Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 luglio 2023 |
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2023 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' per la sessione d'esame 2023. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005; Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 13 del decreto legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005; Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, articolato in distinte sezioni e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale all'IVASS di un contributo di vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro di cui al predetto art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonche' di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto; Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 34, del decreto legislativo n. 187 del 2020, che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005; Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso, nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 336, comma 3-bis, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 2 sia determinato il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2022 n. 220, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2022, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' per la sessione d'esame 2022; Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2023, approvato dal Consiglio dell'IVASS nella seduta del 20 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza; Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza; Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2023, deliberato dal Consiglio dell'IVASS il 9 maggio 2023; Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2023, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico ed all'elenco annesso al registro, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, relativo alla sessione d'esame 2023, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'; Vista la comunicazione del 12 giugno 2023 n. 0143345/23, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2023 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nonche' la misura del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023; Considerato che l'IVASS, nella menzionata comunicazione del 12 giugno 2023 n. 0143345/23, ha precisato che la sezione F del registro unico degli intermediari non e' ancora disponibile nel portale e che i relativi iscritti sono compresi in via transitoria nella sezione A dello stesso;
Decreta:
Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2023 all'IVASS
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, e' determinata come segue: a) Sezione A - agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00; persone giuridiche: euro 268,00; b) Sezione B - broker: persone fisiche: euro 47,00; persone giuridiche: euro 268,00; c) Sezione C: produttori diretti: euro 18,00; d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane: banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00; banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00; banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00; e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari: persone fisiche: euro 15,00; persone giuridiche: euro 80,00. 2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2023. |
| Art. 2 Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023
La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2023, e' stabilito nella misura di settanta euro. |
| Art. 3
Versamento dei contributi
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 luglio 2023
Il Ministro: Giorgetti |
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