Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2023, n. 106
Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 2 che attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Considerato che l'eterogeneita' del fenomeno delle concessioni di beni pubblici rende necessaria la costituzione di banche dati settoriali o locali, in aggiunta a quelle esistenti, destinate ad alimentare il sistema informativo gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare specifiche esigenze conoscitive;
Considerato, inoltre, che obiettivo della delega e' di pervenire ad una mappatura di tutti i rapporti concessori;
Ritenuto che la complessita' tecnica del sistema di rilevazione rende necessario avvalersi di una societa' specializzata nella costituzione e gestione di banche dati, da individuarsi tra le societa' strumentali interamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in data 10 novembre 2022;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 novembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sistema informativo di rilevazione
delle concessioni di beni pubblici

1. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'alimentazione del sistema informativo avviene con l'acquisizione delle informazioni detenute dai soggetti di cui all'articolo 2, che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e tramite l'interoperabilita' con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2 si intende assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi informativi gestiti dai soggetti di cui al medesimo articolo, a condizione che tali sistemi:
a) siano conformi alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1;
b) siano interoperabili con il sistema informativo di cui al comma 1.
3. Per la messa in opera e la gestione del sistema informativo di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Per la costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023. Per la sua gestione, manutenzione e sviluppo e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2024.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118
(legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021):
«Art. 2 (Delega al Governo per la mappatura e la
trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro undici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo
per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati
e delle informazioni relativi a tutti i rapporti
concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della
rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le
convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti
privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene
pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi
di comunicazione continuativa dei dati in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene
ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della
durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
di una societa' dallo stesso controllata o ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
del canone, dei beneficiari e della natura della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso,
dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a
verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene
in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene
stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati
esclusivamente in modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle
altre modalita' di identificazione delle categorie di beni
oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in
relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema
informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e
delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei
dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri
sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia
di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e
il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.-14. (omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del Codice civile.».
 
Art. 2

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati alla comunicazione continuativa dei dati di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' ovvero la gestione del bene oggetto della concessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata esclusivamente in modalita' telematica.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 3

Ambito oggettivo di applicazione

1. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni.
2. Il sistema informativo di cui all'articolo 1 e' alimentato con le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo specifico regime concessorio:
a) la natura del bene oggetto di concessione,
b) l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore;
c) le generalita' del concessionario;
d) la modalita' di assegnazione della concessione;
e) l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una societa' dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
h) l'entita' del canone concessorio nonche' ogni altro dato utile a verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli artt. da 822 a 830 del codice
civile:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo
Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei,
delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico».
«Art. 823 (Condizione giuridica del demanio
pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico
sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti
a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei
beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'
sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.».
«Art. 824 (Beni delle province e dei comuni soggetti
al regime dei beni demaniali). - I beni della specie di
quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se
appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al
regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i
mercati comunali.».
«Art. 825 (Diritti demaniali su beni altrui). - Sono
parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti
reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su
beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti
stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni
indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento
di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui
servono i beni medesimi.».
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle
province e ai comuni, i quali non siano della specie di
quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono
il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al
proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio.».
«Art. 827 (Beni immobili vacanti). - I beni immobili
che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio
dello Stato.».
«Art. 828 (Condizione giuridica dei beni
patrimoniali). - I beni che costituiscono il patrimonio
dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle
regole particolari che li concernono e, in quanto non e'
diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile
non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non
nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».
«Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei
comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al
patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i
regolamenti comunali e provinciali.».
«Art. 830 (Beni degli enti pubblici non
territoriali). - I beni appartenenti agli enti pubblici non
territoriali sono soggetti alle regole del presente codice,
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico
servizio si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo 828.».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 4

Trasmissione dei dati

1. Le specifiche tecniche, le modalita' e la tempistica per l'invio dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso linee guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicate sul proprio sito internet istituzionale.
2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonche' i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici.
3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, salvo diversa individuazione da parte dell'amministrazione tenuta agli obblighi di cui all'articolo 2. L'omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 43 (Responsabile per la trasparenza). - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma,
le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
"Responsabile", e il suo nominativo e' indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. Il
responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2.
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».
 
Art. 5

Banche dati settoriali e locali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' promuovere la costituzione, con risorse disponibili a legislazione vigente, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, anche in forma associata, di banche dati settoriali o locali, ove lo richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano soddisfatte con i patrimoni informativi disponibili, al fine di alimentare il sistema informativo di cui all'articolo 1.
 
Art. 6

Trasparenza

1. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono pubblicati, anche in forma aggregata, su apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 7.
2. Non sono oggetto di pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie di concessioni, dai quali possa evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli stessi.
 
Art. 7

Difesa, sicurezza e tutela dei dati personali

1. La pubblicazione di cui all'articolo 6 e' effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
2. La pubblicazione e' esclusa ove si tratti di beni destinati alla difesa nazionale e nei casi in cui siano rappresentate motivate esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico da parte dell'Amministrazione competente.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione dell'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118 si veda nelle note alle premesse.