Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.
Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.»;
b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;
2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b),numero 2)»;
c) all'articolo 96-bis.1:
1) al comma 1, dopo le parole: «previsto dalla Sezione III» sono inserite le seguenti: «, o della banca per la quale e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;
2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;
d) all'articolo 96-bis.2:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia' adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»;
3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;
4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».
1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformita' al criterio del costo ammortizzato».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 74 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono
circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare
gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
provvedimento e' assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello
stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono
essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al
comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui
all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi
indicato, che decorre da quando la sospensione diventa
efficace.»
- Il testo dell'art. 96-bis, comma 1-bis, del citato
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 96-bis (Interventi). - omissis.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'
indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in
caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo
96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche italiane e delle succursali
italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di
banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito
in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i
rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di
garanzia dello Stato di appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione
delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in
operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende,
rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto
ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni
disponibili al momento dell'intervento, il costo di
quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe
sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto
esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il
credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n.
2);
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare
interventi nei confronti di banche italiane e succursali
italiane di banche extracomunitarie per prevenire o
superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
omissis.»
- Il testo dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 5, del citato
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 96-bis.1 (Depositi ammissibili al rimborso e
ammontare massimo rimborsabile). - 1. Sono ammissibili al
rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa
o verso la quale e' stato adottato il provvedimento di cui
all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto
dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca
con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o
sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli
altri titoli di credito ad essi assimilabili.
omissis
5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:
a) i depositi presso un conto di cui due o piu'
soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza
personalita' giuridica sono trattati come se fossero
effettuati da un unico depositante;
b) se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme
depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di
essi e' considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione dell'ammontare
complessivo del deposito con eventuali debiti del
depositante nei confronti della banca, se esigibili alla
data in cui si producono gli effetti del provvedimento di
cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
83, comma 1, nella misura in cui la compensazione e'
possibile a norma delle disposizioni di legge o di
previsioni contrattuali applicabili.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 96-bis.2 del citato testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 96-bis.2 (Modalita' del rimborso dei depositi). -
01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di
restituire i propri depositi per cause direttamente
connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca
d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di
rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole
prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai
depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non
risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con
provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal
momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e'
pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella
Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento
indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il
provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia'
adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.
1. Il rimborso e' effettuato entro sette giorni
lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, ovvero del provvedimento
di cui al comma 01 senza che sia necessario presentare
alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la
banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di
garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui
depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso e'
effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede
il titolare del deposito; se il conto e' denominato in una
valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato e' quello
della data in cui si producono gli effetti del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, ovvero del provvedimento
di cui al comma 01.
omissis
4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque
anni dalla data in cui si producono gli effetti del
provvedimento di cui al comma 01 o di quello di avvio della
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
83, comma 1. La decadenza e' impedita dalla proposizione
della domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del
sistema di garanzia.
5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi
ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a),
subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della
banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei
rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione
coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia
beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma
1-bis, lettera b), numero 2).»
- Il testo dell'art. 11-octies, comma 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cosi'
recita:
«Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385). - omissis.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i
criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e
degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi
applicazione il criterio della proporzionalita' lineare o
il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia
diversamente indicato, si applica il criterio del costo
ammortizzato.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 125-sexies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., cosi' recita:
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il
consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del
credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i
criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e
degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi
applicazione il criterio della proporzionalita' lineare o
il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia
diversamente indicato, si applica il criterio del costo
ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e
l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di
regresso nei confronti dell'intermediario del credito per
la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al
compenso per l'attivita' di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha
diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato
per eventuali costi direttamente collegati al rimborso
anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare l'1
per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita
residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5
per cento del medesimo importo, se la vita residua del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso,
l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi
che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del
contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in
esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo
in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente
corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o
inferiore a 10.000 euro.»
 
Art. 1-bis
Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza
con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023


1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e' inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- La Direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione
preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure
volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla
ristrutturazione e sull'insolvenza) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 26 giugno 2019, n. L 172.
- Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 2019, n. 38, S.O., cosi' recita:
«Art. 63 (Transazione su crediti tributari e
contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che
precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre
il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali,
nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e
dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del
professionista indipendente, relativamente ai crediti
fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
2. La proposta di transazione, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e'
depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88,
comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata
la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la documentazione di cui al periodo precedente
rappresenta fedelmente e integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su
parere conforme della competente direzione regionale, con
la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del
direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla
proposta e' espressa dalla competente direzione
interregionale, regionale e interprovinciale con la
sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e' sottoscritto
anche dall'agente della riscossione in ordine al
trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis,
l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni
dal deposito della proposta di transazione.
2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle
percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma
1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del
professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento
della predetta amministrazione o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di
ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non
esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20,
recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati
in attuazione della delega per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge
19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2019, n. 67, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega per l'adozione di decreti legislativi
correttivi in materia di riforma delle discipline della
crisi di impresa e dell'insolvenza). - 1. Il Governo, con
la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
adottati in attuazione della delega di cui alla medesima
legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»
- La legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019-2020, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97.
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 14 del 2019 cosi' recita:
«Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso
dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di
insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il
sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad
omologazione ai sensi dell'articolo 48.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 60, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 14 del 2019 cosi' recita:
«Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati). - 1.
La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'
ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei
agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure
protettive temporanee.»
- Il testo dell'art. 48, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 14 del 2019 cosi' recita:
«Art. 48 (Procedimento di omologazione). - omissis.
4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di
accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione con memoria
depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della
domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa
l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle
parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo
che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore,
al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che
hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,
anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito
il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli
accordi.
Omissis.»
 
Art. 2
Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione
2014/4075

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si e' trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- Il testo della tariffa, parte prima, all'articolo 1,
nota II-bis), comma 1, lettera a) allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Tariffa - Parte prima - Articolo 1
Omissis.
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se l'acquirente si e' trasferito all'estero per
ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria
attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di
nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la
propria attivita' prima del trasferimento. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 41-bis della citata della legge n.
234 del 2012, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
 
Art. 3
Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Procedura di infrazione 2021/2170

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita' competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
2010, n. 68, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 33 (Cooperazione internazionale). - 1. La Consob
e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione
internazionale nelle materie disciplinate dal presente
decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste
dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.
2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione
delle richieste di informazione provenienti da autorita'
competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di
Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo svolgimento
di indagini nel territorio della Repubblica per conto
dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al controllo
della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le rispettive competenze.
2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita'
competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri
documenti detenuti da revisori legali o da imprese di
revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni
su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a
condizione che vengano rispettati i requisiti di cui
all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e
paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La
trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e
delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o
siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in
materia di revisione legale sul territorio di un altro
Stato membro, notificano tale conclusione all'autorita'
competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli
elementi informativi utili.
4. Qualora un'autorita' competente di un altro Stato
membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state
svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di
revisione legale nel territorio italiano, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le
rispettive competenze, adottano le misure opportune e
comunicano all'autorita' competente dell'altro Stato membro
gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi
intermedi significativi delle azioni intraprese.
5. Qualora il revisore legale o la societa' di
revisione legale siano soggetti a provvedimenti di
sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere
abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti
all'Unione europea, la Consob da' comunicazione
dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti
alle autorita' competenti di tali Stati.»
 
Art. 3-bis
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015



1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
«ee-bis) "ritiro:" qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni»;
c) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le autorita' di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882».

Riferimenti normativi

- La Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e
dei servizi e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n.
L 151.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della
direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1°(gradi) luglio 2022, n. 152, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «persone con disabilita'»: coloro che presentano
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati
attraverso un processo di fabbricazione, diversi da
alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di
origine umana e prodotti di piante ed animali collegati
direttamente alla loro futura riproduzione;
c) «servizio»: un servizio quale definito
all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o
giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione
o si offre di fornire tale servizio ai consumatori
nell'Unione;
e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media
audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione
elettronica utilizzati per individuare, selezionare,
ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e
visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche
correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti,
audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in
lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per
rendere i servizi accessibili e includono guide
elettroniche ai programmi (electronic programme guides -
EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE,
recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
g) «apparecchiature terminali con capacita'
informatiche interattive per consumatori utilizzate per
accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature
il cui scopo principale e' fornire accesso ai servizi di
media audiovisivi;
h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi
di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2,
punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con
l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto
legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259;
i) «servizio di conversazione globale»: il servizio
di conversazione globale quale definito all'articolo 2,
punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita
dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto
legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259;
l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o
«PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
PSAP quale definito all'articolo 2, punto 36, della
direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto
2003, n. 259;
m) «PSAP piu' idoneo»: uno PSAP piu' idoneo quale
definito all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE)
2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mm),
del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259;
n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione di
emergenza quale definita all'articolo 2, punto 38, della
direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma
1, lettera q), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto
2003, n. 259;
o) «servizio di emergenza»: il servizio di emergenza
quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva
(UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera
nnn), del decreto legislativo. 1°(gradi) agosto 2003, n.
259;
p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione
testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra
piu' punti, in cui il testo introdotto e' inviato in modo
tale che la comunicazione e' percepita dall'utente come
continua, carattere per carattere;
q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura
sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto
destinato a essere distribuito, consumato o usato;
r) «immissione sul mercato»: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che
fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
d'impresa;
t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire
per suo conto in relazione a determinati compiti;
u) «importatore»: una persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione
un prodotto originario di un paese terzo;
v) «distributore»: una persona fisica o giuridica
nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul
mercato;
z) «operatore economico»: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore
o il fornitore di servizi;
aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il
prodotto in questione o e' destinatario del servizio in
questione per fini che non rientrano nella sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale;
bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria
di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro,
ma che non comprende le microimprese;
dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale
definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica
quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento
(UE) n. 1025/2012, recepito con l'articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un
mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilita'
applicabili a un prodotto o servizio;
ee-bis) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
nella catena di fornitura;
ff) «servizi bancari per consumatori»: la fornitura
ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti:
1) i contratti di credito contemplati dalla
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recepita con il decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141 o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo
21 aprile 2016, n. 72;
2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della
sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B
dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo 3
agosto 2017, n. 129;
3) i servizi di pagamento quali definiti
all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366
del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con
l'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto
legislativo n. 385 del 1993;
4) i servizi collegati al conto di pagamento quali
definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita
con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385 del
1993;
5) la moneta elettronica quale definita
all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo
1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385;
gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo il cui
scopo principale e' consentire di effettuare pagamenti
tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti
all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366,
recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita fisico
e non in un contesto virtuale;
hh) «servizi di commercio elettronico»: i servizi
forniti a distanza, tramite siti web e servizi per
dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta
individuale di un consumatore al fine di concludere un
contratto di consumo;
ii) «servizi di trasporto passeggeri aerei»: i
servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti
all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n.
1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un
aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio di
uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un
aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un
aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando
i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione;
ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i
servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) n. 181/2011;
mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»:
tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, dello stesso regolamento;
nn) «servizi di trasporto passeggeri per vie
navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, del medesimo regolamento;
oo) «servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i
servizi urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo
3, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
ma ai fini del presente decreto tale definizione comprende
solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus
e pullman, metropolitana, tram e filobus;
pp) «servizi di trasporto regionali»: i servizi
regionali di trasporto ferroviario, con autobus e pullman,
metropolitana, tram e filobus quali definiti all'articolo
3, punto 7), della direttiva 2012/34/UE recepita con
l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
n. 112 del 2015;
qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte
di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti,
compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere,
sostituire o migliorare le capacita' funzionali delle
persone con disabilita' oppure per alleviare o compensare
minorazioni, limitazioni dell'attivita' o restrizioni della
partecipazione;
rr) «sistema operativo»: il software che, tra
l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico,
programma le operazioni, assegna la memoria e presenta
all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono
applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica
utente, indipendentemente dal fatto che tale software
costituisca una parte integrante dell'hardware informatico
generico per consumatori o sia un software a se' stante
destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware
informatico generico per consumatori; ma tale definizione
esclude il boot loader, il basic input-output system o
altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento
dell'installazione del sistema operativo;
ss) «sistema hardware informatico generico per
consumatori»: la combinazione di hardware che forma un
computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalita'
e dalla capacita' di eseguire, con il software adeguato, le
operazioni informatiche piu' comuni richieste dai
consumatori e destinato ad essere utilizzato dai
consumatori; compresi personal computer, in particolare i
computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e
i tablet;
tt) «capacita' informatica interattiva»:
funzionalita' che sostiene l'interazione uomo-dispositivo
consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce
o video o una qualsiasi combinazione dei predetti;
uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»:
il servizio consistente nella fornitura di file digitali
che trasmettono la versione elettronica di un libro cosi'
da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la
lettura e l'utilizzo, nonche' il software, ivi inclusi i
servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni
mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso,
navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed
esclude i software di cui alla definizione;
vv) «lettore di libro elettronico (e-reader)»:
apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che
software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri
elettronici, della navigazione al loro interno, della loro
lettura e del loro utilizzo;
zz) «biglietti elettronici»: un sistema in cui un
titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o
multipli, abbonamenti o credito di viaggio, e' archiviato
in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o
in un altro dispositivo anziche' essere stampato su un
biglietto cartaceo;
aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un
sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono
acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo
dotato di capacita' informatica interattiva e forniti
all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro
stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del
viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di
capacita' informatica interattiva.»
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
n. 82 del 2022, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 18 (Prodotti non conformi ai requisiti di
accessibilita'). - 1. Qualora il Ministero dello sviluppo
economico sia in possesso di sufficienti elementi per
ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di
accessibilita' applicabili, valuta il prodotto rispetto a
ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente
decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a
tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il
Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto
non rispetta i requisiti di cui al presente decreto,
richiede all'operatore economico di adottare le misure
correttive per renderlo conforme entro un termine
ragionevole e proporzionato alla natura della non
conformita', da esso stabilito. Qualora l'operatore
economico interessato non abbia adottato misure correttive
adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica
all'operatore un termine supplementare ragionevole per
procedere al ritiro del prodotto dal mercato.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le procedure
per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n.
765/2008.
3. Qualora ritenga che la non conformita' non sia
limitata al territorio nazionale, il Ministero dello
sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati
membri dei risultati della valutazione e delle misure
imposte all'operatore economico.
4. L'operatore economico garantisce che siano adottate
le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti
non conformi che ha messo a disposizione sul mercato
dell'Unione.
5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti
le misure correttive adeguate entro il termine di cui al
comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo
economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per
vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul
mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza
ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali
misure.
6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti
gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari
all'identificazione del prodotto non conforme, la sua
origine, la natura della presunta non conformita' e i
requisiti di accessibilita' ai quali il prodotto non e'
conforme, la natura e la durata delle misure nazionali
adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore
economico interessato. In particolare, il Ministero dello
sviluppo economico indica se la non conformita' sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti
di accessibilita' applicabili;
b) alle carenze del prodotto con riferimento al
rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche
tecniche di cui all'articolo 14 che conferiscono la
presunzione di conformita'.
6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi
dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte
dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle
imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla
Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure
adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione
sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso
di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue
obiezioni;
7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento
delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non
vengano sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da
altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata
dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura e' da
ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo
economico provvede affinche' siano adottate senza ritardo
le opportune misure restrittive, quali il ritiro del
prodotto dal mercato.
8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al
Ministero per lo sviluppo economico mediante
l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un
sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000
per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 82 del 2022, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 25 (Norme transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di
servizi possono continuare a prestare i loro servizi
utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo
prima di tale data per fornire servizi analoghi. I
contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025
possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza,
ma per non piu' di cinque anni da tale data.
2. I terminali self-service utilizzati in modo
legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di
servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a
essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino
alla fine della loro vita economica utile, ma per non piu'
di venti anni dalla loro messa in funzione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo
periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025,
ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente
decreto non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4,
commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web
e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori
di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle
disposizioni del presente decreto in materia di rispetto
dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022.».
4-bis. Le autorita' di vigilanza di cui al presente
decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte
le informazioni necessarie per consentire alla Commissione
medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33
della direttiva (UE) 2019/882».
 
Art. 4
Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorita' consolari in caso di privazione della liberta' personale - Procedura
di infrazione n. 2021/2075

1. All'articolo 18, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O., come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 18 (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo
del minorenne). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del
minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero
nonche' all'esercente la responsabilita' genitoriale e
all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore
interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la
responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e'
informata altra persona idonea maggiorenne.
Omissis.»
 
Art. 5
Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: «superstiti» sono inserite le seguenti: «o alla pensione anticipata».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 18, commi 2 e 9, della legge 29
luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 18 (Disposizioni in materia di cumulo dei periodi
di assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168). -
Omissis.
2. Il cumulo di cui al comma 1 puo' essere richiesto,
se necessario per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia, anticipata, invalidita' e
superstiti, purche' la durata totale dei periodi di
assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana
sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i
periodi da cumulare non si sovrappongano.
Omissis.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro
456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro
695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro
1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022,
euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno
2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un
ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000
euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni
2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),
della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio
decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, in via prioritaria del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle
cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui
al periodo precedente.
Omissis.»
 
Art. 6
Disposizioni in materia di pubblicita' nel settore sanitario. Caso
NIF 2020/4008

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 e' sostituito dal seguente:
«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita', comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignita' della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».
 
Art. 7
Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino
della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201,
S.O., cosi' recita:
«Art. 11 (Individuazione delle aree prioritarie
(Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 103, commi 1 e 2 e
Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 10-sexies)). - 1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10,
sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi
contenuti:
a) individuano le aree in cui si stima che la
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria
superi il livello di riferimento in un numero significativo
di edifici;
b) definiscono le priorita' d'intervento per i
programmi specifici di misurazione al fine della riduzione
dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di
riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi
di realizzazione.
2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a),
e' pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e'
aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o
una modifica dei criteri lo renda necessario.
3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di
metodologie documentate, effettuano le misurazioni di
radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree
prioritarie nelle quali la stima della percentuale di
edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o
superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione
dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La
percentuale degli edifici e' determinata con indagini o
misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al
piano terra.»
 
Art. 8
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualita' dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti
chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilita' delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualita' dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare la progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attivita' di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualita' dell'aria in ambienti chiusi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 7.
 
Art. 8-bis
Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei
siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/ 2163


1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalita' di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.»
 
Art. 9
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione n.
2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita' stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di
tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere
militare puo', conformemente alle direttive del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari
altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti
al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni e le eventuali deroghe.
1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai
livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i
prefetti competenti per territorio limitatamente agli
aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti
proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono
disporre riduzioni della velocita' di circolazione dei
veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade
extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B,
limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri
abitati ovvero che sono ubicati in prossimita' degli
stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore
dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti
all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma
1-bis in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree
individuate ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato
ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e'
soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di
soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle
merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana;
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo
E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in
senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla
larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso
ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi
sulle strade di cui alla lettera i), purche' non siano
presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi
di tale facolta', le modalita' di riscossione del
pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto
delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie
dei permessi.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi
di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche
differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli
obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al
comma 13-bis.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 42 ad euro 173. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 26 ad
euro 102 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e'
gia' stato sanzionato per la medesima violazione con
provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
E' sempre disposta la confisca delle somme percepite,
secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
II.»
 
Art. 9-bis
Disposizioni in materia di misure e di attivita' di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n.
2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299


1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) al decimo periodo, le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato»;
2) il dodicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «I criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo».
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
«1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attivita' sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, e' autorizzato a proseguire l'attivita' anche quando il provvedimento con cui e' disposta la confisca e' divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente e' il giudice dell'esecuzione.
1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria e' intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, e' stata autorizzata la prosecuzione dell'attivita';
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attivita' dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ne' altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro e' stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro e' stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
e) la congruita' del prezzo e' attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione e' depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalita' diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca e' divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilita' del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.
1-decies. Per le finalita' di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale e' effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo».
3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: «commi 1-bis.1 e 1-bis.2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresi' alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumita' pubblica e della sicurezza urbana, e' ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operativita' di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attivita' produttiva in conformita' all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attivita' ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, recante disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di
Taranto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
2015, n. 3, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.). - 1.
L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la
cessazione del commissariamento straordinario di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito
denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e
le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito
«D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di
valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri
metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno
sanitario non puo' unilateralmente modificare le
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in
corso di validita', ma legittima la regione competente a
chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono
essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel
rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e'
considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli
interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili,
urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai
piani urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano
di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui
all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 e' avviato
su proposta del commissario entro quindici giorni dalla
comunicazione dei relativi progetti. I termini per
l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli
interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono
essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti
giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi
entro tali termini, si intendono acquisiti con esito
positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i
pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica,
restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9,
secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza
semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del
piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze
dei controlli ambientali effettuati.
5. Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende
attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato,
almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di
prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31
dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle
prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo
restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla
normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del
Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017
(11). Tale termine puo' essere prorogato, su istanza
dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) febbraio 2016, n. 13,
formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo
articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle
risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8
dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresi'
ad ogni altro adempimento, prescrizione, attivita' o
intervento di gestione ambientale e di smaltimento e
gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in
amministrazione straordinaria e le altre societa' da essa
partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e
sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale
che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, previsto da norme di legge o da
provvedimenti amministrativi comunque denominati. E'
conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e'
abrogato.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano
Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come
modificato e integrato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale
all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della
valutazione delle condotte strettamente connesse
all'attuazione dell'A.I.A. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo
precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi
stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita' penale
o amministrativa del commissario straordinario,
dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si
applica con riferimento alle condotte poste in essere fino
al 6 settembre 2019. In caso di confisca degli impianti o
delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e
1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della
verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla
lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo
104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto
delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al
primo periodo del presente comma.
6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare
adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu'
efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla
lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare
interventi per il potenziamento della prevenzione e della
cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella
provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno
2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai
sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle
operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima
disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dal presente decreto.
8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole
imprese, come definite ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per
prestazioni svolte a favore della medesima societa' prima
del deposito della domanda di accertamento dello stato di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini
dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015;
per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e
cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non
si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in
qualita' di sostituti d'imposta, devono continuare ad
operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi
ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti
dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
somme non versate per effetto della sospensione di cui al
presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21
dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e
medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti
verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro il termine previsto dal comma 246
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con
le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei
consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di
sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
gli anni dal 2015 al 2017.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario,
nonche' al commissariamento e alla gestione commissariale
contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge
n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al
commissario straordinario e alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n.
347, e il riferimento al piano di cui al comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui
al comma 9-bis dell'articolo 1 decreto-legge n. 61, si
intende riferito alla gestione aziendale da parte del
commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o
cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica
all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla
data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel
caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.»
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 1
del 2015, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi)
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di
ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
previste dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di
politiche di coesione, sentito il Presidente della regione
Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello
stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e
attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati
con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene
altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il
gestore dello stabilimento di presentare progetti di
decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal
decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i
criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al
medesimo decimo periodo. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo
commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Le modalita' di valutazione,
approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione
da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono
individuate con il decreto di cui al decimo periodo. Al
patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo
V, capo V, sezione XI, del codice civile.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non
oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria"
e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e'
sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di
un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le
predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio
rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la
normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e'
determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha
carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
e preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei
rifiuti radioattivi in deposito nell'areaex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.»
- Il testo dell'art. 104-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1.
In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la
confisca abbiano per oggetto aziende, societa' ovvero beni
di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di
cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un
amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con
decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti
diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I,
titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella
parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca
dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello
stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro
disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o
di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti
con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano,
altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I
del citato decreto legislativo.
1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la
continuita' produttiva, il giudice dispone la prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario
nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo
il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione
del provvedimento di sequestro sono state ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022,
n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al
commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di
amministrazione straordinaria. Ove necessario per
realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuita'
dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di
lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali
beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice
detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del
contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine
adottati dalle competenti autorita'. Le disposizioni di cui
al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando
dalla prosecuzione puo' derivare un concreto pericolo per
la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la salute o
la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna
prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione
dell'attivita' se, nell'ambito della procedura di
riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono
state adottate misure con le quali si e' ritenuto
realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di
lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri
eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In
ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei
periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi,
entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del
made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il
provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato
l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in
sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del
sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure
adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale, puo' essere oggetto di
impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice,
anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero delle imprese e del made in Italy o del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo
periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di
Roma.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura
sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice
che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice
delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice
penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo
articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano
inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto
legislativo in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le
modalita' previste dal citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e
confisca restano comunque salvi i diritti della persona
offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del
danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del
codice.
1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora
la prosecuzione dell'attivita' sia stata autorizzata dopo
l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore
giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato
nell'ambito di una procedura di amministrazione
straordinaria, e' autorizzato a proseguire l'attivita'
anche quando il provvedimento con cui e' disposta la
confisca e' divenuto definitivo, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo
periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate
nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto
periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il
giudice competente e' il giudice dell'esecuzione.
1-octies. In caso di imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via
temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5
dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo,
disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura
penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto
articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni
in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione
del programma di amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge
applicabili alla procedura di amministrazione
straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la
continuita' produttiva, purche' ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria e'
intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato
luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, e'
stata autorizzata la prosecuzione dell'attivita';
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate
le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma
1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della
procedura di riconoscimento dell'interesse strategico
nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e beni giuridici lesi
dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le
prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che
autorizzino la prosecuzione dell'attivita' dettando misure
dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme
incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non
risulta controllato, controllante o collegato ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, ne' altrimenti
riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto
che ha commesso i reati per i quali il sequestro e' stato
disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti
amministrativi per i quali il sequestro e' stato disposto,
ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale
essi hanno agito;
e) la congruita' del prezzo e' attestata mediante
apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai
fini della determinazione del valore del bene ai sensi
degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge
applicabili alla procedura di amministrazione
straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni
fatte nell'ambito delle procedure competitive per la
cessione a terzi dei complessi aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui
sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi
previsti dal comma 1-septies.
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il
corrispettivo della cessione e' depositato dagli organi
dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle
ammende, con divieto di utilizzo per finalita' diverse
dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del
procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia
revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso
la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni
cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini
della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente
comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca,
essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai
sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico
giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso
di revoca del sequestro o di mancata adozione del
provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente
restituite ai commissari straordinari e dagli stessi
utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del titolo
III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine
di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca e'
divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi
causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal
giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del
presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito
della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico
nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma
1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su
istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi
conseguenti alla libera disponibilita' del bene medesimo.
Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma
1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde
efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai
sensi del primo periodo del presente comma, ferma
l'applicazione del quinto periodo.
1-decies. Per le finalita' di cui al comma 1-octies,
lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle
misure indicate nell'ambito della procedura di interesse
strategico nazionale e' effettuata da un comitato di cinque
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in
Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, nonche' la regione nel cui
territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture.
Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede
altresi' alla determinazione del compenso riconosciuto a
ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore
ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico
esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o
dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione
sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato di cui
al primo periodo.»
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 19 (Confisca). - 1. Nei confronti dell'ente e'
sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca
del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte
che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi
i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma
del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al
prezzo o al profitto del reato.
2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la
continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.»
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
n. 231 del 2001, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 53 (Sequestro preventivo). - 1. Il giudice puo'
disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la
confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e
3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della
confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita'
anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con
la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui
all'articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In
caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro
controllate, si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto
stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica
l'articolo 104-bis, commi 1.bis.1, 1-bis.2, 1-septies,
1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della
salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2012, n. 282, cosi' recita:
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che
vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.»
- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio
2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di
interesse strategico nazionale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 2023, n. 4, cosi' recita:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di responsabilita'
penale). - 1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad
un provvedimento che autorizza la prosecuzione
dell'attivita' di uno stabilimento industriale o parte di
esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal
rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento
dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme
incriminatrici, se ha agito in conformita' alle medesime
prescrizioni.»
- Il testo dell'articolo 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1934, n. 186, S.O., cosi' recita:
«Art. 217.
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque,
rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o
fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la
salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da
applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e
si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere
di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico
della legge comunale e provinciale.»
- Il testo dell'articolo 50, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - omissis.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita'
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 54, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' recita:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale). - omissis.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 29-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita:
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti
commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
2.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla
Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
interessata in quantita' significativa, in considerazione
della loro natura e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti
di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso
una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni
di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino
le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di
riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce condizioni
di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica
disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti
conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia
determinata prestando particolare attenzione ai criteri di
cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente
comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita'
competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione,
per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle
emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita'
di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata
ambientale programma specifici controlli almeno una volta
ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una
volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base
di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto
legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto
trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Le relative prescrizioni sono espressamente riportate
nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente
decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente. Ad
esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
precedenti commi e in particolare del comma 4-bis,
l'autorizzazione puo' disporre la redazione di progetti
migliorativi, da presentare ai sensi del successivo
articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate
ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati,
impegnando il gestore ad individuare le tecniche da
implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies
non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare
che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che
si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela
ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto
6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente
articolo si applica fatta salva la normativa in materia di
benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello
stato del sito indicato nell'istanza, al momento della
cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un
rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente
in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.»
- Il testo dell'articolo 29-decies del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al
comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai
comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli
accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore
provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni
dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure
necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
conformita'.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli
altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri
obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
che contiene i pertinenti riscontri in merito alla
conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita'
competente provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in
materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la
salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le
violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla
diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata,
finche' il gestore non dichiara di aver individuato e
risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La
sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura
dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle
medesime condizioni e durata individuate contestualmente
alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non
confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano
determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui
l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui
all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4
sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
garantire il coordinamento con quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio,
e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta
dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per
le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un
anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni
interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo
conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di
incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del
regolamento (CE) n. 1221/2009.»
- Il testo dell'articolo 29-octies del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e
adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da
ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel
caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili
piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per
ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle
BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma
4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando
conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni
sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione, l'autorita' competente
verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di
autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.»
 
Art. 10
Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel
luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualita' dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorita' europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.
4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalita'.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le autorita' competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalita' previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.
7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorita' al finanziamento di tali attivita'.
8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 182, comma 6-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita:
«Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti). - omissis.
6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento
in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori
a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui
all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo
di produzione, costituiscono normali pratiche agricole
consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I
comuni e le altre amministrazioni competenti in materia
ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o
vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita'
possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri
sottili (PM10).
omissis.»
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
- Il testo dell'Allegato X del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Allegato X - Elenco indicativo delle principali
sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener conto se
pertinenti per stabilire i valori limite di emissione.
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili.
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri, comprese le particelle sottili.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate
proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire
sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e
policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono
dar loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate
proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire
sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso
dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche
tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitosanitari.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione
(nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole
sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali
BOD, COD).
13. sostanze prioritarie di cui all'articolo 74,
comma 2, lettera ff).»
- Il testo dell'Allegato XI del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Allegato XI - Considerazioni da tenere presenti in
generale o in un caso particolare nella determinazione
delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto
definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto
dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione
e del principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo
delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove
opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili,
sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle
conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in
questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o
esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica
disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa
l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo
l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei
rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne
le conseguenze per l'ambiente.
12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT
(BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi
dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonche' altre
informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o
da organizzazioni internazionali pubbliche.»
 
Art. 10-bis
Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Procedura di infrazione n. 2013/2092


1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo e' calcolata con le seguenti modalita':
a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;
b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:
1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;
2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore e' quello piu' basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformita' al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo gia' notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
6. Possono altresi' accedere al ricalcolo degli importi con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al piu' tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilita' di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorita' giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalita' rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore puo' comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore e' ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente e' dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte puo' chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perche' non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato puo' contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento gia' pendente ai sensi del comma 6.
10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e' punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale.
11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.
12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2.
13. I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 9, commi 3, 4, 4 bis, 4 ter del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della
normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
marzo 2003, n. 75, cosi' recita:
«Art. 9 (Restituzione del prelievo pagato in eccesso).
- omissis.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno
versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo
loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque
non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un
provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente,
il blocco della movimentazione degli animali, in aree
interessate da malattie infettive diffuse, per almeno
novanta giorni nel corso di un periodo di
commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati
costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
assegnato. In caso di superamento di tale limite, la
restituzione del prelievo supplementare non opera per la
parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province
autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo
successivo l'elenco delle aziende interessate ai
provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione,
nonche' i relativi termini di decorrenza.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le
disponibilita' dell'importo di cui al comma 3, il residuo
viene ripartito tra i produttori titolari di quota che
hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che
abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio
quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti
criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che
sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 febbraio 1995, n. 46, nei
limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni
regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 21, del decreto-legge 1°marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dallalegge 27 aprile 1999,
n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre
il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale
di fine periodo;
b-bis) con decorrenza a partire dal periodo
2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui
intera produzione di latte realizzata nel periodo di
riferimento e' stata trasformata in prodotti a
denominazione di origine protetta di cui al regolamento
(CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Le
regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il
30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende
interessate, secondo le modalita' che saranno definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui
alla letteraa), per la parte di prelievo in eccesso non
ancora restituita.
4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo
pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e
dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del
proprio quantitativo di riferimento individuale, come
indicato dal comma 4, non si applica per il periodo
2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del
prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla
lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le
restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le
disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il
residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che
hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello
produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non
abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di
cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il
6 per cento il proprio quantitativo disponibile
individuale.
4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del
regime di contingentamento della produzione di cui al
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015,
qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano
le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il
residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che
hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015,
secondo i seguenti criteri di priorita':
a) alle aziende che non hanno superato il livello
produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non
abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di
cui al medesimo articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il
6 per cento il proprio quantitativo disponibile
individuale;
c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6
per cento e fino al 12 per cento il proprio quantitativo
disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del
predetto quantitativo;
c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il
12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo
disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del
predetto quantitativo;
c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il
30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo
disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del
predetto quantitativo;
c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre
il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e
comunque nel limite del 6 per cento del predetto
quantitativo
omissis.»
- Il Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione,
recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 luglio
2001, n. L 187.
- Il Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione
recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.
1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94.
- Il Regolamento (CE) n. 1257/1999/CE del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti e' pubblicato nella
G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160.
- Il Regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione,
recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante
modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003
del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 5 ottobre 2006, n. L 274.
- Il Regolamento (CE) n. 536/1993 della Commissione che
stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 marzo
1993, n. L 57.
- - Il testo dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34, cosi' recita:
«Art. 8-quinquies (Disposizioni integrative per la
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote
latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento
delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare
esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in
sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di
cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla scadenza del suddetto termine sono sospese le
procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a
ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla
tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli
adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di
rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del
Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la
rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente
pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2
proseguono per i produttori che presentano la richiesta di
rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al
comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili
sempreche' riferite ai periodi precedenti al 2009-2010,
l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli
interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' nominato fino al 31 dicembre
2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e
delle relative societa' controllate, il quale, avvalendosi
degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui
all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di
applicazione dell'articolo 8-quater e del presente
articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario
provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste
di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della
decisione il debitore comunica l'accettazione della
rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il
compenso del Commissario straordinario a valere sugli
stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per
le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono
revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento
della comunicazione agli interessati del relativo
provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di
rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al
comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del
richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione delle determinazioni del
Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la
rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli
comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze
e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi
pagatori sono recuperati per compensazione fino alla
concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per
una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta
la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle
quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi
dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione
coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo
supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della
dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai
sensi degli articoli 17, comma 1, e18, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione,
in via telematica, all'agente della riscossione, dei
residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o
dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi
del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a
quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente
della riscossione dei residui di gestione di cui al comma
10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi
fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese
ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite
dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli
atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle
regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate
mantengono validita' e grado.
10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis,
10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di
recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle
procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata
al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione
coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di
vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo
decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei
medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal
presente comma si applica anche ai termini di prescrizione
e ai termini di impugnazione e di opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi.»
- Il testo dell'art. 8-quater del citato decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, cosi' recita:
«Art. 8-quater (Rateizzazione dei debiti relativi alle
quote latte). - 1. Al fine di consolidare la vitalita'
economica a lungo termine delle imprese, accelerare le
procedure di recupero obbligatorio degli importi del
prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il
relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia
interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti
iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter
derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i
quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da
parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i
debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i
debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i
debiti superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si
applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a
tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in
conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi
aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici
anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di
riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla
Commissione europea in conformita' con la comunicazione
2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140
punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a
ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di
riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla
Commissione europea in conformita' con la comunicazione
2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220
punti base.»
- Il testo dell'articolo 483 del codice penale cosi'
recita:
«Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p.
492, 495], fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
verita' [c.p. 567], e' punito con la reclusione fino a due
anni [c.p. 491].
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non puo' essere
inferiore a tre mesi.»
- Il testo dell'articolo 640-bis del codice penale
cosi' recita:
«Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due
a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunita' europee.»
- Il testo dell'art. 19, comma 3-ter, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022,
n. 67, cosi' recita:
«Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui
agrari). - omissis.
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, hanno
ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione possono esercitare la facolta' di cui
all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente
articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
stessa data.
omissis.»
 
Art. 11
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n.
2014/4231

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
«9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonche' i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attivita' didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneita', licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, e' fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalita' di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalita', in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresi' un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'universita' e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, recante riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, cosi' recita:
«Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati.»
- Il testo dell'art. 485, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O., cosi' recita:
«Art. 485 (Personale docente). - 1. Al personale
docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,
il servizio prestato presso le predette scuole statali e
pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di
docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i
primi quattro anni e per i due terzi del periodo
eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per
il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto
riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le
classi di stipendio successive a quella attribuita al
momento del riconoscimento medesimo.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 569, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994, cosi' recita:
«Art. 569 (Riconoscimento dei servizi agli effetti
della carriera). - 1. Al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle
scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino
ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed
economici e, per. la restante parte, nella misura di due
terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei
contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da
stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.
Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di
tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle
immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione
vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e'
incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo
stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la
quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b)
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da
destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del
medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno
conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo.
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - n. 34 del 28 aprile 2020, e
successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma
1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli
appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi,
anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che
conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione
entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di
cui al primo periodo del presente comma, e' altresi'
richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno
scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio,
anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici
oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4
e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i
candidati svolgono altresi' il percorso annuale di
formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'
valutata da una commissione esterna all'istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova
disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°(gradi)
settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa
valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio
negativo relativo alla prova disciplinare comporta la
decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e
l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con
riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono
disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei
posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova disciplinare di
cui al comma 7, le modalita' di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei
componenti e le modalita' di espletamento della suddetta
prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita',
gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita'
comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale -
n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso
riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al
comma 4 che, entro il termine di presentazione delle
istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni
scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche
non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il
contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti,
in misura tale da coprire integralmente l'onere della
procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare
alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di
concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata
ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito
regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti
e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da
tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel
limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi
indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione
in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione
utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato
nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a
proprio carico, a un percorso di formazione, anche in
collaborazione con le universita', che ne integra le
competenze professionali. Nel corso della durata del
contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi'
il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59. A seguito del superamento della prova che conclude il
percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del
superamento del percorso annuale di formazione iniziale e
prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica
dal 1°(gradi) settembre 2023, o, se successiva, dalla data
di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a
tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al
quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione. Limitatamente
alle classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1°(gradi) settembre 2024 o, se successiva, dalla data
di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto
a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori,
fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono indire,
prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui
all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento
straordinarie, distinte per istituzione e settore
artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano
dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti
graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le
procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti
che, entro il termine previsto per la presentazione delle
istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto
anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni
accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei
corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico
si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di
servizio con incarico a tempo determinato o con contratto
di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del
computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i
periodi di insegnamento, nonche' i periodi ad esso
equiparati per legge o per disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo
di attivita' didattica stabilito dal calendario accademico,
ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione,
promozione, idoneita', licenza e diploma. In materia di
computo del periodo di servizio non di ruolo, e' fatto
salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica istituzione e
limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia
maturato almeno un anno di servizio presso tale
istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le
graduatorie di merito per istituzione sono predisposte
sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito
in una prova selettiva, le cui modalita' di svolgimento
sono definite nel bando di concorso secondo le modalita',
in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresi' un
contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato
relativo agli oneri di svolgimento della procedura,
definito dal Ministero dell'universita' e della ricerca. A
seguito del superamento della prova di cui al periodo
precedente, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che
ha bandito la procedura.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per tutto
il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a
risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta
con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento
delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente
lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato
a coloro che superano una prova preselettiva. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione
del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario,
la non contestualita' delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le
conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina
della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' le competenze didattiche e l'abilita'
nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso fatta salva l'integrazione, nel
limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura
delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che
hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il
superamento delle prove concorsuali;
[d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che
devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento
specifica sulla classe di concorso, sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in
applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.]
10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di
cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una
o piu' universita' o consorzi universitari ovvero enti
pubblici di ricerca nonche' al Formez PA. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10,
emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, prevedono una
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei
dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di
cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti
riservati si procede con arrotondamento per difetto. La
riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o
tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
10-ter.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono
apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di
concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
i programmi concorsuali, senza che cio' comporti la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le
modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta
anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
di redigere i quadri di riferimento per la valutazione
della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio.
11-bis. I concorsi per il personale docente nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo
426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo
restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta
le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente
articolo, concernenti la struttura e le modalita' di
predisposizione delle prove scritte, alle specificita'
delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta
ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva
autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da
ricoprire.
12.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione,
classe di concorso o tipologia di posto, in caso di
incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
possono essere disposte anche negli anni scolastici
successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente per i
concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le
immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022
in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano
Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento
delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella
seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto,
si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
modalita' di cui al comma 15.
Tabella A
Classe di concorso/Tipologia di posto
Numero posti
A020 - Fisica
282
A026 - Matematica
1005
A027 - Matematica e fisica
815
A028 - Matematica e scienze
3124
A041 - Scienze e tecnologie informatiche
903
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di
cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola
classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica e
Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi
tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la
classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in
modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una
durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La valutazione della prova e'
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta,
zero punti alle risposte non date o errate. La prova e'
valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei
posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta
la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla
procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con
decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le
eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso
necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi
14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta,
anche a titolo oneroso, e' assegnata con affidamento
diretto ad una o piu' universita'. Parimenti i servizi
logistici e informatici necessari per lo svolgimento di
detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a
soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura che provvede entro cinque
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E'
possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento
contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita'
del presidente, per gruppi comprendenti un numero di
candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai
componenti e al segretario delle commissioni che concludono
le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo
rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a
due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma
1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche' dall'articolo 5,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono
disciplinati la commissione nazionale incaricata di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della
prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono
utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita'
rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In
ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi, sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo
58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della
procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla
procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti
classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo
precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione
si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione limitatamente alle procedure di cui al
periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro
7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei
concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre
2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono
soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.
21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la
disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del
presente articolo cessa di avere efficacia dal 1°(gradi)
gennaio 2025.»
 
Art. 12
Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231

1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unita'. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e' autorizzata, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalita' di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4, pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualita' 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferimenti normativi

- La Tabella A e' allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo
2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 295, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita:
«Omissis.
295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,
289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 70 della citata legge 27 dicembre
2017, n. 205, cosi' recita:
«Art. 70 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con
le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di
supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le
operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento,
notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione
della corrispondenza di plichi e materiali; cura la
fasci-colazione, la conservazione e la classificazione di
atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla
consegna di fascicoli, documenti e materiali di
cancelleria. Per lo svolgimento delle attivita' di
competenza utilizza anche apparecchiature informatiche;
provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di
tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione,
installazione, riparazione di strutture, impianti,
laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione.
Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature,
apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in
relazione alla specifica professionalita' posseduta. Redige
gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per
l'esecuzione dei lavori puo' avvalersi dell'uso di macchine
che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso
di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni
possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; puo'
essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di
dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In
relazione alle esigenze dell'ufficio ove e' assegnato,
svolge le attivita' relative al profilo di competenza,
comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e
partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione
professionale disposti dall'amministrazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'operatore esperto puo' essere incaricato di
sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni,
anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il personale con la qualifica di assistente
partecipa e sovrintende alle attivita' di cui al comma 1;
in qualita' di preposto fornisce indicazioni e direttive in
materia di sicurezza sul lavoro nelle attivita' da
effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove e'
impiegato, e' tenuto a svolgere tutte le attivita' relative
al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di
riqualificazione professionale disposti
dall'amministrazione. In relazione alla professionalita' e
alle attitudini individuali, al personale con la qualifica
di assistente possono essere attribuiti incarichi
specialistici di natura tecnica o amministrativa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
l'assistente collabora direttamente con il personale
appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle
attivita' di competenza.»
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 08 marzo
2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2006, n. 80, S.O., cosi' recita:
«Art. 9 (Richiami in servizio del personale volontario
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469;
articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12,
comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)). - 1. Il personale
volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in
occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in
qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia
numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
avvicendamento del personale volontario richiamato in
servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.»
- Il testo dell'art. 1, comma 877, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O, cosi' recita:
«Omissis.
877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di 750 unita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della
dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di
vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unita' non
prima del 1°(gradi) ottobre 2021, di 250 unita' non prima
del 1°(gradi) ottobre 2022 e di 250 unita' non prima del
1°(gradi) ottobre 2023.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
n. 217 del 2005, cosi' recita:
«Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con
facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente
comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di
formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i
figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti
o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle
attivita' istituzionali o delle missioni internazionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria
finale.»
 
Art. 13
Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»;
b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.».
2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti: «iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonche' delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.
4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneita' o dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita' dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2006, n. 80, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 6 (Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e
2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1
e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)). - 1. Il personale
del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e
volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del
personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il
rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato
in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni
previste nei decreti legislativi emanati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il
personale volontario e' iscritto in appositi elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente, per le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche
del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato
a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione
II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto
nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture
centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali
assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del
rapporto di servizio in rapporto di impiego con
l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga,
di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del
fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il
personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che
riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite
le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale
appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei
viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e
agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e
metropolitano.»
 
Art. 14
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive».
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.518.396 per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 485 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 485 (Personale docente). - 1. Al personale
docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,
immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024
e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le
predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle
all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e'
riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed
economici, per intero. I diritti economici derivanti da
detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le
classi di stipendio successive a quella attribuita al
momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al
comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il
servizio prestato presso le scuole degli educandati
femminili statali e quello prestato in qualita' di docente
elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari
statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole
popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e'
riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il
servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle
scuole elementari statali o degli educandati femminili
statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed
artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari,
sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non
di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4.
5. Al personale docente contemplato nel presente
articolo e' riconosciuto, agli stessi fini precedentemente
indicati, il servizio prestato in qualita' di docente
incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle
universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono
riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il
possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o
comunque riconosciuto valido per effetto di apposito
provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
e' valido a tutti gli effetti.»
- Il testo dell'art. 489 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 489 (Periodi di servizio utili al
riconoscimento). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al
presente capo, si valuta il servizio di insegnamento
effettivamente prestato e non trova applicazione la
disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista
dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e
quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai
fini del computo del periodo richiesto per il
riconoscimento.»
- Il testo dell'art. 569 del citato decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 569 (Riconoscimento dei servizi agli effetti
della carriera). - 1. Al personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno
scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato
nelle scuole e istituzioni educative statali e'
riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed
economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera
immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici
ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in
applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e
sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se
relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.»
- Il testo dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 11 (Disposizioni varie). - omissis.
14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del
testo unico in materia di riconoscimento del servizio
preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure
selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato
come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
ininterrottamente dal 1°(gradi) febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.
Omissis.»
 
Art. 15
Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 121, della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, cosi' recita:
«omissis
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita'
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione
di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non
costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 1, comma 123, della citata legge
13 luglio 2015, n. 107, cosi' recita:
«omissis.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e'
autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a
decorrere dall'anno 2015.
Omissis.»
 
Art. 16
Designazione dell'Autorita' per la verifica dell'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento
(UE) 2017/1001

1. Alle formalita' previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2017sul marchio dell'Unione
europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 giugno 2017, n. L 154.
 
Art. 17
Adeguamento al regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della
sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di soggiorno

1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalita'. Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi di ritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonche', ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

- La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento
della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini
dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai
cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il
diritto di libera circolazione (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L
188.
- Il testo dell'art 2, comma 10-bis, della legge 13
luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1966, n. 184, cosi' recita:
«omissis.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O.
 
Art. 18
Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilita' dei sistemi informativi per le frontiere,
l'immigrazione e la sicurezza

1. Al testo unico delle disposizioni con cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validita'.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita' italiane in corso di validita', il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e' richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti: «, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi,»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «i requisiti richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio»;
d) all'articolo 13:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68,» sono inserite le seguenti: «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»;
2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.»;
3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorita' di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio.»;
4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13» sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo e' abrogato.
3. L'accesso all'archivio comune di dati di identita' (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17, rispettivamente, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e' consentito, in conformita' alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorita' di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 10 (Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 8)). - 1. La polizia di frontiera respinge gli
stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen
di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e dal presente testo
unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del
comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di
polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La
procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi
all'autorita' consolare italiana competente per
territorio.»
- Il testo dell'art. 13, comma 2, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - omissis.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata
annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un
soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o
nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del
visto;
omissis.»
- Il testo dell'art. 13, comma 2-ter, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 2-ter.
L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei
confronti dello straniero identificato in uscita dal
territorio nazionale durante i controlli di polizia alle
frontiere esterne. In tali casi, lo straniero puo' essere
destinatario di un divieto di reingresso nel territorio
dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi
13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre
dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per
un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre
anni.»
- Il testo dell'art. 13, comma 14-bis, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 14-bis. Il
divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione
disposta dal giudice, e' registrato dall'autorita' di
pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione
Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e
comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli
Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.»
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 1999, n. 258, S.O., come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera,
compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e
valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale. Per i
permessi previsti dalla prassi internazionale in materia
trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni
specificamente disposte.
2. Abrogato.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono
l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei
luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati
ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo'
essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore
dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione
al questore e all'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanita'
marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di
frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal
questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche
per il controllo delle persone in navigazione da diporto,
che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le
cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad
attraccare in localita' sprovviste di posto di polizia di
frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in
attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con
legge 30 settembre 1993, n. 388.»
- Il testo dell'art. 8 del citato del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e
reingresso). - 1. Lo straniero che lascia il territorio
dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo
spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il
reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di
frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validita'.
3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno e'
scaduto da non piu' di sessanta giorni e che ne abbia
chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare
nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza, previa
esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di
sessanta giorni non si applica nei confronti dello
straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale
per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a
sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi
di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o
del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti
previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno,
perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il
visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del
furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso e'
rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento
del questore concernente il soggiorno.»
- Il regolamento (CE) 20/05/2019, n. 2019/817/UE, del
Parlamento Europeo, che istituisce un quadro per
l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE
nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE)
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861
del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni
2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 22 maggio 2019, n. L 135.
- Il regolamento (CE) 20/05/2019, n. 2019/818/UE del
Parlamento Europeo, che istituisce un quadro per
l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria,
asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE)
2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 22 maggio 2019, n. L 135.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g), numero 1,
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si applicano le seguenti definizioni:
omissis
g) autorita' competente:
1) qualsiasi autorita' pubblica dello Stato, di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo
competente in materia di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
omissis.»
 
Art. 18-bis
Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione
del mandato d'arresto europeo


1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis:
1) al comma 2, le parole: «la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalita' della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e' nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione»;
b) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005,
n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 18-bis (Motivi di rifiuto facoltativo della
consegna). - 1. Quando il mandato di arresto europeo e'
stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie
in materia penale, la corte di appello puo' rifiutare la
consegna nei seguenti casi:
a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati
che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in
tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato
al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al
di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
b) se, per lo stesso fatto che e' alla base del
mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona
ricercata e' in corso un procedimento penale.
2. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso
ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della liberta' personale, la corte di
appello puo' rifiutare la consegna del cittadino italiano o
di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o
dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul
territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o
misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al
suo diritto interno.
2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed
effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della
persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta
se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul
territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le
opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto della
durata, della natura e delle modalita' della residenza o
della dimora, del tempo inter-corso tra la commissione del
reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e'
stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di
dimora, della commissione di reati e del regolare
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante
tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami
familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di
altra natura che la persona intrattiene sul territo-rio
italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e'
nulla se non contiene la specifica indicazione degli
elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di
valutazione.»
 
Art. 18-ter
Disposizioni in materia di carte di identita' dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto
alla libera circolazione-Caso ARES (2023) 2033572


1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana» sono aggiunte le seguenti: «che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma e' valido cinque anni, e' rinnovabile alla scadenza e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n. 72, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 23 (Applicabilita' ai soggetti non aventi la
cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini
italiani). - 1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari
di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana
che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in
ambito europeo.
1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cittadini italiani che non hanno
esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e' rilasciato il permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il
permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima
richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di
aggiornamento delle informazioni tra-scritte ovvero della
fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia
di cui al presente comma e' valido cinque anni, e'
rinnovabile alla scadenza e puo' essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»
 
Art. 19
Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre
2021, n. 234

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 185 e' sostituito dal seguente:
«185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita' sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attivita' statutarie non commerciali.»;
b) il comma 187 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n.
310, S.O.
 
Art. 20
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di
rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;
b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalita' e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilita' genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi e' concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando e' pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso puo' essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilita' genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2»;
c) all'articolo 4:
1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;
2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;
d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 21
novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n.
314, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3.
Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti
alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria,
siano privi dell'assenso della persona che la esercita e,
nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso
anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del
giudice tutelare;
b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa
l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;
c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva
della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda,
salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che
deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la
multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena
restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di
sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27
dicembre 1956, n. 1423;
f);
g) coloro che, essendo residenti all'estero e
richiedendo il passaporto dopo il 1°(gradi) gennaio
dell'anno in cui compiono il 20°(gradi) anno di eta', non
abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto
all'obbligo del servizio militare.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1185 del
1967, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 4.
I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti
dall'articolo 3 sono emessi, nei confronti dei cittadini
residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di
prima categoria nella cui giurisdizione territoriale
risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando
l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria
all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.»
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1185 del
1967, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 12.
Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle
autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono
circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero
legittimato il diniego.
Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare
si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non
sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli
obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile
o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione
civile che derivano da pronuncia dell'autorita' giudiziaria
o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero
portatori di handicap grave o inabili al lavoro, gli
ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il
titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che
abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi
presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a
sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.»
 
Art. 21
Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilita' elettrica. Caso SA.50274
(2018/EO)

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
«18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A. coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralita' tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli»;
b) il comma 19 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. La societa' Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, puo' implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.

Riferimenti normativi

- La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il regolamento (CE) 24/11/2017, n. 2017/2196/UE,
regolamento della Commissione che istituisce un codice di
rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia
elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 28 novembre 2017, n. L 312.
- Il regolamento (CE) 06/10/2022, n. 2022/1854/UE,
regolamento del Consiglio relativo a un intervento di
emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 7 ottobre 2022, n. L 261.
 
Art. 22
Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU
Pilot 2022/10193/ENER

1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «si considerano efficienti e gia' valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalita' positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento del grado di efficienza e flessibilita' delle reti e degli impianti stessi»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n.
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
giugno 2000, n. 142, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 23 (Tariffe). - 1. Sono fatte salve le funzioni
di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le
attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei
in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei
benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste
ultime una congrua remunerazione del capitale investito.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina
inoltre, entro il 1° gennaio 2001, le tariffe per il
trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali
di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una
congrua remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di
non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del
Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e
per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il
loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il
potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto,
relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio
associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione
del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta.
Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della
capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in
secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente
dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete
nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai
punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto
della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine
di attenuare le penalizzazioni territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare
l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso
delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di
impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove
costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare
appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come
territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini
previsti la domanda di contributo relativamente al
completamento del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015
del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia'
assegnate, sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e
dei benefici, tenendo conto delle esternalita' positive in
relazione al contributo degli interventi medesimi al
processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado di
efficienza, e flessibilita' delle reti e degli impianti
stessi. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica aggiorna conseguentemente i tempi per le
attivita' istruttorie sulle domande di cui alle
deliberazioni adottate in materia. A tal fine, l'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare
le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei
maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo
periodo, nonche' della necessita' di remunerare nei comuni
medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in
rete di gas da fonte rinnovabile.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio
determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe
applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli
utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.»
 
Art. 22-bis
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: «o a prezzo fisso» sono sostituite dalle seguenti: «e a prezzo fisso»;
b) all'articolo 18:
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 7, la lettera c) e' abrogata.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, recante attuazione della direttiva
UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e
del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi
nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2021, n. 294, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Diritto a cambiare fornitore). - 1. I clienti,
singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza
discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il
proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e,
comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla
data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o
il nuovo partecipante al mercato coinvolto in
un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso
tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al
momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'avvenuto cambio.
2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel
documento informativo comunicato prima della stipula del
contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e
nelle bollette periodicamente inviate, le modalita'
attraverso le quali e' possibile cambiare fornitore,
nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria,
al quale la richiesta deve essere trasmessa.
3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, avvia una consultazione degli operatori
attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle
organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori idonei
a garantire che, al piu' tardi a far data dal 1°(gradi)
gennaio 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a
cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta.
4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5,
l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti
civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta
dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che
realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non
superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun
onere.
5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti, singoli
o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di
recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo
determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale onere
sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e
agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo
comunicato prima della stipula del contratto quanto nel
contratto stesso e sia stato specificamente approvato e
sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni
caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita
economica direttamente subita dal fornitore o dal
partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a
seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi
compresi i costi legati a eventuali pacchetti di
investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito
del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita'
di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
6. I clienti civili possono prendere parte a programmi
collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni
e con le medesime garanzie previste dal presente articolo
per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. In
caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a
un programma collettivo di cambio del fornitore, ciascun
partecipante o gli enti rappresentativi iscritti nel
registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, possono agire nei confronti
dell'autore della condotta lesiva ai sensi del Titolo
VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile.
7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo,
introducendo misure volte a contrastare comportamenti
opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica
da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la
possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui
siano state attivate procedure di contestazione o
conciliazione sulle bollette.»
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 210 del 2021, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 18 (Sviluppo di capacita' di stoccaggio). - 1.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di
favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica
e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la
maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete
di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori
delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e
fornendone informazione alle regioni e province autonome,
una proposta di progressione temporale del fabbisogno di
capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti
della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni
gia' individuati del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, della presumibile concentrazione
geografica delle richieste di connessione alla rete
elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili,
degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai
fini della valutazione della proposta di progressione
temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui
al presente comma, il Ministero della transizione ecologica
puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema
energetico S.p.a.
2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su
base geografica, anche sotto il profilo del tipo di
accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce
il fabbisogno.
3. In relazione allo sviluppo della capacita' di
stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di
approvvigionamento a lungo termine basato su aste
concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e
orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali,
regolato dai seguenti principi:
a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di
stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche
e contingenti di capacita';
b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri
di neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti
tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione
nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1
del presente articolo e dei vincoli di sicurezza;
c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari
della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione
annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine
previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di
rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la
partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei
servizi connessi;
d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata
al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti
aggiudicatari.
4. abrogato.
5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del
presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma
centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei
mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti
e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono
utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la
copertura dei costi di approvvigionamento della capacita'
di stoccaggio.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla
base dei quali il Gestore della rete di trasmissione
nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta
al Ministro della transizione ecologica per la relativa
approvazione una proposta di disciplina del sistema di
approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase
sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della
misura e' subordinata alla approvazione da parte della
Commissione europea.
7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati
entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, individua inoltre:
a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di
stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di
investimento, dei costi operativi, delle diverse
tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale
investito;
b) le modalita' di copertura dei costi di
approvvigionamento della capacita' di stoccaggio,
attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli
oneri per i clienti finali;
c) abrogata;
d) le condizioni in base alle quali la capacita' di
stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato
attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5,
nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il
funzionamento della piattaforma medesima;
e) le modalita' di utilizzo della capacita' di
stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche
attraverso gli aggregatori;
f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del
sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati,
anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del
presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili.
8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del provvedimento
dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e
sottopone all'approvazione del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per
l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al
comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli
definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.
9. La costruzione e l'esercizio degli impianti
idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le
modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e
secondo le modalita' procedimentali e le condizioni
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per
l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo
mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento
a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto
idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale
con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una
derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio
di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a
scopo di riqualificazione di energia.
11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto
legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93, sono abrogati.
Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto
comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto.»
 
Art. 22-ter
Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022

1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.134, recante misure urgenti per la crescita
del Paese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
2012, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 38 (Semplificazioni delle attivita' di
realizzazione di infrastrutture energetiche e
liberalizzazioni nel mercato del gas naturale). - 1.
All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il
comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli
atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti
alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero
dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro
sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.»;
1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla
costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o
limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340, oltre a comportare la conformita' agli
strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il
rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del
procedimento per il rilascio della concessione demaniale di
cui all'articolo 52 del codice della navigazione,
l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei
lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio
superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali
il parere si intende reso in senso favorevole, salve le
prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche
successivamente fino al rilascio della concessione, e si
procede alla conclusione del procedimento di concessione
demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo
economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011,
n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei
clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato
dal decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93, da
assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con
procedure di asta competitiva, e la parte dello stesso
spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le
procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure di
asta competitiva sono utilizzate anche per le ulteriori
capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili per
altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente
non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate
rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di
modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate
dalla stessa Autorita' alla riduzione delle tariffe di
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli
altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla
riduzione della tariffa di trasporto.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale di
stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente
disponibile, ai soggetti individuati allo stesso punto 2)
mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate
rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di
stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di
trasporto.».
2-bis. Abrogato.
3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
determinati limiti massimi per l'attribuzione a ciascun
soggetto o gruppo societario delle capacita' di stoccaggio
non destinate alle esigenze dei clienti civili e, fino alla
realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di
punta di erogazione sufficienti a garantire il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in
base alle valutazioni di rischio condotte ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 1°(gradi) giugno
2011, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle capacita' di
stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.»
 
Art. 23
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza
tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso «sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)»;
3) il numero: «III-bis» e' sostituito dal seguente: «IV»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»;
2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;»;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 9»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185,»;
2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati e»;
3) al comma 2-bis e' aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime attivita', l'Autorita' competente puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»;
2) al comma 2, la parola: «individuali» e' soppressa;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»;
4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo economico» e «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»;
5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite le seguenti: «con modalita' telematiche o»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,» fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita' competente,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma 1»;
g) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorita' competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»;
h) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Autorita' competente puo' subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»;
2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati» fino a: «internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica»;
4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e' da assoggettare» fino a: «all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica e' da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»;
5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» fino a: «esportazione o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorita' competente.»;
7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore» fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole: «l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore presenta»;
i) all'articolo 10:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e' superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
3) al comma 3, lettera d), le parole: «e per i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse;
4) al comma 4, la parola: «, timbrata» e' soppressa;
4-bis) il comma 8 e' abrogato;
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «analoghe autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, le parole da: «tre anni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»;
3-bis) il comma 8 e' abrogato;
m) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «, dei prodotti a duplice uso non» sono soppresse e il comma 6 e' abrogato;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II, sezione I,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e' inserita la seguente: «listati»;
3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4»;
o) all'articolo 14:
1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d) dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),»,
2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse;
p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita' competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»;
q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole: «nella parte 2 dell'Allegato II- bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»;
r) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dall'Autorita' competente,» e' inserita la seguente: «anche»;
3) al comma 4, il primo periodo e' soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» e' aggiunta la seguente: «importati,»;
s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2»;
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»;
3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» e' sostituito dal seguente: «5»;
4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;
5) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;
5-bis) il comma 3 e' abrogato;
6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.»;
u) all'articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»
2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»;
3-bis) il comma 4 e' abrogato;
v) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.»;
aa) (soppressa)
1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».

Riferimenti normativi

- Il Regolamento 2021/821/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di
controllo delle esportazioni, dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento
di prodotti a duplice uso (rifusione), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 giugno 2021, n. L 206.
- Il Regolamento 2019/125/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci
che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti (codificazione), e' pubblicato nella G.U.U.E.
31 gennaio 2019, n. L 30.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al
Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016,
n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Oltre alle definizioni
contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla
normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del
presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) per «regolamento duplice uso» s'intende il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio
2009, il quale istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice
uso;
b) per «regolamento antitortura» s'intende il
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno
2005, relativo al commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti;
c) per «regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi
dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei
confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad
embargo commerciale;
d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del
Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al
controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini
militari;
e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i
prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice
uso;
f) per «prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
del regolamento duplice uso a duplice uso non listati»
s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del
regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un
utilizzo sia civile sia militare;
g) per «merci soggette al regolamento antitortura»
s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e
III-bis del regolamento antitortura;
h) per «prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle
attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e'
controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti
misure restrittive;
i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita'
volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione
di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari,
armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati
vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il
traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual
use, nonche' di tecnologie e know-how;
l) per «tecnologie o software di pubblico dominio»
s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza
restrizioni per un'ulteriore diffusione;
m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei
lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per
acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di
fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati
verso obiettivi o scopi specifici pratici;
n) per "operatore" s'intende l'esportatore,
l'importatore, l'intermediario o il prestatore di
assistenza tecnica;
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi
persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i
prodotti controllati ai sensi del presente decreto.»
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Controllo dello Stato). - 1. Sono soggette al
controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, le operazioni
di esportazione, importazione, trasferimento
intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre
attivita' per le quali i predetti regolamenti impongono
divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono
inoltre essere conformi ai principi che ispirano la
politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza
dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla
criminalita' organizzata, agli accordi ed alle intese
multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto
dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario
ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.
2. Sono subordinati a controllo, autorizzazioni o
divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione,
trasferimento, intermediazione e transito concernenti
prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi
siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad
un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del
regolamento duplice uso.
3. Non e' sottoposta a controllo dello Stato
l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di
pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica
di base.»
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 4 (Autorita' competente). - 1. L'Unita' di cui
all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e'
l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni
previste per l'esportazione, il trasferimento,
l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di
prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso
non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di
merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le
autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di
prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali.
2-bis. Per le attivita' previste dal presente decreto,
l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in deroga ai
limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente
massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa
complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno
2022. Per le medesime attivita', l'Autorita' competente
puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui
all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di
informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non
proliferazione e comunica agli stessi eventuali
informazioni utili al riguardo.»
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita'
competente e' istituito un Comitato consultivo per le
autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di
merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti
listati per effetto di misure restrittive unionali.
2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta formulata dall'Autorita' competente,
esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini
del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o
modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal
presente decreto. Il termine predetto e' prorogato di
ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga
necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria.
2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta formulata dall'Autorita' competente,
esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante,
sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto dal direttore dell'unita' di cui all'articolo
7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le
funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della
salute, della cultura, nonche' da un rappresentante
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di
segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza
diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei
regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I
componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non
spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. L'Autorita' competente, in
sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'articolo 8
ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate
professionalita' tecnico-scientifiche non rinvenibili nei
quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di tali esperti per
una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice
uso.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono con modalita'
telematiche o presso la sede dell'Autorita' competente che
ne cura la segreteria e predispone il risultato
dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione
per il relativo parere del Comitato.
6. Il Comitato e' validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a
maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni.
7. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentite le altre
amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento del Comitato.»
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Transito). - 1. Nei casi in cui il transito di
prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso listati,
di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al
regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne da'
tempestiva comunicazione all'Autorita' competente, al
Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.
2. L'Autorita' competente, qualora le informazioni
ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione
in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti,
assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito,
dandone immediata comunicazione al responsabile legale
dell'operazione ed alle altre amministrazioni di cui al
comma 1. Il responsabile legale dell'operazione di transito
fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia
dei beni oggetto del transito sono a carico del
responsabile legale dell'operazione di transito.
3. E' considerato responsabile legale dell'operazione
di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa,
spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia
della societa' di Paese terzo proprietaria del bene o che
ha disposto l'invio del bene in transito, rappresentante
legale di eventuale filiale italiana della societa' del
Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto
l'invio.
4. L'autorizzazione o il diniego al transito sono
disposti dall'Autorita' competente nei limiti e alle
condizioni previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 1, previo parere del Comitato consultivo di cui
all'articolo 5. Con il provvedimento di diniego e' disposto
il divieto di transito o viene impedito il proseguimento
del transito gia' intrapreso.»
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 8 (Procedimento autorizzativo). - 1. Nei limiti e
alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto,
l'Autorita' competente rilascia, a seconda dei casi, le
seguenti tipologie di autorizzazione:
a) autorizzazione specifica individuale;
b) autorizzazione globale individuale;
c) autorizzazione generale dell'Unione europea;
d) autorizzazione generale nazionale.
2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a
prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento
antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica
individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e
alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, ad un
singolo intermediario, per una determinata quantita' di
prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi.
3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate
dall'Autorita' competente nella forma di autorizzazioni
specifiche individuali, salva diversa previsione dei
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il
fornitore di assistenza tecnica interessati devono
presentare all'Autorita' competente idonea istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le
modalita' e procedure previste dal presente decreto.
5. L'Autorita' competente, se del caso, puo' rilasciare
all'impresa che ne faccia domanda una specifica
dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante
l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una
determinata merce.
6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere il
procedimento amministrativo volto all'ottenimento di
un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento
dell'istanza.
7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma
1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o
informazioni classificati, le stesse sono subordinate al
parere vincolante del Dipartimento informazioni per la
sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1,
lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o
informazioni classificati.
7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente
decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema
telematico basato su una piattaforma digitale integrata,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce
la protezione, la disponibilita', l'accessibilita',
l'integrita' e la riservatezza dei dati, nonche' la
continuita' operativa del sistema, cui si accede
esclusivamente su base personale, mediante idonei
meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana l'Autorita' competente
comunica la data di avvio dell'operativita' della
piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni,
anche parziali, del suo funzionamento.
7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e
7-ter e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 9 (Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»).
- 1. L'Autorita' competente puo' subordinare al rilascio di
un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso
non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o
la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi
prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza
informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato
I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito
elementi informativi su una specifica operazione
d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10
del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal
presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale puo' essere
vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di
prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9
del regolamento duplice uso.
2. Ai fini di cui sopra, l'Autorita' competente
comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero
dell'interno, al Ministero della difesa, nonche'
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non
listati, ovvero la prestazione di servizi di
intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica
collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate
al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli
4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su
richiesta specifica del Ministero dell'interno, del
Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. La richiesta e' inviata all'Autorita'
competente e comunicata alle altre amministrazioni
interessate.
4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto
materiali o informazioni classificati, la stessa e'
subordinata al parere vincolante del Dipartimento
informazioni per la sicurezza.
5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da
parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci
giorni lavorativi successivi alla ricezione della
comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente
indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una
riunione interministeriale per il loro esame. Qualora
all'esito della riunione venga confermato che
l'esportazione o la prestazione di servizi di
intermediazione o di assistenza tecnica e' da assoggettare
ad autorizzazione per motivi di non proliferazione,
l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale
decisione all'operatore dandone contestuale notizia
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre
amministrazioni interessate.
6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni
da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorita'
competente comunica tempestivamente all'operatore la
subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di
esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della
prestazione di servizi o intermediazione, dandone
contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.
7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2,
5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del
regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per
sospettare che prodotti a duplice uso non listati o
prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli
elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso
sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno
degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla
esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura
di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di
intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano
senza indugio l'Autorita' competente.
8. L'Autorita' competente, valutate le informazioni
fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non
ritenga infondata l'informativa di cui al comma 7, comunica
la stessa al Ministero dell'interno, al Ministero della
difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini
autorizzativi di cui al presente articolo, l'operatore
presenta all'Autorita' competente idonea istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le
modalita' e procedure di cui all'articolo 10.»
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale). - 1.
L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata,
previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo
operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in
relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o
piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia o
di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e'
superiore a quella indicata dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata
dell'operatore da presentare non oltre la scadenza,
l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.
2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica
individuale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'operatore e' indirizzata all'Autorita' competente,
utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta
dai pertinenti regolamenti unionali. In caso di
compilazione incompleta o errata e' fatta salva la
possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda.
Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli
eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante
sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento
intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere
tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
3. La domanda deve essere corredata di una copia del
contratto di riferimento o comunque di sufficiente
documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di
acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle
specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o
intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di
una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user
statement, contenente obbligatoriamente le seguenti
informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della
ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro
quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed
il relativo livello, gli estremi del contratto di
riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o
militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto
luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette
al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo
specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di
morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione,
indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo
d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice,
appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere,
direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso
settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni
militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari
in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in
applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre
armi di distruzione di massa e di missili che possano
essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al
regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per
infliggere la pena di morte, la tortura, o altri
trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o
dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere
debitamente datata, e firmata da un legale rappresentante
dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata
dalla competente autorita' amministrativa straniera o
diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto
dall'Autorita' competente.
5. L'Autorita' competente puo' richiedere
all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di
assistenza tecnica di presentare anche un certificato
internazionale d'importazione o un certificato di uso
finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa
del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
l'Autorita' competente puo' sempre richiedere ulteriore,
specifica documentazione, necessaria al completamento della
relativa istruttoria.
7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di
assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere
ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorita'
competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come
ulteriori obblighi possono essere indicati
nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorita'
competente una dichiarazione di presa in carico dei
prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata
dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con
cadenza indicata dall'Autorita' competente, ispezioni nel
luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato
nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi
permangano e che la loro effettiva destinazione d'uso sia
coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo
di fornire all'Autorita' competente idonea reportistica
scritta e fotografica circa tali ispezioni.
8. Abrogato.
9. L'autorizzazione specifica individuale e' negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il
parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito
dall'articolo 14.»
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 11 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un
singolo esportatore non occasionale, in quanto gia'
soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali, per
uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al
regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che
in quella di beni intangibili, quali operazioni di
trasmissione di software e tecnologia o di assistenza
tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di
destinazione specifici.
2. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata,
previo parere del Comitato consultivo, con validita' non
superiore a quella indicata dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata
dell'operatore da presentare non oltre la scadenza,
l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale
individuale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente,
utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti
regolamenti unionali. La domanda deve specificare se
l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni
classificati. In caso di compilazione incompleta o errata
e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare
successivamente la domanda. Le informazioni e i dati
contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
intendono dichiarati dall'istante sotto la propria
responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
presentazione della domanda deve essere tempestivamente
comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale
individuale in favore di operatori occasionali e qualora
non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di
rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali
di un determinato Paese.
5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione,
sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore,
con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare,
all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta
esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione
in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di
trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione
globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto,
ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una
dichiarazione di impegno del committente estero o
dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o
dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso
listati o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del
contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli
esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non
offensivi e non proliferanti nei settori chimico,
biologico, nucleare, radiologico, missilistico e
strategico, nel caso di merci soggette al regolamento
antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare
che le merci in discorso non saranno riesportate,
trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate,
in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena
capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista
riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve
contenere i seguenti elementi: copia del documento
doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci
della nomenclatura combinata, paese di destinazione,
generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale,
data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva,
temporanea o transito.
7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
8. abrogato.
9. L'autorizzazione globale individuale e' negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita'
competente, sentito il parere del Comitato consultivo,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea).
- 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e
delle merci soggette al regolamento antitortura puo' avere
luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea,
limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di
destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e
antitortura.
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale
dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve
soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A
tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta
autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente,
precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale
intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale
rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto
automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che
operano con autorizzazione generale dell'Unione europea»,
tenuto dall'Autorita' competente.
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non
puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni
ostative previste dai regolamenti predetti.
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre,
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista
riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale
segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi
della fattura e del contratto, quantita' e valore dei
prodotti spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di
destinazione, generalita' del destinatario e
dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione, definitiva o temporanea.
5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
6. abrogato.
7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione
europea puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso
secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver
luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata
conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III,
sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le
modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di
destinazione individuati con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, da
adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il
Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano
ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del
regolamento duplice uso.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale,
idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad
attuare forme di semplificazione amministrativa, e'
utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di
prodotti a duplice uso listati e gruppi di Paesi di
destinazione finale.
3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale
nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve
soddisfare gli stessi requisiti previsti per
l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui
all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende
avvalersi di detta autorizzazione deve notificare
all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
della stessa, tale intendimento con comunicazione
sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo
dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
«registro dei soggetti che operano con autorizzazione
generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle
medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale
puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo
quanto stabilito dall'articolo 14.»
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 14 (Diniego, annullamento, revoca, sospensione e
modifica dell'autorizzazione). - 1. Le autorizzazioni
previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le
operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio
previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e
dal presente decreto. Nei casi di incompatibilita' con i
criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e
d), del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai
dati e documenti detenuti dall'Autorita' competente non e'
ammesso.
2. Le autorizzazioni gia' rilasciate possono, inoltre,
essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel
rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri
di rilascio di cui al comma 1;
b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano
rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto;
c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il
fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni
previste dalla normativa nazionale, unionale o
internazionale;
d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o
il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli
obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di
autorizzazione;
e) qualora emergano, successivamente all'adozione del
provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici
rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali
interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed
obblighi assunti dall'Italia in materia di non
proliferazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente
procede al ritiro dell'autorizzazione in precedenza
rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato
all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione
europea o di quella nazionale puo' essere negato,
annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo
esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non
siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento
duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore
interessato violi le disposizioni previste dalla normativa
nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento e'
annotato sul relativo registro.
5. Per un periodo limitato e fino a tre anni,
l'Autorita' competente puo' negare autorizzazioni o
sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non
abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato
condizioni prescrittegli in autorizzazioni ottenute
precedentemente.
6. L'Autorita' competente puo' modificare elementi non
essenziali di un'autorizzazione gia' rilasciata, anche
senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso
essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto
richiedente nella qualita' di esportatore, intermediario o
fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore
finale; Paese di destinazione finale; uso finale.
7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti
le azioni dell'Autorita' competente circa il rilascio, il
diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la
modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai
prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali, se l'Autorita' competente e' a conoscenza o ha
fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o
possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso,
ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale
interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE)
concernenti misure restrittive.»
- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 15 (Trasferimento di prodotti a duplice uso
all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento
all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati
nell'allegato IV del regolamento duplice uso e' richiesta
un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia
ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa
e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento
informazioni per la sicurezza.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea
di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del
regolamento duplice uso puo' essere rilasciata
un'autorizzazione generale nazionale.
2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni
classificati inclusi in prodotti a duplice uso da
trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di
fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta
domanda di autorizzazione al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita'
competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni
imposte a tutela dei materiali o delle informazioni
classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli
Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione,
entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del
presente decreto.»
- Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 16 (Controllo dell'assistenza tecnica riguardante
taluni fini militari). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal
presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza
tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di
perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento,
manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o
disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di
altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento,
produzione, manutenzione o deposito di missili che possono
essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5
dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica
riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma
1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un
embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da
un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione
dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da
una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza
tecnica riguardante fini militari comprende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti
nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione,
controllo o analisi e loro componenti ai fini dello
sviluppo, della produzione o della manutenzione dei
prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera
a);
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti
in un impianto per la produzione di prodotti militari
figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica
all'assistenza tecnica:
a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato
nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento
duplice uso;
b) allorche' assume la forma di trasferimento di
informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca
scientifica di base», come questi termini sono
rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati
internazionali di controllo delle esportazioni;
c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli
articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e
trattati internazionali di controllo delle esportazioni.»
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 17 (Misure ispettive). - 1. Le operazioni di
esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le
quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il
presente decreto impongono divieti o autorizzazioni
preventive possono essere sottoposte a misure ispettive,
riferite sia alla fase preliminare che successiva
all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche
presso la sede dell'operatore, allo scopo di accertare
l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale
dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
2. L'Autorita' competente puo' richiedere
all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di
assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in
comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione
del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento
idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di
autorizzazione.
3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve le
attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta
dall'Autorita' competente, anche in collaborazione con gli
organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza
pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario,
nonche' con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione
per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di
finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui
agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' all'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e
dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a
10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale e successive modificazioni, nonche'
sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della
normativa doganale unionale.
4. L'Autorita' competente, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese
mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali
pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie di
registri, dati, regolamenti interni e altri materiali
relativi ai prodotti esportati, importati, trasferiti o
ricevuti in base al presente decreto.»
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 19 (Sanzioni relative alle merci soggette al
regolamento antitortura). - 1. E' punito con la reclusione
fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro
250.000 chiunque effettui:
a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera
b), concernenti merci elencate all'allegato II del
regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti
dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento
medesimo;
b) operazioni di esportazione, importazione o
transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento
antitortura, nei casi previsti, rispettivamente,
dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2,
e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazioni false;
c) operazioni di transito di merci elencate negli
allegati III e III-bis del regolamento antitortura in
violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del
regolamento medesimo;
d) operazioni di esportazione di merci elencate negli
allegati III e III-bis del regolamento antitortura, ovvero
presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica
concernenti le merci medesime, senza la relativa
autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazione false.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i
servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita'
dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e'
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa
da euro 15.000 a euro 150.000.
3. Abrogato.
4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1,
lettere b) e d) , e' assoggettato alla sanzione
amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate in
regime di autorizzazione specifica individuale negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12,
comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace
l'esportatore che non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle esportazioni effettuate in
regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli
archivi della propria sede legale per un periodo non
inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione
della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.»
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con
la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei
divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione
di prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a
misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per
l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di
concessione soggetti a misure restrittive unionali o
esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi
contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1
senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazione false, e' punito con la reclusione fino a
sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1,
in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa
autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma
1, e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro
15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate in
regime di autorizzazione specifica individuale negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2.
4.Abrogato.»
- Il testo dell'articolo 21 citato decreto legislativo
n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 21 (Sanzioni relative all'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari). - 1. Chiunque
trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e'
punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da
25.000 a 250.000 euro.
2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo
16, comma 2, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.»
 
Art. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per
il trasporto di merci su strada

1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, puo' utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione e di proprieta' di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.»;
c) al comma 4:
1) all'alinea, la parola: «, inoltre,» e' soppressa;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i veicoli destinati al trasporto di cose»;
4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive»;
c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), e' ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter e' necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione e' rilasciata alle imprese che esercitano l'attivita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, puo' stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonche' le modalita' per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».
e-bis) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731»;
e-ter) al comma 8, le parole: «Alla suddetta violazione» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis».
2. - 4. (Soppressi).
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformita' all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6. Ai fini di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' individuata quale punto di contatto nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su
strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri,
trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti
locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro
dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione
conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a
quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se
del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese
che esercitano la professione di trasportatore su strada di
cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
puo' utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in
disponibilita' mediante contratto di locazione e di
proprieta' di impresa avente sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi o di locazione senza conducente
regolarmente abilitate.
3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro
elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo'
utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa
esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro
elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita'
mediante contratto di locazione.
4. Possono essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli destinati al trasporto di cose.
b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il
trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i
rimorchi desti-nati al trasporto di attrezzature turistiche
e sportive.
4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli
destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera
b), e' ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva
a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza
conducente di cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione
che: a) il contratto di locazione preveda unicamente la
messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia
abbi-nato a un contratto di servizio concluso con la stessa
impresa e riguardante il per-sonale di guida o di
accompagnamento; b) il veicolo locato sia esclusivamente a
disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata
del contratto di locazione; c) il veicolo locato sia
guidato dal personale proprio dell'impresa che lo
uti-lizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle con-dizioni di cui
al comma 4-ter e' necessario il possesso, a bordo del
veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente
documentazione in formato cartaceo o elettronico: a)
contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo
contratto; b) qualora non sia il conducente a locare il
veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto
autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater,
lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da
un documento equivalente secondo le disposi-zioni vigenti.
5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente
di cui al comma 4 la carta di circolazione e' rilasciata
alle imprese che esercitano l'attivita' in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001,
n. 481.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'interno, puo' stabilire eventuali ulteriori criteri
limitativi, nonche' le modalita' per il rilascio della
carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui
ai commi 2 e 3.
7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis,
chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle
stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo
adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale
uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza
conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le
condizioni di cui al comma 4-ter e' soggetto alla san-zione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731.
8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.»
- Il regolamento (CE) 21/10/2009, n. 1071/2009/CE, del
Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n.
L 300.
- La direttiva 18/01/2006, n. 2006/1/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di
veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di
merci su strada (versione codificata), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 33. Entrata in vigore il 24
febbraio 2006.
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, recante
attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa
all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente
per il trasporto di merci su strada per conto di terzi, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n. 92,
S.O.
 
Art. 24-bis
Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per
l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782

1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Organismo di controllo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Organismo»;
b) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782»;
c) all'articolo 2, comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonche' le seguenti:»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento»;
d) all'articolo 3, comma 1, le parole: «L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essa e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782»;
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. E' responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo puo':
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, puo' presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione»;
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981»;
2) al comma 5, dopo le parole: «la sicurezza» sono inserite le seguenti: «della circolazione»;
3) al comma 6, le parole: «interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio» sono sostituite dalle seguenti: «interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio»;
g) l'articolo 6 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 6 (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilita' delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualita' del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimita' della stessa alcuna modalita' di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto e' rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta. Non e' ritenuta prossima la modalita' di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.
3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilita' di ottenere biglietti a bordo treno, qualora cio' sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.
Art. 6-bis (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro»;
h) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo puo' ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva»;
i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;
l) l'articolo 20 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 20 (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilita' o a mobilita' ridotta). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20-bis (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo). - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonche' agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
Art. 20-ter (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste all'Organismo). - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'Organismo di cui al comma 1, lettera c), numero 4), adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento 2021/782/UE, del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 17 maggio 2021, n. L 172.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 17
aprile 2014, n. 70, recante disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/
782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta
la rete sia nazionale che regionale e locale.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine
di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il
territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del
trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e
dall'ambito territoriale in cui e' effettuato.
2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente
decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente
a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni
per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14
del regolamento (UE) 2021/782.»
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni previste dal
regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
(rifusione), nonche' le seguenti:
a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario (rifusione);
b) Autorita': l'Autorita' di regolazione dei
trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato
dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
c) Ministero: Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infra-strutture stradali e autostradali,
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di
cui all'articolo 31 del regolamento;
f) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e
prenotazioni per il trasporto ferroviario;
g) STI: specifiche tecniche di interoperabilita';
h) Condizioni generali di trasporto: le condizioni
del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe
legalmente in vigore, che sono diventate, con la
conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;
i) gestore di stazione: il gestore
dell'infrastruttura competente;
l) tour operator: l'organizzatore o il rivenditore,
diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo
2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
m) venditore di biglietti: qualsiasi rivenditore di
servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di
trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa
ferroviaria o per conto proprio;
n) contratto di trasporto: un contratto di trasporto,
a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa
ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero,
per la fornitura di uno o piu' servizi di trasporto;
o) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o
privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono la sola trazione;
p) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o
impresa incaricati in particolare della creazione e della
manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di
essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva
91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi
di controllo e di sicurezza della infrastruttura.».
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 3 (Organismo di controllo). - 1. L'Organismo del
regolamento, competente per lo svolgimento delle funzioni
di cui all'articolo 4 e' individuato nell'Autorita' di
regolazione dei trasporti. Essa e' altresi' responsabile
dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
relativamente alla materia disciplinata dal regolamento
(UE) 2021/782.»
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 4 (Funzioni dell'Organismo di controllo). - 1.
L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta
le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti
dei passeggeri. E' responsabile dell'accertamento delle
violazioni delle disposizioni del regolamento e
dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente
decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6,
paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo
6, del regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo puo':
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui
servizi di cui al regola-mento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori
delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai
venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi
altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e
documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in
contrasto con il regolamento, di-sponendo, se del caso, le
misure opportune di ripristino.
3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in
ordine all'applicazione del regolamento ed all'attivita'
espletata con riferimento all'anno solare precedente
nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma
5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo
ritenga necessario, l'Organismo di controllo puo' avanzare
al Parlamento e al Governo proposte di modifica del
presente decreto, anche con riferimento alla misura delle
sanzioni irrogate.
4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento, puo' presentare,
entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto
reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla
presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata
risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di
strumenti telematici e di semplificazione, secondo
modalita' tecniche stabilite con provvedimento
dell'Organismo.
5. L'Organismo istruisce e valuta, anche
congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini
dell'accertamento dell'infrazione.
6. E' fatta salva l'applicazione delle penali previste
dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente
a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del
presente decreto.»
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 5 (Procedimento per l'accertamento e irrogazione
delle sanzioni). - 1. Per l'accertamento e l'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte
dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con
quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento
all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.
L'Organismo, con proprio regolamento, da adottare entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
nel rispetto della legislazione vigente in materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio in forma scritta e orale, la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere
adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. L'Organismo, valutati gli elementi comunque in suo
possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi
abbia interesse, da' avvio al procedimento sanzionatorio
mediante contestazione immediata o la notificazione degli
estremi della violazione.
3. L'Organismo di controllo determina l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e
massimo edittale previsto per ogni fattispecie di
violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi
di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione:
a) della gravita' della violazione;
b) della reiterazione della violazione;
c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione;
d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti
dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Organismo
di controllo, adottato d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo e'
assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle
regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia
trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante
dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai
servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e
locale, riferibili al proprio territorio.
5. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza
di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono
suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza della
circolazione ed il buon funzionamento dell'esercizio
ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.
6. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti i soggetti passivi interessati dal procedimento
sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo
procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto
d'ufficio.»
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 7 (Inefficacia delle clausole contenenti deroghe
e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel
contratto di trasporto). - 1. Sono inefficaci le clausole
derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei
passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto
in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo
puo' ordinare la modifica della clausola derogatoria o
restrittiva.»
 
Art. 24-ter
Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Procedura di infrazione n. 2018/2273


1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi
connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo
207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al
comma 1 le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125
del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali,
qualora sussistano i relativi presupposti. Trova
applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le
stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle
procedure negoziate di cui al presente comma mediante i
rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la
possibilita', per gli operatori economici, di manifestare
interesse a essere invitati alla procedura, la
pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce
ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del
quale qualsiasi operatore economico puo' presentare
un'offerta.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle
universita' statali, alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la
realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca
di importo fino a 215.000 euro.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo.
In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo
27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del
medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali
prescrizioni relative alle attivita' di assistenza
archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un
interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine
di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la
data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalita' di
svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi
8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
in relazione agli interventi finanziati con le risorse del
PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101,
resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le
determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai
sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento. 7-bis.
Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali
di committenza in attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.»
 
Art. 25
Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU
Pilot 10375/22/AGRI

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»;
b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni»;
c) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente:
«1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio nazionale.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 198, recante attuazione della direttiva
(UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali
nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile
2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti
agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2021, n. 285, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle
relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche
commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e
fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le
pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai
principi di buona fede e correttezza ed imposte
unilateralmente da un contraente alla sua controparte,
razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente
nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli
operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle
suddette pratiche.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite
da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o
da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in
Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia,
indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli
acquirenti.
3. Il presente decreto non si applica ai contratti di
cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.
4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del
presente decreto costituiscono norme imperative e
prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse
contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al
contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E'
nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale
contraria alle predette disposizioni. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto.»
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 198 del 2021, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate). - 1.
Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti
pratiche commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su
base periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari
deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'
stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date
sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non
deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui
e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date
sia successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su
base non periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari
deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna
oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'
stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale
delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non
deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di
consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in
cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di
quale delle due date sia successiva;
c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso
talmente breve da far ragionevolmente presumere che il
fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i
propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni
deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vi-gore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i casi
particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un
contratto di cessione possono stabilire termini di
preavviso inferiori a trenta giorni;
d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente
o del fornitore, delle condizioni di un contratto di
cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla
frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della
fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di
qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi oppure
relative alla prestazione di servizi accessori rispetto
alla cessione dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla
vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di
clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi
carico dei costi per il deterioramento o la perdita di
prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i
locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti
siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o
perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del
fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del
fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un
contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo
ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto
una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione
riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio
alla propria organizzazione di produttori o ad una
cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o
la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni
aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto
di cessione di cui al presente decreto;
h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione
illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti
facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo
d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del
fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018,
n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o
qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del
fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto,
da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei
confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i
diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora
consistano nella presentazione di una denuncia
all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del
presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito
di un'indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per
esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei
prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o
colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi
dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai
sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in
caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al
comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli
interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal
giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi
il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori
quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i
contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il
debitore e' una pubblica amministrazione del settore
scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231
del 2002.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si
applica ai pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando
tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di
distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte
destinati alle scuole ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria;
c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori
di uve o mosto per la produzione di vino e i loro
acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle
operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo
vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 prima del 1°(gradi) gennaio 2019 e la cui
applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data
senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a
danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve
o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti
diretti siano pluriennali o lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche
commerciali, salvo che esse siano state precedentemente
concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di
cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo
successivo, in termini chiari ed univoci:
a) la restituzione, da parte dell'acquirente al
fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti
invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali
prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di un pagamento come condizione per
l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino
dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli
stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del
costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente
come parte di una promozione, a meno che, prima di una
promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne
specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei
prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo
scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi della
pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei prodotti
agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing
dei prodotti agricoli e alimentari effettuata
dall'acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale
incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita
dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di
cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce
al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei
pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei
casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del
comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi
per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.
5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si
applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e
alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza
o un termine minimo di conservazione non superiore a
sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare
la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a
sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a
0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.»
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 198 del 2021, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 9 (Denunce all'Autorita' di contrasto). - 1. Le
denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal
luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver
attuato una pratica commerciale vietata, oppure
all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e'
stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una
pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere
presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori
stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente
e' stabilito nel territorio nazionale.
2. Le organizzazioni di produttori, le altre
organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali
organizzazioni nonche' le associazioni di parte acquirente
possono presentare denunce su richiesta di uno o piu' dei
loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o piu' dei
soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro
interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una
pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto.
Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo
possono presentare denunce purche' vi abbiano un interesse
qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano
soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta
le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identita'
del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere
stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata,
nonche' per tutelare adeguatamente qualunque altra
informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante,
sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del
soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per
le quali chiede un trattamento riservato.
4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il
denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento della
denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.
5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni
sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il
denunciante dei motivi della sua decisione entro
centottanta giorni dal ricevimento della denuncia.
6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti
per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude
un'indagine a carico del soggetto denunciato entro
centottanta giorni dal ricevimento della denuncia,
procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo
restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le
attivita' di cui al presente articolo, nei contratti di
cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure
di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie
derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito
il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa
delle controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare
denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il
potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui
all'articolo 8.»
 
Art. 25-bis
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di
talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato


1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), e' inserita la seguente:
«j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che e' riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che e' poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, e' un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione»;
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare» sono sostituite dalle seguenti: «ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua» sono sostituite dalle seguenti: «I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua».
2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte».

Riferimenti normativi

- La Direttiva delegata della Commissione europea
2022/2100/UE che modifica la direttiva 2014/40/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco
riscaldato, e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 novembre 2022,
n. L 283.
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 12
gennaio 2016, n. 6, recante il recepimento della direttiva
2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o
non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco
espanso e ricostituito;
c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione e destinato
esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;
d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere
utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per
confezionare le sigarette;
e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono
essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da
tabacco, geneticamente modificato o no;
f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del
tabacco che non comporta un processo di combustione, quale
il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco
per uso orale;
g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non
da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;
h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da
fumo che puo' essere consumato per via nasale;
i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i
prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione
di quelli destinati a essere inalati o masticati,
costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto
forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi
combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate
in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;
j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi
dai prodotti del tabacco non da fumo;
j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del
tabacco di nuova generazione che e' riscaldato per produrre
un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche,
che e' poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue
caratteristiche, e' un prodotto del tabacco non da fumo, in
quanto consumato senza processo di combustione;
l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione come anche
definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2011/64/UE;
m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione come anche
definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2011/64/UE;
n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche
definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
2007/74/CE del Consiglio;
o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco
che puo' essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai
fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua e'
considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto
puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come
tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da
arrotolare;
p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un
prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette,
tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad
acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da
fiuto o tabacco per uso orale;
2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;
q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a
base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e
che puo' essere consumato mediante un processo di
combustione;
r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile
per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un
bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi
una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di
cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono
essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore
di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce
monouso;
s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che
contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per
ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove
vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre
sostanze;
t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque
sostanza o elemento presente in un prodotto finito del
tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro,
inchiostro, capsule e agenti collanti;
u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici;
v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed
esente da nicotina;
z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un
tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo
previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le
sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco
non da fumo;
aa) livello massimo o livello massimo di emissioni:
la quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di
una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del
tabacco;
bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e'
aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione
unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno;
cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto
ovvero odore e gusto;
dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto
chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco,
dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi
compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool,
caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile prima o
durante il consumo del prodotto del tabacco;
ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale
farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza,
condizione che incide sulla capacita' dell'individuo di
controllare il proprio comportamento, di norma tramite un
meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi
astinenziali, o entrambi;
ff) tossicita': il grado di nocivita' di una sostanza
per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si
manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o
esposizione ripetuti o continui;
gg) mutamento sostanziale della situazione: un
aumento minimo del 10 per cento del volume delle vendite
per una data categoria di prodotti in almeno cinque Stati
membri, registrato sulla base dei dati delle vendite
trasmessi a norma dell'articolo 6, comma 7, oppure un
aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione
dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai 25
anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria
di prodotto, registrato sulla base dell'indagine speciale
Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di
diffusione; in ogni caso, si considera che non vi e' un
mutamento sostanziale della situazione se il volume delle
vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera
il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del
tabacco a livello dell'Unione europea;
hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il
quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono
immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria
o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti
trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno;
ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione
singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto
correlato immesso sul mercato;
ll) busta: confezione unitaria di tabacco da
arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con
una aletta che lo chiude o di una busta autoportante;
mm) avvertenza relativa alla salute: un'avvertenza
relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del
prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo,
tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate
relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi
di informazione, secondo quanto previsto dal presente
decreto;
nn) avvertenza combinata relativa alla salute:
un'avvertenza relativa alla salute composta da
un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a
un'illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto
dal presente decreto;
oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a
distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine
del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese
terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si
considera stabilita in uno Stato membro:
1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha
la propria sede di attivita' in quello Stato membro;
2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede
legale, l'amministrazione centrale o la sede di attivita',
comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello
Stato membro;
pp) consumatore: una persona fisica che agisce per
scopi estranei alla propria attivita' commerciale,
imprenditoriale, artigianale o professionale;
qq) sistema di verifica dell'eta': un sistema
informatico che conferma inequivocabilmente l'eta' del
consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle
norme nazionali;
rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che
fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
ss) importazione di prodotti del tabacco o di
prodotti correlati: l'entrata di tali prodotti nel
territorio dell'Unione, a meno che tali prodotti siano
soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un
regime doganale sospensivo al momento dell'entrata
nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una
procedura doganale sospensiva o un regime doganale
sospensivo;
tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti
correlati: il proprietario o il titolare del diritto di
disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati
introdotti nel territorio dell'Unione;
uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere
prodotti, indipendentemente dal loro luogo di
fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione,
dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante
vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza
transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul
mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;
vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i
prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una
persona fisica.»
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo
n. 6 del 2016, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 8 (Regolamentazione degli ingredienti). - 1. E'
vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco
con un aroma caratterizzante individuato con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
2. E' consentito l'impiego degli additivi essenziali
alla lavorazione dei prodotti del tabacco, quale lo
zucchero per sostituire quello perduto durante il processo
di cura, salvo che tali additivi diano luogo a un prodotto
con aroma caratterizzante ed accrescano in misura
significativa e quantificabile la capacita' di indurre
dipendenza, la tossicita' del prodotto del tabacco o le sue
proprieta' CMR secondo quanto individuato con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
3. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del
tabacco contenenti i seguenti additivi:
a) le vitamine o gli altri additivi che creano
l'impressione che un prodotto del tabacco produca benefici
per la salute o comporti minori rischi per la salute;
b) la caffeina o la taurina o altri additivi e
composti stimolanti che presentano una connotazione di
energia e di vitalita';
c) gli additivi con proprieta' coloranti delle
emissioni;
d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi
che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina;
e) gli additivi che hanno proprieta' CMR sotto forma
incombusta.
4. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del
tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi
quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le
caratteristiche tecniche che consentono di modificare
l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o
la loro intensita' di fumo. I filtri, le cartine e le
capsule non devono contenere tabacco o nicotina.
5. Le disposizioni e le condizioni stabilite dal
regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano, ove
compatibili, ai prodotti del tabacco.
6. E' vietata, sulla base di dati scientifici,
l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti
additivi in quantitativi ritenuti, con decreto emanato ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, tali da accrescere
l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del
tabacco, o le sue proprieta' CMR, al momento del consumo in
misura significativa o quantificabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si
applicano ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette,
dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da
arrotolare, salvo che, con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, si disponga l'applicazione dei
divieti per una particolare categoria di prodotto, qualora
sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione.
8. Per valutare se un prodotto del tabacco ha un aroma
caratterizzante, se vengono impiegati additivi o aromi
vietati e se un prodotto del tabacco contiene additivi in
quantitativi tali da accrescere in misura significativa e
quantificabile l'effetto tossico o di dipendenza del
prodotto del tabacco interessato o le sue proprieta' CMR,
e' stabilita, con decreto di cui all'articolo 30, una
tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di
prodotti del tabacco.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal 20 maggio 2020 nel caso di prodotti del
tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle
vendite a livello di Unione e' pari o superiore al 3 per
cento in una particolare categoria di prodotto.
10. Il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze notificano alla Commissione
europea le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6.»
- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 6 del 2016, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Etichettatura dei prodotti del tabacco da
fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco
riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco
per pipa ad acqua).- 1. I prodotti del tabacco da fumo
diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco
riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco
per pipa ad acqua hanno l'obbligo di recare l'avvertenza
generale prevista all'articolo 10, comma 1. Tale avvertenza
generale comprende il riferimento al servizio di
disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 11, comma 2,
lettera b). Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale
imballaggio esterno di tali prodotti recano anche una delle
avvertenze testuali elencate nell'allegato 1.
2. I prodotti del tabacco di cui al comma 1 sono
esentati dall'obbligo di recare il messaggio informativo
stabilito all'articolo 10, comma 2 e le avvertenze
combinate relative alla salute stabilite all'articolo 11.
3. L'avvertenza generale di cui al comma 1 figura sulla
superficie piu' visibile e copre il 30% (percento) della
pertinente superficie della confezione unitaria e
dell'eventuale imballaggio esterno. L'avvertenza testuale
di cui al comma 1 figura sulla successiva superficie piu'
visibile e copre il 40%(percento) della pertinente
superficie della confezione unitaria e dell'eventuale
imballaggio esterno. Per le confezioni unitarie con
chiusura incernierata la successiva superficie piu'
visibile e' quella che appare quando la confezione e'
aperta.
4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al
comma 1 figurano su una superficie che supera 150 cm²,
l'avvertenza copre una superficie di 45 cm².
5. Le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1
rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 4.
Il testo delle avvertenze relative alla salute e' parallelo
al testo principale sulla superficie riservata a tali
avvertenze. Le avvertenze relative alla salute sono
contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3 mm
e massimo di 4 mm. Tale bordo figura esternamente alla
superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla
salute.»
- Il testo dell'articolo 39-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O., come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 39 (Oggetto dell'imposizione). - 1. I tabacchi
lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati
si intendono:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare;
e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza
combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo
che sono consumati senza processo di combustione.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi'
definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono
essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle
normali attese dei consumatori, sono esclusivamente
destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna
di tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente
interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma
escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
non e' inferiore a 34 millimetri;
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali
e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a)
del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice
manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per
sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette;
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo
frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo'
essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono
essere fumati; sono considerati «cascami di tabacco» i
residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della
lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti
del tabacco;
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
polvere o in grani specialmente preparato per essere
fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il
tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi
o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e
specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato;
e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza
combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono
essere consumati senza processo di combustione.
3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per
arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per
cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla
lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5.»
 
Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";
b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O., cosi' recita:
«Omissis
607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
 
Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.