Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 14 luglio 2023
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas;
Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2023/171, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' inserito il seguente punto:

+-------------+---------------------------+-------------------+
| |Fino allo 0,7 % in peso di | |
| |cromo esavalente usato come| |
| |agente anticorrosivo nel | |
| |fluido di lavoro del | |
| |circuito sigillato in | |
| |acciaio al carbonio delle | |
| |pompe di calore ad |Si applica alla |
| |assorbimento funzionanti a |categoria 1 e scade|
| |gas per il riscaldamento |il 31 dicembre |
|«9 a)-III |degli ambienti e dell'acqua|2026.» |
+-------------+---------------------------+-------------------+

 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2023.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' comunicato alla Commissione europea.
Roma, 14 luglio 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2520