Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2023 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2023, n. 102
Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni
geografiche e denominazioni di origine protetta

1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico
o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o
sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla
tipologia di marchio, nonche' i segni evocativi, usurpativi
o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni
di origine protette in base alla normativa statale o
dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di
cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di
un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o
altro diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione,
conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello
Stato o ad accordi internazionali in materia di cui
l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla
protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad
accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte,
relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i
vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione
conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa
alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o
ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione
europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono
nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta'
vegetale precedentemente registrata conformemente alla
legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono
parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle
varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono
della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le
domande anteriori di protezione di denominazione di origine
o di indicazione geografica, sono assimilate alle
denominazioni di origine o di indicazioni geografiche
protette, sotto riserva della successiva protezione ed a
condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello
Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i
diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un
marchio d'impresa posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare
delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del
marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso
del marchio collettivo o del marchio di certificazione e,
in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni
regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio
di certificazione».
 
Art. 2

Protezione temporanea dei disegni e
dei modelli nelle fiere

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1. Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. La protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione».
 
Art. 3

Titolarita' delle invenzioni realizzate
nell'ambito di universita' ed enti di ricerca

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle universita', degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS). - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'universita', anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonche' nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione e' conseguita da piu' persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novita' della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non puo' depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilita' di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo e' prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore puo' procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore puo' altresi' procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
a) le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attivita' di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attivita' di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
b) i rapporti con gli inventori e le premialita' connesse con l'attivita' inventiva;
c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attivita' di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 64 e 118 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 6 (Comunione). - 1. Se un diritto di proprieta'
industriale appartiene a piu' soggetti, le facolta'
relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario,
dalle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili.
1-bis. In caso di diritto appartenente a piu'
soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di
registrazione, la prosecuzione del procedimento di
brevettazione o registrazione, la presentazione della
domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti
di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione
in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso
o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri
procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali
soggetti nell'interesse di tutti».
«Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando
l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo
retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione,
in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o
di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino
l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo
premio per la determinazione del quale si terra' conto
dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del
contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del
datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva
conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del
datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della
domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo
o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso
corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro
per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra'
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data
di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito
della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con
l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non
venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale,
alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione
specializzata del Tribunale competente dove il prestatore
d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e
seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito
anche in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al
prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento
del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere
con equo apprezzamento. Se la determinazione e'
manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera
fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di
lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale
sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore
ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica
nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra».
«Art. 118 (Rivendica). - 1. Chiunque ne abbia diritto
ai sensi del presente codice puo' presentare una domanda di
registrazione oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si
accerti che il diritto alla registrazione oppure al
brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi puo', se il titolo di
proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o
la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti
la qualita' di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure
di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il
contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o
si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a
quello della prima domanda, risale alla data di deposito o
di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa
comunque di avere effetti; depositare, nel caso del
marchio, una nuova domanda di registrazione la cui
decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa
sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda,
risale alla data di deposito o di priorita' della domanda
iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la
registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa
dall'avente diritto, questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo
nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a
far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della
registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di
pubblicazione della concessione del brevetto per
invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta'
vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione
della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di
una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo'
essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle
registrazioni di marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a dominio aziendale concessa in
violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, puo'
essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a
lui trasferita da parte dell'autorita' di registrazione».
 
Art. 4

Uffici di trasferimento tecnologico

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Uffici di trasferimento tecnologico). - 1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma e' in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attivita' di promozione della proprieta' industriale del medesimo ufficio».
 
Art. 5

Rapporti tra brevetto europeo e
brevetto italiano

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano). - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo».
 
Art. 6

Aumento della sanzione amministrativa

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «da 51,65 euro a 516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 150 euro a 1.500 euro».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 127 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 127 (Sanzioni penali e amministrative). - 1.
Abrogato
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo
di rispondere alle domande del giudice ai sensi
dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false
informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo
372 del codice penale, ridotte della meta'.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o
indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far
credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o
modello oppure topografia o a far credere che il marchio
che lo contraddistingue sia stato registrato, e' punito con
la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito
con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche
quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un
marchio registrato, dopo che la relativa registrazione e'
stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita'
comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure
sopprima il marchio del produttore o del commerciante da
cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini
commerciali».
 
Art. 7
Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in
caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:
a) se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile;
b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilita', dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi»;
c) al comma 2, lettera e), le parole: «entro il termine di cui all'articolo 226» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole: «l'Ufficio» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilita',»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', il pagamento dei diritti di deposito e' effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorita', e' ritenuta valida la data di presentazione».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 148 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle
domande e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto,
di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147,
comma 1, non sono ricevibili:
a) se il richiedente non e' identificabile o non e'
raggiungibile;
b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo
deposito, non contiene la riproduzione del marchio o
l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
c) in assenza di pagamento, per le domande di
brevetto per invenzione o modello di utilita', dei diritti
di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis.
1-bis. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel
comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il
richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad
un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il
termine di due mesi dalla data della comunicazione se
constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli
di utilita' non e' allegato un documento che possa essere
assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della
descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la
domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il
riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e'
avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e'
allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno
un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e'
allegata la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il
pagamento dei diritti prescritti;
e-bis) non e' indicato un domicilio ovvero un
mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito
dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di
cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine,
abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione
o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova
dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto
ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale
prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui
al comma 2, l'Ufficio, salvo quanto stabilito dal comma
4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello
di utilita', riconosce quale data di deposito quella del
ricevimento della domanda.
4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o
modello di utilita', il pagamento dei diritti di deposito
e' effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di
presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini
del riconoscimento della priorita', e' ritenuta valida la
data di presentazione.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui
all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere
redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa
dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua
italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al
testo originale dal richiedente o da un mandatario
abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua
diversa da quella italiana, la traduzione in lingua
italiana deve essere depositata entro il termine fissato
dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia
autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
del deposito. La traduzione italiana, ove presentata
successivamente, viene allegata su richiesta».
 
Art. 8

Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande
di brevetto utili per la difesa dello Stato

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
a) l'inventore presti la propria attivita' lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 198 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 198 (Procedure di segretazione militare). - 1.
Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non
possono, senza autorizzazione del Ministero delle attivita'
produttive, depositare esclusivamente presso uffici di
Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio
internazionale dell'organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio ricevente,
le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello di utilita' o di topografia, qualora dette domande
riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la
difesa del Paese, ne' depositarle presso tali uffici prima
che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito
in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle
istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero
della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza
che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto,
l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni
previste dal presente comma non si applicano alle
invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali
ratificati con legge nazionale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando:
a) l'inventore presti la propria attivita'
lavorativa presso filiali italiane di imprese
multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale
all'estero;
b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto
del brevetto precedentemente al deposito della domanda di
brevetto.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
la violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita con
l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la
violazione e' commessa quando l'autorizzazione sia stata
negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un
anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con
immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e
proprieta' intellettuale del Ministero della difesa le
domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori
ad esso pervenute.
4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le
domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili
alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari
estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal
Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede
dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei
disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e
di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto
notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del
segreto.
6. Entro sessanta giorni successivi alla data del
deposito delle domande, il Ministero della difesa puo'
chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il
differimento della concessione del titolo di proprieta'
industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio da'
comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo
ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della
domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio
e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il
proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler
procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura
ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'
industriale. Nel termine predetto, il Ministero della
difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per
un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito
della domanda, la concessione del titolo di proprieta'
industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso
l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennita' per la determinazione della quale si
applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento
previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non
superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il
trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo'
richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il
differimento della concessione del brevetto e di ogni
pubblicazione relativa all'invenzione per domande di
brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a
vincolo di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato
estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la
comunicazione della richiesta di differimento e per tutta
la durata del differimento stesso, nonche' durante lo
svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto
se questo porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta
segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata
comunicata all'interessato la determinazione di promuovere
l'espropriazione con imposizione del segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero
della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini
dell'articolo 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le
domande di brevetto per le invenzioni industriali di
organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa
militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o,
nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la
concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge,
su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In
tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si
consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio
dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta',
mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a
particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati
consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di
assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e
trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono
consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi
completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni
industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17
possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione
degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla
presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto
di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto.
La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti
sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga
imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli
oggetti stessi devono essere subito ritirati senza,
peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del
Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono
ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del
Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti
derivanti dall'invenzione, modello o topografia ai sensi
delle norme relative all'espropriazione contenute nel
presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di
esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono
puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a
13.000,00 euro».
 
Art. 9

Estensione della durata in carica della
Commissione dei ricorsi

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 135 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che
respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza,
che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il
riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti
dal presente codice, e' ammesso ricorso alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti
fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, o tra i professori di materie giuridiche
delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, durano in carica quattro anni.
L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori
delle universita' e degli istituti superiori e tra i
consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine
aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici
d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa
sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto
deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta,
nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in
attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le
categorie di funzionari entro le quali la scelta deve
essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a
parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti
fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed
il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero dello sviluppo economico nella materia della
proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute
della Commissione in sede consultiva non sono valide se non
sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi
voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze».
 
Art. 10

Riduzione dei termini per la convocazione delle parti
in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi

1. All'articolo 136-quinquies, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 136-quinquies del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di
trattazione). - 1. La segreteria da' comunicazione alle
parti costituite della data dell'udienza di trattazione
almeno trenta giorni liberi prima della stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la
trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di
giustificato impedimento del relatore, che non possa essere
sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti
fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di
trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui
al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di
replica».
 
Art. 11
Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti
di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e
soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti
e marchi

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «nel registro dei brevetti europei o trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 139 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti
e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo
138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di
fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e
legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta'
industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso
diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e'
preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di
acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento,
finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle
trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze
anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno
dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche'
avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
legittima successione e le sentenze relative sono
trascritti solo per stabilire la continuita' dei
trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i
diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a
condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo
dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti nel
Registro italiano dei brevetti europei».
 
Art. 12
Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea
e semplificazione delle modalita' di accesso e di utilizzo del
deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilita', per le quali la trasmissione d'ufficio e' sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali puo' essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identita' digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 147 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito, conservano gli atti e i documenti
originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano
brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello
stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per
invenzione o modello di utilita', per le quali la
trasmissione d'ufficio e' sempre effettuata nelle forme
indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La
richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti
originali puo' essere effettuata dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello
industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e,
per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo
sono consentiti a condizione che sia accertata l'identita'
digitale dell'utente e tale requisito consente di non
apporre la firma digitale nei documenti oggetto di
deposito.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve
indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. Qualora il richiedente si
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
disposizioni dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo».
 
Art. 13

Estensione dell'utilizzo dei
servizi digitali disponibili presso organismi esteri

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «il deposito e' avvenuto» sono aggiunte le seguenti: «, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 169 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 169 (Rivendicazione di priorita'). - 1. Quando
si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi
dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda
prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente,
l'entita' e l'estensione del diritto di proprieta'
industriale e la data in cui il deposito e' avvenuto,
oppure indicare, in alternativa, un codice univoco,
identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che
detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano
brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso.
2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche dare la prova di essere successore o
avente causa del primo depositante. Il documento di
cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una
dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi
dell'articolo 196, comma 1, lettera a).
3. Quando all'estero siano state depositate separate
domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso
marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di
priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un
tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una
sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu'
depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio,
alle nuove domande separate si applica l'articolo 158,
commi 1, e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in
date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione,
il diritto di priorita' puo' essere rivendicato con una
unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che
con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non
si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande
separate e' applicabile l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per
la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su
prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del
servizio, che hanno figurato in una esposizione e si
rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione
temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione un certificato del comitato esecutivo o
direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il
contenuto prescritto nel relativo regolamento.
5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia
stata presentata al momento del deposito della domanda di
brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche
successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data
della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso termine
il richiedente puo' correggere i dati di una precedente
dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale
correzione modifichi la data della prima priorita'
rivendicata, e questa data sia anteriore a quella
originariamente indicata, il termine decorre dalla data
effettiva di tale priorita', anziche' da quella
originariamente indicata. La rivendicazione di priorita'
che non sia stata presentata al momento della presentazione
della domanda di disegno e modello o di marchio, puo'
essere presentata entro il successivo termine di un mese
per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla
data di presentazione di detta domanda.
5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis
relativa ad una precedente dichiarazione di priorita' deve
essere comunque depositata nel termine di quattro mesi
dalla data di deposito della domanda di brevetto per
invenzione industriale o per modello di utilita'.
6. La brevettazione o la registrazione vengono
effettuate senza menzione della priorita', qualora entro
sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano
prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma
1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per
deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data
della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli
effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga
comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale
deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di
privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e'
effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di
deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha
diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne fa
menzione nella privativa».
 
Art. 14

Semplificazione della procedura di
concessione di nuova varieta' vegetale

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente»;
d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;
e) al comma 3-nonies, le parole: «, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis» sono soppresse.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione
l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o
l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di
certificazione; se la parola, figura o segno possono essere
registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10,
13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di
cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto
dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di
validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle
stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure
sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della
domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e
dell'articolo 33-bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II nonche'
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114.
L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di
accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il
materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario
per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a
quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con
decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a
quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche,
l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra
documentazione al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il
proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere
vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o
il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio
costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di
indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso
di marchi collettivi o di marchi di certificazione e'
rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le
disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e
all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso
acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di
iscrizione di tali modifiche nel registro. (265)
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina
con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti
essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione
di marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione
dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una
domanda di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione
dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra
indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai
sensi dell'articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di
validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche'
sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della
concessione o del rigetto della privativa. Il parere e'
corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle
metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei
risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e
osservazioni del richiedente.
3-ter. (Abrogato).
3-quater. (Abrogato).
3-quinquies. (Abrogato).
3-sexies. (Abrogato).
3-septies. (Abrogato).
3-octies. (Abrogato).
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono definite le
disposizioni attuative del Codice della proprieta'
industriale in materia di nuove varieta' vegetali».
 
Art. 15

Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche mediante opposizione

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonche', in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 177 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono
legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato
domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o
avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un
diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui
all'articolo 8;
d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti
conferiti da una denominazione di origine o da
un'indicazione geografica nonche', in assenza di un
consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21
dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n.
238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste quale autorita' nazionale
competente per le denominazioni di origine protette e per
le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari,
dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una
indicazione geografica, non ancora concessa al momento
della presentazione dell'opposizione.
 
Art. 16
Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei
procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 191 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini
previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza
presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. Salva diversa previsione del regolamento di
attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la
proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si
chiede la proroga».
 
Art. 17

Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilita', l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea»;
b) il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 193 (Reintegrazione). - 1. Il richiedente o il
titolare di un titolo di proprieta' industriale che, pur
avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non
ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi,
e' reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una
istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
proprieta' industriale o la perdita di qualsiasi altro
diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Entro un anno dalla data di scadenza del termine
non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto
omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a
pena di irricevibilita', l'istanza di reintegrazione con
l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con
allegata la documentazione idonea. Nel caso di mancato
pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto
periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del
termine comunque utile stabilito per il versamento del
diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione
comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo
del diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o
il titolare del diritto di proprieta' industriale puo',
entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie
argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono
applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine
assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e
di registrazione, nonche' per la presentazione della
domanda divisionale e per la presentazione degli atti di
opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto,
pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,
non ha potuto osservare il termine di priorita', e'
reintegrato nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata
entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine.
Questa disposizione si applica, altresi', in caso di
mancato rispetto del termine per produrre il documento di
priorita'.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi
seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto
dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo
compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di
acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo':
a) se si tratta di invenzione, modello di utilita',
disegno o modello, nuova varieta' vegetale o topografia di
prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei
limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere
reintegrato delle spese sostenute».
 
Art. 18
Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio
della professione di consulente in proprieta' industriale e
riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese»;
b) al comma 4, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 5, le parole: «scritte ed orali,» sono soppresse.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 207 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 207 (Esame di abilitazione). - 1.
L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame
sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna
delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la
durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese
e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da due professori universitari, rispettivamente,
di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti,
designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) da quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio
di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i
dipendenti di enti o imprese.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi
persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario
equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese
membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il
candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi
post-secondari di durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un
istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto
dello stesso livello di formazione, a condizione che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale
attinente all'attivita' di consulente in proprieta'
industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda
dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi
specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di
tirocinio professionale effettivo, documentato in modo
idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che
abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a dodici mesi
se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver
frequentato con profitto un corso qualificato di formazione
per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di
marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi
consiste in prove, tendenti ad accertare la preparazione
teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei
diritti di proprieta' industriale, cosi' come a livello
della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con
decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella
sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del
Ministero delle attivita' produttive».
 
Art. 19
Adeguamento delle previsioni in materia di novita' del brevetto al
procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di
brevetto

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «designanti l'Italia» sono inserite le seguenti: «o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46 (Novita'). - 1. Un'invenzione e' considerata
nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio'
che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all'estero prima della data del deposito
della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta
od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato
della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano
o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia o di
domande internazionali designanti e aventi effetto per
l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una
data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2
e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico
anche in questa data o piu' tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono
la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di
sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche'
in funzione di una nuova utilizzazione.»
 
Art. 20

Individuazione del termine finale di durata del brevetto
per invenzione industriale e per modello di utilita'

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata»;
b) all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). -
1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni
dalla data di presentazione della domanda e scade con lo
spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a
quello di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti
del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.»
 
Art. 21
Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di
protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, comma 1, le parole: «Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati» sono sostituite dalle seguenti: «I certificati»;
b) l'articolo 81 e' abrogato.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 61 (Certificato complementare per prodotti
medicinali e per prodotti fitosanitari). - 1. I certificati
complementari per prodotti medicinali e i certificati
complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei
regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n.
1610/96 e producono gli effetti previsti da tali
regolamenti.»
 
Art. 22

Eliminazione dei limiti alla possibilita' di
sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 129 (Descrizione e sequestro). - 1. Il titolare
di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere la
descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli
oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei
mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi
di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entita'. Sono adottate le misure idonee a garantire la
tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando
occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e,
se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale
prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
In casi di speciale urgenza, e in particolare quando
eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile
al titolare dei diritti o quando la convocazione della
controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede
sull'istanza con decreto motivato.
3. (Abrogato)
4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili
e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma,
modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale
concessione delle misure cautelari chieste unitamente o
subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa
l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione
allo scopo di valutarne il risultato.»
 
Art. 23

Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «trasferiscono» sono inserite le seguenti: «o estinguono»;
b) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprieta' industriale».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 138 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi
pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,
che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i
diritti su titoli di proprieta' industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,
che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140
concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di
transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati
nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a
vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte
dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere
restituiti al debitore, a norma del codice di procedura
civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di
pubblica utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli
atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti
non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che
pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono
essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al
quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le
domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tale caso gli effetti della
trascrizione della sentenza risalgono alla data della
trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di
proprieta' industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di
titoli di proprieta' industriale nulli e le relative
domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le
sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli
effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla
data della trascrizione della domanda giudiziale.
n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari
di diritti sui titoli di proprieta' industriale»
 
Art. 24

Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di
conversione della domanda di brevetto

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le invenzioni e i modelli di utilita', che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validita' di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilita' nei soli casi di brevettazione alternativa, e' verificata all'esito della ricerca di anteriorita'. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione
l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o
l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di
certificazione; se la parola, figura o segno possono essere
registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10,
13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di
cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni e i modelli di utilita', che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto
dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di
validita' di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui
sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli
di utilita' nei soli casi di brevettazione alternativa, e'
verificata all'esito della ricerca di anteriorita'. In ogni
caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti
non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse
dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della
domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e
dell'articolo 33-bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di
validita' previsti nella sezione VIII del capo II del
codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali
requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, il quale formula parere vincolante,
avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e
seguenti. La Commissione opera osservando le norme di
procedura dettate con apposito regolamento di
funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti, il Ministero delle politiche agricole e
forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa
il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a
quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con
decreto ministeriale.»
 
Art. 25

Articolazione della fase di avvio del
procedimento di opposizione

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 178 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1.
Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilita' e
l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli
148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione
previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a
e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di
limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda
necessario chiedere il parere dell'opponente per la
prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione
alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un
accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della
comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti
fino al termine massimo previsto dal regolamento di
attuazione del presente codice.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui
all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il
termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente
presentare istanza di cui al comma 4.
3. Nel corso del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato,
in ogni caso non superiore a trenta giorni e non
prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni
in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni
delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi
l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno
cinque anni dalla data di deposito o di priorita' del
marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti
idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i
prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui
quali si fonda l'opposizione, nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio
opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato
solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo
per quella parte di prodotti o servizi.
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il
marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione
europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio
dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18
del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.
5. (Abrogato).
6. In caso di opposizioni relative allo stesso
marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite
a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o
in parte se risulta che il marchio non puo' essere
registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del
richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di
opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel
procedimento sono liquidate a carico della parte
soccombente, a domanda, nella misura massima individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.»
 
Art. 26
Esperibilita' del procedimento di nullita' dei marchi a tutela
dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di
parcellizzazione delle domande di nullita' e decadenza

1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «10, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «10, commi 1 e 1-bis»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il titolare di uno o piu' diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullita' o la decadenza del marchio non puo' presentare, a pena di inammissibilita', un'altra domanda di nullita' o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o
nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione
davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo
120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter
possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio
italiano brevetti e marchi per l'accertamento della
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo'
essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13,
comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del
marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere
registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli
articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis, 13, commi 1, 2 e 3, 14,
comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies) e d);
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere
registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed
f);
c) la domanda di registrazione del marchio
d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal
rappresentante senza il consenso del titolare o un
giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo'
riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile
se redatta in lingua italiana e contiene a pena di
inammissibilita':
a) in relazione al marchio di cui si chiede la
dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione
del titolare, il numero e la data di registrazione;
b) in relazione al diritto dell'istante, quando
tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai
sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio,
della denominazione di origine, della indicazione
geografica, della menzione tradizionale per vino, della
specialita' tradizionale garantita, della denominazione di
varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso
di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di
trasferimento a proprio nome dell'attestato di
registrazione del marchio a far data dal momento del
deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene
altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la
dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei
prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di
decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione
l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o
i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera
ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di
deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i
termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono
allegati:
a) i documenti a prova dei fatti addotti;
b) la documentazione volta a dimostrare la
legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di
nullita', ove necessaria;
c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se
e' stato nominato un mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere
presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a
condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.
8-bis. Il titolare di uno o piu' diritti anteriori
che abbia preliminarmente domandato la nullita' o la
decadenza del marchio non puo' presentare, a pena di
inammissibilita', un'altra domanda di nullita' o di
decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe
potuto far valere a sostegno della prima domanda.
9. L'istanza di decadenza o di nullita' e'
improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo
oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse
parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente
un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi
dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora
un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un
procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per
l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa
fino a che il procedimento pendente sia definito con
provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza
passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo'
chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con
istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla
inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel
procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il processo
connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza
di decadenza o di nullita' si estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi'
improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente
ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti
costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti
all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo
122.»
 
Art. 27

Ulteriore definizione delle fasi del
procedimento di nullita' e decadenza

1. All'articolo 184-quater del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'istanza di decadenza o di nullita', comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.
2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 e' allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullita'.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui e' chiesta la decadenza o la nullita' puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 184-quater del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o
di nullita' e decisioni). - 1. L'Ufficio italiano brevetti
e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita'
dell'istanza di decadenza o di nullita', comunica detta
istanza alle parti con l'avviso della facolta' di
raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi
dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza
comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.
2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 e'
allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullita'.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
titolare del marchio di cui e' chiesta la decadenza o la
nullita' puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione
della comunicazione.
4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita'
relative allo stesso marchio, le domande successive alla
prima sono riunite a questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o
nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie
la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita'
della registrazione del marchio in tutto o in parte o
dispone il trasferimento della titolarita' della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata
l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c).
Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi da' comunicazione della
decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte
soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di
rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura
massima individuata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o
dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono
la titolarita' della registrazione di un marchio sono
annotati nel registro.»
 
Art. 28

Estinzione del procedimento di nullita' o decadenza
nel caso di rinuncia al marchio contestato

1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: «ritirata» e' inserita la seguente: «, rinunciata».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 184-octies del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 184-octies (Estinzione della procedura di
decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o
nullita' si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e'
stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o
nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle
parti costituite che potrebbero avere interesse alla
prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto
dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata,
rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per
i prodotti e servizi controversi;
d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei
casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo,
e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo
periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione
di origine o della indicazione geografica sulla quale si
fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o
l'indicazione geografica protetta o la specialita'
tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di
nullita', e' cancellata;
g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.»
 
Art. 29

Definizione dei criteri per
il rimborso di tasse e diritti

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 229 (Tasse e diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione e' rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. L'autorizzazione e' disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso e' disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.
4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».
 
Art. 30

Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei
diritti di mantenimento in vita dei titoli

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La regolarizzazione e' subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 230 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 230 (Pagamento incompleto od irregolare). - 1.
Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un
diritto venga pagato incompletamente o comunque
irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione
anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza
dell'interessato. La regolarizzazione e' subordinata al
pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227,
comma 4, per ogni annualita' incompleta o irregolare. Se
l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla
commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. Abrogato»
 
Art. 31
Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per
consentire il pagamento in modo digitale

1. All'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 48,00»;
b) alla lettera a-bis), le parole: «euro 20,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16,00»;
c) alla lettera b), le parole: «euro 85,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80,00»;
d) alle lettere c) e d), le parole: «euro 15,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 16,00».

Note all'art. 31:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, reca la disciplina dell'imposta di bollo.
 
Art. 32

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio