Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 agosto 2023, n. 110
Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del processo nella prospettiva della funzionalita' della forma allo scopo dell'atto;
Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti; prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticita' degli atti processuali, la necessita' di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilita' o invalidita' dell'atto giudiziario;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha espresso il parere in data 7 giugno 2023;
Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 e 3 agosto 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi' i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 121 del codice di
procedura civile:
«Art. 121 (Liberta' di forme. Chiarezza e
sinteticita' degli atti). - Gli atti del processo, per i
quali la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento
del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in
modo chiaro e sintetico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46 delle
disposizioni per attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie:
«Art. 46 (Forma e criteri di redazione degli atti
giudiziari). - I processi verbali e gli altri atti
giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e
facilmente leggibile.
Quando sono redatti in forma di documento
informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare,
concernente la redazione, la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Negli altri casi debbono essere scritti in
continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o
abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni
eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota
di richiamo senza cancellare la parte soppressa o
modificata.
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il Consiglio nazionale
forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli
atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari
per l'inserimento delle informazioni nei registri del
processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti
degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del
valore, della complessita' della controversia, del numero
delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella
determinazione dei limiti non si tiene conto
dell'intestazione e delle altre indicazioni formali
dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e
una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il
decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla
forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di
redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo'
essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle
spese del processo.
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte
le comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al
comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi
decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura
civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni
altra comunicazione al consulente sono effettuate per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata
di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del
comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento alle parti che non hanno provveduto ad
istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al
medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o
segreteria dell'ufficio giudiziario.»;
b).
3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta
elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con
cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via
telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo
del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e'
fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per
cento di quello previsto per il rilascio di copia in
formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di
cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono
aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia
rilasciata in formato elettronico di atti esistenti
nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono
determinati, in ragione del numero delle pagine
memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le
copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo
decreto limitatamente ai supporti che contengono dati
informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine
memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice
fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole:
«il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite
dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole:
«Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti
dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono
inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il codice
fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento
in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata
del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di
cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale
giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche
per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla
relazione di notificazione e agli allegati previsti dal
quinto comma.»;
d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che sia effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: «Il commissionario
assicura agli interessati la possibilita' di esaminare,
anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita
almeno tre giorni prima della data fissata per
l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa
all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e'
abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma
e' inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo'
stabilire che il versamento della cauzione, la
presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra
gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica
l'articolo 569, quarto comma».
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalita'
telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con
proprio decreto le regole tecnico-operative per lo
svolgimento della vendita di beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel
rispetto dei principi di competitivita', trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e
regolarita' delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole
tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate
all'evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter
sono aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del
pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto
puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle
stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono
affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534
del medesimo codice, al termine di ciascun semestre
trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un
prospetto informativo, redatto su supporto informatico,
riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo
con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della
tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal
seguente:
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato
con le stesse modalita' di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto
dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di
disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione,
raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio
informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.».
 
Art. 2
Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del
pubblico ministero

1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticita' degli atti processuali in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:
a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta e della tipologia di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche', quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 121 del codice di procedura civile,
vedi note alle premesse.
 
Art. 3

Limiti dimensionali degli atti processuali

1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione e' contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonche' agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attivita' difensive possibili soltanto all'udienza.
2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 127-ter del codice
di procedura civile:
«Art. 127-ter (Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza). -
L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo'
essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti
le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza
di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli
stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note
scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il
giudice assegna un termine perentorio non inferiore a
quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte
costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla
comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni
successivi con decreto non impugnabile e, in caso di
istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone
in conformita'. Se ricorrono particolari ragioni di
urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento,
i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere
abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine
assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio
per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se
nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia
cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il
deposito delle note di cui al presente articolo e'
considerato data di udienza a tutti gli effetti.»
 
Art. 4

Esclusioni dai limiti dimensionali

1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:
a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);
b) l'indice e la sintesi dell'atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
 
Art. 5

Deroghe ai limiti dimensionali

1. I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessita', anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si e' reso necessario il superamento dei limiti.
2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.
3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.
 
Art. 6

Tecniche redazionali

1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.
 
Art. 7

Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice

1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita' della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.
 
Art. 8

Schemi informatici

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche' tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi' conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 34 del
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44 (Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24):
«Art. 11 (Formato dell'atto del processo in forma di
documento informatico). - 1. L'atto del processo in forma
di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e'
redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di
cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in
formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi
telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere
trasmessa per via telematica come documento informatico
sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni
sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al
primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.»
«Art. 34 (Specifiche tecniche). - 1. Le specifiche
tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla
protezione dei dati personali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono
rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica
del portale dei servizi telematici.
3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.».
 
Art. 9

Formazione

1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalita' di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.
3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della
Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni
in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato
direttivo e' composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto
e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei
docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee
programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro della giustizia, il
programma annuale dell'attivita' didattica; approva la
relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia
e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i
docenti delle singole sessioni formative, determina i
criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede
alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di
settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita';
nomina il segretario generale e il vice segretario
generale; vigila sul corretto andamento della Scuola;
approva il bilancio di previsione e il bilancio
consuntivo.»
 
Art. 10

Istituzione di un osservatorio permanente

1. E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.
2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.
3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2285.