica. 2. Il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle informazioni di cui al comma 1 o delle indagini di cui all'art. 3, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento dell'organismo nocivo specificato, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del suddetto decreto legislativo, e adotta le idonee misure fitosanitarie al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato. |
| Art. 5
Istituzione delle aree delimitate
1. A seguito della conferma della presenza dell'organismo nocivo specificato, in zona notoriamente indenne, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio avvia senza indugio appropriate indagini per determinare la reale diffusione della malattia e istituisce ufficialmente una o piu' aree delimitate in cui adottare immediatamente tutte le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato. 2. L'area delimitata, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021, costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto, e' cosi' definita: una zona infestata e' costituita dall'unita' vitata o dall'appezzamento di vite o dal vigneto abbandonato o dall'area in cui insistono viti inselvatichite, dove e' confermata la presenza di almeno una pianta risultata infetta dall'organismo nocivo specificato; una zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata, la cui estensione e' di almeno 500 m di raggio; 3. I Servizi fitosanitari regionali possono definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti. 4. Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto e' riveduta e modificata di conseguenza. 5. I Servizi fitosanitari regionali definiscono e aggiornano l'elenco delle aree delimitate nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, attraverso il sistema Europhyt. 6. Qualora il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decida di non istituire un'area delimitata ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, ne da' immediata comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale e provvede successivamente alla notifica ufficiale. 7. Qualora, a seguito di indagine sia verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno tre anni consecutivi, la malattia si considera eradicata e viene abolita l'area delimitata. 8. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito di opportune indagini, concluda che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non e' possibile e decida di adottare le misure di contenimento, di cui al regolamento (UE) 2022/1630, ne da' comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale e provvede successivamente alla notifica ufficiale. |
| Art. 6
Misure fitosanitarie all'interno di aree delimitate
1. Nelle aree delimitate, di cui all'art. 5, comma 1, si applicano le misure fitosanitarie di seguito elencate: a) monitoraggio rinforzato della malattia e del vettore specificato. I SFR competenti per territorio intensificano le indagini sul territorio al fine di definire l'evoluzione della presenza dell'organismo specificato; b) estirpazione delle piante: devono essere tempestivamente estirpati e distrutti dal proprietario e/o dal conduttore del fondo tutti i ceppi di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessita' di ulteriori analisi se nella zona infestata. In alternativa all'estirpazione immediata le piante sintomatiche individuate devono essere capitozzate, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovra' avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l'intero appezzamento di vite o parte di esso viene estirpato. Devono, altresi', essere estirpate tutte le piante di Vitis sp., compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati. Il Servizio fitosanitario regionale puo', inoltre, disporre l'estirpo di tutte le piante di Vitis sp. nelle aree con viti inselvatichite, comprese le aree non agricole, di cui all'art. 2. c) controllo del vettore: nell'intera area delimitata devono essere effettuati trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia S. titanus con prodotti autorizzati secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale. Il numero di trattamenti puo' variare in relazione al livello di severita' e al rischio fitosanitario di diffusione della malattia. Il Servizio fitosanitario regionale puo', altresi', disporre, in considerazione della presenza del vettore e del rischio fitosanitario di diffusione della malattia, l'effettuazione di trattamenti fitosanitari obbligatori anche al di fuori delle zone delimitate. d) azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze: i Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i cittadini e l'opinione pubblica sulle attivita' di eradicazione dell'organismo nocivo specificato e sulla necessita' di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli al fine di contribuire ad una piu' efficace azione di contrasto alla flavescenza dorata della vite. 2. Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base del livello di severita' della malattia e del rischio fitosanitario di diffusione della stessa, puo' prescrivere ulteriori misure fitosanitarie e le relative modalita' di esecuzione. 3. La valutazione del rischio fitosanitario e della severita' della malattia tiene conto dei parametri di seguito elencati: incidenza percentuale della malattia; incidenza percentuale di appezzamenti infetti; numero di catture dell'insetto vettore per periodo; incidenza percentuale di varieta' suscettibili; estensione viticola; estensione delle aree vivaistiche. 4. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza di cui al comma 1, lettere b) e c), gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata in applicazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021. |
| Art. 7
Attuazione delle misure fitosanitarie
1. Le misure fitosanitarie di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) sono eseguite a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo. La tracciabilita' dell'effettuazione delle misure di cui alla suddetta lettera c) deve essere sempre garantita. In particolare, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti all'annotazione nel Registro trattamenti di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, secondo le modalita' da esso definite. 2. Sono tenuti a dare attuazione alle misure di cui all'art. 6, anche i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, previo accordo tra le parti. 4. I Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con i Servizi fitosanitari regionali al fine di contribuire all'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 8
Norme finanziarie
1. Le misure fitosanitarie d'emergenza eseguite in applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, possono ricevere eventuali contributi finanziari, secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. 2. Tutti i contributi finanziari in ambito vitivinicolo, compresi quelli di cui al comma 1, sono subordinati al rispetto degli adempimenti previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 9
Sanzioni e provvedimenti amministrativi
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. 2. In caso di inadempienza alle misure obbligatorie puo' essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni. 3. In caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialita' produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2023
Il direttore: Faraglia
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1160 |
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