Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 28 giugno 2023 |
Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare gli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il «Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell'Unione europea»; Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 25; Considerato che l'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce che le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'art. 3, comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, definisce le disposizioni attuative di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo, per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune per infrazioni relative alla condizionalita' sociale. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri per determinare le percentuali di riduzione
1. Il calcolo della percentuale di riduzione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, deriva della sommatoria degli indici riportati in allegato 1, attribuiti ad ogni articolo delle regole di condizionalita' sociale che viene violato, come definito di seguito: a) se la sommatoria degli indici e' compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione e' pari all' 1 %; b) se la sommatoria degli indici e' compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione e' pari al 3%; c) se la sommatoria degli indici e' compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione e' pari al 5%. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1157 |
|
|
|