Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. 107
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e, in particolare, l'articolo 12, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 240;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato «regolamento».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 4
agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021):
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della
diffusione di contenuti terroristici online). - 1.
Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,
entro il 31 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti ad emettere
ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE)
2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione
delle predette misure in modo da prevedere l'immediata
informativa del Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e
valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale
autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle
misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del
medesimo regolamento, nonche' quale struttura di supporto
tecnico al punto di contatto designato ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni
indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784,
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'
delle violazioni medesime;
d) individuare le autorita' competenti a irrogare
le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare
sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE)
2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in
favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori
di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del
regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in
materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena
attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784,
con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle
disposizioni incompatibili con quelle contenute nel
regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'.
«Art. 14 (Attivita' di contrasto). - 1. (omissis).
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n.
249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di
nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine,
il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita'
le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 12 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia). - 1. - 2. (omissis).
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo,
istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni
possibile cooperazione al Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
questo affidati dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 240 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. E
istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4
della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale
competente a sviluppare le attivita' di prevenzione e di
tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo
7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e
quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del
decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
nonche' ad assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento
delle attivita' svolte dalla specialita' della polizia
postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e
degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono
il completamento al fine dell'organico supporto alle
attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e'
preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del
ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano
funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici
di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto
dal comma 1, e', conseguentemente, incrementato di una
unita', fermo restando il numero complessivo dei posti
dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla
tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il
regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
(Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno):
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato, secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del dipartimento: ufficio a
competenza generale, anche di carattere strumentale;
coordinamento delle attivita' svolte nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione
dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta
collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e
parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi
strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; questioni attinenti
all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei
compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge
n. 121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale: pianificazione e
programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi
a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di
centrale unica per gli acquisti di competenza del
Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione
ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi,
anche attraverso le proprie articolazioni periferiche,
organizzazione, uniformita' di indirizzo e gestione delle
attivita' tecniche, anche con riferimento alle nuove
tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria:
pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di
bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica
della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze
per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni
demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e sicurezza pubblica; pianificazione generale della
dislocazione delle Forze di' polizia, nonche'
pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione
connessi alla gestione associata di beni e servizi
strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di
acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le
Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo
della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche'
pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
ed internazionale, nei settori di interesse
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attivita'
finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure
di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale:
supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice
direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore
centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti
di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e
gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e
dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti;
espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo
quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di
cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per
l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi
informatici delle Forze di polizia, anche mediante la
standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel
rispetto delle normative in materia di protezione e
sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga:
coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato: affari
generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione
della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli
uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione
del personale della Polizia di Stato, delle relative
attivita' concorsuali, del contenzioso ed assistenziali;
coordinamento delle attivita' di competenza degli istituti
di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e
gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia
di Stato;
l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle
attivita' relative alle esigenze sanitarie del personale
della Polizia di Stato, alle attivita' di studio,
consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione,
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
della medicina preventiva del lavoro e delle normative in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del
lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata
all'attivita' di polizia nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, anche attraverso attivita' di
studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
coordinamento, impulso e supporto delle attivita',
informative, investigative, preventive, di monitoraggio e
di analisi in materia di estremismo, eversione e
terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici
rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi
speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di
Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica
dei servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita'
della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di
Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione
delle metodologie operative implementate dalle predette
Specialita'; coordinamento e pianificazione generale dei
Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla
Direzione centrale della polizia di prevenzione
relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli
interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la
polizia delle frontiere: coordinamento delle attivita'
demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita' per il
contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative
di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali
aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle
connesse attivita' amministrative; attivita' di
cooperazione internazionale di polizia nel settore di
specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato: coordinamento informativo anticrimine, per
l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita'
investigative, di controllo del territorio svolte dagli
uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate
all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza
del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia
scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e
supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica
svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento,
direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle
attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e delle
comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto
concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie
operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
delle attivita' demandate all'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attivita' di
prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto
Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133; sviluppo di attivita'
info-investigative a livello centrale nelle materie di
competenza della predetta Specialita' della Polizia di
Stato e in quelle demandate al predetto organo del
Ministero per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency
Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende
la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo
Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di
polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la
Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per
l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e'
preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza e sono
assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli
istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi
compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione
centrale per i servizi di ragioneria.».

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto
della diffusione di contenuti terroristici online (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 17
maggio 2021, n. L 172.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.): il Comitato di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
c) Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione: l'organo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 12 della citata legge 3 agosto 2007,
n. 124 e l'articolo 14 della citata legge 3 agosto 1998, n.
269, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). -
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro
dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e
della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze
di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia
di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.».
 
Art. 3

Emissione degli ordini di rimozione

1. L'autorita' competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalita' di terrorismo, e' l'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l'ordine di rimozione e' emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici.
2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicita' alle informazioni ad esso relative. Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto puo' avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione.
3. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1.
4. Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A.
5. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1.
6. L'ordine di rimozione e' adottato con decreto motivato ed e' portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.
7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
8. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
9. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e' ammesso unicamente per violazione di legge.

Note all'art. 3:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 321 del
codice di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza,
oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge,
quando l'interessato vi consente. In caso contrario,
l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste
a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.»
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro
delle cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a
richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro
che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e'
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte
respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste
specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno
successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando
non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere
il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
 
Art. 4

Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri

1. L'autorita' competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 4, e' il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o e' stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo.
2. Le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso e' proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.

Note all'art. 4:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 5

Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici

1. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e' l'autorita' competente a emettere la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5.
2. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonche' le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Note all'art. 5:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 6

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di servizi di hosting che:
a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui all'allegato II al regolamento, l'autorita' che ha emesso l'ordine di rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine, indicandone in particolare la data e l'ora;
b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso agli stessi, in conformita' dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento;
c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso agli stessi, fatta salva la possibilita' di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il cui accesso e' stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento;
e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7 del regolamento;
f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento o, nell'esame, nella decisione e nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 10;
g) fuori dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11;
h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e la competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale designato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che:
a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), non osserva taluno degli obblighi di condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento;
c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento;
d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della decisione o ad una delle successive cadenze annuali, le misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che:
a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento;
b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
4. All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni e' presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.
5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
a) la natura, la gravita' e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di hosting;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del prestatore di servizi di hosting;
e) la cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorita' competenti
f) l'attivita' svolta dal prestatore di servizi di hosting per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting;
h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di hosting per conformarsi al regolamento e al presente decreto.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 8-bis e 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima
non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.»
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,
il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza
che si sia proceduto alla notificazione prevista dal
secondo comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria
competente per il reato, la quale, quando invia la
comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli
estremi della violazione amministrativa agli obbligati per
i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il
termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nell'istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con
lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,
la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilita'.».
 
Art. 7

Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting che:
a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito;
b) non avendo lo stabilimento principale nell'Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del ricevimento, dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione e delle decisioni emesse dalle autorita' competenti, oppure designa un rappresentante legale che non risiede o non e' stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di esecuzione e per cooperare con le autorita' competenti.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che:
a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare l'accesso ad essi entro il medesimo termine;
b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici;
c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, non informano immediatamente della presenza dei contenuti terroristici l'autorita' giudiziaria o altra autorita' che a quella abbia l'obbligo di riferire.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, quando l'omissione di cui al comma 2, lettera a), e' sistematica o persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di hosting, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.

Note all'art. 7:
- Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per l'articolo 321 del codice di procedura penale, si
veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 8

Abrogazioni

1. All'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche'
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e
contrasto delle attivita' terroristiche). - 1. Al codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il
fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.";
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "La pena prevista dal presente comma
nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il
fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.";
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "La pena e' aumentata fino a due terzi se
il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.";
b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le
parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni"
sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
reclusione da due a cinque anni".
1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"Art. 234-bis (Acquisizione di documenti e dati
informatici). - 1. E' sempre consentita l'acquisizione di
documenti e dati informatici conservati all'estero, anche
diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso,
in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e'
aggiunta la seguente:
"m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o
uso di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale";
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e'
abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del
codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di quelli di
cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o
telematiche";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,
il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati
acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi
sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1".
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16
marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna
costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita'
e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del
codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni
effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati
dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei
commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione
della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
3. I fornitori di connettivita', su richiesta
dell'autorita' giudiziaria procedente, preferibilmente
effettuata per il tramite degli organi di polizia
giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al
comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni
tecniche individuate e definite con il decreto previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto
1998, n. 269.
4.(abrogato)
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di
finanza» sono inserite le seguenti: ", nonche' al Comitato
di analisi strategica antiterrorismo".».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio