Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA
DECRETO 21 luglio 2023
Modifica dello statuto.


IL PRESIDENTE
del consiglio di amministrazione

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il vigente Statuto di autonomia di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2023;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 8391 del 6 luglio 2023;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2023;

Decreta:

E' emanato il nuovo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi internazionali - UNINT il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2023

Il Presidente: Finicelli
 
Allegato

STATUTO DI AUTONOMIA

Art. 1.
Natura e sede

1. L'Universita' degli studi internazionali di Roma (UNINT), d'ora in avanti denominata «UNINT», istituita con decreto ministeriale 2 agosto 1996, appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. L'attivita' della UNINT si conforma alle norme pro tempore vigenti.
2. La UNINT promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attivita' istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.
3. La sede legale della UNINT e' in Roma.
4. La UNINT e' promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta formativa, efficienza ed economicita' della gestione.
5. La UNINT, al fine di promuovere attivita' di comune interesse, puo' stipulare convenzioni o accordi con atenei statali e non statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e con organismi internazionali.
6. La UNINT puo' istituire o puo' partecipare a iniziative con altri soggetti economici al fine di promuovere, realizzare e sviluppare la ricerca e la didattica e conseguire i propri fini istituzionali.
7. La UNINT puo' istituire convenzioni finalizzate all'istituzione di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero.

 
Art. 2.
Titoli di studio

1. La UNINT rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
a. laurea;
b. laurea magistrale;
c. diploma di specializzazione o perfezionamento;
d. master universitari di primo e di secondo livello;
e. dottorati di ricerca.

 
Art. 3.
Finalita'

1. La UNINT sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonche' con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.
2. La UNINT persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.
3. La UNINT garantisce ai docenti e ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attivita' didattica.
4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

 
Art. 4.
Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'universita':
a. il consiglio di amministrazione;
b. la giunta esecutiva;
c. il Presidente del consiglio di amministrazione;
d. il rettore;
e. il Senato accademico;
f. i consigli di Dipartimento;
g. i consigli di corso di laurea, se attivati.
2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'universita':
a. il Collegio dei revisori dei conti;
b. il Nucleo di valutazione;
c. l'Organismo di vigilanza;
d. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
e. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente.
3. Gli organi della UNINT esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto e del regolamento generale d'Ateneo.

 
Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, da:
a. il Presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;
b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;
c. il rettore dell'universita' e i direttori di Dipartimento che sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo Consiglio e ne entrano direttamente a far parte.
2. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Ai componenti, nominati o eletti, del consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilita'.
Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio e di tutte le nomine effettuate dal consiglio di amministrazione, dal rettore e dai direttori dei Dipartimenti uscenti.
5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante pec, e-mail con conferma di ricezione o lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante pec, e-mail con conferma di ricezione, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
7. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.
9. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal Presidente della Fondazione
10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di Segretario, il direttore amministrativo dell'universita'. Le adunanze possono essere svolte in collegamento telematico o in videoconferenza.

 
Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'universita' fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita', sentito l'Istituto «S. Pio V» per gli aspetti di pianificazione delle attivita' di ricerca e di orientamento scientifico delle attivita' di formazione;
b. nomina il rettore, su proposta del Presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi politici «S. Pio V», e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia delle universita', o tra personalita' del mondo accademico o della ricerca che si sono comunque distinte per il buon funzionamento delle universita' stesse, ovvero tra personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico;
c. nomina, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, i direttori di Dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della UNINT. In casi di necessita' o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilita' di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, il ruolo di direttore di Dipartimento potra' essere affidato in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a un professore di seconda fascia; inoltre, sentito il Senato accademico e il direttore di Dipartimento, puo' attribuire, all'interno del Dipartimento stesso, ruoli e specifiche funzioni.
d. delibera sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti/corsi di laurea/master/corsi di alta formazione, centri di ricerca, scuole e spin-off, sentito il parere del Senato accademico;
e. nomina, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione i membri del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, e dell'Organismo di vigilanza, determinandone i presidenti;
f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;
g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonche' il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa i membri delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;
h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;
i. delibera sull'affidamento di incarichi di docenza ai docenti a contratto stabilendone il relativo compenso;
j. nomina e revoca il direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico amministrativo;
k. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
m. delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
o. stabilisce la misura delle indennita' di carica a favore del Presidente e del Vicepresidente del consiglio di amministrazione, dei Consiglieri con delega operativa, del rettore, dei prorettori, dei direttori di Dipartimento, e dei presidenti dei consigli di corso di laurea;
p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo annuale;
q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
r. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'universita', nel caso di liti attive o passive;
s. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;
t. delibera in ordine al regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'universita';
u. puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
v. delibera in ordine al regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;
w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto o dal regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto;
x. approva il piano triennale di sviluppo di Ateneo;
y. approva il codice etico su proposta del Senato accademico;
z. nomina, su proposta del Presidente, il direttore della ricerca.
2. Valuta, sentito il parere del Senato accademico, la situazione delle strutture e attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.
3. Sentito il parere del Senato accademico, con il fine di migliorare la qualita' dei servizi offerti e/o innalzare i livelli di efficacia ed efficienza delle procedure in essere, puo' istituire strutture, organi o istituti non permanenti, deliberando, inoltre, in merito al funzionamento degli stessi.

 
Art. 7.
Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva e' composta dal Presidente e dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal Presidente della Fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dal Presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato anche per una singola adunanza e ha la medesima durata del Consiglio.
2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessita' e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'universita'.
3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e puo' deliberare, anche in audioconferenza, ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente dell'organo.

 
Art. 8.
Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile:
a. ha la rappresentanza legale dell'universita';
b. convoca e presiede il Consiglio stesso;
c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;
d. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
e. adotta, in caso di necessita' e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;
f. puo' essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto o iniziativa ritenuti necessari;
g. presiede la Commissione per la Terza missione;
h. adotta, d'intesa con il direttore amministrativo, le misure necessarie per una coerente politica di gestione del personale tecnico-amministrativo;
i. coordina le iniziative finalizzate alla proiezione esterna della universita'.

 
Art. 9.
Rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione dura in carica per la stessa durata del CdA che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e puo' essere rinnovato per un massimo di tre mandati consecutivi. Il rettore in particolare:
a. rappresenta l'universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
b. sovrintende all'attivita' didattica e scientifica dell'universita', riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;
c. convoca e presiede il Senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2, comma 1, lettera b, della legge n. 240/2010;
e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo.
h. presiede la Commissione di ricerca di Ateneo.
2. Il rettore puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'universita' un prorettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu' prorettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

 
Art. 10.
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dal Presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dai direttori di Dipartimento, dal direttore della ricerca e dal rappresentante degli studenti. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il direttore amministrativo con funzioni di segretario e, qualora nominato, il prorettore vicario.
2. Il Senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita le seguenti funzioni:
a. determina l'indirizzo generale delle attivita' di insegnamento, di formazione, delle attivita' di ricerca e di terza missione/impatto sociale, coordinando l'offerta formativa dei dipartimenti nel rispetto del medesimo indirizzo generale;
b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'universita';
c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo al consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti;
d. nomina i presidenti dei corsi di laurea, se previsti, su proposta del rettore, sentiti i direttori dei dipartimenti interessati;
e. esprime parere al consiglio di amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto proposti dal direttore di Dipartimento e sull'incardinamento dei professori e dei ricercatori nelle diverse articolazioni di didattica, ricerca e terza missione;
f. esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;
h. esprime parere al consiglio di amministrazione sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, corsi di laurea, master, corsi di alta formazione, centri di ricerca, scuole e spin-off;
i. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito ai punti d), g), h), i) dell'art. 6; nonche' in merito all'attribuzione, all'interno dei dipartimenti, di ruoli o specifiche funzioni;
j. propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica, per la ricerca e per la terza missione sulla base delle esigenze prospettate dai dipartimenti e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;
k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
l. propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche del codice etico.
3. Il Senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Senato stesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali si renda impossibile assicurare i cinque giorni di preavviso. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del rettore. Le adunanze possono essere svolte in collegamento telematico o in videoconferenza.

 
Art. 11.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo e' al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico amministrativo.
2. Il direttore amministrativo e' nominato e revocato con delibera del consiglio di amministrazione.

 
Art. 12.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono responsabili della didattica e hanno il compito di elaborare proposte di sviluppo dell'offerta formativa, coordinare le attivita' con cui i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i dottorati di ricerca promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. A tal fine, si coordinano con il direttore della ricerca. I Dipartimenti predispongono un'organizzazione finalizzata a realizzare la propria strategia in ordine alla qualita' delle attivita' di didattica, di ricerca e di terza missione/impatto sociale dagli stessi dipartimenti promosse, coerente con le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo.
2. I Dipartimenti sono istituiti secondo criteri di affinita' disciplinare e di omogeneita' dei corsi di studio e dei dottorati a essi afferenti, nonche' tenendo conto delle dimensioni e delle specificita' dell'Ateneo.
3. L'afferenza ai dipartimenti del personale accademico e di ricerca e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, sulla base di criteri di omogeneita'/affinita' del Dipartimento stesso con l'attivita' didattica e di ricerca del docente, per fine e/o per metodo, tenendo conto delle dimensioni e delle specificita' dell'Ateneo.
4. Sono organi del Dipartimento:
a. il direttore di Dipartimento;
b. i presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, se nominati;
c. il Consiglio di Dipartimento;
Il consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il direttore di Dipartimento, puo' istituire nell'ambito dei dipartimenti ulteriori organi di coordinamento e attribuire ulteriori ruoli e specifiche funzioni.
5. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

 
Art. 13.
Direttori di Dipartimento

1. Il direttore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento stesso, ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento dello stesso e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento.
In particolare il direttore di Dipartimento:
a. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, predisponendo il relativo ordine del giorno;
b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
c. puo' nominare delegati e istituire commissioni e gruppi di lavoro;
d. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale del Dipartimento, avvalendosi della collaborazione dei delegati, dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di indirizzo, se nominati.
e. si occupa di espletare le procedure per l'accreditamento e la valutazione;
f. cura i rapporti con le parti sociali al fine di monitorare i bisogni formativi del mercato del lavoro di riferimento;
g. e' membro di diritto del Senato accademico e del consiglio di amministrazione;
h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
2. Il direttore di Dipartimento viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del suo Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In casi di necessita' o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilita' di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la direzione potra' essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a quattro mesi, a un professore di seconda fascia.
3. Il direttore di Dipartimento dura in carica per la stessa durata del CdA che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e puo' essere rinnovato per un massimo di tre mandati consecutivi.

 
Art. 14.
Presidenti dei consigli di corso di laurea

1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, d'intesa con il direttore del Dipartimento interessato, tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di laurea dura in carica per la durata del consiglio di amministrazione vigente.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.

 
Art. 15.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' presieduto dal direttore del Dipartimento che lo convoca ed e' composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo; inoltre, partecipa al Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli studenti eletto tra i rappresentanti dei singoli corsi di studio. Al Consiglio di Dipartimento possono partecipare senza diritto di voto i ricercatori a tempo determinato e i membri del consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parita' prevale il voto del direttore.
3. Sono compiti del Consiglio di Dipartimento:
a. la formulazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree honoris causa;
d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, ferme restando le disposizioni del presente statuto;
e. nel caso in cui un corso di laurea sia privo del pertinente Consiglio di corso di cui all'art. 16 del presente statuto, il Consiglio di Dipartimento di afferenza ne svolge le relative funzioni. In tali casi, partecipano, se convocati, senza diritto di voto anche i docenti a contratto.

 
Art. 16.
Consiglio di corso di laurea

1. Nei Dipartimenti che comprendono piu' corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea.
2. Il Consiglio di corso di laurea, qualora istituito, e' presieduto dal Presidente che lo convoca ed e' composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, dalla rappresentanza studentesca, nonche' dai docenti a contratto senza diritto di voto. Al Consiglio di corso di laurea possono partecipare senza diritto di voto i membri del consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di corso di laurea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. I consigli di corso di laurea:
a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca;
b. forniscono parere in merito alla programmazione e organizzazione delle attivita' didattiche, in conformita' con le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di Dipartimento;
c. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalita' di ammissione;
d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalita' di ammissione.

 
Art. 17.
Direttore della ricerca

1. Il Direttore della ricerca e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del suo Presidente. E' membro di diritto del Senato accademico e della Commissione ricerca di Ateneo.
2. Il Direttore della ricerca opera in coerenza con la pianificazione strategica di Ateneo e ha il compito di:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca in collaborazione con i dipartimenti;
b) favorire lo sviluppo di interconnessioni ai fini di ricerca con realta' nazionali e internazionali;
c) coordinare a livello complessivo di ateneo le attivita' dei diversi dottorati di ricerca in collaborazione con i dipartimenti e con i coordinatori di ciascun dottorato;
d) promuovere la valutazione della qualita' della ricerca;
e) coordinare il monitoraggio delle attivita' di ricerca;
f) promuovere azioni che possano contribuire alla diffusione e alla visibilita' delle attivita' di ricerca svolte in ateneo.

 
Art. 18.
Collegio dei revisori dei conti
e revisione contabile del bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'universita' e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione.
2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. La revisione contabile del bilancio dell'universita' e' affidata a societa' iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob.

 
Art. 19.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo le modalita' previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da almeno cinque membri di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. La loro nomina spetta al consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del nucleo di valutazione e' nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

 
Art. 20.
Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza (OdV) e' composto da tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del suo Presidente, previa verifica dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita'. L'OdV rimane in carica per la durata di tre esercizi consecutivi e puo' essere rinominato.
2. UNINT puo' nominare un proprio referente a cui l'OdV puo' rivolgersi ai fini dell'espletamento dei propri compiti.
3. L'OdV deve possedere i seguenti requisiti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo:
a) autonomia e indipendenza;
b) onorabilita';
c) professionalita';
d) continuita' d'azione.
4. All'OdV sono attribuite le responsabilita' di cui al decreto legislativo n. 231/2001; pertanto, gli sono conferiti tutti i poteri necessari alla vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da UNINT. A tal fine, e' assicurata all'OdV la collaborazione da parte di tutte le strutture appartenenti a UNINT. L'OdV puo' proporre al consiglio di amministrazione variazioni finalizzate a incrementare l'efficacia del Modello.
5. All'OdV compete la raccolta delle notizie inerenti alle violazioni effettive o tentate del codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure interne e degli altri strumenti organizzativi.

 
Art. 21.
Il Presidio di qualita' di Ateneo

1. Il Presidio di qualita' di Ateneo e' costituito con decreto rettorale ed e' composto da membri del personale docente, membri del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza studentesca. E' membro di diritto il direttore amministrativo.
2. Il Presidio di qualita' di Ateneo opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo sull'assicurazione della qualita'. In particolare:
a. e' responsabile della promozione della cultura della qualita' con riferimento alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale;
b. supporta le strutture di Ateneo nella predisposizione di efficaci processi di assicurazione della qualita', anche attraverso iniziative di formazione/informazione, predisponendo linee guida e appositi documenti di supporto;
c. supervisiona e monitora l'esecuzione delle procedure di AQ;
d. redige la relazione annuale sullo stato del sistema di AQ e delle altre attivita';
e. redige il documento di autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di sede in funzione della visita di Accreditamento periodico.

 
Art. 22.
Le commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, una per Dipartimento, sono nominate per ogni anno accademico con decreto del direttore del Dipartimento d'intesa con il rettore e sono composte da un numero uguale di docenti e studenti.
2. Le commissioni paritetiche docenti-studenti hanno il compito di:
a. favorire il confronto costruttivo con la componente studentesca;
b. sottoporre al Nucleo di valutazione, al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio di corso di laurea, se istituito, proposte di miglioramento della qualita' e dell'efficacia delle strutture didattiche;
c. svolgere attivita' di divulgazione delle politiche di qualita' messe in atto dall'Ateneo a favore degli studenti;
d. monitorare l'andamento degli indicatori volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di Dipartimento;
e. esprimere un parere in merito all'attivazione di nuovi corsi di laurea all'interno del proprio Dipartimento;
f. redigere annualmente una relazione sulla base della SUA-CdS, della rilevazione delle opinioni degli studenti e da altre fonti rese disponibili dall'Ateneo.

 
Art. 23.
Il Comitato unico di garanzia
per le pari opportunita'

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunita' e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.
2. La composizione del Comitato, le modalita' per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

 
Art. 24.
La Commissione ricerca di Ateneo

1. La Commissione ricerca di Ateneo e' preposta alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di ricerca dell'Ateneo, in coerenza con le indicazioni del consiglio di amministrazione e gestisce i fondi assegnati annualmente al fondo per la ricerca scientifica di Ateneo (FRSA) in sede di bilancio preventivo.
2. La Commissione ricerca di Ateneo e' composta dal rettore, che la presiede, da un docente rappresentante del Dipartimento, dal delegato del rettore alla ricerca e da un membro delegato del consiglio di amministrazione.
3. La Commissione ricerca di Ateneo si riunisce periodicamente e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. L'attivita' della Commissione di ricerca di Ateneo e' disciplinata da un apposito regolamento.

 
Art. 25.
Commissione per la terza missione/impatto sociale

1. La Commissione terza missione/impatto sociale di Ateneo ha l'obiettivo di promuovere, favorire e supportare lo svolgimento di attivita' finalizzate a garantire il contributo dell'Ateneo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' civile.
2. La Commissione terza missione/impatto sociale e' composta dal Presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede, dal Presidente dell'Istituto degli studi politici «San Pio V», dal rettore o suo delegato alla Terza missione, da uno o piu' docenti rappresentanti del Dipartimento e dal rappresentante degli studenti in Senato accademico.
3. L'attivita' della Commissione terza missione/impatto sociale e' disciplinata da un apposito regolamento.

 
Art. 26.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori di ruolo e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassativita'.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 3 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
5. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta di soggetti interni o esterni all'universita'. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.
6. Il Collegio e' composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro ateneo.
7. I membri esterni e i loro supplenti sono designati tra una rosa di nominativi, proposti dal rettore, dal Senato accademico che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di ateneo.
8. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.
9. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici, e salvo nei casi di non disponibilita' di altre persone della medesima categoria, non puo' essere rinnovato consecutivamente.
10. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, in composizione variabile secondo modalita' definite nel regolamento di Ateneo di cui al comma 11.
11. Le modalita' di funzionamento del Collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 delle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente;
12. Per eventuali procedimenti disciplinari avverso i docenti a contratto e' competente il Senato accademico.

 
Art. 27.
Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'universita' nonche' dai ricercatori di ruolo. Sono altresi' impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Inoltre possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione o del rettore, sentito il Senato accademico, incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita' straniera.
3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente e del principio del merito e della valutazione comparativa, da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.
4. Le modalita' per l'attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato sono disciplinate dalle norme del codice civile e da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 28.
Professori

1. Il ruolo dei professori dell'universita' si articola in due fasce:
a. professori di prima fascia;
b. professori di seconda fascia.
2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali.
3. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

 
Art. 29.
Ricercatori e ricercatori a tempo determinato

1. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato delle universita' statali.
2. Ai ricercatori e ai ricercatori a tempo determinato e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

 
Art. 30.
Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Universita' degli studi internazionali di Roma, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali.
2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
 
Art. 31.
Dipartimenti e corsi di studio

1. Il consiglio di amministrazione delibera l'attivazione, la disattivazione e il cambio di denominazione dei dipartimenti.
2. L'universita' puo' istituire, in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi ordinamenti didattici sono stabilite dalla normativa vigente in materia e dal regolamento didattico di Ateneo.
3. L'universita' puo' altresi' istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 
Art. 32.
Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Universita' secondo le norme del presente statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Senato accademico, nei consigli di Dipartimento e nei consigli di corso di laurea, qualora previsti. Il rappresentante degli studenti in Senato puo' essere invitato a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti di prioritario interesse per gli studenti.
2. E' inoltre prevista una rappresentanza studentesca nel presidio di qualita' di Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nei gruppi di gestione Assicurazione qualita' dei singoli corsi di studio e nel Comitato unico per le pari opportunita'.
3. Il rappresentante degli studenti in Senato accademico partecipa alle riunioni della Commissione terza missione/impatto sociale.
4. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai servizi dell'Ateneo.
5. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia, dal codice etico di Ateneo e dal regolamento di disciplina.

 
Art. 33.
Difensore civico

1. Il consiglio di amministrazione valuta l'istituzione della figura del Difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.
2. Il Difensore civico e' nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.

 
Art. 34.
Strutture dell'Ateneo

1. Le strutture didattiche di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal consiglio di amministrazione secondo le procedure definite dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le strutture didattiche e scientifiche promuovono le proprie attivita' in linea con le indicazioni definite dal Senato accademico e dalla Commissione ricerca.

 
Art. 35.
Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Universita' sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti per attivita' di formazione UNINT di qualunque natura, i proventi di attivita' e progetti di ricerca, formazione e cooperazione nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno a essa devoluti a qualunque titolo.
2. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato a un Istituto di credito di notoria solidita' scelto dal consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

 
Art. 36.
Bilanci

Il consiglio di amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

 
Art. 37.
Regolamento generale di amministrazione,
finanza e contabilita'

Il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita' disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio.

 
Art. 38.
Personale tecnico-amministrativo

Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico amministrativo, dirigente e del direttore amministrativo dell'universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 39.
Codice etico

La UNINT adotta il codice etico che, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'universita', promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.
Il codice etico e' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

 
Art. 40.
Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute, con la presente versione dello statuto, modifiche al testo previgente inerenti alla composizione degli stessi.
Successivamente alla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalita' previste dal presente statuto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.