Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57
Testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore energetico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1


 
Art. 2


 
Art. 3
Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3 ((del presente articolo)), ai Commissari straordinari di Governo gia' nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo ((5 del decreto-legge n. 50 del 2022)).
2. A ((decorrere)) dalla data di entrata in vi gore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, an che a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 e' rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;
b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;
((b-bis) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;))

c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio((, a seguito di ricollocazione,)) delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;
d) dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
«14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unita' galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita' galleggianti medesime.»
4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente:
«3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. (Disposizioni per la realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione). - 1. In considerazione
della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza
energetica nazionale, fermi restando i programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le
opere finalizzate all'incremento della capacita' di
rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di
trasporto esistente alla data di emanazione del presente
decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti. Per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche
a seguito di ricollocazione, delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e
territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
(omissis)
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del
Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati,
anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione
ovvero all'esercizio delle opere e delle connesse
infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa
istanza di autorizzazione al medesimo Commissario,
corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il
collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto
del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione
ovvero dell'entrata in esercizio dell'impianto nonche'
della descrizione delle condizioni di approvvigionamento
del gas.
(omissis)
11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede
tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
(omissis)
14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5,
ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione
ovvero l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle
opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene
rivolte a un commissario diverso da quello che ha
rilasciato l'autorizzazione originaria, anche qualora, in
sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte
prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano
modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture
realizzate per consentire il collegamento delle unita'
galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono
mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a
seguito di eventuali ricollocazioni delle unita'
galleggianti medesime.
(omissis)
- Si riporta il testo dell'Allegato I-bis - Opere,
impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999, alla Parte Seconda, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dalla
presente legge
(omissis)
3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate
all'incremento della capacita' di rigassificazione
nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e
rigassificazione;
(omissis)
 
((Art. 3 - bis
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Al fine di contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.
4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al bonus sociale gas.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente
decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c).
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al
termine del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 17 e 18,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Art. 1. - 1. - 16. Omissis
17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni
relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente
svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione
per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno
2023 fino a 15.000 euro.
18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi
condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche' la
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400
milioni di euro complessivamente tra elettricita' e gas,
con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina
le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del
valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della
necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le
famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali):
«Art. 1. (Rafforzamento del bonus sociale per
elettricita' e gas). - 1. Per il secondo trimestre
dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per
la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti
domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per
la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma
9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorita'
in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni
di euro.
2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre
2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui
all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base
dell'indicatore della situazione economica equivalente pari
a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di
5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023. Con
riferimento all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro il
31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui
all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34.»
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26. (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
in tutte le attivita' industriali produttive di beni e
servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose
di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le societa'
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo
di denunciare preventivamente la propria attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per
territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua
che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in
possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio,
effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
a contabilizzare, in un apposito registro di carico e
scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta
nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione
della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata
o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono
detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili. Per la detenzione e la
circolazione del gas naturale non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano
una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati
relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle
stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a
rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i
dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16. (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - 1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.»
 
((Art. 3 - ter
Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da
biogas e biomassa

1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri: a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto; b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto; c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessita' di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24. (Meccanismi di incentivazione). - 1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei
criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici
di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non
incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma
8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti
di cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio
dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo
di diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo
e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi
impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da
impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili
l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della
provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via
esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i
trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del
gas naturale e all'utilizzo nei trasporti;
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili,
in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo
e' finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,
di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle
attivita' agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di
allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da
coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per
contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo'
essere superiore, per gli interventi di rifacimento
parziale, al 25%(percento) e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 50%(percento) dell'incentivo
spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso
degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli
alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti,
l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
all'80%(percento) e, per gli interventi di rifacimento
totale, al 90%(percento) dell'incentivo spettante per le
produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
quale e' erogato l'incentivo in godimento;
i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i
decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle
caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque
non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a
1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per
scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei
costi;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile
alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per
l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un
incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal
GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei
criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli
incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di
solidita' finanziaria dei soggetti partecipanti, e
meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti
autorizzati, anche mediante fissazione di termini per
l'entrata in esercizio;
c) le procedure d'asta sono riferite a contingenti
di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche
categorie di interventi;
d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato
sulla base dell'asta al ribasso;
e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo
dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato
tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti
effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per
gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal
1°gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in
applicazione del comma 4, ferme restando le diverse
decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e
tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure
d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al
nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al
comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui
al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in
esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di
potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di
impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui
all'articolo 3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e
4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in
seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti
rinnovabili non programmabili volti a renderne
programmabile la produzione ovvero a migliorare la
prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo'
essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi
impianti accedono agli incentivi di cui al presente
articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione.
Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23,
comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e
all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito
della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integra-zioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti alimentati da
biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, che beneficino di
incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che,
entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per
aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei
seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei
costi di funzionamento, al fine di assicurare la
prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente
dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla
potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero
delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente,
tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e
della necessita' di promuovere la progressiva efficienza
dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti specifici
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie
avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da
fluidi geotermici a media ed alta entalpia.»
 
((Art. 3 - quater
Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia
di coltivazione delle risorse geotermiche

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3.bis.1 e' inserito il seguente:
«3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Ambito di applicazione della legge e
competenze) - (omissis)
3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati
ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque
anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati
sperimentali in termini di ore annue di funzionamento,
nell'ambito della successiva richiesta della concessione
possono presentare contestualmente istanza di potenziamento
con una variazione del programma dei lavori e agli stessi
non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale
installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il
limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema
elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1.
(omissis)
 
((Art. 3 - quinquies
Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonche'
l'impiego di prodotti energetici alternativi.
1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione»;
2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area gia' oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantita' risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici gia' autorizzate;
3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle gia' autorizzate»;
3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la
produzione di biometano). - 1. Ferme restando le
disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas
naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e
delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere
connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del
biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli
articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i
nuovi impianti di capacita' produttiva, come definita ai
sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500
standard metri cubi/ora;
a-bis) la procedura abilitativa semplificata per
gli interventi di parziale o completa riconversione alla
produzione di biometano di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o
gas residuati dai processi di depurazione;
a-ter) la procedura abilitativa semplificata per
gli interventi su impianti per la produzione di biometano
in esercizio che non comportino un incremento dell'area
gia' oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla
quantita' risultante di biometano immesso in rete a seguito
degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi
sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i
volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli
interventi;
2) gli interventi non comportino alcuna modifica
delle tipologie di matrici gia' autorizzate;
3) la targa del sistema di upgrading indichi il
valore di capacita' produttiva derivante dalla
realizzazione degli interventi;
4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla
digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di
quelle gia' autorizzate
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da
quelli di cui alla lettera a), a-bis) e a-ter);
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola
«biomassa, sono inserite le seguenti: ivi inclusi gli
impianti a biogas e gli impianti per produzione di
biometano di nuova costruzione,».
 
((Art. 3 - sexies
Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito
energetico

1. Per il perseguimento di finalita' di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco dell'Unione europea dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque ti tolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorita' e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria zione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entita'» sono inserite le seguenti: «e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;
b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorita' espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Regole generali sulla competenza). -
(omissis)
9-bis. L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
minore entita' e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies,
comma 2.1, del presente decreto, puo' delegare, in tutto o
in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A
questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di societa' controllate
nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie. 3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di
cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai
sensi dell'articolo 3, comma 10, e' punito con l'arresto
fino ad un anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, come modificato dalla presente legge:
«Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le
infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
energetiche nazionali). - (omissis)
2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del
presente articolo, l'autorita' espropriante, nei casi in
cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero
qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica
ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o in parte, al
soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi,
determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto
di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in
ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo,
i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono
avvalersi delle societa' controllate nonche' di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla
condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di
autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199;
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. (Attivita' d'impresa di interesse generale).
- 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla produzione,
all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti
rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
(omissis)»
 
((Art. 3 - septies
Attivita' di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e
dalle imprese sociali

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».))

 
((Art. 3 - octies
Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi
di incentivo). - 1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e
8 sono definiti tempi e modalita' per il raccordo con le
procedure di assegnazione degli incentivi attivate in
attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, al fine di garantire continuita'
nell'erogazione degli incentivi.
2. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, il meccanismo dello
scambio sul posto e' soppresso. I nuovi impianti che
entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno
dei meccanismi di cui ai precedenti articoli alle
condizioni e secondo le modalita' ivi stabilite, ovvero al
ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi
3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi'
i criteri e le modalita' per la graduale conversione al
meccanismo di cui all'articolo 7 degli impianti in
esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a
decorrere dal 31 dicembre 2024.
4. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle
dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi d'asta e
registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 4 luglio 2019, recante "Incentivazione
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on
shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati
dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, successivamente alla
settima procedura e fino all'entrata in vigore dei decreti
di cui agli articoli 6 e 7, il GSE organizza ulteriori
procedure mettendo a disposizione la potenza residua non
assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalita'
previste dall'articolo 20 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019 e tenuto conto di quanto
disposto dal comma 5 del presente articolo.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, a
decorrere dalla settima procedura:
a) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di
una procedura di registro e contestualmente eccesso di
offerta nella procedura d'asta riferita al medesimo gruppo
di impianti, la potenza non assegnata in tale ultima
procedura d'asta viene trasferita al contingente
disponibile per la prima, nella misura utile allo
scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si
applica anche nel caso in cui eccesso di domanda e offerta
siano invertiti;
b) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di
una procedura di registro per un gruppo di impianti di
nuova realizzazione e contestuale eccesso di offerta
nell'ambito delle procedure di registro di un altro gruppo
di impianti di nuova realizzazione, la potenza non
assegnata in tale ultima procedura viene trasferita al
contingente disponibile per la prima, nella misura utile
allo scorrimento della graduatoria. La medesima
disposizione si applica per le procedure di asta; c) le
quantita' di potenza trasferite in applicazione delle
lettere a) e b) sono determinate dal GSE a parita' di costo
indicativo medio annuo degli incentivi.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini di dare attuazione a
quanto previsto ai commi 4 e 5, il GSE aggiorna le date e i
tempi di svolgimento delle sessioni nonche' quelle di
pubblicazione delle graduatorie, dandone comunicazione sul
proprio sito web.
6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i valori delle tariffe di riferimento
indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019
sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli
bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo
riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita', per tenere conto dell'inflazione
media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di
pubblicazione del bando della relativa procedura.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.