Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2023, n. 108 |
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», il quale stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia patria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana" tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255; Ritenuta la necessita' di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformita' al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione in conseguenza della citata sentenza, nonche' al fine di assicurare una maggiore funzionalita' della Giunta storica nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023; Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il presidente e' nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti). - 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. 2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio; b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi; c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica; d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica; e) finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»: «Omissis. 420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - Omissis. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. Omissis.»
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici», come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Organi della Giunta storica nazionale). - Omissis. 3. Il presidente e' nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. La carica di presidente e' incompatibile con quella di direttore di Istituto. 4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto. Omissis.». |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore e' nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attivita' dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica e' nominato dal Ministro della cultura ed e' costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.»; c) al comma 9, le parole: «nell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4, 6 e 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Istituti del sistema strutturato a rete). - Omissis. 4. Il direttore e' nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attivita' dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Omissis. 6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica e' nominato dal Ministro della cultura ed e' costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Omissis. 9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi. Omissis.» |
| Art. 3
Formazione delle terne di candidati
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Formazione delle terne di candidati). - 1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina. 3. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 2, comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 3, comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.». |
| Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale»; b) al comma 1, la parola: «evenutali» e' sostituita dalla seguente: «eventuali»; c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo e' coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di cui al primo periodo.»; d) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Quando non e' possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 e' individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Attivita' di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale). - 1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilita' della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti. 2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete. Il coordinatore amministrativo e' coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di cui al primo periodo. 2-bis. Quando non e' possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 e' individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.» |
| Art. 5
Gratuita' degli incarichi
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Gratuita' degli incarichi). - 1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.». |
| Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che e' disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalita' indicate all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. Omissis.» |
| Art. 8
Abrogazioni
1. Gli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono abrogati.
Note all'art. 8: - Gli articoli 4 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 4 (Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita' culturali).» «Art. 9 (Disposizione transitoria).». |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le denominazioni: «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali» ovunque ricorrano; b) le denominazioni: «Ministro dell'universita' e della ricerca» e «Ministero dell'universita' e della ricerca» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» ovunque ricorrano; c) la denominazione: «Ministro per la pubblica amministrazione» sostituisce la seguente: «Ministro per la funzione pubblica» ovunque ricorra. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Sangiuliano, Ministro della cultura
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2216 |
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