Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 giugno 2023, n. 96 |
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare, l'articolo 17, comma 95, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Vista la legge 19 agosto 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'articolo 11; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'articolo 14, comma 1; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e, segnatamente, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, e approvato definitivamente con decisione di esecuzione dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021; Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessita' di incrementare la flessibilita' e l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale; Visti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI) del 21 marzo 2022, dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 14 aprile 2022, del Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 29 aprile 2022, acquisiti in via collaborativa in fase di istruttoria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 21 settembre 2022; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi il 17 maggio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 836 del 22 maggio 2023;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell'universita' e della ricerca»; b) all'articolo 3, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonche' i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresi' l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.»; c) all'articolo 5, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate.»; d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,» sono soppresse; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»; 3) al comma 4, le parole «, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali» sono soppresse; 4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attivita' caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. 4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attivita' professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.»; 5) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) attivita' formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle universita' nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attivita': 1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonche' di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto; 2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attivita' previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati; 3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari gia' presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;»; e) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilita', su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attivita' formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purche' in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.»; f) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e' effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attivita', in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.»; g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Monitoraggio). - 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle universita', dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, i dati relativi alle attivita' formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - Omissis. 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.». - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»: «Art. 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea). - 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.". 2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma 1. 2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.». - Si riporta l'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, n. 274: «Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore. 2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d). 3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.». - La legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento ordinario. - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6. - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: «Art. 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea). - 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.". 2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma 1. 2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266. - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 1, 3, 5, 10, 11 e 12, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266, come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3; f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11; o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento; p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.» «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonche' i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresi' l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili. 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.» «Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.» «Art. 10 (Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi). - 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. 2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi. 2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. 3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati. 4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi. 4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attivita' caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. 4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all'accesso di attivita' professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento. 5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo; b) attivita' formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle universita' nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attivita': 1) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonche' di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto; 2) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attivita' previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati; 3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari gia' presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi; c) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; d) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attivita' formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.» «Art. 11 (Regolamenti didattici di ateneo). - 1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilita', su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attivita' formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purche' in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. 5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attivita' formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10. 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'.» «Art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studio). - 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo. 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e' effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attivita', in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere. 4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.». |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le universita' adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 giugno 2023
Il Ministro: Bernini Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2092 |
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