Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 luglio 2023 |
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Visto l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto l'adozione del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e rado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, concernente il regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione; Visto il regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) approvato dal decreto ministeriale 30 giugno 2022; Visto l'art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto l'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che tra le fattispecie sottratte alla competenza dell'OSL ha incluso le anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili; Visto l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalita' di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidita' incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL; Vista la richiesta di aggiornamento della parte seconda dell'allegato 14 al citato decreto legislativo n. 118/2011, concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine di favorire l'elaborazione dei conti ambientali di tipo monetario secondo le direttive del regolamento comunitario n. 691/2011, riguardanti le stime sui prodotti realizzati e le attivita' svolte dagli operatori economici con finalita' ambientali; Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 6, n. 10 e n. 14 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle disponibilita' liquide degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumenti in contabilita' finanziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 19 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione
1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 4.2, le parole «e delle performances» sono eliminate; b) al paragrafo 8.2., le parole «della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti «della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali»; c) al paragrafo 8.2., le parole «dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale» sono sostituite dalle seguenti «dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»; d) al paragrafo 8.2., le parole «delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti «delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio»; e) al paragrafo 8.2., le parole «Per ogni programma devono essere definite le finalita' e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate» sono sostituite dalle seguenti «Per ogni programma devono essere definite le finalita' e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso destinate»; f) al paragrafo 8.2., le parole «La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.» sono sostituite dalle seguenti «La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente.»; g) al paragrafo 8.2., le parole «La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti «La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale e' determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; h) al paragrafo 8.4., le parole «programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti «programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»; i) al paragrafo 9.3, le parole «l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica» sono eliminate; j) alla fine del paragrafo 9.3. sono inserite le seguenti parole «Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.»; k) dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi: 9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) e' avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi: dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario. Il c.d. bilancio tecnico e' costituito da: a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilita', per la cui definitiva elaborazione e' richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi; b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilita' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati; c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessita' di integrare o modificare il DUP. Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto. Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne da' immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticita' derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici). Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresi' la spesa di propria competenza che puo' essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacita' di riscossione dell'ente. Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonche' la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche. L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre e' da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilita'. Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). Se nel corso di tali attivita' il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne da' tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate. L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo puo' chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali e' richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio - assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio e' articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione, b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio. Entro i termini previsti dal regolamento di contabilita', i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio. In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio. In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. 9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi Dai regolamenti di contabilita' degli enti locali articolati in circoscrizioni risulta che le modalita' di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo: a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc. b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'organo esecutivo. Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti nelle fasi del processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio. Ad esempio, le proposte delle circoscrizioni sono richieste e trasmesse secondo le tempistiche previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non provvedimentale, e' richiesto contestualmente al parere dell'organo di revisione. 9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilita' per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio e' predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio. Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1. 9.3.4 Il processo di bilancio degli enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una unione di comuni, e' l'unione che cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge. A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell'unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente. L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa. Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4, predispone la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione. In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1. 9.3.5 Il processo di bilancio delle province e delle citta' metropolitane Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle province e alle citta' metropolitane, tenuto conto della specificita' del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione. In particolare, le province provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. In attuazione dell'art. 174 del TUEL il presidente della provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalita' previste nel paragrafo 9.3.1. Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del presidente della provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Le citta' metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. In attuazione dell'art. 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalita' previste nel paragrafo 9.3.1. Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. 9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, e' adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessita' di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione. Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio: i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro ottantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro sessanta giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro quarantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato. l) al paragrafo 10.1, le parole «Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.» sono eliminate; m) il paragrafo 10.2 e' sostituito dal seguente: 10.2 Struttura e contenuto Il PEG assicura un collegamento con: la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi; le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario. Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare. Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attivita' e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilita' individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Il PEG contribuisce alla veridicita' e attendibilita' della parte previsionale del sistema di bilancio, poiche' ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. n) al paragrafo 13.7, le parole «decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2011» sono sostituite dalle seguenti «decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000»; o) al paragrafo 13.7, dopo le parole «e fondo pluriennale vincolato.» sono inserite le seguenti «Con particolare riguardo ai residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che evidenziano: l'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilita' finanziaria, sulla base della comunicazione della banca/posta o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrita'; l'importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria.»; p) al paragrafo 13.7, le parole «(identificata dalla lettera A)» sono sostituite da «(identificato dalla lettera A)»; q) nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole «(Inserire o allegare il Programma triennale di fabbisogno del personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)» sono sostituite dalle seguenti «(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)» r) dopo l'esempio n. 1 e' inserito l'esempio n. 2 di seguito riportato: «Esempio n. 2 - il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attivita' dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario). All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio del comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027. L'assessore segnala altresi' che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessita' di atti di indirizzo della giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione. Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio finanziario completa le attivita' necessarie per l'elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13 settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicita', attendibilita' e prudenza, rappresentando che: il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicita' dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di rendicontazione. La veridicita' dei documenti riguardanti le previsioni e' "da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo"; il principio contabile generale n. 6 della significativita' e rilevanza prevede che "Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione". Il bilancio tecnico 2025-2027 e' elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, il responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualita' successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione. Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario fa riferimento al piano triennale e all'elenco annuale degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione. Se il DUP non e' stato presentato o non comprende il piano triennale degli investimenti, il bilancio tecnico riporta gli investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di spesa. Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualita' del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2. Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l'esercizio corrente e' adottato il medesimo trattamento contabile. Per gli investimenti per i quali non e' stata ancora individuata l'esigibilita' della spesa, in attesa delle indicazioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto che consente di operare una previsione "iniziale" del fondo pluriennale vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d'anno allorche' si disporra' delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le modalita' previste dai principi contabili. Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei servizi la necessita' di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in quanto e' possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Il responsabile del servizio finanziario predispone altresi' le informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione: 1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023; 2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024; 3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026; 4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027. L'individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario. Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attivita' necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettere b) e c), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere contabile. Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale e' svolto da: i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilita' e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al riguardo, si rappresenta che gli eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio; il responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente; il responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso; i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE e segnalano eventuali criticita' nella riscossione di specifiche entrate. In tale fase i responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate alla determinazione del risultato presunto di amministrazione e verificano anche l'adeguatezza del FCDE relativo alle entrate di propria competenza dell'esercizio in corso; i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni piu' o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in modo funzionale e proporzionato a garantire lo svolgimento delle attivita' e degli interventi programmati. I responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati, dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano del disavanzo nonche' degli equilibri generali di bilancio previsti dalla normativa vigente. A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e delle correlate responsabilita'. Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (escluso il parere dell'organo di revisione). Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la giunta invita il responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel piano triennale degli investimenti previsto nel DUP. Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla giunta la documentazione riguardante il bilancio di previsione. Il 12 novembre 2024 la giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024. L'organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio parere il 25 novembre 2024. Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al Consiglio il parere dell'organo di revisione. Il 15 novembre i consiglieri avviano l'esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell'organo di revisione. Il 2 dicembre e' convocata la prima riunione del Consiglio per discutere a approvare il bilancio di previsione 2025-2027. Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20 dicembre 2024.». |
| Allegato 1
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
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| Allegato 4
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| Allegato 5
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| Art. 2
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 3.2, dopo le parole «in cui scade il credito» sono inserite le seguenti parole «, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili e' ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata e' stata riscossa, o secondo le modalita' espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. L'accertamento per cassa e' effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate. Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono gia' state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate e' emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3»; b) al paragrafo 3.20-bis, le parole «per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'art. 52» sono sostituite dalle seguenti «per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'art. 52»; c) alla fine del paragrafo 3.20-bis sono inserite le seguenti parole «Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalita' previste dall'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106: l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206"; l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalita' di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidita' incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL. Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2-bis, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG. Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con l'art. 36 del decreto-legge n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) e' stato previsto che «1. In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.»; d) al paragrafo 4.1, dopo le parole «15 giorni lavorativi» sono inserite le seguenti «, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate»; e) dopo il paragrafo 4.2 e' inserito il seguente: 4.3 Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilita' liquide dell'ente alla fine dell'esercizio. Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilita' liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre. Al fine di garantire una corretta rappresentazione delle disponibilita' liquide nello Stato patrimoniale dell'ente e' necessario che gli ordinativi di incasso emessi in c/residui all'inizio di ciascun esercizio per registrare il riversamento al conto di tesoreria delle disponibilita' liquide giacenti nei conti bancari e di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente siano identificati in modo da distinguerli dagli ordinativi in c/competenza emessi nel corso dell'esercizio riguardanti il riversamento delle giacenze. L'identificazione delle reversali relative al riversamento delle giacenze al 31 dicembre dell'esercizio precedente e' necessaria per consentire le scritture nella contabilita' economico-patrimoniale dell'ente previste dal paragrafo 6.2, lettera d) dell'allegato 4/3 del presente decreto riguardanti la registrazione delle disponibilita' liquide al 31 dicembre presso i conti bancari e di deposito. f) al paragrafo 9.2.2 sono eliminate le seguenti parole «Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'importo dell'eventuale disavanzo da debito autorizzato e non contratto, rappresentato dalla lettera F) dell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione»; g) al paragrafo 11.6 sono eliminate le seguenti parole «Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano le linee guida (gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013 e della circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui e' riportato che l'informazione "codifica bilancio" e' unica (non multipla) a livello di documento (mandato/reversale), significando che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti).»; h) al paragrafo 11.9 le parole «l'OIL», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «l'OPI»; i) all'esempio n. 5 sono le parole «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilita' e' determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.» sono sostituite dalle seguenti «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalita' sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilita' di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.». |
| Art. 3 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria 1. Al paragrafo 6.2, lettera d), del principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «Nel piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Nell'attivo dello Stato»; b) le parole «Assegni» sono eliminate; c) dopo le parole «- Denaro e valori in cassa» inserire le seguenti «- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.»; d) le parole «Le disponibilita' liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" e' attivata in eventuali bilanci infrannuali).» sono eliminate; e) le parole «Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilita' speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale e' effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato patrimoniale le disponibilita' liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilita' giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economali, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente.» sono sostituite dalle seguenti «Considerato che nel corso dell'esercizio la voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilita' speciale di TU, l'ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia e' rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia. All'inizio di ciascun esercizio, con operazione inversa alla precedente, le giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia sono riattribuite al conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere" che nel corso dell'esercizio rileva tutti i movimenti del conto di tesoreria dell'ente (rinvio all'esempio n. 23).»; f) le parole «Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilita' liquide presentano un importo pari a zero» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, il conto "Istituto tesoriere/cassiere" presenta un importo pari a zero»; g) le parole «tassa vincolata» sono sostituite dalle seguenti «cassa vincolata»; h) le parole «la contabilita' economico patrimoniale deve rileva distintamente» sono sostituite dalle seguenti «la contabilita' economico patrimoniale rileva distintamente»; i) dopo le parole «Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanita' a Istituto tesoriere» sono inserite le seguenti «La voce dello Stato patrimoniale "Altri depositi bancari e postali" indica il saldo di tutti i conti correnti e di deposito intestati all'ente diversi dal conto di tesoreria principale, classificati nelle seguenti tipologie: 1) conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate, le cui giacenze sono periodicamente riversate al conto di tesoreria principale, secondo le modalita' previste dal regolamento di contabilita' o dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le entrate tributarie riscosse su conti bancari dedicati). Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 4/2 il servizio economico finanziario registra tali riscossioni, quando sono riversate nel conto di tesoreria principale a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso. Al fine di garantire la corretta registrazione delle disponibilita' liquide dell'ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilita' economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 "Depositi bancari" e 1.3.4.02.02.01.001 "Depositi postali". A tal fine, e' necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili. Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze al 31 dicembre sono correlate: a) le registrazioni della riscossione dei crediti/residui attivi nei conti postali/bancari al 31 dicembre; b) le registrazioni della riduzione dei conti correnti postali e dell'incremento del conto di tesoreria alla data del riversamento (rinvio all'esempio n. 22). Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle date diverse dal 31 dicembre sono correlate le ordinarie registrazioni riguardanti la riscossione dei crediti/residui attivi nel conto di tesoreria. 2) conti bancari e postali eventualmente aperti per la gestione dei fondi economali e delle carte aziendali secondo le modalita' previste dai regolamenti dell'ente, contabilizzati nel corso dell'esercizio nel rispetto dei paragrafi 6.4 e 7.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'esempio n. 9 dell'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le eventuali disponibilita' riguardanti tali fondi devono confluire nel conto principale di tesoreria; 3) altri conti bancari e di deposito aperti nel rispetto della legge e dei principi contabili, quali i conti intestati all'ente presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei quali sono depositati i finanziamenti erogati da tale istituto finanziario, in attesa di essere utilizzati per pagare le spese degli investimenti cui i finanziamenti si riferiscono (si rinvia all'esempio n. 8 del presente allegato e al paragrafo 3.18 e all'esempio n. 8 dell'allegato 4/2). La voce dell'attivo patrimoniale "Denaro e valori in cassa" e' attivata solo in eventuali bilanci infrannuali, in quanto per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio tutte le disponibilita' liquide dell'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Gli eventuali incassi al 31 dicembre, nel caso risulti oggettivamente impossibile versarli al conto di tesoreria principale entro la fine dell'anno sono registrati con modalita' analoghe a quelle previste per le riscossioni al 31 dicembre nei conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate. La voce dell'attivo patrimoniale "Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente" indica il saldo presso eventuali altri conti della tesoreria statale intestati all'ente, quali i conti di tesoreria centrale o le contabilita' speciali, diversi dai conti di TU (tesoreria unica). Non sono conti presso la tesoreria statale intestati all'ente i conti intestati a commissari straordinari, anche se il presidente dell'ente o il sindaco e' stato nominato commissario straordinario.». 2. Nell'appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) Alla fine dell'elenco degli esempi sono inseriti i seguenti: «Esempio n. 22) La registrazione delle disponibilita' liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre; Esempio n. 23) La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre». b) alla fine dell'esempio n. 8) sono inserite le seguenti parole:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) dopo l'esempio n. 21 sono inseriti gli esempi n. 22 e n. 23 di seguito riportati: «Esempio n. 22 La registrazione delle disponibilita' liquide nei conti correnti postali alla data del 31 dicembre Dall'estratto conto al 31 dicembre dell'esercizio N del conto corrente postale intestato al comune X dedicato alla riscossione della TARI risulta l'accredito di euro 300.000, relativo alle entrate riscosse dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria, effettuato il 15 dicembre. Inoltre dal medesimo estratto conto risultano interessi attivi annuali sul conto postale intestato all'ente per euro 1.000 e spese e commissioni per la tenuta del conto di euro 800. Di conseguenza, il saldo al 31 dicembre del conto corrente postale e' pari a euro 300.200. In data 10 gennaio N+1, sulla base delle indicazioni risultanti dall'estratto conto in contabilita' economico-patrimoniale: in relazione all'accertamento per cassa delle entrate tributarie giacenti nel conto postale con imputazione alla data contabile del 31 dicembre dell'esercizio N, si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la medesima data contabile del 31 dicembre:
Parte di provvedimento in formato grafico
in relazione all'accertamento delle entrate per interessi attivi di euro 1.000 imputato all'esercizio N in attuazione della facolta' prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilita' finanziaria si procede alla registrazione dei correlati crediti e ricavi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:
Parte di provvedimento in formato grafico
in relazione all'impegno delle spese per spese e commissioni di tenuta conto di euro 800 imputato all'esercizio N, estendendo in via interpretativa alle spese correlate la facolta' prevista dal paragrafo 3.9 del principio applicato della contabilita' finanziaria, si procede alla registrazione dei correlati debiti e costi di competenza dell'esercizio N con la data contabile del 31 dicembre:
Parte di provvedimento in formato grafico
contestualmente all'emissione degli ordinativi di incasso in c/residui relativi al riversamento nel conto di tesoreria delle giacenze dei conti bancari e postali al 31 dicembre dell'esercizio N si registrano le due seguenti scritture. La prima, con data contabile 31 dicembre dell'esercizio N, rileva la riscossione delle entrate nel conto bancario o nel conto postale, a valere dei relativi crediti al netto dei debiti correlati:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale scrittura consente di rilevare contabilmente il saldo del conto postale al 31 dicembre, che sara' contabilmente chiuso con la scrittura finale di riepilogo dei conti patrimoniali. La seconda registrazione rileva alla data del riversamento delle giacenze dal conto postale nel conto di tesoreria principale, la riduzione dei conti bancari e/o postali e l'incremento del conto di tesoreria principale:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio N, la voce "di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale" indica l'importo di euro 301.000. Esempio n. 23 La rilevazione del saldo del conto di TU al 31 dicembre Premessa: nel corso dell'esercizio gli enti registrano i movimenti del conto di tesoreria utilizzando i conti di VII livello: 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere"; 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" (previsto solo per gli enti locali); 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanita'" (previsto per le regioni tenute a perimetrare le entrate e le spese relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale); senza distinguere le giacenze disponibili presso il conto della banca tesoriera da quelle disponibili presso il conto di TU della Banca d'Italia in quanto e' la banca tesoriera che gestisce i versamenti ed i prelevamenti tra i due conti che per gli enti, invece, costituiscono un unico fondo. 1) Esempio 23/1 (scritture di un comune) Nel corso dell'esercizio un comune rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 12.000.000 ed euro 3.000.000. Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere comunica che il saldo complessivo del conto di tesoreria al 31 dicembre, pari a euro 15.000.000, e' cosi' composto: euro 2.000.000 saldo presso il conto di tesoreria principale, in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia; euro 13.000.000 saldo presso il conto di TU in Banca d'Italia. Al riguardo, si rappresenta che le giacenze del conto di TU non tengono conto della distinzione tra somme libere e somme vincolate effettuata dal tesoriere in attuazione dell'art. 209 del TUEL. Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia, nell'ambito delle scritture di fine anno il comune accredita per euro 13.000.000 il conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" e addebita, in contropartita, i conti 1.3.4.01.01.01.001 e 1.3.4.01.01.01.002 in base alle rispettive disponibilita'.
Parte di provvedimento in formato grafico
In esito alla suesposta scrittura si avranno i seguenti saldi al 31/12: conto 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" = euro 2.000.000; conto 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati" = 0; conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" = 13.000.000. Il 1° gennaio dell'anno successivo il comune provvede a riaccreditare le risorse nei conti: 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati, per gli stessi importi addebitati il 31 dicembre precedente stornando, a tal fine, il saldo del conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia". 2) Esempio 23/2 (scritture di una regione) Nel corso dell'esercizio una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanita'". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 150.000.000 ed euro 300.000.000. Sempre al termine dell'esercizio il tesoriere della regione comunica che: a) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria ordinario e' pari a euro 150.000.000, composto da euro 145.000.000 presso il conto di TU in Banca d'Italia ordinario e euro 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale ordinario in attesa del riversamento nel conto di TU in Banca d'Italia; b) il saldo al 31 dicembre del conto di tesoreria destinato alla sanita' e' pari a euro 300.000.000, composto da euro 295.000.000 presso il conto di TU in Banca d'Italia destinato alla sanita' e euro 5.000.000 presso il conto di tesoreria principale destinato alla sanita' in attesa del riversamento nel conto di TU in banca d'Italia; Al fine di rappresentare correttamente tali giacenze nelle rispettive voci del conto di tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno la regione procede alle seguenti registrazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Al 1° gennaio la regione provvede a riaccreditare le risorse nei conti: 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanita'" per gli stessi importi.». |
| Art. 4
Allegato 6 - Piano dei conti integrato
1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:
+-------------------------------------+-------------------+ | |Conti di tesoreria | | |presso Banca | |1.3.4.01.03 |d'Italia di TU | +-------------------------------------+-------------------+ | |Conti di tesoreria | | |unica presso Banca | |1.3.4.01.03.01 |d'Italia | +-------------------------------------+-------------------+ | |Conti di tesoreria | | |unica presso Banca | |1.3.4.01.03.01.001 |d'Italia | +-------------------------------------+-------------------+ | |Conti di tesoreria | | |unica presso Banca | | |d'Italia destinati | | |alla sanita' (solo | |1.3.4.01.03.01.002 |per le regioni) | +-------------------------------------+-------------------+
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023. |
| Art. 5
Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione
1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche: a) al prospetto concernente le «Entrate», dopo la voce «Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) » e' inserita la seguente voce «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie(1) »; b) al prospetto concernente il «Riepilogo generale entrate per titoli», dopo la voce «Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) » e' inserita la seguente voce «Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie(1) »; c) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1; d) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2; 2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027. |
| Art. 6
Allegato 10 - Schema di rendiconto
1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche: a) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) » e' inserita la seguente «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE(1) »; b) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'» e' inserita la seguente «FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO»; c) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», dopo la voce «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) » e' inserita la seguente «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE(1) »; d) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'» e' inserita la seguente «FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO»; e) al prospetto concernente il Quadro generale riassuntivo, nella nota n. 10 sono eliminate le seguenti parole «al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidita', gia' considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo' di competenza.»; f) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3; g) il prospetto concernente il «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 4; h) il prospetto concernente l'allegato a) Risultato di amministrazione e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5; i) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la descrizione della colonna (x) e' sostituita dalla seguente «Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)»; j) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la descrizione della colonna (y) e' sostituita dalla seguente «Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)»; k) al prospetto concernente l'allegato b) «Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio» la nota (x) e' sostituita dalla seguente «Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a). 2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2023. |
| Art. 7 Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa
1. Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 08, dopo le parole «(piazze, aree pedonali).» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per l'erogazione di contributi a cittadini, imprese e a altri soggetti destinati al consolidamento di edifici e manufatti per la protezione da calamita'.» b) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, sono eliminate le parole «alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,» e le parole «, al monitoraggio del rischio sismico»; c) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «a rischio frana» sono inserite le seguenti «(ad esclusione degli interventi in aree forestali),»; d) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «a rischio idrogeologico.» sono inserite le seguenti «Comprende le spese per contrastare l'erosione del suolo e ogni altra forma di degrado fisico di origine sia naturale sia antropica, nonche' per pratiche agricole meno dannose per il suolo.»; e) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, dopo le parole «finanziamenti comunitari e statali.» sono inserite le seguenti «Non comprende le spese per: i servizi di protezione civile (ricompresi nella Missione 11 Soccorso civile programma 01 Sistema di protezione civile), la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma 04 Servizio idrico integrato), gli interventi di difesa del suolo in aree forestali (compresi nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni (compresi nella Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), interventi per fronteggiare calamita' naturali gia' avvenute, ricomprese nella Missione 11 Soccorso civile programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.»; f) con riferimento al Programma 02 della Missione 09, nel Gruppo Cofog e' eliminato il codice 05.01 e nella Descrizione Gruppo Cofog sono eliminate le parole «Trattamento dei rifiuti»; g) nella Descrizione del Programma 04 della Missione 09, dopo le parole «degli impianti idrici.» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.»; h) nella Descrizione del Programma 05 della Missione 09, dopo le parole «degli incendi boschivi» sono inserite le seguenti «nonche' gli interventi di difesa del suolo in aree forestali»; a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 11, prima delle parole «gestione degli eventi calamitosi,» sono inserite le seguenti «monitoraggio del rischio di eventi calamitosi, sistemi di allertamento,»; 2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2025 - 2027 con riferimento alle nuove spese. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, dell'art. 5, dell'art. 6 e dell'art. 7. Roma, 25 luglio 2023
Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Sgaraglia
Il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie D'Avena |
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