Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 giugno 2023, n. 96
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare, l'articolo 17, comma 95, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Vista la legge 19 agosto 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'articolo 11;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'articolo 14, comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e, segnatamente, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, e approvato definitivamente con decisione di esecuzione dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021;
Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessita' di incrementare la flessibilita' e l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;
Visti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI) del 21 marzo 2022, dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 14 aprile 2022, del Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 29 aprile 2022, acquisiti in via collaborativa in fase di istruttoria;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 21 settembre 2022;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi il 17 maggio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 836 del 22 maggio 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonche' i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresi' l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate.»;
d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»;
3) al comma 4, le parole «, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali» sono soppresse;
4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attivita' caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attivita' professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.»;
5) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) attivita' formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle universita' nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attivita':
1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonche' di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attivita' previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati;
3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari gia' presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;»;
e) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilita', su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attivita' formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purche' in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.»;
f) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e' effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attivita', in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.»;
g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Monitoraggio). - 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle universita', dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, i dati relativi alle attivita' formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n.
400 - Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214,
Supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei
criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito
dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»:
«Art. 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle
classi di laurea). - 1. In attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo,
al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di
studio e la formazione di profili professionali innovativi,
una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere
riservata ad attivita' affini o integrative, comunque
relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti
disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali
attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi
di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o
altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di
conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo
culturale e professionale identificato dal corso di
studio.".
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1,
con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si provvede alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare
la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di
interdisciplinarita' di cui al comma 1.
2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari, in
riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3
del decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente
all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel
territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli
eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e
della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte
di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato
ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini
ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio
dall'anno accademico 2022/2023.».
- Si riporta l'articolo 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici
universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
novembre 1990, n. 274:
«Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento
degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonche' dei
corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo 6,
comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un
regolamento degli ordinamenti didattici, denominato
«regolamento didattico di ateneo». Il regolamento e'
deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il
regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i
quali senza che il Ministro si sia pronunciato il
regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato
con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo
dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle
universita', deliberate dagli organi competenti, puo'
essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di
istruzione universitaria a distanza attuate dalle
universita' anche in forma consortile con il concorso di
altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a
strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo
settore. Tali strutture possono essere costituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del
tesoro.».
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di
accessi ai corsi universitari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
Supplemento ordinario.

- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 gennaio
2020, n. 6.
- Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

«Art. 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle
classi di laurea). - 1. In attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo,
al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di
studio e la formazione di profili professionali innovativi,
una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere
riservata ad attivita' affini o integrative, comunque
relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti
disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali
attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi
di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o
altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di
conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo
culturale e professionale identificato dal corso di
studio.".
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1,
con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si provvede alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare
la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di
interdisciplinarita' di cui al comma 1.
2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari, in
riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3
del decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente
all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel
territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli
eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e
della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte
di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato
ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini
ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio
dall'anno accademico 2022/2023.».

- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.

- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento», e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.

Note all'art. 1:


- Si riportano gli articoli 1, 3, 5, 10, 11 e 12, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999,
n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente
regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu'
decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di
laurea magistrale e di specializzazione, come individuati
nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea
magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al
termine dei corrispondenti corsi di studio, come
individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio,
l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati,
raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i
raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale
4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive
modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente
affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura
del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di
conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste
dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze
e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e
professionale, al conseguimento delle quali il corso di
studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio,
l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita'
organizzata o prevista dalle universita' al fine di
assicurare la formazione culturale e professionale degli
studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al
tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle
tesi, alle attivita' di studio individuale e di
autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita'
formative universitarie ed extrauniversitarie specificate
nel regolamento didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo titolo.»
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le
universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare
allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea
magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonche'
i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando
quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresi'
l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze
professionalizzanti immediatamente esercitabili.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le
universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al
presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei
italiani o stranieri.»
«Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al
credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per
studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
2. La quantita' media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo
pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano,
altresi', per ciascun corso di studio la frazione
dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata
allo studio personale o ad altre attivita' formative di
tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto e' effettuata con
le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita', compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo.
5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti
in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di
mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono
prevedere forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da
acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli
studi universitari o contestualmente impegnati in attivita'
lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso.»
«Art. 10 (Obiettivi e attivita' formative
qualificanti delle classi). - 1. I decreti ministeriali
individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di
laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita'
formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole
nelle seguenti tipologie:
a) attivita' formative in uno o piu' ambiti
disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti
disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per
ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di
crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non
superiore al 50 per cento dei crediti stessi, tenuto conto
degli obiettivi formativi generali delle classi.
2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per
ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle
attivita' di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre
attivita' formative afferenti a settori
scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli
previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di
definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi
formativi della relativa classe, riservando in ogni caso
alle attivita' formative afferenti a settori
scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il
40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo
di studio.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi',
il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei
corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
formativi qualificanti e le attivita' formative
caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura
non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi.
4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per
ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi
alle attivita' caratterizzanti, insegnamenti o altre
attivita' formative afferenti a settori
scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli
previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di
definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi
formativi della relativa classe, riservando in ogni caso
alle attivita' formative afferenti a settori
scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il
30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo
di studio.
4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e
4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati
all'accesso di attivita' professionali, ivi compresi quelli
abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati
dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche
disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi
formativi, della disciplina di accesso alle professioni
medesime, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dalla
normativa di riferimento.
5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come
previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno
prevedere:
a) attivita' formative autonomamente scelte dallo
studente purche' coerenti con il progetto formativo;
b) attivita' formative affini o integrative a
quelle di base e caratterizzanti, definite dalle
universita' nella loro autonomia anche con riguardo alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
Tali attivita':
1) sono finalizzate all'acquisizione di una
formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonche'
di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale proposto;
2) costituiscono un ambito disciplinare
dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una
descrizione sintetica delle attivita' previste e il numero
di crediti formativi universitari ad esso complessivamente
assegnati;
3) possono fare riferimento anche a settori
scientifico-disciplinari gia' presenti negli ambiti di base
o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore
conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;
c) attivita' formative relative alla preparazione
della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della
conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d) attivita' formative, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare
le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del
Ministero del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5,
attivita' formative relative agli stages e ai tirocini
formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore,
ordini e collegi professionali, sulla base di apposite
convenzioni.»
«Art. 11 (Regolamenti didattici di ateneo). - 1. Le
universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo
che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio,
delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative
modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in
vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei
corsi di studio, indicando le relative classi di
appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da
inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita'
formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto
riguarda quelle previste nelle lettere a) e b),
dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte
dalle universita' previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione,
dei servizi e delle professioni con particolare riferimento
alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi
professionali.
4-bis. I regolamenti didattici assicurano la
possibilita', su richiesta dello studente, di conseguire il
titolo secondo un piano di studi individuale comprendente
anche attivita' formative diverse da quelle previste dal
regolamento didattico, purche' in coerenza con
l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno
accademico di immatricolazione.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida
di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere
piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto
degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di
organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di
studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea,
prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base
comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel
regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti
didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai
corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi
affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti
di ateneo, condividano le stesse attivita' formative di
base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti
prima della differenziazione dei percorsi formativi
prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le
competenti strutture didattiche provvedono collegialmente
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei
risultati delle attivita' formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti
didattici annuali ai professori e ai ricercatori
universitari, ivi comprese le attivita' didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e
delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalita' con cui si perviene alla
valutazione del profitto individuale dello studente, che
deve comunque essere espressa mediante una votazione in
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova
finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri
di accesso ai corsi di laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attivita' formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui
al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere
in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria
superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio
di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non
impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita' di individuazione, per ogni
attivita', della struttura o della singola persona che ne
assume la responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' delle attivita'
svolte;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e
delle decisioni assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli
congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita' con cui le universita' rilasciano, come
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni
relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti,
riordinano e disciplinano le procedure amministrative
relative alle carriere degli studenti in accordo con le
disposizioni del presente regolamento, di successivi
decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo.
Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro,
con propri decreti, individua i dati essenziali che devono
essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere
degli studenti di tutte le universita'.»
«Art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studio).
- 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso
di studio, deliberato dalla competente struttura didattica
in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto
della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri
dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e'
approvato con le procedure previste nello statuto
dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio
determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre
attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e
le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni
altra attivita' formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a
distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di
frequenza.
2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a
ciascuna attivita' formativa e' effettuata tenendo conto
degli obiettivi formativi specifici dell'attivita', in
coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di
studio.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei
corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti
assegnati alle attivita' formative e gli specifici
obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle
competenti strutture didattiche, previo parere favorevole
di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere
non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato
accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine la
deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione
dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in
particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita'
formativa.».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le universita' adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 giugno 2023

Il Ministro: Bernini Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2092