Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2023, n. 101
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare l'articolo 5, a norma del quale «in virtu' del principio di sussidiarieta', nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ne' a livello centrale ne' a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione»;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilita' evolute nell'Unione, al servizio dei suoi cittadini, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e, contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilita', rafforzando cosi' il mercato interno;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Vista la direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione o per il completamento di «interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale»;
Visto l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
Visto l'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di:
a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187;
b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.
2. Il presente decreto non si applica ai progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013.
3. Il presente decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 77 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilita',
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 20 dicembre
2013, n. L 348/1.
- Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i
regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 20 dicembre 2013, n. L
348/129.
- Il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il
meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti
(UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 14 luglio 2021, n. L 249/38.
- La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. del 28
marzo 2014, n. L 94/243.
- La direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione
delle misure per promuovere la realizzazione della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T), e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 20 luglio 2021, n. L258/1.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 4 aprile 2006, S.O. n. 96.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta l'art. 31 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici) e' stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l'art. 4,
- Si riporta l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'art. 27, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In
ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo,
l'organo emanante puo', con motivazione espressa,
dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente
efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli
21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai
Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.
243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18 e all'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14
ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la
bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'art.
252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma
1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei principi generali posti dai Trattati
dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di
settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il
Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'art. 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno
2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'art. 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma
5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per
gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di
cui all'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore di progetti di
realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica,
immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'art. 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui all'art. 49, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a
individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalita' e
delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento
degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'art. 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 107,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente
disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017".
12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "Nodo
stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"nonche' delle iniziative relative all'interporto di
Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'art. 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta l'art. 42, comma 3, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120:
«Art. 42 (Semplificazioni dell'attivita' del Comitato
interministeriale per la programmazione economica). - 1.
All'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 2019 al 2022";
b) dopo le parole: "soggetto aggiudicatore", sono
aggiunte le seguenti: ", anche ai fini della localizzazione
e, ove occorrente, previa convocazione da parte di
quest'ultimo della Conferenza di servizi,";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
informativa al CIPE.".
2. All'art. 202 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il
comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica senza
contestuale approvazione dei progetti, con particolare
riferimento a quelli approvati ai sensi dell'art. 5 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali
ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera e'
autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal
soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli
interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera
in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende
informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.".
3. All'art. 216 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il
comma 27-octies e' aggiunto, il seguente:
"27-novies. Le proroghe della dichiarazione di
pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio
in scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una
informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel
corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno
successivo.".
4. All'art. 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno,
una relazione concernente l'attivita' e le deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A
decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le
attivita' svolte in materia di sviluppo sostenibile.».
- Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al
presente decreto nonche' agli interventi di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di
supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con
dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al
presente comma, nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5,
6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il
progetto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione
del parere di cui all'art. 48, comma 7, del presente
decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'art. 45 verifica, entro quindici
giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole.
Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici puo' disporre che l'attivita' di verifica
dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le
medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia svolta
da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La stazione appaltante procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato
speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni
dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato
speciale esprime il parere entro il termine massimo di
quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine
massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto
modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente
comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in
senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
del presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell'art. 215 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo
comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del
presente articolo, in caso di approvazione del progetto da
parte della conferenza di servizi sulla base delle
posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi
dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, commi
1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dei commi
7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti
della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'art.
26, comma 6, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione
in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione
delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini
dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'art.
12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo
periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'art. 2, per il tramite della Segreteria
tecnica di cui all'art. 4, e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta
approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il
termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data
di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'
art. 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e' obbligatorio esclusivamente con
riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla
componente "opere civili", e' pari o superiore a 100
milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al
primo periodo del presente comma di importo pari o
inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde
dall'acquisizione del parere previsto dal citato art. 215,
comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere
di cui al presente comma, la Direzione generale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili competente in materia di trasporto pubblico
locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria e alla formulazione di una
proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso
favorevole.
1-quater. Le procedure di approvazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui
al comma 1 del presente articolo e all'art. 53-bis del
presente decreto per i quali sia stato nominato un
Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche
eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere
avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione
appaltante anche nel caso in cui la disponibilita' dei
finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli
effetti dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade
qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilita', il Commissario
straordinario non adotti apposita ordinanza attestante
l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la
realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al
presente comma sono considerati prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi
livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di
decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica
utilita', restano valide le autorizzazioni e le intese gia'
acquisite, purche' il Commissario straordinario attesti
l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i
pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati
rilasciati.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.
50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui al comma 1 e'
trasmesso dalla stazione appaltante alla competente
soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione
al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato
restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il
termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 25
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a
quarantacinque giorni. La verifica preventiva
dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita'
di cui all'art. 48, comma 5-ter.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso
all'autorita' competente ai fini dell'espressione della
valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente
alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della
stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo
non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma
5-bis, secondo periodo, del presente decreto. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e
comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'art. 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'art. 24-bis del predetto
decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di
valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi
di cui al comma 1 sono svolte con le modalita' e nei tempi
previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'art. 8
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In
relazione agli interventi di cui al comma 1, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, fermo quanto previsto dal quinto periodo del
presente comma, si applica, altresi', la riduzione dei
termini prevista dal medesimo art. 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente
con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011.
4. In relazione agli interventi di cui al comma 1,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi
del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante
convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del
progetto ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e'
svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,
ferme restando le prerogative dell'autorita' competente in
materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali
prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1,
nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte secondo le modalita' di cui all'art. 46 del
presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale,
tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
dell'opera e della sua realizzazione entro i termini
previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al
comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza
approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma
5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.
5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati
ai sensi dell'art. 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui
al medesimo art. 14-quinquies, secondo le modalita' di cui
al comma 6 del presente articolo. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 48, comma 5-quater, terzo e
quarto periodo.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e'
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza. In caso di
approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza
di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici
giorni successivi alla trasmissione della determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una
determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle
modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed economica
rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di
assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi
incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso
previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'art.
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'art.
4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della
conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle
proposte dallo stesso formulate per il superamento del
dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di
appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i
termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli
interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di
cui al comma 7 dell' art. 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente
del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio
dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni,
se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva
ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto art.
14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi
effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare
senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio
dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque
giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza
di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione
motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione
conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a
un livello che consenta l'avvio delle procedure previste
dal capo IV del titolo II del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento
volto alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui
all'art. 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e' integrato
con la comunicazione di cui all'art. 14, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del
presente articolo.
6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui
all'allegato IV del presente decreto possono essere
finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo
dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico
dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono
approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.
7. Ai fini della verifica del progetto e
dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si
applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma
5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati
in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in
fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia
in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla
stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal
commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in
conformita' a quanto stabilito dal medesimo art. 4, comma
2.
[7-bis. ABROGATO.]
8. La stazione appaltante provvede ad indire la
procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'art. 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui
all'art. 4, e al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del termine
di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo e'
attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui all'art.
12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell'art. 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'art. 206 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
8-quater. All' art. 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all' art.
4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al
commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di
presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all' art. 3,
comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato
dall' art. 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2023.».
- La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2021), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, e' stato convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O. n. 12/L.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2021/1187 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021,
sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la
realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T), si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 44, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che
abroga la decisione n. 661/2010/UE:
«Art. 44 (Elenco dei corridoi della rete centrale). -
1. L'elenco dei corridoi della rete centrale figura nella
parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Come previsto nel presente capo, gli Stati membri
partecipano a tali corridoi.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 31 e 33, del regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che
abroga la decisione n. 661/2010/UE:
«Art. 31 (Applicazioni telematiche). - 1. Le
applicazioni telematiche sono tali da consentire la
gestione del traffico e lo scambio di informazioni
all'interno di modi di trasporto e fra di essi per
operazioni di trasporto multimodale e servizi a valore
aggiunto connessi ai trasporti, miglioramenti della
sicurezza, della protezione e delle prestazioni ambientali
e procedure amministrative semplificate. Le applicazioni
telematiche facilitano la connessione senza interruzioni
tra l'infrastruttura della rete globale e l'infrastruttura
del trasporto regionale e locale.
2. Le applicazioni telematiche sono utilizzate per
quanto possibile in tutta l'Unione al fine di consentire
che esista un insieme di capacita' di base interoperabili
in tutti gli Stati membri.
3. Le applicazioni telematiche di cui al presente
articolo, nei rispettivi modi di trasporto, includono in
particolare:
per le ferrovie: l'ERTMS;
per le vie navigabili interne: i RIS;
per il trasporto stradale: gli ITS;
per il trasporto marittimo: VTMIS e servizi
marittimi elettronici, inclusi i servizi d'interfaccia
unica quali l'interfaccia marittima unica, i sistemi delle
comunita' portuali e i relativi sistemi d'informazione
doganale;
per il trasporto aereo: i sistemi di gestione del
traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal
sistema SESAR.».
«Art. 33 (Nuove tecnologie e innovazioni). - Per
mantenere la rete globale al passo con lo sviluppo e
l'introduzione di tecnologie innovative, l'obiettivo e' in
particolare il seguente:
a) sostenere e promuovere la decarbonizzazione dei
trasporti attraverso la transizione verso tecnologie di
trasporto innovative e sostenibili;
b) consentire la decarbonizzazione di tutti i modi
di trasporto promuovendo l'efficienza energetica,
introdurre sistemi di propulsione alternativi, tra cui
sistemi di fornitura di elettricita', e fornire
l'infrastruttura corrispondente. Tale infrastruttura puo'
includere reti e altri strumenti necessari per la fornitura
di energia, tener conto dell'interfaccia
infrastruttura-veicolo e comprendere applicazioni
telematiche;
c) migliorare la sicurezza e la sostenibilita'
della circolazione delle persone e del trasporto di merci;
d) migliorare il funzionamento, la gestione,
l'accessibilita', l'interoperabilita', la multimodalita' e
l'efficienza della rete, ivi incluso attraverso i servizi
di emissione biglietti multimodali e il coordinamento degli
orari di viaggio;
e) promuovere modi efficaci per fornire
informazioni accessibili e comprensibili a tutti i
cittadini in materia di interconnessioni, interoperabilita'
e multimodalita';
f) promuovere misure dirette a ridurre i costi
esterni, come la congestione, i danni alla salute e ogni
tipo di inquinamento, tra cui il rumore e le emissioni;
g) introdurre la tecnologia della sicurezza e norme
di identificazione compatibili sulle reti;
h) migliorare la resilienza ai cambiamenti
climatici;
i) far progredire lo sviluppo e l'utilizzo di
applicazioni telematiche all'interno dei modi di trasporto
e fra di essi.».
 
Allegato 1

(art. 1, comma 1, lettera a))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorita' competenti, a esclusione delle autorita' amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) «procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorita' o dalle autorita', ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;
c) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto, che mira a migliorare la capacita', la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;
d) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o piu' Stati membri;
e) «promotore del progetto»: il richiedente una decisione di autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorita' che da' avvio a un progetto;
f) «autorita' designata»: l'autorita' o le autorita' che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni in conformita' al presente decreto;
g) «autorita' comune»: un'autorita' istituita di comune accordo tra due o piu' Stati membri per facilitare le procedure di autorizzazione relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorita' comuni istituite da autorita' designate qualora a tali autorita' designate sia stato conferito il potere di istituire autorita' comuni.
 
Art. 3

Carattere prioritario

1. Tutte le autorita', comprese le autorita' designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorita' ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.
2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.
 
Art. 4

Autorita' designata

1. Le autorita' designate ai sensi del presente decreto sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di:
a) infrastrutture di trasporto stradale e autostradale;
b) infrastrutture di trasporto ferroviario;
c) infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalita';
d) infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano;
e) infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
f) interventi previsti da leggi speciali.
2. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorita' designata ai sensi del presente decreto e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC e' tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attivita' svolta in qualita' di autorita' designata.
3. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorita' designata e' individuata nel Commissario straordinario.
4. L'identita' dell'autorita' designata per ciascun progetto e' indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. L'autorita' designata:
a) e' il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato progetto;
b) vigila sul calendario della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1;
c) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione;
d) garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione;
e) puo' fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata rigettata.
6. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione ne' la possibilita' per il promotore del progetto di contattare singole autorita' riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Durata della procedura di autorizzazione

1. La durata della procedura di autorizzazione non e' superiore a quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
2. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonche' qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.
3. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine e' sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.
4. Puo' essere concessa dall'autorita' designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al comma 1 in casi debitamente motivati. La durata della proroga e' stabilita caso per caso, e' debitamente motivata ed e' limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga e' concessa, il promotore del progetto e' informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga puo' essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.
5. Non sussiste la responsabilita' dell'autorita' designata, nonche' delle autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorche' il periodo di quattro anni di cui al comma 1, prorogato a norma del comma 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.
 
Art. 6

Procedura di autorizzazione

1. Il promotore trasmette il progetto all'autorita' designata o, se del caso, all'autorita' comune istituita in conformita' all'articolo 7, comma 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto al comma 2, lettera a), l'istanza e' rigettata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini piu' stringenti previsti dalla normativa vigente.
2. Le autorita' designate garantiscono che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione di cui al comma 1, in funzione, se del caso, della modalita' di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:
a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;
b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi;
c) i recapiti delle autorita' e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri.
3. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.
4. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione e' adottata entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Le autorita' coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorita' designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti.
6. La procedura di autorizzazione prevista dal presente decreto non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.
 
Art. 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione

1. Per i progetti transfrontalieri, l'autorita' designata coopera con le autorita' designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturita' del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per i progetti di cui al comma 1 puo' essere istituita un'autorita' comune.
3. Le autorita' designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorita' designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o piu' Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorita' designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 agosto
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta l'art. 45, del regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga
la decisione n. 661/2010/UE:
«Art. 45 (Coordinamento dei corridoi della rete
centrale). - 1. Al fine di facilitare la realizzazione
coordinata dei corridoi della rete centrale, del sistema
ERTMS e delle autostrade del mare, la Commissione, d'intesa
con gli Stati membri interessati e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, designa uno o piu'
"coordinatori europei".
2. Il coordinatore europeo e' scelto, in particolare,
in funzione della sua conoscenza delle questioni relative
ai trasporti nonche' al finanziamento e/o alla valutazione
socioeconomica e ambientale dei grandi progetti, oltre che
della sua esperienza nell'ambito delle istituzioni europee.
3. La decisione della Commissione sulla nomina del
coordinatore europeo precisa le modalita' di svolgimento
dei compiti di cui al paragrafo 5.
4. Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto
della Commissione, che assicura la necessaria assistenza di
segreteria. L'incarico del coordinatore europeo si
riferisce rispettivamente ad un unico corridoio della rete
centrale, o all'attuazione dell'ERTMS, o alla realizzazione
delle autostrade del mare.
5. Il coordinatore europeo:
a) sostiene la realizzazione coordinata del
corridoio della rete centrale e in particolare la
tempestiva attuazione del piano di lavoro per il singolo
corridoio in questione;
b) redige il piano di lavoro relativo al corridoio
di concerto con gli Stati membri e ne controlla
l'attuazione;
c) consulta il Forum del corridoio in relazione al
piano di lavoro e relativa realizzazione;
d) riferisce agli Stati membri, alla Commissione e,
se opportuno, a tutti gli altri soggetti direttamente
coinvolti nello sviluppo del corridoio della rete centrale
su eventuali difficolta' incontrate e, soprattutto quando
e' impedito lo sviluppo di un corridoio, al fine di
contribuire a trovare le soluzioni appropriate;
e) redige ogni anno una relazione per il Parlamento
europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri
interessati in merito ai progressi ottenuti nella
realizzazione del corridoio in questione;
f) esamina la domanda di servizi di trasporto, le
possibilita' di finanziamento degli investimenti, i passi
da intraprendere e le condizioni da soddisfare per
facilitare l'accesso alle forme di finanziamento e formula
raccomandazioni adeguate.
6. Il coordinatore europeo puo' consultare, insieme
agli Stati membri interessati, le autorita' regionali e
locali, gli operatori dei trasporti, gli utenti dei
trasporti e i rappresentanti della societa' civile, in
relazione al piano di lavoro e alla sua realizzazione.
7. Gli Stati membri interessati cooperano con il
coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni
necessarie per l'esecuzione dei compiti specificati nel
presente articolo, incluse anche le informazioni
concernenti lo sviluppo dei corridoi, presenti negli
eventuali piani nazionali infrastrutturali.
8. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dal
diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione puo'
chiedere il parere del coordinatore europeo al momento
dell'esame delle domande di finanziamento dell'Unione
concernenti i corridoi della rete centrale per i quali il
coordinatore e' responsabile, al fine di garantire la
coerenza e l'avanzamento di ciascun corridoio.
9. Qualora il coordinatore europeo non sia in grado
di svolgere il proprio mandato in modo soddisfacente e in
conformita' dei requisiti di cui al presente articolo, la
Commissione puo', d'intesa con gli Stati membri
interessati, porre fine in qualsiasi momento al suo
mandato. Puo' essere nominato un sostituto in conformita'
della procedura di cui al paragrafo 1.».
 
Art. 8

Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tale diritto e' determinato in conformita' all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.
2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della direttiva 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta l'art. 39, paragrafo 5, lettera a), della
citata direttiva 2014/24/UE:
«Art. 39 (Appalti che coinvolgono amministrazioni
aggiudicatrici di Stati membri diversi). - (Omissis)
5. Se piu' amministrazioni aggiudicatrici di diversi
Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto
comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale
di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti in base
al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici
che partecipano, con una decisione dell'organo competente
del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali
applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti
Stati membri:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel
quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 57, paragrafo 5, lettera a), della
citata direttiva 2014/25/UE:
«Art. 57 (Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori
di Stati membri diversi). - (Omissis)
5. Se piu' enti aggiudicatori di diversi Stati membri
hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi
europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento
(CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o
altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell'Unione,
gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione
dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano
sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto
di uno dei seguenti Stati membri:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel
quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
(Omissis).».
 
Art. 9

Relazione

1. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorita' designate e dalle autorita' comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
b) durata media delle procedure di autorizzazione;
c) numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine;
d) creazione di eventuali autorita' comuni durante il periodo di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione e' stata avviata prima del 10 agosto 2023.
2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali e' stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.
3. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data.
4. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalita' previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 36 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.».
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tajani, Ministro degli esteri
e della cooperazione internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio