Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 16 giugno 2023 |
Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 29 settembre 2022. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005, e in particolare gli articoli 28, 29, 33 e 34; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013, continuando comunque i regolamenti abrogati ad applicarsi alle condizioni previste dall'art. 154 dello stesso regolamento (UE) 2021/2115; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, continuando comunque il regolamento abrogato ad applicarsi alle condizioni previste dall'art. 104 dello stesso regolamento (UE) 2021/2116; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e in particolare l'art. 5; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» ed in particolare l'art. 4 e l'allegato 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 118 del 22 maggio 2023, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 23 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 30 maggio 2023 concernente l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 49 del 27 febbraio 2021, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, prot. n. 480156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 16 novembre 2022, recante «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, prot. n. 480166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 270 del 18 novembre 2022, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 11, comma 4; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 30 maggio 2023 recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, prot. 248477 del 12 maggio 2023, in corso di registrazione, recante «Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023»; Ravvisata la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, per considerare l'intera zona gravemente colpita in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61; Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento, presentate oltre il termine utile, non si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42; Vista la comunicazione n. prot. 308430 del 14 giugno 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Individuazione territoriale ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116
1. Ai territori comunali individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nonche' agli ulteriori territori alluvionati o franati a seguito dei medesimi eventi, individuati con atto idoneo dall'ordinamento, sono riconosciute le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2116. |
| Allegato Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 29 settembre 2022, prot. 480156 e prot. 480166. Oneri eliminati L'art. 1 riconosce, alle aziende agricole con sede legale o con superfici aziendali ubicate nei territori comunali individuati nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali senza necessita' di documentarne la sussistenza. Oneri introdotti Il presente decreto non introduce oneri informativi. |
| Art. 2
Deroghe al termine per la presentazione delle domande PAC e relativa documentazione
1. Alle domande di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, presentate dalle aziende agricole con sede legale o con superfici aziendali nei territori di cui all'art. 1 del presente decreto, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano le riduzioni dei pagamenti stabilite dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, purche' il beneficiario o il suo rappresentante, presenti la domanda entro quindici giorni dalla data in cui l'organismo pagatore riconosce che sono state ripristinate le condizioni per la presentazione delle domande. |
| Art. 3
Deroghe alle condizioni di ammissibilita' ed impegni
1. Nel caso di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e degli interventi di cui all'art. 70, per l'anno di domanda 2023, e 71 del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto relativo agli animali e alle superfici ubicate nei territori di cui all'art. 1, che risultavano ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, fermo restando la non ammissibilita' al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali. 2. Alle colture destinatarie del sostegno accoppiato, seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, non si applicano le condizioni di ammissibilita' stabilite nel decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022. 3. Sulle superfici a prato permanente, comprese le superfici destinate a pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT), per l'anno 2023 non si applicano le disposizioni relative al rispetto delle condizioni di carico minimo di bestiame al pascolo per unita' di superficie. 4. Nel caso delle misure di sviluppo rurale di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, per gli anni di domanda successivi al 2023, se un beneficiario non ha potuto adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali nei territori di cui all'art. 1, il pagamento rispettivo e' proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali o durante i quali ne sono proseguiti gli effetti. La revoca interessa esclusivamente le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione al mancato rispetto dei criteri di ammissibilita' e degli altri obblighi, ne', ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, si applicano riduzioni. 5. Nei territori di cui all'art. 1, gli investimenti realizzati nell'ambito dello sviluppo rurale prima dell'alluvione sono rendicontati a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento e' stato realizzato e la relativa spesa sia stata regolarmente sostenuta, anche se i controlli non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione della domanda di pagamento corredata dalla idonea documentazione. 6. Per le misure e gli interventi di sostegno allo sviluppo rurale diversi da quelli indicati nel comma 4, non si richiedono restituzioni di aiuti, ne' parziali ne' integrali. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non e' richiesta la restituzione del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformita' con la sua durata iniziale. 7. Per le misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, la localizzazione della sede legale dei beneficiari o delle superfici aziendali nei territori di cui all'art. 1 fornisce valore probante dell'intervenuta causa di forza maggiore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 640/2014. La conferma dei casi di forza maggiore, prevista dal citato paragrafo 2, deve essere comunque fornita per iscritto nei termini indicati al precedente art. 2. 8. In caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme di buone condizioni agricole e ambientali di condizionalita', nei territori di cui all'art. 1 del presente decreto, non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le sanzioni amministrative previste nel Capo III del medesimo decreto legislativo. 9. Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti completati nel corso della campagna 2022/2023 sulle superfici vitate ricadenti nei territori indicati nell'art. 1, l'aiuto e' erogato in relazione alla superficie oggetto della domanda di aiuto, anche se i controlli in loco, o eseguiti con metodi alternativi, non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione dell'aiuto e' subordinata alla dimostrazione che la superficie vitata oggetto della domanda e' regolarmente condotta dal beneficiario e alla presentazione della comunicazione di fine lavori e dei documenti contabili attestanti che la spesa programmata e' stata sostenuta. 10. Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine stabilito all'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 e' prorogato di un anno. 11. Nei territori di cui all'art. 1, per gli interventi realizzati nell'ambito della Misura Investimenti nel settore vitivinicolo prima dell'alluvione l'aiuto e' erogato anche se i controlli non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione dell'aiuto e' subordinata alla dimostrazione che l'investimento e' stato realizzato e la relativa spesa e' stata regolarmente sostenuta nonche' alla presentazione della domanda di pagamento corredata dalla idonea documentazione. 12. Nei territori di cui all'art. 1, sugli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nel settore vitivinicolo, al beneficiario dell'aiuto dell'Unione non e' applicato il recupero finanziario, di cui all'art. 11, paragrafo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/126, nei casi, da valutare, di volta in volta ad opera dell'autorita' competente, in cui non e' possibile rispettare il vincolo della inalienabilita' o cambio di destinazione d'uso. 13. Nei territori di cui all'art. 1 non si applicano recuperi di finanziamenti in caso di mancato rispetto dei vincoli di mantenimento e destinazione d'uso in conseguenza alla perdita di beni, inerenti agli interventi per il settore apistico, realizzati e finanziati ai sensi dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115 e sono versati gli aiuti anche se non e' possibile verificare la realizzazione dell'intervento programmato, a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento e' stato realizzato e la relativa spesa regolarmente sostenuta. 14. Alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, limitatamente all'anno 2023, per i settori ortofrutta e patate, si applicano le seguenti deroghe: a) il termine per la presentazione della domanda di modifica di competenza regionale nel settore ortofrutta di cui all'art. 17, comma 1 del decreto 30 settembre 2020, e' posticipato al 31 luglio 2023; b) il termine per la presentazione della domanda di modifica di competenza regionale nel settore ortofrutta, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480166, e' posticipato al 31 luglio 2023; c) il termine per la presentazione della domanda di modifica nel settore patate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480156, e' posticipato al 31 agosto 2023; d) le organizzazioni dei produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, in deroga all'art. 17, comma 4, del decreto 29 settembre 2022, prot. 480166, all'art. 5, comma 4, del decreto 29 settembre 2022, prot. 480156, e all'art. 17, comma 1, del decreto 30 settembre 2020 possono presentare una rimodulazione finanziaria riguardante investimenti realizzati prima della presentazione della modifica, sotto la propria responsabilita'. 15. All'allegato del decreto 30 settembre 2020, parte F - Sommario, nell'ambito della misura 7 C.4 (Gestione eco-compatibile del suolo), e' inserito il seguente punto «C.4.4: Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamita' naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)». 16. All'allegato II del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480166, nell'ambito dell'obiettivo f, lettera D «altre azioni», e' inserito il seguente punto «f-D-2-8: Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamita' naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)». 17. All'allegato II del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480156, nell'ambito dell'obiettivo F, lettera D «Altre azioni» e' inserito il seguente punto «F-D-2-9: Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamita' naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)». 18. Per i programmi operativi del 2023, non si applica alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, il limite del 70% per singolo obiettivo del fondo di esercizio approvato, di cui ai rispettivi allegati II dei decreti 29 settembre 2022, prot. n. 480156 e n. 480166, Sezione 1, Punto II. 19. Alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, gli investimenti realizzati per i settori ortofrutta e patate prima dell'alluvione sono rendicontati a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento e' stato realizzato, che il danno subito ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi e che la relativa spesa sia stata regolarmente sostenuta. 20. Alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, i beneficiari dei settori ortofrutta e patate che ricadono nei casi di cui all'art. 11, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2022/126, e art. 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/891, sono esentati dall'obbligo del recupero dell'investimento o del suo valore residuo. 21. Nei territori di cui all'art. 1, per i settori ortofrutta e patate, in caso di sostituzione degli investimenti, salvo deroga dell'art. 11, paragrafo 10 del regolamento delegato (UE) 2022/126, e art. 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891, si applica quanto stabilito dai medesimi provvedimenti. Roma, 16 giugno 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1127 |
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