Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2023
Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, «Regolamento per la professione di perito industriale»;
Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, «Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, «Ordinamento della professione di perito agrario»;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, «Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici»;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», come modificata dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario»;
Vista la legge 5 marzo 1991, n. 91, recante «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo 1993, n. 168, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 2000, n. 447, «Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 6;
Visti i decreti direttoriali n. 136 del 7 febbraio 2022 e n. 265 del 3 marzo 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;
Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021;

Decreta:

Art. 1

Modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P02 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante si abilitano all'esercizio della professione a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalita' semplificate di cui al presente decreto.
2. L'esame di Stato di cui al comma 1 e' volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione e consiste in un colloquio, a scelta dello studente, sulle attivita' svolte nei tirocini pratico valutativi (TPV) o sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel corso dei TPV. In entrambi i casi e' accertata la conoscenza delle norme deontologiche.
3. La valutazione della prova e' espressa in centesimi. L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2023 e 2024, sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato puo' chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P02, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
5. La valutazione dell'esame di Stato e' effettuata da una Commissione giudicatrice in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri di cui, per la meta', docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra meta', professionisti laureati designati dalle rappresentanze professionali competenti. Per i primi tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro della giustizia
Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2098