Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2023 |
Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4; Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'art. 10; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.); Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e, in particolare, l'art. 27 sui contributi alle Agenzie di stampa; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 55, comma 24, che ha introdotto la norma di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, disponendo che, «al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato»; Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 194, che ha disposto la proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria; Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'art. 14, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di editoria; Visto l'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha sostituito all'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» con le parole: «31 dicembre 2023»; Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Considerato che l'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, innovando parzialmente la normativa in materia, opera, ai commi 2, 4 e 5, una distinzione per tipologia di servizi e di Agenzie in notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico offerti dalle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, incluse in un elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 2 e 4), ed in servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico (comma 5), acquisibili dalle pubbliche amministrazioni mediante le procedure previste dal codice dei contratti anche da Agenzie di stampa prive della rilevanza nazionale; Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare anche da Agenzie diverse da quelle comprese nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale, servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici; Rilevato che nel comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 si fa riferimento a notiziari [...] speciali, mentre al comma 5 si fa riferimento a servizi di carattere specialistico, sicche' nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale possono essere iscritti operatori che offrano «notiziari speciali», rimanendo fermo che le pubbliche amministrazioni possono acquisire servizi specialistici da operatori non presenti nell'elenco perche' privi dei requisiti e dei parametri richiesti per la rilevanza nazionale; Considerato che l'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico» o di servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico persegue il comune fine di garantire una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria; Considerato che lo scopo dell'azione pubblica risulta dunque duplice: a) garantire la presenza di piu' Agenzie in grado di raccogliere le informazioni primarie da diffondere nel pubblico, nel rispetto di adeguati standard qualitativi intesi come professionalita', completezza, correttezza, affidabilita', tempestivita' e continuita' delle informazioni; b) permettere alle pubbliche amministrazioni un'acquisizione completa e tempestiva di tali informazioni per un piu' efficiente svolgimento dei rispettivi compiti; Vista la relazione conclusiva dei lavori del Comitato istituito ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, contenente gli elementi conoscitivi necessari nonche' l'apposita proposta formulata dal Comitato stesso, trasmessa al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per l'editoria e l'informazione, sen. Alberto Barachini, in data 12 maggio 2023; Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 in data 12 maggio 2023; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale al sen. Alberto Barachini e' stato conferito l'incarico di Sottosegretario di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Alberto Barachini e' stato delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, editoria e prodotti editoriali nonche' l'attuazione delle relative politiche; Considerato che l'interesse pubblico tutelato in via prevalente dalla disposizione di cui all'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e' rappresentato dalla esigenza di assicurare la diffusione dell'informazione primaria tra la collettivita' - sia attraverso i media che direttamente - garantendo il pluralismo di tale settore strategico e favorendo l'innalzamento sul piano della qualita' e della correttezza delle informazioni; Considerato l'obiettivo ulteriore di garantire alle amministrazioni l'acquisizione dei servizi forniti dalle Agenzie, anche al fine di agevolare il perseguimento della finalita' del sostegno pubblico ad un'informazione primaria affidabile e pluralista che rappresenta la priorita' con particolare evidenza in relazione alle Agenzie di rilevanza nazionale, destinate ad essere comprese nel relativo elenco e ad essere contrattualizzate in forma semplificata, sospingendo verso il superamento di meccanismi di predeterminazione del fabbisogno informativo sulla base di parametri meramente quantitativi, a favore di parametri qualitativi; Considerato che, in relazione all'interesse tutelato in via prevalente dalla disciplina in esame, pare opportuno che, nella definizione di tali parametri qualitativi, la dimensione interna, organizzativa e dimensionale delle Agenzie sia valorizzata in funzione della qualita' e dei servizi che le stesse sono chiamate a rendere e, dunque, non soltanto della quantita', ma altresi' della qualita', tempestivita', correttezza delle informazioni dalle stesse effettivamente rese; Considerato che servizi qualitativamente elevati presuppongono la predisposizione, da parte delle Agenzie, di assetti organizzativi adeguati, ferme naturalmente le distinzioni che si possono operare in ragione non soltanto della rilevanza nazionale o meno dell'Agenzia, ma altresi' della natura generale o specialistica dei servizi effettuati; Ritenuto che per garantire l'apertura del mercato anche alle medie e piccole Agenzie nonche' il pluralismo delle fonti tendendo al contempo all'innalzamento della qualita' dell'informazione primaria e' opportuno fornire incentivi premianti affinche' anche le Agenzie di minore dimensione possano svilupparsi mediante operazioni di fusione o mediante stabili e strutturate associazioni tra loro, per arrivare a possedere i requisiti e i parametri previsti per l'ammissione alla procedura semplificata che fa leva sull'iscrizione nell'elenco dei soggetti dotati di rilevanza nazionale; Ritenuto che la distinzione tra tipi di servizi e di Agenzie si riflette sulle procedure di scelta del soggetto fornitore e sulla provvista finanziaria necessaria per la loro acquisizione; Considerato che per le Agenzie di rilevanza nazionale, incluse nell'elenco formato e tenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la contrattualizzazione avviene in esito ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando e il servizio acquisito rientra nella definizione di notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico; Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali; Considerato che anche gli enti locali possono acquisire servizi dalle Agenzie di stampa iscritte nell'elenco avvalendosi di fondi propri e nel rispetto della vigente disciplina dei contratti pubblici; Considerato che alle Agenzie, comprese quelle incluse nell'elenco degli operatori in possesso dei requisiti della rilevanza nazionale, non e' preclusa la stipula di contratti con privati, nella definizione dei criteri di commisurazione del corrispettivo da riconoscere alle Agenzie di rilevanza nazionale e' utile prevedere un meccanismo che premia l'avere introiti dal settore privato secondo un meccanismo di cofinanziamento, noto come matching funds principle prevedendo che una quota premiale si aggiunga a quella per il requisito di base modulata sulla capacita' delle Agenzie di finanziarsi offrendo servizi sul mercato; Considerato che accanto ai requisiti minimi necessari per l'inclusione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale, per garantire la qualita' dell'informazione primaria e' opportuno prevedere parametri incentivanti, ai quali attribuire un punteggio utile per l'accesso ad una quota di risorse incentivanti; Considerato che il presente decreto non individua solamente i «requisiti e parametri qualitativi e dimensionali» per la definizione delle «Agenzie di stampa di rilevanza nazionale», ma precisa «tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata», con la conseguenza che il decreto indica anche come commisurare il corrispettivo destinato alle Agenzie di rilevanza nazionale e i criteri per ripartire questa provvista tra dette Agenzie; Considerato che, per conferire al meccanismo attuativo una migliore aderenza all'interesse pubblico tutelato dalla misura di sostegno alla informazione primaria, e' ragionevole un superamento dell'approccio per il quale la licenza e' considerata l'unita' sulla base della quale determinare il corrispettivo annuale per la singola Agenzia; Considerato che il numero minimo di giornalisti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui deve avvalersi un'Agenzia di stampa per l'adeguata copertura dell'intero territorio nazionale, tenendo conto di una media di due giornalisti per regione, e' pari a cinquanta giornalisti e che ogni Agenzia di rilevanza nazionale in ragione della media dei giornalisti giornalmente in servizio puo' produrre un numero di lanci, con un frazionamento non superiore a due, pari almeno a dieci lanci al giorno; che l'informazione professionale di qualita' deve essere retribuita adeguatamente, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche per contrastare i fenomeni, purtroppo diffusi, di sfruttamento del lavoro; che un'Agenzia di stampa, per fornire un prodotto rispondente agli standard qualitativi richiesti, dovrebbe assicurare una solidita' economica e le entrate della stessa non dovrebbero provenire esclusivamente dal contributo pubblico; che le Agenzie di stampa devono contribuire al contrasto alla disinformazione che, anche grazie alle potenzialita' offerte dalla rete e dall'ecosistema digitale, in questi anni ha costituito una delle principali minacce ai processi democratici, e che le stesse Agenzie di stampa dovrebbero altresi' essere in prima linea nella difesa del diritto d'autore, in quanto il suo mancato rispetto crea ingenti danni alla filiera dell'editoria; che e' necessario che l'organizzazione aziendale delle Agenzie di stampa risponda a elevati standard di legalita', certificati dalla competente autorita' indipendente; Considerato che appare necessario sostenere l'occupazione giovanile e assicurare il «turn over», favorendo l'ingresso di giovani professionisti qualificati; che appare altresi' necessario adottare misure che favoriscano il contenimento degli effetti di eventuali crisi aziendali, tenuto conto delle difficolta' del settore editoriale, e che, quindi, riducano il ricorso agli ammortizzatori sociali; che appare opportuno sostenere l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del settore affinche' le Agenzie di stampa rispondano adeguatamente alla trasformazione del mercato e delle abitudini di fruizione; che le Agenzie di stampa dovrebbero potenziare la propria dimensione europea e internazionale, tenuto conto della rilevanza che rivestono oggi per i cittadini italiani i temi e le politiche europei e internazionali; che e' importante che il lavoro giornalistico utilizzi e contribuisca alla divulgazione presso il pubblico delle fonti di informazioni specializzate ufficiali, quali quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse), dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonche' dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni; Ritenuto che, in via di prima applicazione, il fabbisogno di risorse destinate alle Agenzie di interesse nazionale vada individuato in misura pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa vincitrici della procedura di gara del 2017, e che tali risorse debbano essere ripartite sulla base del numero medio dei giornalisti assunti, negli ultimi cinque anni, con contratto a tempo pieno e indeterminato; Considerato che, per la durata della fase transitoria, pari al primo triennio a partire dal 1° gennaio 2024, la quota destinata al possesso dei parametri incentivanti e' alimentata da eventuali risparmi prodotti, tra l'altro, dal mancato versamento di contributi ad Agenzie che hanno perso i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti di rilevanza nazionale; Considerato che, al fine di dare stabilita' al settore, i contratti sono tacitamente prorogati, previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissione nell'elenco, per non piu' di due anni, salva la rimodulazione del contributo sulla base del numero dei giornalisti assunti e del possesso di parametri premianti, con conseguente parziale novazione oggettiva del contratto; Considerato che l'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale e' aggiornato con una cadenza almeno annuale e che nella fase transitoria di durata triennale tale aggiornamento avviene nel secondo e nel terzo anno; Considerato che le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale devono comunicare tempestivamente le modifiche ai requisiti di ammissione e ai parametri incentivanti da esse posseduti. La perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco e la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa; Considerando che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le nuove Agenzie iscritte nell'elenco solo laddove sussistano le disponibilita' finanziarie per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dall'entrata a regime della disciplina, verifica ogni tre anni la necessita' di aggiornare i requisiti di ammissione e i parametri incentivanti e conseguentemente di aggiornare l'elenco stesso; Acquisito un primo parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 908 del 19 giugno 2023, al quale si e' dato riscontro con la nota n. prot. DIE-004197-P del 20 giugno 2023, a firma del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Recepite tutte le osservazioni contenute nel secondo e definitivo parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 luglio 2023, n. 01003/2023 e trasmesso in data 6 luglio 2023, ad eccezione delle indicazioni di riformulare o sopprimere il comma 3 dell'art. 1 e di sopprimere il comma 1 dell'art. 5. Con riferimento all'art. 1, comma 3, il parere chiede all'amministrazione di valutare l'opportunita' di operare la modifica suggerita. Al riguardo l'amministrazione valuta che il comma vada mantenuto perche' assolve ad una finalita' descrittiva della misura in generale e, quindi, serve a rafforzare dal punto di vista politico comunicativo il provvedimento. Rispetto all'art. 5, comma 1, si ritiene che il suo contenuto precettivo sia differente rispetto a quello di cui all'art. 2, comma 2, del quale pertanto non risulta essere meramente ripetitivo;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita' dell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che mettono a disposizione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, su richiesta espressa, degli organi costituzionali, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico. 2. L'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei notiziari di cui al comma 1 realizzati da Agenzie di rilevanza nazionale persegue la finalita' di garantire una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria. 3. I requisiti e i parametri che condizionano l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 permettono di individuare gli elementi qualitativi e dimensionali delle Agenzie di stampa che, per le loro caratteristiche, sono idonee a concorrere, secondo criteri pluralistici, alla formazione della opinione pubblica nazionale. Il ruolo delle Agenzie presenti nel suddetto elenco e' di conseguenza il rafforzamento delle possibilita' dei cittadini di essere destinatari di informazioni primarie di elevata qualita', in ambiti diversi, continue e plurali. |
| Art. 2
Iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
1. La rilevanza nazionale, che consente l'iscrizione delle Agenzie di stampa nell'elenco di cui all'art. 1, e' desumibile dai seguenti requisiti dimensionali, organizzativi e di capacita' operativa: a) la disponibilita' di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta; b) la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; c) la capacita' di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci; d) la comprovata idoneita' a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un'adeguata capillarita' nella raccolta delle informazioni primarie; e) il possesso di un bilancio, certificato da parte di societa' di revisione iscritte all'albo CONSOB, che per almeno la meta' sia alimentato da risorse acquisite per attivita' svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato; f) l'istituzione, almeno al momento della presentazione della istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, della figura del Garante della informazione avente la funzione di assicurare la qualita' delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalita', esperienza, imparzialita' e senza una pregressa appartenenza all'Agenzia presso cui opera; g) il possesso di un rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito internet un modello tipo di istanza che le Agenzie di stampa usano per dichiarare il possesso dei requisiti necessari di cui al comma 1 per l'iscrizione nell'elenco nonche' dei parametri incentivanti di cui all'art. 3. Nella medesima modalita' e' indicato il termine di presentazione della istanza di cui al precedente periodo. 3. Il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo permette l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e consente, a seguito del positivo esito della procedura negoziata, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo minimo per l'acquisizione dei notiziari messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni. |
| Art. 3
Parametri per incentivare la qualita' e l'efficienza delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
1. Laddove il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), superi il numero minimo per l'iscrizione nell'elenco, alle Agenzie di stampa e' riconosciuto un corrispettivo superiore a quello minimo e l'incremento e' proporzionale al numero maggiore di giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, sempre nel rispetto del requisito di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'art. 2. 2. Al fine di incentivare la qualita' delle informazioni primarie offerte, e' altresi' prevista l'attribuzione alle Agenzie incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, di un ulteriore contributo in considerazione del possesso dei parametri premianti di cui al comma 4. 3. Costituiscono parametri premianti, il cui possesso e' attestato dalla singola Agenzia di stampa: a) l'adozione di una politica di reclutamento che privilegi l'assunzione di giornalisti con una eta' anagrafica non superiore ai trentacinque anni; b) la comprovata disponibilita' all'assunzione di giornalisti che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o accorpamenti tra Agenzie, abbiano perso l'occupazione divenendo esuberi; c) l'approntamento di programmi di investimento in tecnologie innovative che permettano l'effettivo miglioramento delle performance; d) la comprovata possibilita' di intrattenere rapporti di collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in una mera attivita' di traduzione e distribuzione di notizie; e) la capacita' e frequenza nell'accedere a fonti di informazioni specializzate, quali, ad esempio, quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse), dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonche' dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni. |
| Art. 4 Criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo per l'acquisizione dei servizi delle Agenzie di stampa iscritte nell'elenco 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base del numero e delle caratteristiche delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell'apposito elenco in applicazione degli articoli 2 e 3, definisce il fabbisogno finanziario annuale necessario alla corresponsione del corrispettivo per le dette Agenzie. 2. La determinazione del corrispettivo riconosciuto alla singola Agenzia iscritta nell'elenco avviene in seguito alla procedura negoziata tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le dette Agenzie e prende le mosse dai requisiti e dai parametri incentivanti effettivamente posseduti dall'Agenzia come stabilito all'art. 2 e 3. 3. La quota del fabbisogno annuale per il corrispettivo da riconoscere alle Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 da destinare alla corresponsione degli incentivi per il possesso dei parametri di cui all'art. 3 e' stabilito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria in una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del totale. La suddetta quota e' incrementata con le economie derivanti dalla gestione dell'anno finanziario precedente. |
| Art. 5
Modalita' di svolgimento della procedura negoziata e rinnovo e novazione dei contratti
1. Le Agenzie di stampa che intendono essere incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, fanno domanda compilando e presentando al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il modello tipo di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine ivi indicato. 2. Il contratto ha durata di un anno in costanza dei requisiti di cui all'art. 2 ed e' tacitamente prorogato per altri due anni al persistere di detti requisiti. La modifica, sia per incremento che per riduzione, del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), fermo restando il numero minimo di cinquanta, nonche' dei parametri di cui all'art. 3 determina la novazione oggettiva del contratto. Detta novazione comporta un aumento del contributo per l'Agenzia in caso di incremento. In caso di riduzione del numero dei giornalisti assunti o di riduzione dei parametri incentivanti posseduti, il nuovo contratto stabilisce il decremento del contributo di spettanza dell'Agenzia. |
| Art. 6
Prima applicazione, fase transitoria e aggiornamento dei requisiti e dei parametri
1. Nella fase transitoria, pari a tre anni dal 1° gennaio 2024, le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017. Tali risorse sono ripartite sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato. 2. Nella fase transitoria di cui al comma 1 il riconoscimento di un contributo per il possesso dei parametri premianti e' possibile solamente in presenza di risparmi che alimentino la provvista finanziaria necessaria. Successivamente si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3. 3. Al termine della fase transitoria di cui al comma 1, si provvede ad un aggiornamento dei requisiti e parametri stabiliti dal decreto per giungere alla formazione di un nuovo elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che tenga conto dell'andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria. |
| Art. 7
Aggiornamento dell'elenco
1. L'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale e' aggiornato almeno con cadenza annuale. Le Agenzie di stampa che, dopo la prima applicazione, entrino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 possono presentare domanda per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, nelle modalita' e nei termini precisati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria all'art. 2, comma 2. Anche nella fase transitoria di cui all'art. 6, comma 1, il Dipartimento procede, nel secondo e nel terzo anno, all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo il primo anno della fase transitoria solo laddove sussista la disponibilita' finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni. 3. Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale comunicano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le modifiche ai loro requisiti e parametri precisati agli articoli 2 e 3. La perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco e' tempestivamente comunicata al suddetto Dipartimento che provvede alla cancellazione dell'Agenzia dall'elenco di cui all'art. 1. Tale cancellazione determina la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa dall'elenco. |
| Art. 8
Utilizzo dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, da parte degli enti locali
1. Gli enti locali stipulano contratti con le Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, avvalendosi dei propri fondi, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
| Art. 9
Pubblicita'
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura la pubblicita' sul proprio sito web delle procedure regolate dal presente decreto e degli atti che le concludono nonche' delle informazioni raccolte e ai criteri di fissazione dei fabbisogni. |
| Art. 10
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente. Roma, 11 luglio 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria Barachini
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2063 |
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