Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 12 giugno 2023 |
Modalita' di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare: l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa' di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145; l'art. 1, comma 117, che attribuisce il diritto di opzione all'Istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR, nonche' della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti; l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi per il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; l'art. 1, comma 208, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital» e, in particolare: l'art. 1, lettera «m» che definisce la «SGR», come la societa' indicata dall'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018; l'art. 3 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera, tra l'altro, investendo a condizioni di mercato e/o nel rispetto del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 in uno o piu' Fondi per il venture capital, come definiti all'art. 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018; l'art. 3, comma 3, che prevede che i Fondi per il venture capital nei quali vengono investite le risorse del Fondo di sostegno al venture capital operano: a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto del 27 giugno 2019; b) in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto del 27 giugno 2019; c) con entrambe le modalita' di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b); l'art. 4, che prevede che gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto, sono effettuati da parte del Ministero nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui ai punti da 29 a 45 della menzionata comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»; l'art. 5, che prevede che gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4, sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal Capo I e dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 641/2014; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Considerato che l'art. 38, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, al fine di supportare il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; Considerato che con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci adottata in data 21 gennaio 2020 la societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116 della citata legge n. 145 del 2018, a seguito dell'acquisizione da parte di CDP S.p.a. di una quota del 70%, successivamente trasferita alla propria controllata CDP Equity S.p.a., ha modificato la propria denominazione in «CDP Venture Capital SGR S.p.a.» e che la stessa e' autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successiva modificazioni e integrazioni in quanto iscritta al n. 59 dell'Albo delle societa' di gestione del risparmio, sezione Gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto; Considerata, nella fase di ripartenza dall'emergenza COVID-19, l'urgenza di sostenere progetti di rilancio delle attivita' delle PMI e delle start-up innovative; Considerato che ai sensi del citato art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni ivi previste, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al menzionato art. 38, comma 3 e le risorse di investitori regolamentati o qualificati; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 19 novembre 2020, di attuazione dell'art. 38 del decreto-legge n. 34 del 2020, che definisce le modalita' di impiego delle agevolazioni ivi previste; Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e, in particolare, l'art. 14-bis, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 il quale ha previsto che al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «destinate agli investimenti iniziali, con le modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa»; b) al terzo periodo, le parole: «dei finanziamenti agevolati» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti iniziali» e le parole: «per singolo investimento» sono soppresse; c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi»; Ritenuto di dover apportare al richiamato decreto 1° ottobre 2020 integrazioni e modificazioni finalizzate a riflettere le modifiche di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto- legge n. 34 del 2020 nonche' a consentire un piu' efficiente intervento del Fondo di sostegno al venture capital, consentendo alle start-up e alle PMI innovative di beneficiare di ulteriori risorse per la loro crescita e sviluppo;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 1° ottobre 2020
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) del 1° ottobre 2020, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel preambolo, dopo l'ultimo considerando e' inserito il seguente visto: «Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e, in particolare, l'art. 14-bis, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 il quale ha previsto che al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa"; b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse; c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi"»; b) all'art. 1: 1) alla lettera d), dopo le parole: «il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», sono inserite le seguenti parole: «come successivamente modificato dal decreto-legge n. 176/2022»; 2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera: «d)-bis "decreto-legge n. 176/2022": il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6»; 3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente lettera: «f) "finanziamento convertendo": lo strumento di quasi equity consistente in un apporto, che non da' luogo a restituzione o rimborso, produttivo di interessi figurativi per il periodo di tempo indicato nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, che maturano ad un tasso di interesse figurativo semplice annuo sempre indicato nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, che viene convertito in equity dell'impresa target (tenendo conto degli interessi figurativi ai soli fini del rapporto di conversione) al ricorrere, prima del termine delle attivita' di liquidazione del Fondo, delle seguenti circostanze, salvo rinuncia, comprensiva degli interessi figurativi, da parte della SGR nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo»; 4) dopo la lettera k) e' inserita la seguente lettera: «k)-bis "investitori proponenti": l'investitore professionale o l'investitore qualificato che presenta al Fondo una o piu' imprese target in cui detto investitore abbia investito un importo almeno pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna»; 5) alla lettera l), romanino ii, dopo le parole: «A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere» sono inserite le seguenti parole: «ovvero l'aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell'opportunita' di investimento al Fondo, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari alle imprese target ovvero secondo modalita' analoghe alle strategie di investimento nel Fondo»; 6) alla lettera o) le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese e del made in Italy (gia' Ministero dello sviluppo economico)»; c) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, del decreto- legge n. 34/2020, definisce le modalita' di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione del decreto-legge n. 34/2020, ivi incluso il rapporto di co-investimento tra tali risorse aggiuntive destinate agli investimenti inziali e le risorse di talune altre categorie di investitori, regolamentati o qualificati nonche', nell'ambito delle medesime risorse aggiuntive di cui al predetto art. 38, comma 3, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi»; d) all'art. 4: 1) al comma 1, dopo le parole: «investimenti successivi sono realizzati» sono inserite le seguenti parole: «tramite lo strumento del finanziamento convertendo o»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1.bis Fermo quanto previsto nel precedente comma 1, nel caso in cui l'impresa target sia rappresentata da una PMI innovativa emittente azioni quotate, l'investimento iniziale del Fondo in tale impresa target puo' essere realizzato anche tramite investimento in equity, nel rispetto del decreto 27 giugno 2019»; 3) al comma 2, dopo le parole: «operazioni di investimento» e' inserita la seguente parola: «iniziale»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Nel contesto degli investimenti iniziali, il Fondo investe nelle imprese target che siano oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo»; 5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il Fondo potra' effettuare investimenti successivi nelle imprese in portafoglio, selezionando, in via preferenziale, quelle in cui il Fondo abbia gia' convertito lo strumento del finanziamento convertendo, fino ad un ammontare massimo complessivo, a valere sulle risorse di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), inclusi costi e spese relativi a tali investimenti. Il valore delle singole operazioni di investimento successivo non potra' essere superiore ad un massimo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per singola impresa in portafoglio»; 6) al comma 4 dopo le parole: «Al termine del periodo di investimento, il patrimonio del Fondo dovra' risultare investito, in via tendenziale» sono inserite le seguenti parole «per quanto concerne gli investimenti iniziali,»; e) all'art. 5: 1) al comma 2, le parole: «investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati» sono sostituite dalle seguenti parole: «investitori proponenti»; 2) al comma 4, lettera b), dopo la parola: «dimostrabile» e' inserita la seguente parola: «anche»; f) all'art. 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Alla SGR e' altresi' riconosciuta una commissione di performance, in linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici per cento) applicato all'importo dato dalla differenza tra il valore finale del Fondo e il valore nominale del Fondo, al netto dell'eventuale rendimento minimo riconosciuto all'investitore pari al 5% (cinque per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato e tempo per tempo effettivamente utilizzato del patrimonio del Fondo calcolato nel periodo tra la data di effettivo utilizzo di tali importi e la data della relativa distribuzione» . |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. CDP Venture Capital SGR S.p.a. trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con i termini previsti dal decreto 1° ottobre 2020, il regolamento del Fondo Rilancio, modificato al fine di recepire quanto disposto dall'art. 1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1147 |
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