Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 luglio 2023
Revoca all'Istituto «ISTEBA - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» dell'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede principale di Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
degli ordinamenti
della formazione superiore
e del diritto allo studio

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale e' stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;
Visto l'art. 4, comma 2, del precitato decreto n. 509/1998 secondo cui «Gli Istituti riconosciuti ai sensi del precedente comma sono tenuti a costituire un Comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione»;
Visto il decreto del Ministero del 14 maggio 2001, con il quale l'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA ha ottenuto, ai sensi del predetto regolamento n. 509/1998, l'autorizzazione ministeriale all'istituzione e attivazione, presso la sede principale di Roma, di un corso di specializzazione in psicoterapia;
Vista la relazione illustrativa relativa all'anno formativo 2020 inviata, in data 8 giugno 2021, al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca da parte dell'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA;
Preso atto delle risultanze in ordine all'inattivita' del predetto Istituto emerse dall'esame svolto dalla Commissione tecnico consultiva sulla predetta relazione a. f. 2020 nonche' sulle relazioni illustrative inviate dall'Istituto con riguardo ai precedenti anni 2019 e 2018;
Visto l'art. 4, comma 4, del precitato decreto n. 509/1998 secondo cui «Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
Vista la nota del 6 maggio 2022, prot. 13301, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito per brevita' MUR), in virtu' della predetta norma, ha comunicato all'ISTEBA, nelle forme di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca dell'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, invitandolo a presentare, entro il termine di trenta giorni, eventuali memorie scritte e documenti;
Preso atto dell'assenza di riscontro da parte del predetto Istituto;
Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, prot. n. 509, l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma concessa, con il decreto del 14 maggio 2001, all'Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini - ISTEBA, e' revocata.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2023

Il direttore generale: Cerracchio