Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 luglio 2023, n. 97 |
Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, reso nell'adunanza del 17 maggio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2023;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 53 del medesimo decreto, individuando: a) le tipologie dei dati e le finalita' del trattamento; b) le categorie di interessati; c) i responsabili del trattamento; d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le condizioni per la comunicazione e per la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni; e) le operazioni di trattamento nonche' i termini e le condizioni per la conservazione dei dati; f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' degli interessati.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4.-4-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari): «Art. 65 (Trattamento dei dati personali). - 1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualita' di titolari del trattamento. 2. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 154 (Compiti). - 1.-3. (Omissis). 4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 5. - 7. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per l'articolo 65 del citato decreto legislativo 10/10/2022, n. 150, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 53 e 63 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 53 (Programmi di giustizia riparativa). - 1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.». «Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. 2. Per ciascun distretto di Corte di appello e' istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Citta' metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. 3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. 4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. 5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. 6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.». |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attivita' preliminari»: le attivita' precedenti il primo incontro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo; b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'articolo di cui all'articolo 63, commi 1 e 5 del decreto legislativo, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa; c) «Codice»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in relazione a nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, uno o piu' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento; e) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; f) «esito riparativo»: qualunque accordo di cui all'articolo 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo; g) «giustizia riparativa»: ogni programma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; h) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, che ha conseguito la qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, del decreto legislativo; i) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto che svolge attivita' di formazione; l) «Ministero»: il Ministero della giustizia; m) «partecipanti al programma»: i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo; n) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo; o) «Regolamento» il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); p) «servizi per la giustizia riparativa»: l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 42, comma 1, lett. f), del decreto legislativo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 42, 45, 54, 59, comma 9 e 63 commi 1 e 5 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 42 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore; b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui morte e' stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; c) persona indicata come autore dell'offesa: 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato; d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa; e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire la relazione tra i partecipanti; f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa; g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. 2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.» «Art. 45 (Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa). - 1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell'offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunita', quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse.». «Art. 54 (Attivita' preliminari). - 1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi. 2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.» «Art. 59 (Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa). - 1.-8. (Omissis). 9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica. 10. (Omissis).». «Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. 6. Omissis.». |
| Art. 3
Tipologie di dati trattati
1. I Centri raccolgono e trattano, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento, le seguenti tipologie di dati personali: a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero identificativo dei documenti personali, nonche' account name e nickname, solo ove necessari per lo svolgimento del programma); b) dati relativi al programma (tipologia dello stesso, modalita' e cronologia delle attivita' preliminari e degli incontri, accordi ed esiti); c) dati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento necessari allo svolgimento del programma. 2. I predetti dati vengono raccolti dai Centri nell'ambito: a) delle attivita' preliminari al programma, tra cui la raccolta, in forma scritta, del consenso alla partecipazione al programma, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo; b) dello svolgimento degli incontri di cui all'articolo 55 del decreto legislativo; c) dello specifico incontro in cui si raggiunge l'esito riparativo di cui all'articolo 56 del decreto legislativo; d) della fase esecutiva degli accordi relativi all'esito simbolico di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo. 3. I dati di cui ai commi che precedono sono contenuti, in relazione alle esigenze del programma, in documenti analogici o digitali e anche in forma di fonovideoregistrazione, quando vi e' l'esigenza di documentare elementi comportamentali per i quali la verbalizzazione non appare esaustiva.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 48, 55 e 56 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 48 (Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa). - 1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa e' personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti. 2. Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacita' di discernimento, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. 3. Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilita' genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'eta', valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacita' di agire del minore. 4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e' espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e' espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso e' espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile. 5. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato. 6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.». «Art. 55 (Svolgimento degli incontri). - 1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza. 2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessita' del caso. 3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacita', fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2. 4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.» «Art. 56 (Disciplina degli esiti riparativi). - 1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo puo' essere simbolico o materiale. 2. L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.». |
| Art. 4
Finalita' del trattamento
1. I dati verranno trattati per le seguenti finalita': a) organizzazione, conduzione e gestione del programma di cui all'articolo 53, del decreto legislativo, e degli esiti dello stesso, di cui all'articolo 57, nel rispetto dell'articolo 43, comma 1, lettera e), del decreto legislativo da parte del mediatore esperto; b) riscontro alle richieste dell'autorita' giudiziaria procedente ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo, del Ministero ai sensi degli articoli 61, comma 1, e 66 del decreto legislativo, nonche' delle Autorita' garanti interessate, nell'esercizio delle loro potesta' previste dalle normative vigenti, limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, del presente regolamento; c) comunicazioni all'autorita' giudiziaria procedente nei casi di cui agli articoli 55, comma 4 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo; d) rilascio all'interessato di certificazioni relative alla partecipazione e all'esito del programma, duplicati, copie o estratti della documentazione dal medesimo fornita; e) attivita' statistiche, di analisi, di vigilanza e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all'effettivo impatto della presente regolamentazione; f) attivita' di formazione dei mediatori esperti e dei mediatori esperti formatori; g) rilascio ai soggetti di cui alla lettera f) di certificazione relativa all'attivita' prestata nei servizi per la giustizia riparativa; h) adempimento ai conseguenti e correlati obblighi di legge, amministrativi, contabili o fiscali.
Note all'art. 4: - Per gli articoli 53 e 55 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, vedi note rispettivamente agli articoli 1 e 3 del presente decreto. - Si riporta il testo degli articoli 43, 57, 61, comma 1, e 66 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 43 (Principi generali e obiettivi). - 1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi: a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa; b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa; c) il coinvolgimento della comunita' nei programmi di giustizia riparativa; d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa; e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attivita' svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa; f) la ragionevolezza e proporzionalita' degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti; g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimita' rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa; h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma. 2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunita'. 3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed e' gratuito. 4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa e' sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignita' di ogni persona. Puo' essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.». «Art. 57 (Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria). - 1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorita' giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attivita' svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. 2. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.». «Art. 61 (Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa). - 1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis.». «Art. 66 (Vigilanza del Ministero della giustizia). - 1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attivita' svolta. E', in ogni caso, nella facolta' del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. 2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.». |
| Art. 5
Categorie di interessati
1. Gli interessati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i) del Codice, sono le persone fisiche partecipanti al programma di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo. 2. Sono altresi' interessati le persone fisiche che partecipano alla fase degli esiti riparativi di cui all'articolo 56 del decreto legislativo nonche' i soggetti estranei al programma i cui dati personali sono stati acquisiti per le finalita' essenziali dello stesso.
Note all'art. 5: Abrogato - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Art. 4 (Definizioni)(55) (59) In vigore dal 19 settembre 2018 [1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;(47) c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;(56) e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;(57) f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;(58) g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;(58) h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;(48) l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti; q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;(54) b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;(49) c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;(50) d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;(51) e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;(54) g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;(52) l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita'; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente; g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.(53) 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.]. - Per gli articoli 45 e 56 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, vedi note rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente decreto. |
| Art. 6
Titolare e responsabile del trattamento
1. Il Centro, titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo, nell'ipotesi in cui si sia dotato di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 127, 128 e 173 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero ancora mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto, individua, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, i responsabili del trattamento dei dati personali nei soggetti che, in forza di tali accordi, svolgono l'attivita' di mediatore esperto per conto del Centro.
Note all'art. 6: - Per l'articolo 65 del citato decreto legislativo 10/10/2022, n. 150, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 127, 128 e 173 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 127 (Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente: a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E; b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverra' senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando e' utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando. 3. L'avvenuto affidamento del servizio e' reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. E' possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui all'articolo 173 contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.». «Art. 128 (Servizi alla persona). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono. 2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 3. L'affidamento deve garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita', la disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore. 5. Le finalita' di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe. 6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76. 7. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.». «Art. 173 (Servizi sociali e altri servizi assimilati). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128, 129, 130 e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.». - Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106): «Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore). - 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner. «Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.». |
| Art. 7 Comunicazione dei dati. Pubblicazione di informazioni e dichiarazioni
1. I dati possono essere comunicati, per le sole finalita' e nei casi di cui all'articolo 4, con l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee ad assicurare il rispetto della normativa di cui al Regolamento ed al Codice, esclusivamente ai seguenti soggetti: a) mediatori esperti, limitatamente al programma; b) partecipanti al programma e soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente alle comunicazioni essenziali allo svolgimento del programma; c) autorita' giudiziaria che ha disposto l'invio al Centro per l'avvio del programma o che comunque ne acquisisce la relazione finale o gli esiti, limitatamente ai dati confluiti nelle relazioni di cui all'articolo 57, commi 1, primo periodo, e 2, del decreto legislativo e funzionali alle stesse, salva la trasmissione di ulteriori dati dei partecipanti, in presenza della loro richiesta e consenso, ove tali dati siano contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo. 2. La pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo, e' ammessa solo con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. In tal caso l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata agli interessati dai Centri, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, contiene espressa menzione del rilascio del consenso anche ai fini della pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni di cui al primo periodo ad opera dei partecipanti, per fini riconducibili all'esercizio del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione. 3. E' sempre ammessa, per le finalita' attribuite dalla normativa vigente al Ministero nell'esercizio delle potesta' previste dalle normative vigenti in materia di attivita' statistiche, di analisi e di monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa, con specifico riferimento anche all'effettivo impatto della presente regolamentazione, la trasmissione dei dati, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare i soggetti, o, comunque, la trasmissione di dati non personali. 4. La comunicazione dei dati alle Autorita' garanti interessate, per l'esercizio delle loro potesta' previste dalle normative vigenti, e' consentita soltanto quando, nei casi previsti dalla legge, l'interessato abbia attivato l'intervento delle medesime Autorita'. 5. La comunicazione dei dati all'autorita' giudiziaria, anche differente dall'autorita' procedente, o ad altra autorita' che a abbia l'obbligo di riferire alle predette, da parte del mediatore esperto, in applicazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo, in assenza di consenso, puo' avvenire esclusivamente quando i dati afferiscano a dichiarazioni rese dai partecipanti integranti di per se' reato oppure quando la comunicazione dei dati sia assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati.
Note all'art. 7: - Per l'articolo 57 del citato decreto legislativo 10/10/2022, n. 150, vedi note all'articolo 4 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 50 (Dovere di riservatezza). - 1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attivita' e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato. 2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. 3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite e' ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.». - Si riporta il testo dell'articolo 21 della Costituzione della Repubblica. «21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorita' giudiziaria (26) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.». |
| Art. 8
Conservazione dei dati
1. I Centri possono conservare i dati raccolti per un termine massimo di cinque anni, decorrente: a) dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento nell'ambito del quale il programma di giustizia riparativa si e' svolto oppure dall'adozione del provvedimento di archiviazione, quando il programma si e' svolto nel corso delle indagini; b) dal termine dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, quando il programma si e' svolto nella fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza; c) dalla conclusione del programma, quando il programma si e' svolto prima che la querela sia proposta, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo, oppure quando il programma si e' svolto dopo l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 2. Alla scadenza di detti termini, fuori dei casi di cui al comma 3, il titolare del trattamento dispone sempre l'immediata cancellazione dei dati in modo sicuro e irreversibile. 3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, nel caso in cui sia intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale e in ogni caso in cui il programma si sia concluso con esito non riparativo o si sia comunque interrotto e vi sia la manifestazione di volonta' di riprenderne il corso, l'interessato puo' presentare istanza documentata di conservazione dei dati per un tempo superiore. In caso di accoglimento dell'istanza da parte del titolare del trattamento, e' sempre disposto l'oscuramento dei dati riferibili ai soggetti diversi dall'istante. 4. E' sempre consentita per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), e e), la conservazione dei documenti contenenti dati personali, privati di ogni elemento anche solo indirettamente idoneo a reidentificare il soggetto o, comunque, dati non personali. 5. I dati personali necessari a fini fiscali e amministrativi sono conservati per un tempo massimo di dieci anni. La conservazione non e' consentita in relazione a dati personali diversi da quelli per i quali essa sia espressamente imposta da norme legislative o regolamentari, e nei limiti ivi previsti.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 44 (Principi sull'accesso). - 1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravita'. 2. Ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato. 3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.». - Si riporta il testo dell'articolo 414 del codice di procedura penale: «Art. 414 (Riapertura delle indagini). - 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale. 2. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.». |
| Art. 9
Tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati
1. Ogni trattamento dei dati personali previsto dal presente decreto e' effettuato a norma del Regolamento e del Codice. Il trattamento dei dati personali e' pertanto improntato ai principi di correttezza, liceita', trasparenza, minimizzazione, pertinenza, responsabilizzazione e puo' essere effettuato utilizzando supporti cartacei o informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e altresi' mediante l'utilizzo di procedure che scongiurino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione. 2. I Centri adottano, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del Codice, ogni misura tecnica e organizzativa idonea per la tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. I Centri che effettuano un trattamento dei dati nei casi di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 3, del Regolamento sono tenuti a effettuare la valutazione d'impatto preventiva prevista nel medesimo articolo. 3. Il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo, procede altresi' periodicamente a verificare e monitorare l'effettivo impatto della presente regolamentazione sui diritti e sulle liberta' degli interessati.4. I dati personali che manifestamente non sono utili per le finalita' di cui all'articolo 4 non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente in modo sicuro e irreversibile. 5. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento stesso, di chiedere l'integrazione dei dati e di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali, nei casi di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Regolamento e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 1, e 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 1-bis.-3. (Omissis).». «Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita'; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.». - Per l'articolo 61, comma 1, del citato decreto legislativo 10/10/2022, n. 150, vedi note all'articolo 4 del presente decreto. |
| Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2023
Il Ministro: Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2111 |
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