Estratto determina n. 502/2023 del 17 luglio 2023
Medicinale: FOSCARNET TILLOMED. Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. Confezioni: «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 050107010 (in base 10); «24 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 050107022 (in base 10). Composizione: principio attivo: foscarnet. Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti: MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House, Strand Road - Portmarnock, Co. Dublin - Irlanda; Siegfried Hameln GmbH - Langes Feld 13 - 31789 Hameln - Germania. Indicazioni terapeutiche: «Foscarnet Tillomed» deve essere utilizzato solo in pazienti con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS): malattia pericolosa per la vita o per gli occhi causata da citomegalovirus (CMV). Il trattamento con «Foscarnet Tillomed» deve essere somministrato solo se e' stato rilevato il citomegalovirus; per infezioni mucocutanee acute causate da herpes virus resistente all'aciclovir (HSV). La terapia con «Foscarnet Tillomed» deve essere somministata se non ci sono alternative terapeutiche accettabili dal punto di vista medico. A causa del profilo di rischio del principio attivo, e' necessaria una rigorosa indicazione. In caso di ricaduta, la resistenza all'aciclovir deve essere riesaminata.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 050107010 (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 49,18; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 81,17. Confezione: «24 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 050107022 (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 393,44; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 649,33. Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Foscarnet Tillomed» (foscarnet) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn). La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilita', ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Foscarnet Tillomed» (foscarnet) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |