Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 2 agosto 2023 |
Gestione commissariale della societa' «Consorzio agrario Terrepadane scrl», in Piacenza e nomina del commissario ad acta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'
Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione; Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale la revisione cooperativa deve accertare, «anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale partecipazione»; Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale «le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo»; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Atteso che il Consorzio agrario Terrepadane e' stato sottoposto ad attivita' di vigilanza straordinaria in data 6 aprile 2022 e che in sede di rilevazione, lo stesso veniva diffidato a sanare talune irregolarita': «1. Provvedere a riconvocare l'assemblea dei soci con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea del 19 maggio 2021: approvazione dei ristorni esercizio 2020, approvazione bilancio 2020, determinazione del numero dei componenti del CdA, nomina dei componenti e determinazione del relativo compenso, nomina del presidente e dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. 2. Provvedere a ricalcolare i ristorni erogati nell'anno 2017 in quanto in misura maggiore di quanto consentito. Esibire documentazione contabile. 3. Dimostrare l'interesse a rimanere all'interno della platea sociale dei soci che non hanno alcuno scambio mutualistico con la cooperativa. 4. Redigere ed approvare il regolamento interno previsto dall'art. 4 dello statuto»; Atteso che, in sede di accertamento, in data 3 maggio 2023, gli ispettori rilevavano che l'unica condizione non sanata afferiva al primo punto di diffida, vale a dire la riconvocazione dell'assemblea dei soci del 19 maggio 2021 con il medesimo ordine del giorno, assemblea nella quale non erano stati conteggiati i voti di 343 soci, espressi tramite procura notarile, e nella quale era stato nominato il C.d.A. e il collegio sindacale della societa', con la presenza di 447 soci esprimenti voti per un totale di n. 571, e pertanto proponevano l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2454-sexiesdecies del codice civile; Considerato che, sul punto in questione, nello specifico sull'inapplicabilita' alla procura speciale notarile delle norme previste dallo statuto del Consorzio in oggetto, ovvero sulla non ammissibilita' delle procure speciali conferite da alcuni soci a professionisti non soci, questa direzione generale, in data 21 giugno 2022, aveva richiesto un parere all'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con nota del 27 luglio 2022, prot. n. 237203 si era espressa nel senso di riconoscere validita', data la situazione emergenziale derivante da Covid-19, anche alle procure speciali (testualmente: «Non appare condivisibile la soluzione interpretativa del Presidente del Consorzio, secondo cui la delega al rappresentante designato sarebbe stata conferita da un soggetto non socio, in quanto il procuratore del titolare del diritto di voto ha agito sulla base della procura conferita dal socio che espressamente comprende il potere di rilascio delle delega alla partecipazione all'assemblea e, quindi, la volonta' dello stesso di identifica con quella del socio. Trattasi, dunque, di una situazione differente rispetto alla mera delega assembleare, con quale il socio conferisce ad altro socio il mero potere di farsi rappresentare in seno all'assemblea da un altro socio. Detta soluzione ermeneutica sembra in conclusione coniugare le esigenze del corretto funzionamento dell'organo assembleare con quelle del rispetto delle misure di distanziamento sociale atte a contenere il rischio di contagio da Covid-19, garantendo al socio di partecipare alla democrazia cooperativa, esercitando il proprio diritto di voto attraverso il procuratore speciale, espressamente autorizzato a conferire la delega al rappresentante designato, in una fase storica in cui le misure di distanziamento sociale glielo avrebbero precluso»); Preso atto del lodo arbitrale, adottato in data 11 ottobre 2022, dal collegio arbitrale all'uopo nominato, che riconosceva validita' all'assemblea del 19 maggio 2021, sulla base della ritenuta «invalidita' della sub-delega nell'ambito dell'assemblea dei soci della societa' cooperativa, consistente cioe' nel conferimento a soggetto estraneo alla compagine sociale del potere di espressione di voto, ovvero del potere di fornire le istruzioni di voto al rappresentante designato» e della successiva impugnazione del medesimo lodo, presso la Corte di appello di Bologna; Preso atto del contenuto della proposta degli ispettori e delle indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato con il parere sopra citato e l'ulteriore parere del 27 marzo 2023 prot. n. 86624, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato - sede di Bologna, su richiesta dell'amministrazione del 17 marzo 2023 prot. n. 77541 in merito al comportamento da adottarsi a seguito dell'intervenuto lodo arbitrale, aveva precisato che il verbale di ispezione fosse «pienamente efficace e cosi' le diffide in esso contenute e che pertanto l'Autorita' di vigilanza fosse legittimata a dar corso ad ogni attivita' conseguente alla mancata ottemperanza - da parte del consorzio - delle diffide contenute nel citato verbale ispettivo, senza attendere l'esito del processo civile»; Vista la valutazione positiva della proposta ispettiva effettuata dalla competente divisione di questa direzione generale, presupposto della successiva comunicazione di avvio del procedimento, teso all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, inviata al Consorzio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 16 giugno 2023, con nota prot. n. 202596; Considerato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello diretto a sancire che la funzione degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 sia quella di garantire la partecipazione procedimentale alla formazione del provvedimento definitivo, mediante un'effettiva e leale collaborazione tra privato e amministrazione, finalizzata alla concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione [La disposizione di cui all'art. l'art. 1, Ministero delle imprese e del made in Italy comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, «ha positivizzato una regola di carattere generale dell'agire pubblicistico dell'amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - e' il luogo di composizione del conflitto tra l'interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalita' amministrativa il procedimento necessita pertanto dell'apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perche' sorge nell'ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, e' nondimeno partecipata.» (Adunanza Plenaria, sentenza, 29 novembre 2021, n. 21)]; Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 22 giugno 2023 dai componenti del C.d.a. e del collegio sindacale; Visto l'avviso - pubblicato nel quotidiano «Liberta'» in data 23 giugno 2023- (trasmesso dal Consorzio a questa amministrazione unitamente alle controdeduzioni del 30 giugno 2023, prot. n. 327556 del 3 luglio 2023) di convocazione dell'assemblea ordinaria del Consorzio Agrario terrepadane per il giorno 3 luglio 2023 in prima convocazione e per il giorno 4 luglio 2023 in seconda, avente il seguente ordine del giorno: 1. Dimissioni dell'organo amministrativo. Nomina nuovo organo amministrativo. determina del numero dei componenti, della durata dell'incarico e del relativo compenso. 2. Dimissione del collegio sindacale. Nomina del Presidente e dei componenti il collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Atteso che le dimissioni del C.d.A. e la riconvocazione dell'assemblea sono intervenute nel momento in cui l'Autorita' di vigilanza aveva notificato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90, finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, non avendo provveduto il Consorzio a sanare in sede di accertamento il primo punto della diffida, come invece avvenuto per gli altri punti di diffida; Considerato inoltre che la condotta posta in essere dal Consorzio, concretizzatosi nelle dimissioni del C.d.A. in data 22 giugno 2023 e conseguente riconvocazione dell'assemblea dei soci, tenutasi in seconda convocazione in data 4 luglio 2023, con la rielezione del medesimo C.d.A. e del medesimo collegio sindacale, e' stata finalizzata ad evitare il provvedimento di gestione commissariale come da comunicato stampa del Consorzio stesso: «Decisione importante per il Consiglio di amministrazione di Terrepadane, che questa sera ha deciso di dimettersi, anticipando quindi il termine del mandato previsto per la primavera 2024. Durante la riunione del Consiglio di amministrazione di oggi, 22 giugno sono stati esaminati i nuovi atti pervenuti nei giorni scorsi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, riguardanti le elezioni che si sono svolte nella primavera 2021. Omissis. In questo contesto - chiarisce lo stesso presidente di Terrepadane, Marco Crotti - in tutti noi e' prevalso il senso di responsabilita' verso una struttura economica sana, efficiente, che non puo' e non deve essere commissariata con gravi conseguenze nella gestione e quindi nel servizio ai Soci. Omissis. In occasione della riunione del Cda, e' stata fissata la data per la prossima assemblea elettiva, che si terra' il 3-4 luglio 2023 presso la sede di Terrepadane in via Colombo. La parola ora e' ai soci, riferisce Crotti, che sono e devono essere gli unici legittimati a decidere il destino della loro cooperativa». Ritenuto che siffatta condotta, in costanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, e' da ritenersi ostacolante dell'operato della pubblica amministrazione e del proprio potere di vigilanza; Considerato che secondo la giurisprudenza nel concetto di «ostacolo» di cui all'art. 2638, comma 2, del codice civile: «devono ricomprendersi anche quelle condotte di semplice mancanza di collaborazione, ossia condotte non dotate di reale offensivita'» (Cass. Pen. Sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595); deve essere composto da un eterogeneo e vasto elenco di ipotesi contraddiste da «comportamenti di ostruzionismo, di opposizione, di mancata collaborazione, tali da intralciare, ritardare la funzione di controllo, sviare l'attivita' di vigilanza, renderla meno efficace e pronta, imporre all'autorita' uno sforzo aggiuntivo ... omissis» (Trib. Siena, 29 gennaio 2015, n. 762/2014); Preso atto del ricorso ex art. 700 c.p.c., con contestuale richiesta ex art. 669-sexies, comma 2, presentato da alcuni soci, titolari di 137 voti, teso a far «accertare la nullita' o annullabilita', in tutto o in parte, della delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l. di cui al verbale del 22 giugno 2022, nonche' di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi e non esclusi a titolo esemplificato le delibere dell'assemblea dei soci del consorzio Agrario Terre Padane s.c.r.l. del 03 e/o 04 luglio 2023» e della comparsa di costituzione e risposta depositata dal Consorzio; Viste le controdeduzioni presentate dal Consorzio, di cui alle note prot. n. 0217556 del 3 luglio 2023, prot. n. 0225322 del 10 luglio 2023, prot. n. 0232016 del 17 luglio 2023, prot. n. 0239700 del 24 luglio 2023, le quali non sono state ritenute meritevoli di accoglimento; Visto l'esposto presentato in data 17 maggio 2023 da Confcooperative, associazione cui il Consorzio aderisce; Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 24 luglio 2023; Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un professionista esterno cui conferire il mandato quale commissario ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-sexiesdecies codice civile affinche' si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente per provvedere al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento dell'irregolarita' riscontrata; Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2022 e, in particolare, l'art. 3, ultimo comma, e il successivo decreto direttoriale 30 giugno 2023, che, in applicazione della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, all'art. 4 prevede che «per le procedure di particolare rilevanza e complessita', il direttore generale si riserva la facolta' di individuare direttamente il professionista»; Tenuto conto della complessita' della procedura, in relazione al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio depositato dall'ente, e' stato individuato dalla Banca dati dei commissari un professionista di massima esperienza (valutazione E+); Acquisito il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 220/2002;
Decreta:
Art. 1
Il dott. Cappello Francesco, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, residente in Alba (CN), in via Crispi n. 32 - cap 12051, codice fiscale CPPFNC69R30A124T, con domicilio professionale in via Lecco n. 4 - 20124 Milano (MI), e' nominato commissario ad acta del Consorzio agrario Terrepadane scrl, con sede in Piacenza, codice fiscale n. 00105680334, che a norma dell'ultimo comma dell'art. 2545-sexiesdecies si sostituisce all'organo amministrativo, limitatamente al compimento degli adempimenti di cui al presente dispositivo; |
| Art. 2
Il commissario ad acta deve provvedere a convocare l'assemblea, previa verifica della composizione dell'attuale platea sociale, con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea del 19 maggio 2021: 1. Approvazione dei ristorni relativi all'esercizio 2020; 2. Fascicolo di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 delibere inerenti e conseguenti. Relazione del collegio sindacale e della societa' di revisione; 3. Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Nomina del Presidente e dei componenti del collegio sindacale e determina del relativo compenso; |
| Art. 3
Il commissario ad acta deve, altresi', verificare l'attivita' svolta dal Consorzio a partire dalla data dell'assemblea del 19 maggio 2021 e fornirne una relazione all'Autorita' di vigilanza; |
| Art. 4
Al commissario per specifici adempimenti, individuato all'esterno dell'organo amministrativo della cooperativa, spetta un compenso da determinarsi ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale; |
| Art. 5
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro centoventi giorni, in via straordinaria al Capo dello Stato. Roma, 2 agosto 2023
Il direttore generale: Donato |
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