Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 luglio 2023 |
Modifica del decreto 4 maggio 1999, recante: «Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 giugno 2023, n. 83, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 83 del 2023, che dispone che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonche' ogni attivita' di accertamento effettuata in conformita' a tali disposizioni»; Visto il comma 2-bis dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 83, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la disposizione di cui al menzionato comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ivi previsto e che fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007; Considerato che il predetto decreto non e' stato adottato e che, conseguentemente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente al 31 dicembre 2007, le quali prevedono che si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, con cui sono stati individuati gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione di Governo, e, in particolare, l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Modifica dell'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e' eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il seguente Stato: «Svizzera». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2023
Il Ministro: Giorgetti |
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