Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2023 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 27 luglio 2023
Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 riguardanti nuove disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia R.C. auto (IPER). (Provvedimento n. 135).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'art. 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicita', le modalita', i contenuti e i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'art. 5 (Autorita' di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;
Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Considerata l'esigenza di prevedere nuovi contenuti e nuove modalita' e termini per l'invio dei flussi relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per i settori autovetture, motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati;

Adotta
il seguente provvedimento:

Indice

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017).
Art. 2 (Pubblicazione).
Art. 3 (Entrata in vigore). Allegati:
Nuovo allegato 1 (Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari gia' emanate, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'Autorita' promuove ai fini della conoscenza del mercato assicurativo).
Allegato 9 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture).
Allegato 10 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli).
Art. 1
Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio
2017

1. All'art. 3 (Ambito di applicazione), dopo il comma 2 e' aggiunto il comma «3. Per le informazioni di cui al titolo II, Capo III, il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall'IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte.».
2. Nell'art. 5 (Politica delle informazioni statistiche), al comma 3, viene aggiornato il riferimento «art. 5, comma 2, lettera m), del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008» con «art. 5, comma 2, lettera o), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018».
3. Dopo l'art. 10 (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche) e' aggiunto il seguente Capo:
«Capo III
Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per i settori autovetture, motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati
Art. 10-bis (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture). - 1. Per il settore delle autovetture ad uso privato l'IVASS effettua mensilmente un'indagine campionaria dei prezzi al dettaglio della garanzia r.c. auto praticati dalle imprese nel mese precedente e acquisisce informazioni sui principali elementi che concorrono alla determinazione del prezzo effettivamente pagato.
2. L'IVASS, sulla base dei dati forniti dall'ANIA rilevati dalla banca dati SITA (Sistema informatico targhe assicurate), individua il campione di polizze dall'insieme delle coperture sottoscritte nel mese di riferimento e trasmette mensilmente a ciascuna impresa il relativo campione selezionato.
3. Nei successivi dieci giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 2, l'impresa trasmette all'IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell'allegato 9 e con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento.
Art. 10-ter (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli). - 1. L'indagine di cui all'art. 10-bis e' estesa anche a ciclomotori e motocicli a uso privato.
2. Nei successivi dieci giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 1, l'impresa trasmette all'IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell'allegato 10 e con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento.».
4. All'art. 13 (Entrata in vigore), comma 1, dopo le parole «Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.» sono aggiunte le seguenti "L'art. 10-bis entra in vigore il 1° agosto 2023." e "L'art. 10-ter entra in vigore il 1° ottobre 2024.".
5. E' abrogata la lettera e) (indagine IPER sull'andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla lettera al mercato del 4 dicembre 2013) dell'allegato 1.
6. Sono aggiunti gli allegati 9 (Istruzioni per la compilazione dell'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture) e 10 (Istruzioni per la compilazione dell'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli).»
 
Allegato 1
Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari
gia' emanate, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi
che l'Autorita' promuove ai fini della conoscenza del mercato
assicurativo.

Risultano in vigore le seguenti raccolte dati relative a rilevazioni o indagini statistiche:
a) premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali, raccolti dalle imprese di assicurazione di cui alle circolari ISVAP n. 365/S del 1° marzo 1999, n. 387/S dell'8 ottobre 1999 e n. 461/S del 21 dicembre 2001, alla lettera al mercato ISVAP del 25 marzo 2010 e alla lettera al mercato IVASS del 25 novembre 2014;
b) premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all'estero e dalle societa' estere controllate, di cui alla circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001 e alla lettera al mercato ISVAP del 17 giugno 2011;
c) acquisizione di informazioni sulla struttura organizzativa della liquidazione dei sinistri r.c. auto di cui alle circolari ISVAP n. 308 del 26 settembre 1997 e n. 401/D del 3 marzo 2000;
d) dati tecnici del ramo r.c. auto e natanti - portafoglio diretto italiano, di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2015.
 
Allegato 9

Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 10

Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2023

Il consigliere: Cesari