Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 15 maggio 2023
Modalita' e condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilita' energetica;
Vista la decisione C(2022) 3582 final della Commissione europea del 25 maggio 2022, con la quale e' stato approvato il regime di aiuto istituito con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, contrassegnato con l'identificativo SA.102579 (2022/N);
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista, in particolare, la sezione 3.13 della predetta comunicazione, recante «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile», il cui ambito di operativita' e' prorogato, ai sensi della comunicazione 2022/C 423/04 della Commissione europea del 7 novembre 2022, al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174 - 178);
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia), come successivamente modificata e integrata dalla Commissione europea il 18 marzo 2022 (C(2022) 1545 final - Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato regolamento (UE) n. 1058/2021, che prevede che, in conformita' degli obiettivi strategici stabiliti all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1060, il FESR sostiene, tra l'altro, l'obiettivo specifico «un'Europa piu' competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettivita' regionale alle TIC (OS 1)»;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
Visto il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
Vista la Priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/1060;
Visto il relativo obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitivita' delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 2021/1058;
Vista, in particolare, l'azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialita'» prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027»;
Considerata l'attuale disponibilita' di risorse finanziarie destinate alla richiamata azione 1.3.2 dell'obiettivo specifico 1.3 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027»;
Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027»;
Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di sorveglianza del programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;
Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo) sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale Industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva»;
Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico», avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche' di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonche' la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante «Certificazione della parita' di genere»;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' 29 aprile 2022, recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
b) «certificazione della parita' di genere»: la certificazione istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 29 aprile 2022;
c) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
d) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente il cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
e) «decreto ministeriale 10 febbraio 2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilita' energetica;
f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
g) «DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («Do no significant harm») definito all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
i) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
j) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche' dall'allegato I del Regolamento GBER;
k) «PN RIC 2021 - 2027»: il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
l) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
m) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
n) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
o) «risparmio energetico»: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio e' determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
p) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_ it
q) «temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
r) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
 
Allegato n. 1
(art. 6, comma 1)
Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale
dell'impresa

===================================================================== | | Tecnologie abilitanti | Descrizione | +======+=======================+====================================+ | | |Soluzioni che consentono | | | |l'evoluzione delle macchine verso | | | |una maggiore autonomia, | | | |flessibilita' e collaborazione, sia | | | |tra loro sia con gli esseri umani, | | | |dando vita a robot con aumentate | | | |capacita' cognitive; applicata | | | |all'industria per migliorare la | | | |produttivita', la qualita' dei | | |Advanced manufacturing |prodotti e la sicurezza dei | | 1 |solutions |lavoratori. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Processi per la produzione di | | | |oggetti fisici tridimensionali, | | | |potenzialmente di qualsiasi forma e | | | |personalizzabili senza sprechi, a | | | |partire da un modello digitale, che | | | |consente un'ottimizzazione dei costi| | | |in tutta la catena logistica e del | | 2 |Additive manufacturing |processo distributivo. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Impiego della tecnologia digitale | | | |per aggiungere dati e informazioni | | | |alla visione della realta' e | | | |agevolare, ad esempio, la selezione | | | |di prodotti e parti di ricambio, le | | | |attivita' di riparazione e in | | | |generale ogni decisione relativa al | | | |processo produttivo al fine | | | |dell'arricchimento della percezione | | | |sensoriale umana mediante | | | |informazioni, in genere manipolate e| | | |convogliate elettronicamente,che non| | | |sarebbero percepibili con i cinque | | 3 |Realta' aumentata |sensi. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Soluzioni finalizzate, in ottica di | | | |integrazione, alla modellizzazione | | | |e/o alla simulazione del proprio | | | |comportamento nello svolgimento del | | | |processo (sistema cyberfisico) | | | |facendo riferimento al concetto di | | | |digital twin, ovvero alla | | | |disponibilita' di un modello | | | |virtuale o digitale di un sistema | | | |generico (macchina, impianto, | | | |prodotto, etc.) al fine di | | | |analizzarne il comportamento con | | | |finalita' predittive e di | | 4 |Simulation |ottimizzazione. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Soluzioni che consentono | | | |l'integrazione automatizzata con il | | | |sistema logistico dell'impresa con | | | |finalita' quali il tracciamento | | | |automatizzato di informazioni di | | | |natura logistica, con la rete di | | | |fornitura, con altre macchine del | | | |ciclo produttivo (integrazione | | | |Machine-to-Machine). Rientrano tra | | | |queste anche le soluzioni | | | |tecnologiche digitali di filiera | | | |finalizzate all'ottimizzazione della| | | |gestione della catena di | | | |distribuzione e della gestione delle| | | |relazioni con i diversi attori, le | | | |piattaforme e applicazioni digitali | | | |per la gestione e il coordinamento | | | |della logistica con elevate | | | |caratteristiche di integrazione | | | |delle attivita' di servizio, i | | | |sistemi elettronici per lo scambio | | |Integrazione |di dati (electronic data | | 5 |orizzontale e verticale|interchange, EDI). | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Implementazione di una rete di | | | |oggetti fisici (things) che | | | |dispongono intrinsecamente della | | | |tecnologia necessaria per rilevare e| | | |trasmettere, attraverso internet, | | | |informazioni sul proprio stato o | | | |sull'ambiente esterno. L'Internet of| | | |things (IoT) e' composto da un | | | |ecosistema che include gli oggetti, | | | |gli apparati e i sensori necessari | | | |per garantire le comunicazioni, le | | | |applicazioni e i sistemi per | | | |l'analisi dei dati introducendo una | | | |nuova forma di interazione, non piu'| | | |limitata alle persone, ma tra | | | |persone e oggetti, denotata anche | | | |come Man-Machine Interaction (MMI), | | |Internet of things e |e pure tra oggetti e oggetti, | | 6 |industrial internet |machine to machine (M2M). | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Implementazione di un'infrastruttura| | | |Cloud IT comune, flessibile, | | | |scalabile e open by design per | | | |condividere dati, informazioni e | | | |applicazioni attraverso internet | | | |(raccolti da sensori e altri | | | |oggetti, e dal consumatore stesso) | | | |in modo da seguire la trasformazione| | | |dei modelli di business con la | | | |capacita' necessaria abilitando | | | |flessibilita', rilasci continui di | | | |servizi con cicli di vita ridotti a | | | |mesi, innovazione progressiva e | | | |trasversalita', l'interoperabilita' | | | |di soluzioni, anche eterogenee, sia | | | |aperte che proprietarie, con un | | | |eventuale slancio a nuovi processi | | | |digitali e a nuove modalita' di | | | |interazione tra aziende, cittadini e| | 7 |Cloud |PA. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Tecnologie, processi, prodotti e | | | |standard necessari per proteggere | | | |collegamenti, dispositivi e dati da | | | |accessi non autorizzati, | | | |garantendone la necessaria privacy e| | | |preservandoli da attacchi e minacce | | | |informatiche ricorrendo a servizi di| | 8 |Cybersecurity |risk e vulnerabilty assessment. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Tecnologie digitali in grado di | | | |raccogliere e analizzare, con | | | |strumenti che trasformano in | | | |informazioni, enormi quantita' di | | | |dati eterogenei (strutturati e non) | | | |generati dal web, dai dispositivi | | | |mobili e dalle app, dai social media| | | |e dagli oggetti connessi, al fine di| | | |rendere i processi decisionali e le | | | |strategie di business piu' veloci, | | | |piu' flessibili e piu' efficienti | | | |abilitando analisi real time, | | | |predittive e anche attraverso | | | |l'utilizzo di innovazioni di | | 9 |Big data e analytics |frontiera quali i sistemi cognitivi.| +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Sistema tecnologico capace di | | | |risolvere problemi o svolgere | | |Intelligenza |compiti e attivita' tipici della | | 10 |artificiale |mente e dell'abilita' umana. | +------+-----------------------+------------------------------------+ | | |Tecnologie e protocolli informatici | | | |che usano un registro condiviso, | | | |distribuito, replicabile, | | | |accessibile simultaneamente, | | | |architetturalmente decentralizzato | | | |su basi crittografiche, tali da | | | |consentire la registrazione, la | | | |convalida, l'aggiornamento e | | | |l'archiviazione di dati sia in | | | |chiaro che ulteriormente protetti da| | | |crittografia verificabili da ciascun| | | |partecipante, non alterabili e non | | 11 |Blockchain |modificabili. | +------+-----------------------+------------------------------------+

 
Allegato n. 2
(art. 6, comma 2, lettera a))

Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere
il processo produttivo piu' sostenibile e circolare
+---+---------------------------------------------------------------+ | |Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle | | |risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, | | |compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia | | 1 |circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale. | +---+---------------------------------------------------------------+ | |Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di | | |simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di | | |un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli | | |scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato | | 2 |delle acque e al riciclo delle materie prime. | +---+---------------------------------------------------------------+ | |Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso | | 3 |razionale e la sanificazione dell'acqua. | +---+---------------------------------------------------------------+ | |Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e| | 4 |di efficientare il ciclo produttivo. | +---+---------------------------------------------------------------+ | |Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart | | |packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali | | 5 |recuperati. | +---+---------------------------------------------------------------+ | |Implementazione di sistemi di selezione del materiale | | |multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di | | 6 |riciclo di materiali piccoli e leggeri. | +---+---------------------------------------------------------------+

 
Allegato n. 3
(art. 6, comma 2, lettera b))

Elenco delle misure atte a migliorare
la sostenibilita' energetica dell'impresa

+-----+-------------------------------------------------------------+ | |Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi | | 1 |energetici. | +-----+-------------------------------------------------------------+ | |Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta | | |efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di | | |contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo | | 2 |e/o di erogazione dei servizi. | +-----+-------------------------------------------------------------+ | |Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli | | 3 |produttivi. | +-----+-------------------------------------------------------------+ | |Installazione di impianti di produzione di energia termica o | | 4 |elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. | +-----+-------------------------------------------------------------+ | |Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza | | |energetica degli edifici in cui e' esercitata l'attivita' | | 5 |economica. | +-----+-------------------------------------------------------------+

 
Allegato n. 4
(art. 6, comma 3)

Elenco delle attivita' economiche ammissibili

Le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
Attivita' manifatturiere: sono ammissibili le attivita' economiche di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell'art. 6, comma 4.
Attivita' di servizi alle imprese: sono ammissibili le attivita' economiche riportate nella seguente tabella:
===================================================================== | Codice | | | |ATECO 2007| Descrizione classe | Note | +==========+========================+===============================+ | | |Limitatamente al trattamento | | | |delle acque reflue di origine | | | |industriale tramite processi | | | |fisici, chimici e biologici | | | |come diluizione, screening, | | |Raccolta e depurazione |filtraggio, sedimentazione, | |37.00.0 |delle acque di scarico |ecc. | +----------+------------------------+-------------------------------+ | | |Limitatamente a quelli di | | | |origine industriale e | |38.1 |Raccolta dei rifiuti |commerciale | +----------+------------------------+-------------------------------+ | | |Limitatamente a quelli di | | | |origine industriale e | |38.3 |Recupero dei materiali |commerciale | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Magazzinaggio e | | | |attivita' di supporto ai| | | |trasporti, con | | | |esclusione dei mezzi di | | |52 |trasporto |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Mense e catering | | | |continuativo su base | | |56.29 |contrattuale | | +----------+------------------------+-------------------------------+ |58.2 |Edizioni di software | | +----------+------------------------+-------------------------------+ |61 |Telecomunicazioni |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Produzione di software, | | | |consulenza informatica e| | |62 |attivita' connesse |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Elaborazione dei dati, | | | |hosting e attivita' | | |63.1 |connesse; portali web | | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Attivita' di direzione | | | |aziendale e di | | |70 |consulenza gestionale |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Attivita' degli studi di| | | |architettura e | | | |d'ingegneria; collaudi | | |71 |ed analisi tecniche |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Ricerca scientifica e | | |72 |sviluppo |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Pubblicita' e ricerche | | |73 |di mercato |Intera divisione ATECO | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Attivita' dei call | | |82.20 |center | | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Attivita' di imballaggio| | | |e confezionamento per | | |82.92 |conto terzi | | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Riparazione di computer | | | |e di apparecchiature per| | |95.1 |le comunicazioni | | +----------+------------------------+-------------------------------+ | |Attivita' delle | | |96.01.1 |lavanderie industriali | | +----------+------------------------+-------------------------------+

 
Allegato n. 5
(art. 9, comma 4)

Determinazione dei criteri di valutazione
delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilita' di cui all'art. 9, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:
a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori:
i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;
ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari;
iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;
iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato;
b) Qualita' della proposta. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori:
i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e il totale degli investimenti proposti;
ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi;
iii. sostenibilita' economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.
c) Sostenibilita' ambientale del programma di investimento. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori:
i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato n. 2;
ii. programma volto alla promozione dell'efficienza energetica delle PMI, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacita' del programma di determinare un «risparmio energetico», attraverso l'adozione di una o piu' delle misure di cui all'allegato n. 3, non inferiore al 5%;
iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacita' del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno 2021;
iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO140001, UNI CEI EN ISO 50001) ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a tre anni dalla predetta data.
 
Allegato n. 6
(art. 6, comma 4, lettera c)

Ambiti di intervento esclusi

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento relativi agli ambiti, qualora pertinenti, previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
Ai predetti fini, di seguito si riporta l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1058:
«1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
d) un'impresa in difficolta', quali definite all'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
f) gli investimenti in attivita' di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacita';
g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricita' per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
iii) gli investimenti in:
veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici; e
veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.»
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. In continuita' con le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitivita' delle PMI nei territori delle regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del PN RIC 2021 - 2027, il presente decreto individua le condizioni e le modalita' per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2, 3 e 4 a valere sulle risorse di cui all'art. 3.
2. Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorita' e' assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 - 2027.
3. Ai fini di cui al comma 2, i programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
b) promozione dell'efficienza energetica delle PMI.
4. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che non sono riconducili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale di cui al comma 3, lettere a) e b), rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attivita' delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
5. L'ammissibilita' dei programmi di investimento proposti negli ambiti di cui ai commi 2, 3 e 4 e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti dai successivi articoli del presente decreto.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 - 2027.
2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
 
Art. 4

Gestione dell'intervento

1. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che si avvale, mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia, in qualita' di societa' in house dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, le attivita' di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attivita' di controllo connesse all'agevolazione dei programmi di investimento nonche' per le ulteriori attivita' demandate alla stessa Agenzia dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
 
Art. 6

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalita' e l'ambito di applicazione definiti dall'art. 2, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica dell'impresa proponente.
2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilita', sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art. 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilita' dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti:
a) a sostenere i processi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'utilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:
a.1) i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;
a.2) i programmi che prevedono l'applicazione di soluzioni comprese tra quelle di cui all'allegato n. 2, idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
b) alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato n. 3, di un risparmio energetico, all'interno dell'unita' produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma puo' prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'allegato 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato («Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici» e «Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo») che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato.
3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate nell'allegato n. 4:
a) attivita' manifatturiere;
b) attivita' di servizi alle imprese.
4. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) che prevedono attivita' nei settori individuati dall'art. 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalita' regionale) del Regolamento GBER;
b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021 -2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono fornite le necessarie specificazioni al fine di garantire il rispetto del medesimo principio;
c) relativi agli ambiti previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1058 del 2021, riportati nell'allegato n. 6.
5. Non sono, altresi', ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato n. 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
b) essere diretti all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, ad esclusione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 2, lettera b), che devono riguardare un'unita' produttiva esistente;
c) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei territori delle regioni meno sviluppate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, lettera i). La predetta unita' produttiva deve trovarsi nella disponibilita' dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, nonche' per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilita' alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;
d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) percento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non e' oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l'impresa e' tenuta ad individuare le modalita' di copertura di quest'ultima. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2 sono fornite le occorrenti specificazioni in merito agli elementi utili per la determinazione del fatturato e per la predisposizione del piano economico-finanziario;
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
f) prevedere una durata non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
 
Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
h) essere conformi al principio DNSH.
3. Sono, altresi', ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER, le spese per i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2:
a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o piu' delle tecnologie abilitanti di cui all'allegato n. 1, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);
b) per i soli programmi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unita' produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.
4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque nella disponibilita' dell'impresa e ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purche' si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse;
j) correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.
 
Art. 8

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalita' regionale) e 14 (Aiuti a finalita' regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento. In particolare:
a) nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 (cinquanta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 (venticinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
b) nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 (quaranta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 (trentacinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
3. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.
4. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, l'Agenzia procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre il contributo in conto impianti.
6. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.
7. Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, in aggiunta alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 2, e' riconosciuta, nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa di cui al comma 1, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensita' massime di aiuto.
8. L'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.
9. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in «de minimis» ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
10. Si applica l'art. 14, paragrafo 13, del Regolamento GBER.
 
Art. 9

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte dell'Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacita' del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilita' ambientale di cui all'art. 6, comma 2, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.
3. Ciascuna impresa puo' presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.
4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilita' per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonche' il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalita' o della certificazione della parita' di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione agli indicatori del criterio di valutazione «Caratteristiche del soggetto proponente» e del criterio «Sostenibilita' ambientale del programma di investimento» di cui all'allegato n. 5.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia procede a valutare preliminarmente la capacita' dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:
Cflow ≥ Cfa/n
dove:
«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 8;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.
7. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 6, l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione e' valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformita' degli stessi alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, l'Agenzia verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
8. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell'Agenzia, procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine, tra l'altro, agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
9. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, sottoscritto da parte dell'impresa beneficiaria, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8, comma 4, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria. Per le predette finalita', l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro trenta giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia in non piu' di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da allegare.
3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 6, comma 6, lettera f), fatta salva la possibilita' per l'Agenzia di accordare un maggiore termine su istanza dell'impresa beneficiaria. L'ammontare delle agevolazioni spettanti e' definito sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.
4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
5. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.
6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 6, comma 6, lettera f), le imprese beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il registro delle imprese.
 
Art. 11

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a:
a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione all'Agenzia, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell'attivita' individuati dall'art. 14 come causa di revoca;
b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall'Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;
i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero;
k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese, assicurando, tra l'altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 - 2027 e al Codice unico di progetto (CUP), nonche' contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
l) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
m) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
n) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformita' alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parita' tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; all'accessibilita' per le persone con disabilita'; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.
 
Art. 12

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite dell'Agenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, l'Agenzia effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e' definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 20 (venti) per cento dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3.
 
Art. 13

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'Agenzia. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. Il Ministero, sulla base dell'istruttoria operata dall'Agenzia, provvede ai conseguenti adempimenti. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.
 
Art. 14

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 10, comma 6, del codice ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di investimento;
d) apertura, nei confronti dell'impresa beneficiaria, di una procedura concorsuale, laddove intervenuta antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento, fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale non avente finalita' liquidatoria, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
g) accertamento della violazione del principio DNSH, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 11, comma 1, lettera a);
b) violazione della disciplina in materia di stabilita' delle operazioni di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021, con cessazione o trasferimento dell'attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori delle regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita' economica e/o della capacita' produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 10, comma 4, purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero;
i) violazione del principio DNSH, qualora non costituisca causa di revoca totale, ai sensi del comma 5.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresi', revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonche' nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento. Nel caso di violazione del principio DNSH, la revoca e' totale o parziale in relazione alla gravita' della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dall'impresa beneficiaria, puo', comunque, essere riconosciuta all'impresa esclusivamente la parte di agevolazioni riferita a spese conformi allo stesso principio DNSH.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Il regime di aiuto disciplinato dal presente decreto e gli aiuti individuali concessi nell'ambito dello stesso sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1115