Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2023, n. 108
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», il quale stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia patria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana" tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;
Ritenuta la necessita' di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformita' al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione in conseguenza della citata sentenza, nonche' al fine di assicurare una maggiore funzionalita' della Giunta storica nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il presidente e' nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti).
- 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli
enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e'
effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei principi generali indicati
dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri
direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto.
2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il
funzionamento della o delle strutture derivanti dalla
fusione o unificazione, anche mediante inserimento in
sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
nel campo della ricerca storica, sono determinati in
conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con
particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti
connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della
ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e
alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio
dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio
degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di
incontri, convegni e settimane di studio;
b) adozione, per quanto compatibili, delle
disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore
per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con facolta' di deroga alle norme
dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei
relativi principi;
c) organizzazione della rete scientifica,
prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo
agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi
direttivi e di consulenza scientifica;
d) adozione di disposizioni transitorie in analogia
a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
e) finanziamento a carico del fondo di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei
contributi in atto fruiti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 420, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)»:
«Omissis.
420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di
soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni
caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici,
il limite massimo di cinque componenti degli organi di
amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si
applica alle istituzioni culturali, nonche' alle
associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita'
(UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che
comprovino la gratuita' dei relativi incarichi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
«Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
Omissis.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005,
n. 255 «Regolamento recante unificazione strutturale della
Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti
storici», come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Organi della Giunta storica nazionale). -
Omissis.
3. Il presidente e' nominato dal Ministro della
cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete ovvero tra professori universitari di prima
fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di
studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che
ricoprono presso istituti universitari o di ricerca
stranieri una posizione accademica equipollente sulla base
di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete, in ragione delle riconosciute competenze e
della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in
carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
La carica di presidente e' incompatibile con quella di
direttore di Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dai direttori degli Istituti di cui
all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di
riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono
nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne
di candidati per ciascuna posizione, indicate
congiuntamente dal presidente e dai direttori degli
istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo
sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli
istituti della rete ovvero tra professori universitari di
prima fascia nelle discipline storiche rientranti
nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra
studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di
ricerca stranieri una posizione accademica equipollente
sulla base di tabelle di corrispondenza definite e
aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito
di studio degli istituti della rete, in ragione delle
riconosciute competenze e della esperienza
nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in
carica cinque anni, possono essere confermati una sola
volta e possono essere nominati nei consigli direttivi
degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla
cessazione dell'incarico di esperto.
Omissis.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il direttore e' nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attivita' dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica e' nominato dal Ministro della cultura ed e' costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.»;
c) al comma 9, le parole: «nell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4, 6 e 9,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 2005, n. 255, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Istituti del sistema strutturato a rete). -
Omissis.
4. Il direttore e' nominato dal Ministro della
cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata
congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il
consiglio di amministrazione della Giunta storica
nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti
tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche
rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete
ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli
istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono
presso istituti universitari o di ricerca stranieri una
posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di
corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il
Consiglio universitario nazionale, nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete, in ragione delle riconosciute competenze e
della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il
direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e
del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e
sovrintende a tutte le attivita' dell'Istituto; presiede il
consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un
membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso
di assenza e di impedimento temporaneo.
Omissis.
6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica
e' nominato dal Ministro della cultura ed e' costituito da
quattro componenti, oltre al direttore. I componenti,
diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati
per ciascuna posizione indicate dal consiglio di
amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati
di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di
riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti
nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra
professori universitari di prima fascia nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso
istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione
accademica equipollente sulla base di tabelle di
corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il
Consiglio universitario nazionale, nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete, in ragione delle riconosciute competenze e
della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I
componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque
anni e possono essere confermati una sola volta.
Omissis.
9. In considerazione delle peculiari strutture
associative dell'Istituto per la storia del risorgimento
italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e
regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali
istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente
regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio
direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del
direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali
per esse stabiliti dai commi 4 e 6, fermo restando il
rispetto di procedure di nomina e la previsione di
requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia
scientifica degli Istituti stessi.
Omissis.»
 
Art. 3

Formazione delle terne di candidati

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Formazione delle terne di candidati). - 1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.
3. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 2, comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 3, comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale»;
b) al comma 1, la parola: «evenutali» e' sostituita dalla seguente: «eventuali»;
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo e' coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di cui al primo periodo.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Quando non e' possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 e' individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005,
n. 255, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. (Attivita' di coordinamento amministrativo
della Giunta storica nazionale). - 1. Il coordinatore
amministrativo della Giunta storica nazionale redige il
bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali
variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla
contabilita' della rete; partecipa senza diritto di voto
alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta
storica nazionale e dei consigli degli istituti.
2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono
attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione,
ferma restando la collocazione nell'attuale area
professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in
servizio presso gli Istituti della rete. Il coordinatore
amministrativo e' coadiuvato da tre funzionari
amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di
cui al primo periodo.
2-bis. Quando non e' possibile far fronte con
personale in servizio presso gli istituti della rete alle
esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di
cui al comma 2 e' individuato con procedure di comando o
distacco, in misura non superiore a un coordinatore
amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro
un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2023.»
 
Art. 5

Gratuita' degli incarichi

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Gratuita' degli incarichi). - 1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che e' disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalita' indicate all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Omissis.»
 
Art. 8

Abrogazioni

1. Gli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono abrogati.

Note all'art. 8:
- Gli articoli 4 e 9 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, abrogati dal
presente decreto, recavano:
«Art. 4 (Nomine di competenza del Ministro per i beni
e le attivita' culturali).»
«Art. 9 (Disposizione transitoria).».
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le denominazioni: «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali» ovunque ricorrano;
b) le denominazioni: «Ministro dell'universita' e della ricerca» e «Ministero dell'universita' e della ricerca» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» ovunque ricorrano;
c) la denominazione: «Ministro per la pubblica amministrazione» sostituisce la seguente: «Ministro per la funzione pubblica» ovunque ricorra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Sangiuliano, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bernini, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2216