Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 giugno 2023
Criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede indagini annuali effettuate dai servizi fitosanitari regionali;
Visto l'art. 1, comma 433, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» con il quale e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 1, comma 433, le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi;
Visti gli esiti delle indagini ufficiali effettuate dal servizio fitosanitario nazionale che confermano la presenza della malattia in alcune Regioni e Province autonome;
Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 433, dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sulla percentuale di superficie vitata delle Regioni e provincie autonome interessate dalla malattia e che alcune regioni hanno chiesto di essere escluse dal riparto di cui al presente provvedimento in quanto l'onere amministrativo sarebbe troppo elevato in relazione alla limitata erogazione dei contributi, vista l'esigua estensione delle superfici vitate interessate;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sui criteri di riparto di cui al presente provvedimento, espresso nella seduta del 29 e 30 marzo 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, in applicazione dell'art. 1, comma 433 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) «Fondo»: Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite istituito dall'art. 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
Art. 3

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo e' finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3 sono individuati nelle regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia flavescenza dorata.
2. I beneficiari di cui al comma 1 potranno essere rivisti, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia sulla base esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai servizi fitosanitari regionale.
 
Art. 5

Risorse disponibili

1. Per le azioni di cui all'art. 3 le risorse del Fondo ammontano a 1,5 milioni di euro per l'annualita' 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
 
Art. 6

Modalita' di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziare di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari in funzione della percentuale di superficie vitata, in quanto suscettibile a gravi infestazioni da parte della flavescenza dorata della vite.
2. In base al parametro di cui al comma 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualita' 2023 e successive, secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella 1

===================================================================== | | | | | Totale | | |Estensione| % di | | Riparto | | Regione / |superficie|superficie|Totale Riparto| annualita' | | Provincia | vitata |vitata sul| annualita' | successive | | Autonoma | (ettari) | totale | 2023 (€) | (€) | +================+==========+==========+==============+=============+ | Veneto |100.000,00| 30,668% | 460.020,00 | 613.360,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Toscana |59.821,00 | 18,346% | 275.190,00 | 366.920,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Emilia-Romagna |53.386,92 | 16,373% | 245.595,00 | 327.460,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Piemonte |42.497,00 | 13,033% | 195.495,00 | 260.660,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Friuli-Venezia | | | | | | Giulia |29.785,00 | 9,134% | 137.010,00 | 182.680,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Lombardia |23.000,00 | 7,054% | 105.810,00 | 141.080,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Provincia | | | | | | autonoma di | | | | | | Trento |10.227,00 | 3,136% | 47.40,00 | 62.720,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Provincia | | | | | | autonoma di | | | | | | Bolzano | 5.679,00 | 1,742% | 26.130,00 | 34.840,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | Liguria | 1.677,00 | 0,514% | 7.710,00 | 10.280,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+ | TOTALE | | 100% | 1.500.000,00 |2.000.000,00 | +----------------+----------+----------+--------------+-------------+

3. La ripartizione di cui alla tabella 1 potra' essere rivista, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia sulla base degli esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai servizi fitosanitari regionale.
 
Art. 7

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7425, piano gestionale 01, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite», iscritto sullo stato di previsione del Ministero.
 
Art. 8

Utilizzo delle risorse e verifica delle attivita'

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.
2. I Servizi fitosanitari delle regioni e Province autonome beneficiarie del Fondo relazionano annualmente al Comitato fitosanitario nazionale sulle azioni realizzate e sull'utilizzo delle risorse.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1044