Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 31 luglio 2023 |
Modifiche al decreto 18 giugno 1993 recante «Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso societa' fiduciarie e societa' fiduciarie e di revisione». |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, recante norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione ed, in particolare, l'art. 3, primo comma, che consente di disporre ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi; Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1995, n. 29 recante elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso societa' fiduciarie e societa' fiduciarie e di revisione; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1996, n. 92 recante determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le societa' fiduciarie e di revisione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'art. 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento dell'elenco istituito con decreto ministeriale del 18 giugno 1993 che, stante la risalenza, si presenta oggi non piu' idoneo a soddisfare le esigenze ispettive e tale da non consentire la necessaria rotazione degli incarichi; Ritenuto di dover stabilire nuovi requisiti di professionalita' e di onorabilita' per gli esperti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, volti al riconoscimento di nuove specifiche competenze e ad escludere soggetti che abbiano riportato condanne in fattispecie di reato di piu' recente introduzione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. E' istituito un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi, ordinari e straordinari, presso societa' fiduciarie e societa' fiduciarie e di revisione. 2. L'elenco e' tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa', divisione II. |
| Art. 2
Programmazione delle attivita' ispettive
1. Le attivita' ispettive ordinarie sono eseguite sulla base di un programma annuale o pluriennale predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in coordinamento con la Guardia di finanza e la Banca d'Italia. 2. La frequenza dei controlli sulla singola societa' e' determinata sulla base del livello di rischio, delle risorse disponibili e dell'esito positivo dei controlli gia' effettuati sia dalla stessa amministrazione sia dalle amministrazioni operanti nell'ambito dello stesso settore. 3. I controlli ispettivi ordinari sono stabiliti sia sulla base di una programmazione annuale o pluriennale che a selezione casuale o a campione. |
| Art. 3
Requisiti di professionalita'
Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda degli interessati: a) i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero nell'albo degli avvocati, ovvero nel registro dei revisori legali; b) i docenti e i ricercatori universitari presso cattedre attinenti gli insegnamenti di: diritto commerciale; diritto tributario; diritto dei mercati finanziari; diritto societario; diritto bancario; finanza aziendale; economia aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed, applicata; tecnica industriale e commerciale; c) i dipendenti pubblici che dimostrino esperienza in materia di societa' fiduciarie e di revisione, ovvero di aver svolto attivita' ispettiva presso societa' o istituzioni autorizzate. |
| Art. 4
Requisiti di onorabilita'
1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati condannati con sentenza definitiva, anche a seguito di giudizio abbreviato o con pena condizionalmente sospesa ovvero applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi, di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del testo unico della finanza; e) svolgono o hanno precedentemente svolto funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo in societa' destinatarie di provvedimenti cautelari o di revoca delle autorizzazioni disposti dalle competenti autorita' di vigilanza. 2. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale. |
| Art. 5
Conflitto di interessi e formazione obbligatoria
1. L'assunzione dell'incarico e' in ogni caso subordinata alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e rapporti professionali, in corso o pregressi, con la societa' ispezionanda e le societa' ad essa collegate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430; 2. Costituisce inoltre, condizione per l'inserimento nell'elenco, l'acquisizione di una specifica formazione le cui modalita' saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy. |
| Art. 6
Emolumenti
Il compenso previsto per l'esecuzione degli incarichi affidati ed il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute e documentate, vengono determinati, anche tenuto conto della complessita' e della qualita' del lavoro svolto, in base a quanto stabilito nel decreto ministeriale del 31 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016, n. 92, recante determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le societa' fiduciarie e di revisione e sono a carico esclusivo delle societa' ispezionate. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, sono iscritti a domanda gli esperti inseriti nell'elenco istituito ai sensi del decreto ministeriale del 18 giugno 1993 e coloro che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430. 2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del 18 giugno 1993. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it Roma, 31 luglio 2023
Il Ministro: Urso |
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