Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2023
Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visti i decreti direttoriali n. 136 del 7 febbraio 2022 e n. 265 del 3 marzo 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;
Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021;
Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della Classe L-P02 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1
Abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico laureato,
di perito agrario laureato e di perito industriale laureato

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di agrotecnico laureato e/o di perito agrario laureato e/o di perito industriale laureato iscritto nella «sezione tecnologie alimentari». A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la prova finale.
 
Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo

1. Nell'ambito delle attivita' formative previste per la classe di laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02, almeno quarantotto crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.
2. Le attivita' di TPV sono svolte per non piu' di quaranta ore a settimana e ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono venticinque ore di impegno medio per studente.
3. Le attivita' di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilita' professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti previsti nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attivita', al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio puo' dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali; lo svolgimento del TPV presso ordini o collegi professionali non comporta l'obbligo di iscrizione nel registro professionale dei praticanti.
4. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, comportano lo svolgimento di attivita' ed esperienze rientranti negli ambiti della o delle professioni interessate. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane (CRUI).
5. Per lo svolgimento delle attivita' di TPV, le universita' attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attivita', che operino in collaborazione con figure interne all'universita', in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attivita' di tirocinio e gli obiettivi del corso.
6. Per lo stesso corso di laurea l'ateneo puo' stipulare convenzioni con i Consigli degli ordini o Collegi delle professioni di cui all'art. 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui al comma 5 indicano espressamente l'area o le aree professionali nell'ambito delle quali sono svolte le attivita' formative. In caso di convenzioni stipulate con piu' Consigli degli ordini o Collegi professionali, lo studente puo' indicare al momento dell'immatricolazione la professione o le professioni alle quali intende abilitarsi. La scelta e' da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.
7. Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto di cui al comma 3 (area agraria; area zootecnica; area alimentare; area forestale). Tali attivita' sono finalizzate anche all'acquisizione di abilita', conoscenze e competenze utili a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato alla specifica area professionale.
8. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attivita' ed esprime il giudizio sulle attivita' svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilita', conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'universita', necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa di cui all'art. 3 (di seguito, PPV).
 
Art. 3

Prova Pratica Valutativa
e prova finale

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P02 come modificata dal presente decreto.
2. La PPV ha lo scopo di verificare le conoscenze, competenze e abilita' di cui all'art. 2, comma 3, acquisite durante il periodo di TPV, nonche' le conoscenze, competenze, abilita' e autonomia operativa necessarie all'esercizio della professione o delle professioni correlate al singolo corso di studio e verte su argomenti coerenti con le attivita' professionali e con le specificita' del corso di studi.
3. La PPV e' volta a valutare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della/e professione/i e consiste nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' composta, per la meta', da docenti universitari, uno dei quali con funzione di presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra meta', da professionisti laureati, designati dalle rappresentanze professionali competenti. Per i corsi ai quali sono correlate le tre professioni di cui all'art. 1 la commissione giudicatrice e' costituita da sei membri e la parte ordinistica e' composta da un componente per ciascuna professione. Per i corsi ai quali sono correlate due professioni la commissione giudicatrice e' costituita da quattro membri e la parte ordinistica e' composta da un componente per ciascuna professione. Per i corsi ai quali e' correlata un'unica professione la commissione giudicatrice e' composta da quattro membri. Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione.
5. Un membro iscritto all'Albo delle professioni alle quali lo studente si abilita, designato con le medesime modalita' di cui al comma 4, e' invitato a partecipare alla sessione di laurea fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneita', che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
7. In caso di scelta da parte dello studente di piu' professioni tra quelle indicate nell'art. 1, per le quali l'Ateneo ha stipulato le convenzioni di cui all'art. 2, comma 6, del presente decreto, l'accesso alla prova finale avviene esclusivamente per la professione o per le professioni per le quali ottiene il giudizio di idoneita' della PPV. Per il conseguimento dell'abilitazione alla professione o alle professioni per le quali lo studente non ha ottenuto il predetto giudizio di idoneita' si applica quanto previsto dal successivo comma 8.
8. Ai fini dell'abilitazione all'altra o alle altre professioni relative alla classe L-P02, il laureato abilitato puo' iscriversi alla stessa o ad altra universita' sede del corso al quale risulta correlata tale professione, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attivita' formative e/o di laboratorio gia' acquisiti e svolgere le attivita' di TPV relative all'altra o alle altre professioni. In caso di riconoscimento parziale dei CFU gia' acquisiti, lo studente, unitamente alle attivita' di TPV, svolge all'interno del corso le ulteriori attivita' formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.
9. Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».
 
Art. 4

Adeguamento della disciplina
della classe L-P02

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, e' soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attivita' di base, almeno 24 CFU alle attivita' caratterizzanti e».
2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono integrati come segue:
a) prima della lettera a) Obiettivi culturali della classe e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di agrotecnico laureato e/o di perito agrario laureato e/o di perito industriale laureato iscritto nella "sezione tecnologie alimentari". A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la prova finale»;
b) la lettera g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, e' sostituita come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto, e' intesa a verificare la maturita' del candidato in relazione alla capacita' di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilita' acquisite durante il corso di studi».
 
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi
percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante L-P02 come modificata dal presente decreto. Le attivita' di tirocinio professionale eventualmente gia' svolte possono essere riconosciute dalle universita', d'intesa con i Consigli degli ordini o Collegi competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro della giustizia
Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2067