Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61
Testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Sospensione dei termini in materia di adempimenti
e versamenti tributari e contributivi

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 ((annesso al)) presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ((e delle trattenute)) relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni ((previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,)) di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
((4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato.))
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, ((non si applicano)) le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti ((sospesi ai sensi del presente comma)).
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni ((previste dal testo unico)) di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1 ((nonche' alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni)), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione((, pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,)) si provvede ai sensi dell'articolo 22.
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalita' per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ((e degli importi)) sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresi' le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale ((distribuiti)) a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9((,)) valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo
unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel
caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non
trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta. 1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3.I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5. Abrogato.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica»:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1°ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e
devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.»
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1°gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7. - 9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. - 12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento»:
«Art. 9 (Potenziamento dell'accertamento in materia
doganale). - Omissis
3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia
delle dogane ai fini della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione,
diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,
oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono
anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste, in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le
modalita' determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato. L'agente della riscossione, con
raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale
e' stato notificato l'atto di accertamento, informa il
debitore di aver preso in carico le somme per la
riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede
all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al
comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione
con le modalita' determinate con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis,
tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica
degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli
atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi
di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione
contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di
pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al
comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da
3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa
solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1°gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 792, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Omissis
792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1°gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli
enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate
patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691,
della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1°settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia
di titolo esecutivo decorso il termine utile per la
proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento alle
azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del
1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate
degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con
l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del
medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati
alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016,
n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello
successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla
notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 233, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
«233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
per cento annuo; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
Omissis
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 3, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 recante
«Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo
2014, n. 23»:
«Art. 12 (Sospensione dei termini per eventi
eccezionali). - 1. Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati
da eventi eccezionali, comportano altresi', per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse
disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Omissis.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica
delle cartelle di pagamento durante il periodo di
sospensione di cui al comma 1.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a 158
e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025»:
«Omissis
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
tale data, possono essere definite con il pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e
delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella
misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153
avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli
articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
155. Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite con il
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza
alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o
versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
Omissis
166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza
di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul
pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre
2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento
di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta
cui si riferiscono le violazioni.
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento
delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di
contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
170. La procedura non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un
processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni
di cui al comma 166 gia' contestate in atti divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione dei
commi da 166 a 172.
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla
data di entrata in vigore della presente legge e non si da'
luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate possono essere definite le modalita' di attuazione
dei commi da 174 a 177.
179. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con
adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di
constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31
marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella
misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli
atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di
cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate
successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi
previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle
sanzioni irrogate.
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano
anche agli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il
pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo
delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro
il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della
prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non
derogate.
183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
184. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a
183.
185. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia
delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 130.
186. Le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla
Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha
la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al
valore della controversia. Il valore della controversia e'
stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado, la controversia puo' essere definita con il
pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso
di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima
o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata
alla data di entrata in vigore della presente legge, le
controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in
caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in
caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o
comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la
competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per
intero relativamente alla parte di atto confermata dalla
pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le
disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto
annullata.
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia
fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio, possono essere definite con il pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
191. Le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni non collegate al tributo possono essere definite
con il pagamento del 15 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza della competente
Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,
depositata alla data di entrata in vigore della presente
legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri
casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle
sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle
sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato
definito anche con modalita' diverse dalla presente
definizione agevolata.
192. La definizione agevolata si applica alle
controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge e per le quali alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le
controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007,2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la
presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a
191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,
entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20
dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del
contribuente, le rate di cui al primo periodo successive
alle prime tre possono essere versate in un massimo di
cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere
dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di
dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di
versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
calcolati dalla data del versamento della prima rata. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di
versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona
con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e
con il pagamento degli importi dovuti con il versamento
della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed
effettuato un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione
agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi
titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da'
comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate
ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la
definizione stessa. Gli effetti della definizione
perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere della definizione
agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10
ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha
l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado,
in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo
periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del
presidente della sezione o con ordinanza in camera di
consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le
spese del processo restano a carico della parte che le ha
anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per
undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore della presente
legge e il 31 ottobre 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata
deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le
modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del
comma 198, l'eventuale diniego della definizione e'
impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha
dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e'
motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e'
chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il
termine per impugnare il diniego della definizione e per
chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla
notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal
coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli
per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte
salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
203. Con uno o piu' provvedimenti del direttore della
competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di
attuazione dei commi da 186 a 202.
204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai
commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi
tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui
all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il
31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il
medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti
degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la
pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30
aprile 2023, ai soli fini statistici.
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente
articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo
del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli
eventuali accessori.
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al
termine per il versamento della prima rata. e' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o
di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
210. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007,2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
211. Si applica, in quanto compatibile con la presente
disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
212. Le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia
delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 130.
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30
settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito dell'intervenuta definizione
transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
214. La definizione transattiva di cui al comma 213
comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le
sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto
dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
215. La definizione transattiva si perfeziona con la
sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme
dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
intervenuto tra le parti.
216. e' esclusa la compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
rinuncia agevolata non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate, ancorche' eccedenti rispetto a
quanto dovuto per la definizione transattiva.
217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
218. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007,2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
219. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare
l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle somme
dovute a seguito di accertamento con adesione o di
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla
data di entrata in vigore della presente legge e per le
quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata
la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione,
mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle
conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla
medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il
versamento integrale della sola imposta.
220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto
entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo
con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza
il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo
di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati
dal giorno successivo al termine per il versamento della
prima rata. e' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
221. In caso di mancato perfezionamento della
regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si
producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il
competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e
sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi
la cartella deve essere notificata entro il termine di
decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui si e' verificato l'omesso versamento
integrale o parziale di quanto dovuto.
221-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,
entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti,
l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221
alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo
ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata
di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti
locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter,
15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito
internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini
statistici.
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche'
compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente
discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli
enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco
delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui
all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori,
sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in
ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti,
deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare
gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
223. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222
e' sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso
comma 222.
224. Per il rimborso delle spese di notificazione della
cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione
tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure
esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da
quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e
annullate ai sensi del comma 222, l'agente della
riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla
base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31
dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente
ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e
delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal
20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico
del bilancio dello Stato.
225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da
4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 232, 233,
235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025;
«Omissis
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1°novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
per cento annuo; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Omissis
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita
dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma
232.
Omissis.
237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Omissis
241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.
Omissis
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese
ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente
revocate;
Omissis
250. A seguito del pagamento delle somme di cui al
comma 231, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono
avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e
dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il
versamento.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 119, comma 8-bis,
secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - "Omissis
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione
di «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP
S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3,
subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
Omissis.»
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 

«ALLEGATO 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Misure urgenti in materia di
giustizia civile e penale

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forli' e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forli', sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, ((salve quelle)) che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, ((salve quelle)) che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, e' sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' i termini di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e' altresi' sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' nei seguenti casi:
1) procedimenti a carico di persone detenute, ((salvi i casi)) di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, puo' svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalita' di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione puo' motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del servizio
sanitario nazionale:
«Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di
cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48
ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione
al sindaco di questo ultimo comune, nonche' al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di
residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo e' adottato nei confronti dei cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite
il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico della unita' sanitaria locale e'
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da'
comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per
gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del
presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta
impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu'
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti
nonche' al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e
sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il
trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza
di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta
a registrazione.»
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale
della maternita' e sull'interruzione volontaria della
gravidanza»:
«Art. 12 - La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge e'
fatta personalmente dalla donna.
Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di
chi esercita sulla donna stessa la responsabilita'
genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri
tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti
e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette
giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e
tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a
causa di un grave pericolo per la salute della minore di
diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per
ottenere in via di urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto
anni le procedure di cui all'art. 7, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale
o la tutela.»
Si riporta il testo degli articoli 283, 351 e 373 del
codice di procedura civile
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice d'appello, su istanza di parte
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente
fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare
un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna
ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in
relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle
parti.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta o
riproposta nel corso del giudizio di appello se si
verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere
specificamente indicati nel ricorso, a pena di
inammissibilita'.
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e
non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con
la sentenza che definisce il giudizio.»
«Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).
- Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma
dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non
impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di
appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono
adottati con ordinanza collegiale. Se nominato,
l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto
in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in
camera di consiglio, rispettivamente, davanti
all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito
dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte di
appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il
collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se'
per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale e assegna alle parti un termine per note
conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione e'
stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire.»
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso
per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
tribunale in composizione monocratica o al presidente del
collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del
decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte,
ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio
senza ministero di difensore o non si sia costituita nel
giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso
decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere
disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione.».
Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
«Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie in
materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita'
nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate
dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
tribunale della circoscrizione territoriale in cui e'
compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le
impugnative consentite per quanto concerne le elezioni
provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
della provincia. Le azioni popolari e le impugnative
consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono
di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in
materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di
pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della
notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e'
di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio e'
immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo'
essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore
dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal
prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal
tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro
cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo
giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza
nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte
soccombente e il procuratore generale presso la corte di
appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto della sentenza, fissa l'udienza di discussione.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il
risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della
giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che
subito ne cura la notificazione, senza spese, agli
interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per
le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in
ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.»
«Art. 23 (Delle azioni in materia di eleggibilita' e
incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
- 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha
proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo
24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia
stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente
trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente
dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte
soccombente e il procuratore generale presso la corte di
appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del
cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio
elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.»
«Art. 24 (Dell'impugnazione delle decisioni della
Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato
attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede la Commissione elettorale
circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente e'
lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato
direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o
era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto,
anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente per territorio, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione
della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i
cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini
interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti
i termini del procedimento sono ridotti alla meta' fatta
eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in
ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente
della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli
interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.».
Si riporta il testo dell'articolo 304, comma 6, del
codice di procedura penale.
«Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1-5. Omissis.
6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303,
commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero
3-bis) e i termini aumentati della meta' previsti
dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i
due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
7. Omissis.»
Legge 22 aprile 2005, n. 69, recante «Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
aprile 2005, n. 98.
Si riporta il testo dell'articolo 51-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure
alternative). - 1. Se la persona sottoposta a misura
alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di
determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza,
nella cui giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne da'
immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza
affinche' decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione
o revoca della misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la
provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare
l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il
provvedimento di sospensione perde efficacia se la
decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti.»
Si riporta il testo degli articoli 303, 308 e 392 del
codice di procedura penale:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni
ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice
dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo
grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono
decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena della
reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci
anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado
di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c)
senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero
3-bis). Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado,
ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente
dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione
del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del procedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.»
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare [c.p.p. 281,
282, 283] perdono efficacia quando dall'inizio della loro
esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio
dei termini previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive [c.p.p. 287, 288, 289, 290]
non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono
efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice
nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte
per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la
rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo
periodo del presente comma.
2-bis.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad
altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di
altre misure interdittive.»
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e
all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.»
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile»:
«Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. E'
inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal
soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi
all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo
1-ter.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la
complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il
comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua
definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di
un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo
della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con
la notificazione dell'atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la
procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, di parte civile o di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto
legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in
giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori
dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali
che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei
tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da
irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita'
delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di
procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e
82 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel
giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi
dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di
cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre
gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,
valutata anche in relazione alle condizioni personali della
parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno
quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali
eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto.
3.»
Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali). - 1. Il periodo trascorso in malattia o in
quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di
comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle
modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) Omissis;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.»
 
Art. 3

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa,
contabile, militare e tributaria

1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, ((salve quelle)) che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
 
Art. 4

Misure urgenti in materia di sospensione dei
procedimenti e dei termini amministrativi

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa ((o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione)) nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio ((2023)) e del 25 maggio 2023. ((E' facolta' delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonche' i concorsi per il personale della protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilita' della spesa nell'anno 2023;
d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonche' i procedimenti connessi al funzionamento dell'attivita' propria delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attivita' di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023.))

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresi' sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facolta' delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonche' di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.))
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
((3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.))
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorita' per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al piu' ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalita' agile, il periodo di assenza dal servizio e' considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del ((testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unita' di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonche' le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresi' prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.
((6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi.))
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ((In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.))

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n.
221.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 37 (Congedo straordinario). - Omissis
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni.
Omissis.»
Si riporta il testo degli articoli 7, 11, 13, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
«Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma
stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta
del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui
all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,
finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per
ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la
cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o
significativita' ai fini della rilevazione statistica,
configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.
I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi
dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del
bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli
oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.»
«Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di
lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT.»
«Art. 13(Programma statistico nazionale). - 1. Le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono
stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici
predisposti a livello regionale.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto
dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la
garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2
dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del
presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni
comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle
quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7,
e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai
fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le
unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta
l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo
7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. Il programma statistico nazionale comprende
un'apposita sezione concernente le statistiche sulle
pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o
controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi
pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il
programma statistico nazionale comprende i dati utili per
la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 136 e
136-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Omissis
136.Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro
dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle
risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per
ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste
dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano
impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare
esecuzione.
136-bis.Nel caso di mancato rispetto del termine di
affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma
136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 31
dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo
provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero
per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse
finalita' previste dal comma 135. I comuni beneficiari del
contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad
affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile
dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di
monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato
rispetto del termine di cui al periodo precedente,
verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le
somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, della
legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti»:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni
di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni
di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno
2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni
di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno
2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98
milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per
l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56
milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro
per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi -
Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi -
Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150
milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per
l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro
per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40
milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione
di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di
euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024,
223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro
per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41
milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per
l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65
milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per
l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per
l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa
la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di
dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della
circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50
milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per
l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100
milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per
l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni
di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno
2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di
euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di
euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale:
125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro
per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024,
245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di
euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno
2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88
milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per
l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79
milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per
l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi
per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della
silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9
milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro
per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026
per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e
4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto
2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021,
di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di
euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno
2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7
milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di
importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari
per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021,
di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023,
di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno
2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per
cento del relativo costo, di interventi destinati alla
realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale
sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione
dei trasporti e in particolare nel settore marittimo,
nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto
(GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative
capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle unita'
navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a
partire dai terminali di rigassificazione nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al
comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di
contributi in favore delle imprese del settore ferroviario
merci e della logistica che svolgono le proprie attivita'
sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al
finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento,
dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di
movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei
terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella
misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi
ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del
comma 2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai
sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di
intervento e le modalita' e le condizioni di erogazione
dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare
riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione
sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e
relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione
della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia
residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di
adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi
o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici,
se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui
alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto
conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di
alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale
pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo. (6)
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini
di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti
di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma
2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e
dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle
risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui
al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi
dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono
corso dalla data di notifica della decisione di
autorizzazione della Commissione europea. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato
non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere
destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le
modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari in coerenza con il principio dell'assenza di
un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.»
Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina»,
convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2022,
n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - Omissis
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi presente decreto
e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per
l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500
milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le
risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita'
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi
prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al
presente comma possono accedere, secondo le modalita'
definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16
del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis."
 
((Art. 4 bis
Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti
di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite
dagli eventi alluvionali
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili e' sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 124, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale».
«Art. 124 (Criteri generali). - Omissis
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio
oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione.»
 
((Art. 4 ter
Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che
disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture
colpiti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 e' sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonche' nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli da 29-bis a 29-
quaterdecies, 208, 214, 216, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:
«Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle migliori
tecniche disponibili). - 1. L'autorizzazione integrata
ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato
all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni
sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle
BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma
9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della
emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorita'
competente utilizza quale riferimento per stabilire le
condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti
pubblicati dalla Commissione europea in attuazione
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, possono essere
determinati requisiti generali, per talune categorie di
installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche'
siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I
requisiti generali si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate,
salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione in base ad una
semplice verifica di conformita' dell'istanza con i
requisiti generali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati
entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni
sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di
tener conto dei progressi delle migliori tecniche
disponibili e garantire la conformita' con l'articolo
29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento
alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione
ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro
aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma 2
assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni
sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente
non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi
del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti
tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i
requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni
sulle BAT.»
«Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove
installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto
salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le
seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche
di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le
emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o
lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque
sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di
riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorita' competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione
di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite
integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione
integrativa. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.»
«Art. 29-quater (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente,
non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di
decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza
di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione
, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali
successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento
agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma
13, nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle
autorita' competenti in materia ambientale ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai
sensi del comma 7, del presente articolo.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni
pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono
altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio
sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della
pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della
parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale
sono invitate le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche',
per le installazioni di competenza regionale, le altre
amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le
relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di
concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, per le
installazioni di competenza statale, o il parere delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto
riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli
impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio
motivato provvedimento, corredato dalla relativa
documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita'
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
9.
10. L'autorita' competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata
ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate
ambientali sostituiscono la comunicazione di cui
all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste dal presente decreto per la
protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale
le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,
prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni
di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi
compresi i valori limite di emissione, in relazione alle
migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi
associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla
base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni
imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13,
al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti
le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza
industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.»
«Art. 29-quinques (Coordinamento per l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un Coordinamento tra i
rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e
provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane
(UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti
dell'ISPRA, nonche', su indicazione della regione o
provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso
l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una
rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al
Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.»
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti
commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
2.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla
Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
interessata in quantita' significativa, in considerazione
della loro natura e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti
di cui ai commi precedenti fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso
una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni
di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino
le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di
riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce condizioni
di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica
disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti
conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia
determinata prestando particolare attenzione ai criteri di
cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente
comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita'
competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione,
per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle
emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita'
di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata
ambientale programma specifici controlli almeno una volta
ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una
volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base
di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto
legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto
trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Le relative prescrizioni sono espressamente riportate
nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente
decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente. Ad
esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
precedenti commi e in particolare del comma 4-bis,
l'autorizzazione puo' disporre la redazione di progetti
migliorativi, da presentare ai sensi del successivo
articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate
ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati,
impegnando il gestore ad individuare le tecniche da
implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies
non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare
che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che
si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela
ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto
6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente
articolo si applica fatta salva la normativa in materia di
benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello
stato del sito indicato nell'istanza, al momento della
cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un
rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente
in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.»
«Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme
di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento
di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad
esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione
in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le
sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
rispetto delle norme di qualita' ambientale,
l'amministrazione ambientale competente, per installazioni
di competenza statale, o la stessa autorita' competente,
per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di
conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma
5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente
prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli
impianti nell'area interessata, tutte le misure
supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1
fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualita' ambientale.»
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e
adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da
ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel
caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili
piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per
ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle
BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove
disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma
4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando
conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni
sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione, l'autorita' competente
verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di
autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso."
«Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e
2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di
controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito
ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai
sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi
di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia
di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica
gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino ne' effetti
sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni
esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.»
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al
comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai
comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli
accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore
provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni
dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure
necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
conformita'.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli
altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
che contiene i pertinenti riscontri in merito alla
conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita'
competente provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in
materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la
salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le
violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla
diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata,
finche' il gestore non dichiara di aver individuato e
risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La
sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura
dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle
medesime condizioni e durata individuate contestualmente
alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non
confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano
determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui
l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui
all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4
sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
garantire il coordinamento con quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio,
e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal
piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le
ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un
anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni
interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo
conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di
incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione
di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE)
n. 1221/2009.»
«Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). - 1. Fatta
salva la disciplina relativa alla responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti
che incidano in modo significativo sull'ambiente, il
gestore informa immediatamente l'autorita' competente e
l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per
limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori
eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone
l'autorita' competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1,
l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche'
adotti ogni misura complementare appropriata che
l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente
responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni
competenti in materia ambientale territorialmente
competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze
ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o
imprevisti. La mancata adozione di tali misure
complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti
dall'autorita' competente e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi,
modalita' e destinatari delle informative di cui al comma
1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui
all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non
permetta di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione in aria.»
«Art. 29-duodecies (Comunicazioni). - 1. Le autorita'
competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno
annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute,
copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei
successivi aggiornamenti, nonche' un rapporto sulle
situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della
autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende
ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese
disponibili telematicamente ed almeno annualmente
l'autorita' competente comunichi al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare le modalita' per
acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui e' concessa una deroga ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorita'
competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni
dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le
relative condizioni imposte.
2. Le domande relative agli impianti di competenza
statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di
cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7
febbraio 2007.»
«Art. 29-terdecies (Scambio di informazioni). - 1. Le
autorita' competenti trasmettono periodicamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione
relativa all'applicazione del presente titolo, ed in
particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e
altre forme di inquinamento e sui valori limite di
emissione applicati in relazione agli impianti di cui
all'Allegato VIII nonche' sulle migliori tecniche
disponibili su cui detti valori si basano, segnalando
eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione
di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il
tipo e il formato delle informazioni che devono essere
messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di
attivita' e inquinanti specifici a cui limitare le
informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla
Commissione europea. Nelle more della definizione di tale
provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con
riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017,
con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente
con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e
formati definiti nel formulario adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare predispone e invia alla Commissione
europea una relazione in formato elettronico
sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e
sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari
di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma
1, rispettando periodicita', contenuti e formati stabiliti
nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede
comunitaria.
2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare garantisce la partecipazione
dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della
direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13,
paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle
intese di cui al comma 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministero della salute e con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare
la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche'
alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a
rendere accessibili i risultati di tale scambio di
informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle
autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti dello
scambio di informazioni. Le attivita' di cui al presente
comma sono svolte di intesa con il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente
alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica
informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al
comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 modalita' di scambio di informazioni tra le
autorita' competenti, al fine di promuovere una piu' ampia
conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro
sviluppo.»
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla
Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata
sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il
recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche'
nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una
discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente
nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di
emissione, rilevata durante i controlli previsti
nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale
violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in
termini di frequenza ed entita', fissati
nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia
relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di
emissione determina anche il superamento dei valori limite
di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica
sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con
la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso
in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e'
necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
colui il quale sottopone una installazione ad una modifica
non sostanziale senza aver effettuato le previste
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui
all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di
trasmettere all'autorita' competente la comunicazione
prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonche' il
gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui
all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al
comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di
comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel
caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni
inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione
amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il
gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore
di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o
inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi
essenziali a caratterizzare i dati di esercizio
dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui
al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza
giustificato e documentato motivo, omette di presentare,
nel termine stabilito dall'autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater,
comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta
dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del
gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di
riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale,
per le violazioni previste dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli
proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo
29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della
violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del
presente articolo, nonche' di cui all'articolo 29-octies,
commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e sono destinati a
potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'articolo
29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a
verificare il rispetto degli obblighi ambientali per
impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le
sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative
a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che
esse non configurino anche un piu' grave reato.»
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata
ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo
o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18,
e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19,
e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento
incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle
procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli
standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico,
indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani
20.»
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi
1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme
restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico
di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti
rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
una convenzione di associazione per la gestione congiunta
del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa
predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
ambito comunale, possono essere realizzati e posti in
esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole,
nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza,
antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative
all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al registro nazionale per la
raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure
semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies
dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con
ISPRA, accessibile al pubblico, i seguenti elementi
identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui
agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.»
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
 
Art. 5
Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche ((statali e
paritarie))
dei territori colpiti dall'emergenza

1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attivita' didattica nelle istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuita' didattica», con ((la dotazione)) di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuita' didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonche' di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) interessate dall'emergenza.
2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) possono altresi' derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attivita' didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonche' ad assicurare la validita' dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
((3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' riconosciuto lo svolgimento delle attivita' di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.))
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. S.O.
Si riporta l'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Omissis
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, nonche' le autorita'
indipendenti. Per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative,
tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni
e servizi omogenei per natura merceologica tra piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
Omissis.»
Si riporta l'articolo 1, comma 583, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Omissis
583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 449e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie
nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati
dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione
realizzato e gestito dalla Consip Spa.
Omissis.»
Si riporta l'articolo 1, comma 512, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilita' 2016):
«Omissis
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014.
Omissis.»
Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»:
«Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico). - 1. In
sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo
biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta
punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il
quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al
consiglio tutti i docenti che svolgono attivita' e
insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti
o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di
religione cattolica e per le attivita' alternative alla
religione cattolica, limitatamente agli studenti che si
avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente
decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei
voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico,
nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno
non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche
ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di
idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato
negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa
tabella reca la conversione del credito scolastico
conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di
corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e'
attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2
dell'articolo 14, sulla base della documentazione del
curriculum scolastico e dei risultati delle prove
preliminari.»
 
Art. 6

Disposizioni in materia di universita'
e alta formazione

1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e curriculari, nonche' lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica((,)) musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attivita' didattiche ed esami con modalita' a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilita'. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalita', assicurano il recupero delle attivita' didattiche, formative e curriculari ((nonche')) di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto gia' versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) alla data del 1° maggio 2023, ((risultano)) residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le universita' di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita ((o il danneggiamento)) delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo e' ripartita tra le universita' in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il ((finanziamento ordinario)) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilita' delle universita' per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le ((istituzioni)) statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita ((o il danneggiamento)) delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo e' ripartita tra le ((istituzioni)) statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Universita' degli studi di Bologna e' incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:
a) istituire un fondo di solidarieta' da ripartire tra il personale dipendente, nonche' in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;
b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalita' logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le ((istituzioni)) statali di alta formazione artistica((,)) musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonche' all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalita' logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
8. I contributi e le provvidenze ((erogati)) ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi ((aggiuntivi)) rispetto a ((quelli)) gia' ((destinati)) alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7((, pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023,)) si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 12 (Costo standard per studente). - 1. Per costo
standard per studente delle universita' statali si intende
il costo di riferimento attribuito al singolo studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di studio,
tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni
dell'ateneo e dei differenti contesti economici,
territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo
standard per studente costituisce parametro di riferimento
per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di
finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel
presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del
modello di calcolo del costo standard di ateneo sono
definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici
di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si
utilizzano come indici di costo gli standard di docenza
previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio
e come costo medio di riferimento, cui parametrare la
dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di
ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione
della dotazione di docenza si utilizza come numero standard
di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria,
scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore
compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per
cento del numero di riferimento previsto in sede di
accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi
della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e'
riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva
stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di
didattica standard della docenza di cui alla lettera a),
parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e
60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico
amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari
ad una unita' di personale per ogni docente come risultante
dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un
numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle
eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi
di studio e un numero di collaboratori ed esperti
linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei
diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base
degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo
altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non
dipendenti dalla numerosita' degli iscritti.
2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard
di docenza di cui al comma 2, letteraa), e' determinata in
modo che rimanga costante quando il numero di studenti e'
compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni
classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui
al comma 6.
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti
economici e territoriali in cui ogni universita' si trova
ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2
e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato
fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo
standard medio nazionale, in base alla diversa capacita'
contributiva degli studenti iscritti all'universita',
determinata tenendo conto del reddito medio familiare della
ripartizione territoriale, di norma a livello regionale,
ove ha sede l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale
distribuzione dei finanziamenti per le universita' statali
sono confermate le assegnazioni gia' disposte per gli anni
2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento
ordinario che, in relazione al costo standard per studente,
sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai
commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti
ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base
al criterio del costo standard per studente e' fissata con
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di
finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il
19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento,
al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al
fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti
sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i
dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO
dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si
provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del
costo standard per studente sulla base dei criteri e
relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a
quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa
accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete
dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale,
fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale
e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini
della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto
degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore
a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il
5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la
quota di finanziamento determinata sulla base del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per
cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per
studente di ateneo e' moltiplicato per il numero di
studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un
numero di anni accademici non superiore alla sua durata
normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo
anno fuori corso.
8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e'
concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4
milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un
contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura
degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei
docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076,
e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2
del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo2 della legge 30 aprile 1985,
n. 163.»
Si riporta l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza
pubblica»:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dallalegge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione
alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita'
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10. - 13.
14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000.
15. - 18.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
gli anni accademici successivi all'anno accademico
1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione
dal servizio del personale delle universita' non sono
soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al
Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore,
dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono
istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di
verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita
relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e'
trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario
nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai
posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in
servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e
astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e'
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di
vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio
vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, e quelli di cui agliarticoli 30, 33 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli
enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati
banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto
1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite
massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non
coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26
e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»
Si riporta l'art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
«Art. 61 (Fondo italiano per la scienza). - 1. Al fine
di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo,
denominato «Fondo italiano per la scienza" con una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo
attraverso procedure competitive ispirate ai parametri
dello European Research Council (ERC), con particolare
riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e
"Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
 
Art. 7

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, ((risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente)) sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che ((sono stati o sono impossibilitati)) a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e' riconosciuta ((dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa per il medesimo evento straordinario.
2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilita' delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilita' dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilita' della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate((, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)).
3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attivita' lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attivita' lavorativa, nel limite massimo di novanta.
4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui ((al secondo)) periodo del comma 1, l'integrazione al reddito e' riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale ((avevano)) un rapporto di lavoro attivo, e' concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 e' concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonche' con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non e' dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto ((da parte dell'INPS)) nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici ((di cui ai medesimi commi da 1 a 8.))
10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 20 milioni ((di euro)) per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalita' di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalita' di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche((, ove necessario,)) mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione
dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi
precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultra settimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attivita',
l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1,
ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita'
accessorie alla retribuzione base, corrisposte con
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e
di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il
quale l'integrazione e' dovuta.»
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali, nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Art. 8 - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori (17), e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui
al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.»
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro»:
«Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i
lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). -
Omissis
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o
avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto
1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta
giorni.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»:
«Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali
ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a
un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale. 6. Con riferimento
all'unita' produttiva oggetto di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero
dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.»
Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - Omissis
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis
203.Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni»:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".»
 
((Art. 7 bis

Rinnovo o proroga dei contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa.))


Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo'
essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici
mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni
di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di
quanto disposto dal primo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.»
Si riporta l'articolo 19, comma 1, del citato decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). -
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a),
nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque
entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica,
organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»
 
Art. 8

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, ((risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano)) esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che ((hanno)) dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e' riconosciuta una indennita' una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. ((L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa((,)) l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici ((di cui al medesimo comma 1)).
3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
 
Art. 9
Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo)
(Omissis)
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) Omissis.»
La comunicazione della Commissione europea 2023/C
101/03, recante il «Quadro temporaneo di crisi e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 17 marzo 2023.
 
Art. 10

Misure urgenti di sostegno
alle imprese esportatrici

1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. e' autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del ((regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,)) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si e' avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato ((alla SIMEST)) per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 1, lettera
d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi»:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
Omissis
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49, lettera
b), della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Omissis
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla lettera d)
del medesimo comma.»
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012, n. C 326.
 
Art. 11

Sospensione di termini in favore delle imprese

1. Per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede ((legale od operativa o unita' locali)) nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
((1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle societa' e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023.))
2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
3. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
((4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attivita' si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attivita' medesima.))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c);
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e
pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'
non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione
europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.»
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
Si riporta il testo dell'articolo 1218 del codice
civile.
«Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). - Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.»
 
Art. 12
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per
il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla
siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022
((1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalita' previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, e' effettuata nel limite della disponibilita' delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalita':
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.
5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro.))

6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
7. La ripartizione di cui al comma 6 e' effettuata secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, e' destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalita' di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.
9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;
b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.
((9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39((, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68)), e' attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.
((10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 5(Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). -1.Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.2. Al fine di favorire la ripresa
economica e produttiva delle imprese agricole di cui al
comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola
o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle
esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle
risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto
capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla
base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da
calcolare secondo le modalita' e le procedure previste
dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; b)
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di
esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento
dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente
tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento
per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni
di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti
in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le
rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi
successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c)
proroga delle operazioni di credito agrario, di cui
all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui
all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture
aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo
di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni
previste al presente articolo i danni alle produzioni ed
alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o
per i quali e' possibile aderire ai fondi di
mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni
sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi,
subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria,
che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La
produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre
integrazioni concessi dall'Unione europea. 4-bis. Ai sensi
della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti:
a)le grandi imprese; b) le imprese in difficolta', ad
eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite
causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali, a condizione che l'impresa sia diventata
un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni
causati dagli eventi in questione; c) i soggetti
destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno. 4-ter. Il regime di aiuto deve essere
attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli
aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite
dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta
dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita'
naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata: a)tenendo conto della somma delle
componenti colture e allevamenti qualora risultino
danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le
strutture aziendali; b)limitatamente alle singole
componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o
solo gli allevamenti.4-quater. Gli aiuti e gli eventuali
altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle
perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre
misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento
dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere
aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli
naturali.4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i
danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo
quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato
una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per
cento della loro produzione media annua o del reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi
nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.4-sexies.
Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione
agricola della singola impresa, purche' il metodo di
calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita
effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione.5.
Le domande di intervento debbono essere presentate alle
autorita' regionali competenti entro il termine perentorio
di quarantacinque giornidalla data di pubblicazione del
decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e di individuazione delle zone
interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.6.
Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese
agricole, di cui al presente articolo, possono essere
adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, con onere della spesa a totale carico del
Fondo di solidarieta' nazionale.»
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173»:
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30
giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'articolo 3. 2. Anteriormente alla data di cu al
comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese
disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto
all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di
conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di
confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali
variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette
procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme,
le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata
conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono
i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini
della verifica delle consistenze aziendali sia necessario
rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del
SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e'
tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del
Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive
modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste
per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo
d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero
delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998. 3.
Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma
2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle
camere di commercio con le modalita' di cui all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 515, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Omissis
515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante «Norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio», in fase di approvazione definitiva da parte
del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il
finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le
modalita' d'intervento del Fondo sono definiti annualmente
nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 4 (Piano di gestione dei rischi in agricoltura).
- 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi
assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a
fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di
danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei
rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano",
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del
numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di
mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base
territoriale e il numero di imprese beneficiarie. 2. Il
Piano e' elaborato anche sulla base delle informazioni e
dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati
dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato,
entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita,
da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) tre
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano; c) un rappresentate dell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un
rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale
agricola rappresentata nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante
della Cooperazione agricola; f) un rappresentante
dell'Associazione nazionale degli organismi collettivi di
difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione
nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); g-bis) un
rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante dell'Istituto
di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). 3. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e' approvato il regolamento di funzionamento
della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione
tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque
denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione
tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato. 4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della
normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del
contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le
procedure di erogazione del contributo ed i criteri di
cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi
dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del
contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di
partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione
distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa o
mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard
minimi; b) area territoriale identificata sulla base delle
proposte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano; c) eventi coperti, garanzia; d) tipo di
coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche,
strutture. 5. Nel Piano possono essere disposti anche: a) i
termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le
diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento
ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed
efficiente delle risorse pubbliche. 5-bis. Al fine di
garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora
entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un
nuovo Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del
piano precedente.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 517, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Omissis
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata
l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale,
intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori
partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di
un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori". 3. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria
del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, destinato agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come
determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria.»
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche
sociali e industriali» convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142:
«Art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate
dalla siccita'). - Omissis
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione
finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 200
milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di
euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia
di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142:
«Art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate
dalla siccita'). - 1. Le imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito
danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal
mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non
beneficiavano della copertura recata da polizze
assicurative a fronte del rischio siccita' possono accedere
agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in
deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di
cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del
medesimo articolo 5.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
possono deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui
manifestazioni sono terminate a tale data. 3. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nelle more
della deliberazione della proposta di cui al comma 2,
verificato il superamento della soglia di danno di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
2004, con le modalita' di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle
somme del riparto a copertura delle spese sostenute in
emergenza dalle imprese agricole per la continuazione
dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra'
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti
dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a
fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al
comma 2. 4. Per gli interventi di cui al comma 1, la
dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale
- interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 200
milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di
euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. 5.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.»
Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del
25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n.1857/2006, e' pubblicato nella GUUE 1° luglio 2014,
n. L 193.
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38»:
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - Omissis
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 428, 430,
443 e 444, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di
innovazione finalizzati all'incremento della produttivita'
nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori
tecnologie disponibili per la gestione digitale
dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni
robotiche, di sensoristica e di piattaforme e
infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la
riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per
l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in
agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Omissis.
430. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste puo' sottoscrivere
con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento di
attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo per la
gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attivita' a
queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime
convenzioni definiscono la remunerazione per le attivita'
svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite
complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le
quali l'ISMEA e la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
prestano le citate attivita' di assistenza e supporto
tecnico-operativo.
Omissis
443. Al fine di contenere i consumi energetici, di
promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa
e l'autoconsumo nonche' di prevenire il dissesto
idrogeologico nelle aree interne, e' consentita agli
imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e
depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti,
sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
444. Per il finanziamento di progetti relativi alle
attivita' di cui al comma 443, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti
per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023,
n. 68:
«Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario».
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo'
essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi
degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 2. Il Commissario provvede, in via
d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia
incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1,
comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Al Commissario straordinario e'
intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese
disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. 3.
Il Commissario, inoltre: a) acquisisce i dati relativi allo
stato di severita' idrica su scala nazionale; b) acquisisce
dalle autorita' concedenti il censimento delle concessioni
di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale
per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e
delle domande di concessione presentate alla data di
entrata in vigore del presente decreto; c) provvede alla
regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli
invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati
alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5; d)
acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di
attuazione del programma degli interventi indicati nei
piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) verifica e
coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure
previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli
sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al comma 4; f) verifica e
monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei
progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato
alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi,
proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in
caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione
delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente
l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti
accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
(g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei
potenzialmente idonei a ricevere interventi per il
ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a
garanzia della tutela delle risorse idriche, degli
ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana,
nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da
finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui
all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il
recupero in alternativa alla dismissione); h) collabora con
le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative
competenze in materia. 4. In caso di inerzia o ritardo
nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui
al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle
regioni o dell'Autorita' di bacino distrettuale
territorialmente competente, informa il Presidente del
Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente
un termine per provvedere non superiore a quindici giorni.
In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa
delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al
Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli
atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi. 5. Per
l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo'
adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati
necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale
correlata al fenomeno della scarsita' idrica, ad esclusione
delle attivita' di protezione civile che sono assicurate
dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo
con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni su cui il provvedimento
incide nonche' alle Autorita' di bacino distrettuali
territorialmente competenti. Il Commissario puo' operare
con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo. 6. Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta
alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composta da un contingente massimo di personale
pari a dodici unita', di cui due unita' di personale
dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga
alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci unita'
di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa
intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario
straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, nonche' del personale in servizio presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La
Struttura di cui al presente comma puo' avvalersi altresi'
fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del
1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza
maturata all'interno della pubblica amministrazione nel
settore della gestione delle risorse idriche e degli
invasi, cui compete un compenso fino a un importo massimo
annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali
ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa
alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 873.591 per
l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Restano
fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e
le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, per la realizzazione degli interventi
infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del
medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il
dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione
degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario
straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma
11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e del Commissario unico nazionale per la
depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 qualora gia' nominati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i
compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica,
nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico,
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma
1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,
Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023. 7-bis.
Il Commissario straordinario, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021
per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del
sistema acquedottistico del Peschiera, e' autorizzato
all'apertura di una contabilita' speciale per le spese di
funzionamento e di realizzazione, in conformita' con le
procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da
convenzione, senza oneri per il Commissario.»
 
((Art. 12 bis

Interventi urgenti in aree
con soprassuoli boschivi

1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo
di presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del
progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita'
fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento
progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere
aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri
titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,
l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I
lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio
medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non
sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 5.
Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia
la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del
soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su
immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base
alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto
all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. La regione
esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo'
tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori,
a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni
sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero
a comuni, purche' gli enti destinatari della delega
dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di
garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,
ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono
i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma
1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli
140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere
b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano,
l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia
corredata della documentazione di cui al comma 3,
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro
quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la
conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni
contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al
soprintendente la documentazione presentata
dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e
da' comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al
soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il
soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'. 9. Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da
parte del soprintendente senza che questi abbia reso il
prescritto parere, l'amministrazione competente provvede
comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su
proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata,
salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entita' in base a
criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti,
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19,
comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il
termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che
l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo'
richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla
regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad
acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti
indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta
del rilascio in via sostitutiva e' presentata al
soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica e'
trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso
il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente
allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti
pubblici territoriali interessati e, ove esistente,
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o
l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
 
((Art. 12 ter

Verifiche antimafia

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerita' gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 92, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»:
«Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).
- Omissis
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei
casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni
dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti,
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 96, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia). - 1. Presso il Ministero
dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, di seguito denominata
«banca dati». 2. Al fine di verificare la sussistenza di
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati e'
collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
 
Art. 13

Interventi urgenti in materia sanitaria

1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, e' autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilita' recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ((ripartite tra le regioni)). I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attivita' professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti e' computato proporzionalmente al periodo di attivita' svolta su base annua.
3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del ((regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ((ai tempi prescritti)) dallo stesso articolo 9.
4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali ((e di tali)) movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)»:
«Art. 20 - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di euro 34.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettera
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 555, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Omissis.
555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro
dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per
la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e
l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in
base alle effettive disponibilita' di bilancio.
L'incremento di cui al presente comma e' destinato
prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a
valere sui citati 24 miliardi di euro
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 263, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Omissis
263. Ai fini del finanziamento del programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro
dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e per il trasferimento delle
risorse, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilita' del bilancio dello Stato. La
ripartizione dell'incremento di cui al presente comma
avviene sulla base della composizione percentuale del
fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno
2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in
conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267.
L'accesso alle risorse di cui al presente comma e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria
disponibilita' a valere sui citati 32 miliardi di euro.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato
nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato
attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi
su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il
paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.»
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 357 a 360
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«Omissis
357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di
cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all'articolo16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, e'
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite
358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi,
l'Agenzia di cui al comma 357 puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di
comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per un contingente massimo di quindici
unita'. Il Ministro della salute puo' altresi' disporre
presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le
modalita' previste all'articolo 1, comma 308, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a
un massimo di quindici unita' di personale dipendente del
Ministero della salute. I contributi alle spese previsti
all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai
fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti,
ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per la formazione continua e degli ulteriori
organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007
nonche' le spese per il personale derivanti dall'attuazione
dei commi da 357 a 360.
359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di
fare fronte tempestivamente e con completezza agli
ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del
relativo personale e' determinata in sessanta unita' di
personale di ruolo, di cui quarantotto unita' di personale
non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia e' autorizzata
a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione,
nei limiti della dotazione organica rideterminata dal
presente comma e del finanziamento complessivo di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato
dai contributi di cui al comma 358.
360. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con
i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui
al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni.
Omissis.»
La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2018, n. 25.
Il regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale, e' pubblicato nella GUUE 31
marzo 2016, n. L 84.
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera
b), 9 e 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134,
recante «Disposizioni in materia di sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a),
b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
Omissis
b) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui
all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, gia'
istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero
della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di
seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale
internet dei sistemi informativi veterinari;
Omissis.»
«Art. 9 (Identificazione e registrazione degli animali
e degli eventi). - 1. L'operatore di bovini, equini, ovini,
caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere
all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun
animale detenuto conformemente al regolamento, al
regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di
esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i
tempi e le modalita' indicati nel manuale operativo.
2. Le deroghe alle modalita' di identificazione degli
animali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035,
potranno essere autorizzate con le modalita' di cui al
manuale operativo.
3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione
di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminali
e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere
d) ed e), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035,
l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano
la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.
4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse
di quelle di cui al comma 1, deve garantire la
identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o
insiemi di animali con le modalita' indicate nel
regolamento e nel manuale operativo, nonche' nel decreto
previsto dall'articolo 16, comma 3.
5. L'operatore deve registrare in BDN entro sette
giorni dall'evento, le informazioni inerenti
all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle
movimentazioni in ingresso e in uscita, nonche' alla morte
degli animali identificati sia singolarmente che per
insiemi, con le modalita' indicate nel manuale operativo.
Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono
registrate entro sette giorni dall'identificazione.
6. L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla
ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli
animali detenuti oppure del documento di identificazione
individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro
quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla
comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini
registrati, la comunicazione e' fatta anche all'organismo
competente al rilascio del documento di identificazione
dell'equino.
7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il
documento di identificazione individuale per le specie
animali per cui esso e' previsto dal regolamento, con le
modalita' e i tempi di cui al regolamento e suoi atti
delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo.
8. In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale,
l'operatore deve consegnare il documento di identificazione
individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta
giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio
competente per la verifica, invalidazione e distruzione.
Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di
morte di equini per i quali il documento non e' stato
rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi
dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti
per almeno un anno dall'evento.
9. La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto
l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento
provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni
dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento
di un equino, l'evento e' registrato entro sette giorni
dalla verifica di identita'.
10. L'operatore provvede alla registrazione in BDN di
tutte le informazioni inerenti agli animali identificati
singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di
animali, nonche' agli eventi che li riguardano, con i tempi
di cui al presente articolo e con i modi previsti nel
manuale operativo anche ai fini della generazione del
registro della propria attivita' nella stessa BDN. Tale
registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale
cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione
e registrazione degli animali.
11. Alle condizioni, con i tempi e con le modalita'
riportati nella normativa di riferimento dell'Unione
europea e nazionale, in caso di illeggibilita' o
smarrimento del documento unico di identificazione a vita
di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo
di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del
sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.
12. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro
Stato dell'Unione europea provvede affinche' tali animali
siano identificati individualmente conformemente al
regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, al
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e con le
modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 16,
comma 3.
13. L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello
identificativo in un luogo chiaramente visibile in
prossimita' di ogni apiario, con le modalita' indicate nel
manuale operativo.
14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il
censimento annuale con le modalita' indicate nel manuale
operativo.»
«Art. 18 (Sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni agli articoli 8 e 9). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo
di conservazione della documentazione prevista all'articolo
8, commi da 1 a 5, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per
ciascun documento non conforme.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
dello stabilimento di provenienza che non adempie
all'obbligo di compilazione in BDN del documento di
accompagnamento degli animali movimentati previsto
all'articolo 8, comma 7, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro
per ciascuna movimentazione irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
dello stabilimento di provenienza che entro sette giorni
non annulla in BDN il documento di accompagnamento
informatizzato di cui all'articolo 8, comma 7, se la
relativa movimentazione non e' effettuata, oppure non
rettifica in BDN le informazioni errate inerenti al
movimento in uscita, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per
ciascuna movimentazione irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
animali che non adempie agli obblighi di identificazione
previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi
nella dichiarazione di nascita degli equini, se e' comunque
garantita la rintracciabilita', e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La
sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di
tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione
individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso
sia prevista tale identificazione ai sensi dell'articolo 9,
comma 4.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
animali che non adempie agli obblighi di identificazione
previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi e
le mancate dichiarazioni di nascita degli equini, se e'
impossibile l'identificazione e la rintracciabilita'
dell'animale e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. La
sanzione e' applicata:
a) per ciascun animale irregolare, nel caso di
tipologie animali per cui e' prevista l'identificazione
individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso
sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo
9, comma 4.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9,
commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per le
irregolarita' relative a ciascun documento o a ciascun
evento non comunicato.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione
europea che non identifica tali animali ai sensi
dell'articolo 9, comma 12, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro
per ciascun animale non identificato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui
all'articolo 9, comma 13, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro
per ciascun apiario irregolare.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di
apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale
previsto dall'articolo 9, comma 14, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300
euro a 3.000 euro per ciascun apiario.».
 
Art. 14

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione

1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023((,)) negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' incrementato di 1 euro.
2. ((Per il fine di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione)) del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:
a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
b) attivita' di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la societa' in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attivita' delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.
3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalita' di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 101, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
 
Art. 15

Criteri di remunerazione per i servizi educativi,
socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorita' ad interventi a domicilio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1.Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore deldecreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
1-bisI soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo
le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimoarticolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di
controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2.In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le
modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis - 2-ter.
2-quater.Le regioni stipulano accordi con le fondazioni
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico privati, che sono definiti con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano
altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
agliarticoli 41e43, secondo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che
l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a
prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di
attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione
regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche'
sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo
conto nella remunerazione di eventuali risorse gia'
attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies.In caso di mancata stipula degli accordi di
cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
cui all'articolo 8-quaterdelle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.»
 
Art. 16
Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive
nelle aree colpite dall'alluvione
1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, e' destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con ((decreto)) dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente ((nel cui territorio sono situate)) le infrastrutture interessate, e' ((adottato)) un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo ((di cui al comma)) 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorita' politica delegata in materia di sport puo' avvalersi ((della societa' Sport e salute S.p.a.)), con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante «Misure
urgenti per interventi nel territorio», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9:
«Art. 15 (Misure urgenti per favorire la realizzazione
di impianti sportivi nelle periferie urbane). - 1. Ai fini
del potenziamento dell'attivita' sportiva agonistica
nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree
svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di
rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la
sicurezza urbana, e' istituito sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e
30 milioni di euro nel 2017.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 362, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis
362. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo
«Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione
del relativo capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio
per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate
all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita'
individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, facendo salve le procedure in corso.
Omissis.»
 
Art. 17

Misure di sostegno al comparto turistico per
la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, ((i parchi di divertimento)), gli agriturismi e il settore fieristico, nonche' della ristorazione ((e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)).
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri ((derivanti)) dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 366, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.
Omissis.»
 
((Art. 17 bis

Misure compensative in materia di prevenzione degli
incendi a sostegno delle attivita' economiche

1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attivita' medesime, purche' in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
2. L'idoneita' delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attivita', deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
«Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 30 luglio 2010, n. 122»:
«Art. 4 (Controlli di prevenzione incendi). - 1. Per le
attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando,
prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione
certificata di inizio attivita', corredata dalla
documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la
completezza formale dell'istanza, della documentazione e
dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne
rilascia ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A
e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con
metodo a campione o in base a programmi settoriali, per
categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale
pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso
termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla
normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque
giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso
di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita
tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C,
il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa
prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa
antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi
detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle
visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al
presente comma, in caso di esito positivo, il Comando
rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di
cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal
Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che
prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi
collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando
stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali
procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del
presente decreto in caso di modifiche che comportano un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare
nuovamente le procedure previste dal presente articolo
ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di
strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di
sicurezza precedentemente accertate.»
«Art. 5 (Attestazione di rinnovo periodico di
conformita' antincendio). - 1. La richiesta di rinnovo
periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni,
il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del
presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e'
effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio
corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale
ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71,
72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al
comma 1 e' elevata a dieci anni.».
 
Art. 18

Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi piu' urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) ((del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche' per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 ((del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018)), e' incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".»
Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - Omissis
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante
«Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica» convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 gennaio 2023 n. 6:
«Art. 12-bis (Misure a favore dei territori delle
Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022). - 1.
Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli
eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio
dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in
parte del territorio delle province di Ancona e
Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte
settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla
provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a),
b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse
di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita'
speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, e
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1
della medesima ordinanza. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 730, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
730. Ad integrazione delle risorse assegnate a
legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi
meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri
del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del
territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e
dei comuni situati nella parte settentrionale della
provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona,
e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e,
limitatamente al ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono
trasferite nella contabilita' speciale aperta per
l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata
al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della
medesima ordinanza.
Omissis.»
 
Art. 19

Procedure di somma urgenza
e di protezione civile

1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
((2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 140 e 229, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici»:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi
di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a
determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata
incolumita', ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o
altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima
sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti, il
soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre
l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e,
comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che
dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata
esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi
o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma
urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i
servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi
e delle forniture di somma urgenza puo' essere affidata in
forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli
articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la
ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli
stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di
somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente
finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti
dall'evento, e comunque per un termine non superiore a
quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il
termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed
entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti
possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto
per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque
ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato
lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi
dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta' di prevedere
ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
possono essere affidati in deroga alle seguenti
disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire
l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti
per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi,
caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente
entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente
alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti
della stazione appaltante o dell'ente concedente, per
consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente
necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche
estranei alle stazioni appaltanti medesime, purche'
dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa
programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e
servizi, per consentire alle stazioni appaltante di
affidare l'appalto anche in assenza della previa
programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti
la semplificazione della procedura di affidamento e
l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del
contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea;
e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per
consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor
prezzo.
12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli
appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli
eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del
predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza
del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto
codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del
presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie
di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi
e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b)
e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018;
b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente
articolo e' stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente e' identificata nel
soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6
dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo
n. 1 del 2018.»
«Art. 229 (Entrata in vigore). - Omissis
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati
acquistano efficacia il 1°luglio 2023.
Omissis.».
Si riporta il testo dell'articolo 25 comma 2, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
recante «Codice della protezione civile»:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - Omissis
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 191, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese). - Omissis
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a
terzi, su proposta del responsabile del procedimento,
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento
della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194,
comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta
da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e'
data contestualmente all'adozione della deliberazione
consiliare.
Omissis.»
 
Art. 20

Proroga di termini per i comuni
colpiti dagli eventi alluvionali

1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' prorogato al 31 luglio 2023.
3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 30 giugno 2023.
4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, e' prorogato al 31 luglio 2023.
((4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarieta' comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 settembre.
4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 31 dicembre.
4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 15 novembre.
4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonche' per le relative unioni di comuni, province e citta' metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e' prorogato di sessanta giorni.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, lettere
d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis
449.
Omissis
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio,
per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni successivi
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati
dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per
ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di
appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme
che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo,
risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento
del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o,
in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Omissis
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente trasporto disabili
della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). -
"Omissis
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al
comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 227, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - "Omissis
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il
30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)»:
«Omissis
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1°marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 187, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione). - Omissis
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle
operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita',
puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota
del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della
determinazione dell'ammontare definitivo della quota del
risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 187, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione). - Omissis
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non
puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'articolo 193.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 193, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). -
Omissis
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
La deliberazione e' allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo.
Omissis.»
Si riporta il testo degli articoli 151, comma 8, 170,
comma 1, e 233, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 151 (Principi generali). - Omissis
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Omissis.»
«Art. 170 (Documento unico di programmazione). - 1.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con
riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita'
previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio
2014. Il primo documento unico di programmazione e'
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1°gennaio 2015.
Omissis.»
«Art. 233 (Conti degli agenti contabili interni). - 1.
Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli
altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il
conto della propria gestione all'ente locale il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
Omissis.».
Si riporta il testo dell'articolo 139, comma 1, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice
di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124»:
«Allegato 1 - Articolo 139. Presentazione del conto
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di
sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla
legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o
comunque dalla cessazione della gestione, presentano il
conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
Omissis.»
 
((Art. 20 bis

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi' applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalita' diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie del Servizio nazionale della protezione civile.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 2 agosto 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7.Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8.Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).»
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 agosto 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3.Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4.Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5.Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6.Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di
cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7.Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8.Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9.La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10.Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
 
((Art. 20 ter

Commissario straordinario alla ricostruzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessita' e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonche' delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo e' determinato, altresi', il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo' avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualita' di subcommissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarita' della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - Omissis
3. A decorrere dal 1°gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica»:
«Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici). - Omissis
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni
professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di
Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello
dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento
dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece
tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti
dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di
cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e'
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis
2.Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui aldecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 agosto 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 25(Ordinanze di protezione civile). - 1.Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3.Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4.Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5.Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6.Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di
cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7.Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8.Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9.La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10.Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis
14.Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 4 e 5-ter,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - Omissis
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
Omissis
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo11dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le
strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4,
mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di
amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico
delle stesse. Per il personale appartenente ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2,
deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a
prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza
provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza
del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza
pregiudizio per il trattamento economico fondamentale
spettante al dipendente medesimo.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis
6-bis.Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
Omissis.»
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 222, S.O.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
sistema giudiziario»:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - Omissis
7.Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Omissis
200.Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
 
((Art. 20 quater
Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e' istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed e' composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.))

 
((Art. 20 quinquies

Fondo per la ricostruzione nei territori delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.
4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis.
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
«Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina»:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - Omissis
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui alcomma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16
del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.»
 
((Art. 20 sexies

Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))


Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e' pubblicato
nella GUUE 14 dicembre 2012, n. L 143.
Si riporta il testo dell'articolo 1341, secondo comma,
del codice civile:
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilita' , facolta' di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.»
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia»:
«Art. 6 (Sanzioni). - Omissis
2.Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un
conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'articolo 3, comma 5".
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.»
 
((Art. 20 septies

Procedura per la concessione e l'erogazione dei
contributi per la ricostruzione privata

1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall'autorita' statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»:
«Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza
energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si
procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
5-bis.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.
9. - 10.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»
Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»:
«Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini
dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione
certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi
di costruire che non configurano una variazione essenziale,
a condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione
degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e
dalle altre normative di settore.
3.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5.
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente
Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto
idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. e' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui al presente Capo,
senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.»
«Art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' in alternativa al
permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione
certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la segnalazione certificata di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e
dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova
segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la segnalazione e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. e' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
segnalazione certificata di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.».
Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge del 16
gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.»
 
((Art. 20 octies

Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorita' per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosita' idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonche' gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresi' l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilita'.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita' economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia' realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo e' attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, e' individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del 6 luglio 2023.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione»:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi
10 e 10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2,
comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 868, della
legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«Omissis
868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge del 16
gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.»
Il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229,
recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 14 e 53-bis, comma
3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»:
"Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al Piano
complementare
1. Le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione
degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle
relative al rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche'
al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri
sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.
59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente
decreto.
1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da
adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla
ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-
2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali
non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e
7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono
individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.»
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). - "Omissis
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Si riporta il testo dell'articolo 117, comma 5 della
Costituzione:
«Art. 117 - Omissis
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 120, comma 2 della
Costituzione:
«Art. 120:
Omissis
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici»:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. e' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite
complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita'
speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta,
provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere
previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. e'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 525, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis
525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli
articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo
decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e
degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da
adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i
necessari poteri sostitutivi di programmazione e di
realizzazione degli interventi, e definisce le modalita',
anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 11.1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici» convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - Omissis
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della
societa' di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione
degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10
previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore
idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli
altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie
nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui
allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n.
205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli ulteriori
interventi e' affidato al Segretario generale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in
qualita' di Commissario straordinario di governo. Per
l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma
525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario
puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in
relazione alla portata e al numero degli interventi
sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del personale
dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di
enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, dotate di specifica competenza
tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e
7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto
dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere,
previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo
determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei
mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di
personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita'
svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale previsti dalla
normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel limite
di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri
per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono
posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I
compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla
societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al
presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi,
entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima
societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario
generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene
automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e
n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48,
commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229»:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - Omissis
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
Omissis.»
 
((Art. 20 novies

Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, puo' individuare lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della societa' ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima societa' provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualita' di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalita' di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa societa' ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la societa' ANAS S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalita' di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter puo' avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici»:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - 1. Per l'applicazione del codice le
soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e
per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorita'
governative centrali indicate nell'allegato I alla
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dalle autorita' governative centrali che
operano nel settore della difesa, quando gli appalti
concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla
direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea
sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono
composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice
quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi,
oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' l'importo
cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento
dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione
delle forniture omogenee o il progetto di prestazione
servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari
o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo
per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato
di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli
onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre
forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte
nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le
disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi
ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita', le
stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se
una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni
relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori
ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se
una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni
relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se
una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni
relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali e l'altra non e' soggetta a tali disposizioni, ne'
a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari o alle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori
speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa
e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.»
Si riporta il testo dell'articolo 25 comma 2, lettere
b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante
«Codice della protezione civile».
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - Omissis
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
Omissis
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 868, della
legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«Omissis
868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.). - Omissis
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma
3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una
quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello
stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento
per spese non previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari e non inserite nel quadro economico di
progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i
quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022,
la quota di cui al precedente periodo non puo' superare il
9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi".
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante,
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Omissis
162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.»
 
((Art. 20 decies

Disposizioni in materia di trattamento
e trasporto dei materiali

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli inter- venti di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato e' ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto e' effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile»:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.»
Si riporta il testo dell'articolo 184 e dell'articolo
183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:
«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini
dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo
183, comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e
della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di
servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se
diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera
b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. La corretta
attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla
base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020,
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare notifica immediatamente alla
Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della
direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.»
«Art. 183 (Definizioni). - 1.Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
Omissis
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore)
Omissis.»
Si riporta l'Allegato C alla Parte Quarta del citato
decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152:
«Allegato C - Operazioni di recupero.
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche
R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti
metallici
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre
l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).»
Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici»:
«Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i
presupposti fissati dai commi seguenti, dandone
motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle
caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e
delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le
stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle
consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte
anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso,
extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei
seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
richiesta di quest'ultima; un'offerta non e' ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche
sostanziali. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa
i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la
procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore
obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e'
altresi' consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo'
essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto di appalto iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano
gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.»
Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in
mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146,
150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura
civile e alle modalita' di notificazione previste dalle
norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili
con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata
direttamente dal competente ufficio con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta
elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono
consentite la consultazione telematica e l'estrazione,
anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non
risulta valido o attivo, la notificazione deve essere
eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito,
per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei
termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si
intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per
il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certificata del
destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al
periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet
della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena
operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
avere un indirizzo di posta elettronica certificata da
inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere
eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei
soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge,
di un parente o affine entro il quarto grado di cui
all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del
presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le
notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente,
l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini
delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della
richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del
contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del contribuente non risulta valido o attivo,
si applicano le disposizioni in materia di notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, comprese le disposizioni del
presente articolo diverse da quelle del presente comma e
quelle del codice di procedura civile dalle stesse non
modificate, con esclusione dell'articolo 149-bisdel codice
di procedura civile.»
Si riporta il testo l'articolo 177, comma 4, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 177 (Campo di applicazione e finalita'). -
Omissis
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
Omissis.»
Si riporta il testo l'articolo 178 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 178 (Principi). - 1. Al fine di rafforzare il
riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono
istituiti regimi di responsabilita' estesa del produttore
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del
presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti,
per singolo regime di responsabilita' estesa del
produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo
178-ter, e sono altresi' determinate le misure che
includono un sistema di restituzione dei prodotti dopo
l'utilizzo e dei rifiuti derivanti dagli stessi nonche' la
successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita'
finanziaria per tali attivita'.
2. Sono fatte salve le discipline di responsabilita'
estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III
del presente decreto. La responsabilita' estesa del
produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la
responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti
specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure
appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti
ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare
che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita'
di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4
dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo,
contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e
facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e
riciclati per favorire la corretta attuazione della
gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto
dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio
multiplo.
4.I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi
sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo
dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che ne
derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione
del pubblico le informazioni relative alla modalita' di
riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al
sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di
responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e
disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata.»
Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e'
pubblicato nella GUUE 22 giugno 2020, n. L 198.
Si riporta il testo dell'articolo 256 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro»:
«Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1.I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 254,
delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle
lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.
L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di
inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
di cui al comma 4.»
 
((Art. 20 undecies
Disposizioni per il recupero della capacita' produttiva nelle zone
colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023
1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalita' del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.))


Riferimenti normativi

Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77.
Per il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 10.
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi».
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1.Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2.Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis.A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui
al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente».
 
((Art. 20 duodecies

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».))

 
Art. 21

Disposizioni urgenti in materia di beni mobili
giacenti e in materia di giochi

1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui ((all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 301, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale»:
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca). - Omissis
4.Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto
confiscati per il delitto di contrabbando, qualora
l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta
non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono
acquisiti al patrimonio dello Stato.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 295-bis, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43:
«Art. 295-bis (Sanzioni amministrative per le
violazioni di lieve entita'). - Nei casi previsti dagli
articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non
supera euro 3.999,96 (lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila) e non ricorrono le
circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si
applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi
articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore
di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine
dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione
non puo' essere comunque inferiore a euro 516 (lire un
milione).
La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' se
ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo
comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333si
osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal
presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base
alle medesime disposizioni, e' competente l'autorita'
giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui
circoscrizione la violazione e' stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli
indicati nel primo comma conservano rilevanza penale
sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non
superi euro 3.999,96 (lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila), per la presenza delle
circostanze aggravanti indicate all'articolo 295, secondo
comma, queste ultime restano soggette al giudizio di
equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze
attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati
esteri.»
Si riporta il testo dell'articolo 301, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43:
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca). - 1.Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto
ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile
procedere alla confisca delle cose di cui al periodo
precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro,
beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il
condannato ha la disponibilita', anche per interposta
persona.
Omissis»
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione, e' pubblicato nella GUUE 10
ottobre 2013, n. L 269.
Si riporta il testo dell'articolo 337 del regolamento
di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, recante
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi doganali»:
«Art. 337. - Per la vendita delle merci e dei mezzi di
trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza
o sentenza dell'autorita' giudiziaria o con decisione
amministrativa, si osservano le disposizioni delregolamento
per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene
pecuniarie e delle spese di giustizia approvato con regio
decreto 15 novembre 1868, n. 4708.
Di regola viene incaricato della vendita il contabile
che tiene la gestione della contravvenzione, al quale e'
data facolta' di vendere atrattativa priva tale cose
confiscate quando il valore di stima non sia superiore a
lire 500.000
Lo stesso contabile ha pure facolta' di restituire al
contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai
diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il
valore proprio.
I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o
fossero di speciale fattura per il contrabbando delle
merci, non possono essere alienati se non siano prima
ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.
Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di
confine non possono mai essere venduti per il consumo nello
Stato per somma inferiore all'ammontare dei diritti stessi.
Gli oggetti confiscati che per qualsiasi causa non
possano essere alienati od utilizzati dall'Amministrazione,
vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito
processo verbale da unirsi agli atti del processo.»
Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2.Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".»
Si riporta il testo dell'articolo 337, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale»:
«Art. 337 (Ripartizione dei proventi delle pene e dei
prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe,
ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla
vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono
devolute per meta' all'erario.
L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come
segue:
a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori,
sino ad un massimo di euro 25,82 (lire cinquantamila) per
ogni impiegato o militare accertatore e per ogni
accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai
militari della guardia di finanza verra' versato al Fondo
di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi
con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale
doganale o al fondo di previdenza del personale degli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei
Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o
al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli
scopritori appartengano al personale delle dogane o a
quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori
chimici o alla guardia di finanza. Se la scoperta delle
infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al
personale anzidetto, questa quota e' devoluta al fondo di
assistenza per i finanzieri;
c) due parti al fondo costituito a disposizione del
direttore generale delle dogane e imposte indirette con
l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi
in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando,
con le norme di cui all'art. 119 del R.D. n. 20 del 26
gennaio 1896;
d) tre parti, con un massimo di euro 1,55 (lire
tremila), al capo servizio da cui dipende il personale che
ha scoperto l'infrazione;
e) cinque parti, con un massimo di euro 2,58 (lire
cinquemila), al ricevitore della dogana che ha la gestione
della violazione.
La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a),
d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b),
secondo l'appartenenza degli scopritori.»
 
Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di ((9,07 milioni)) di euro per l'anno 2024 ((e di 2,84 milioni di euro)) per l'anno 2028.
3. Agli oneri derivanti dagli ((articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7)), 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
 b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo ((di quota parte delle minori spese)) derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.