Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 luglio 2023, n. 94 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. |
| Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, denominate qui di seguito «Parti», desiderando, di comune accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
(1) Per l'applicazione del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni significano: 1. legislazione: le leggi e gli altri atti normativi delle Parti che regolano le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 2. autorita' competente: i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 3. istituzione competente: l'istituzione responsabile per l'applicazione delle legislazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo: (a) per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa; (b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 4. beneficiario: la persona che e' o e' stata beneficiaria delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 5. periodo di assicurazione: periodo di contribuzione, di occupazione o equivalente maturato in conformita' con la legislazione di ogni Parte; 6. prestazione: le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna Parte; 7. residenza: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona risiede abitualmente, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: il temporaneo soggiorno, come definito dalla propria legislazione; 8. dimora: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona attualmente si trova, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione; 9. familiari: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ogni Parte; (2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato previsto dalla legislazione applicabile di ogni Parte |
| Allegato A Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale
Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l'art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna «Istituzione competente» di una Parte (in seguito Istituzione), di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applichera' le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti. I. Definizioni Ai fini delle presenti clausole s'intende per: (a) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che puo' essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o piu' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. (b) «dati particolari»: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonche' dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (c) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza. (d) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure penali. (e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. (f) «trasferimento»: invio di dati personali da un'Istituzione di una Parte ad un'Istituzione dell'altra Parte. (g) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un'Istituzione ricevente a un terzo dello stesso paese. (h) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un'istituzione ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti. (i) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. (j) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. (k) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali. (i) «segreto d'ufficio»: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. (m) «diritti degli Interessati»: i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile; ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso; iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono piu' necessari rispetto alle finalita' per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili; v. «diritto di opposizione»: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; vi. «diritto di limitazione del trattamento»: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti piu' i dati personali rispetto alle finalita' per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione; vii. «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. II. Ambito di applicazione Le presenti Clausole si applicano alle categorie di persone fisiche citate all'art. 3 dell'Accordo con riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari per assicurare le prestazioni elencate all'art. 2 dello stesso Accordo. III. Garanzie per la protezione dei dati personali 1. Limitazione delle finalita' Le Istituzioni hanno come finalita' l'accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale cui all'art. 2 dell'Accordo e l'erogazione di tali prestazioni. I dati personali saranno trasferiti tra le Istituzioni al solo fine di perseguire tali finalita'. Le Istituzioni non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalita' diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinche' i trattamenti successivi siano limitati a tali finalita', tenuto conto di quanto indicato al punto III.6. 2. Proporzionalita' e qualita' dei dati L'Istituzione trasferente inviera' esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari o penali e' ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalita' dell'Accordo. L'Istituzione trasferente assicurera' che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Istituzione venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Istituzione sono inesatti, ne informera' l'Istituzione ricevente, che provvedera' alle correzioni del caso. 3. Trasparenza Ciascuna Istituzione fornira' un'informativa generale agli Interessati su: (a) identita' e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati; (b) finalita', base giuridica e modalita' del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione; (c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio; (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalita' di esercizio di tali diritti; (e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti; (f) i contatti per sollevare una controversia o far valere una pretesa. Ciascuna Istituzione diffondera' la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sara' altresi' inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, cosi' come un rinvio al predetto sito. 4. Sicurezza e riservatezza Ciascuna Istituzione mettera' in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza piu' rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. Qualora un'istituzione ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informera' entro 48 ore l'Istituzione trasferente e adottera' misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro liberta'. 5. Modalita' per l'esercizio dei diritti Ciascuna Istituzione adottera' misure appropriate affinche', su richiesta di un Interessato, possa: (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonche' fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalita' del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilita' di reclamo e ricorso; (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Istituzione ai sensi delle presenti Clausole; (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Istituzione. Ciascuna Istituzione dara' seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Istituzione puo' adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva. Ciascuna Istituzione puo' ricorrere a procedure automatizzate per perseguire piu' efficacemente le proprie finalita', a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovra' essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovra' essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano. I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocita' proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle liberta' altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonche' lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attivita' esecutive e di vigilanza delle Istituzioni, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finche' persiste la ragione che le ha originate. 6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali 6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali Un'Istituzione ricevente potra' procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purche' il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovra' fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonche' sulla base giuridica, le ragioni e le finalita' della comunicazione. Un'Istituzione ricevente potra' procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Istituzione trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi: tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica; accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria; svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attivita' per le quali i dati personali sono stati trasferiti. Nei predetti casi, l'Istituzione ricevente informera' previamente l'Istituzione trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialita', come nel caso di indagini in corso, l'istituzione ricevente dovra' informare l'Istituzione trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Istituzione trasferente dovra' tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorita' di controllo, di cui al punto III.8., su sua richiesta. L'Istituzione ricevente si adoperera' affinche' sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili. 6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali Un'Istituzione ricevente potra' procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purche' il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovra' fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonche' sulla base giuridica, le ragioni e le finalita' del trasferimento ulteriore. 7. Durata di conservazione dei dati Le Istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una societa' democratica per le finalita' per le quali i dati sono trattati. 8. Tutela amministrativa e giudiziaria Se un Interessato ritiene che un'Istituzione non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo ad un'Autorita' di controllo indipendente ed un ricorso dinanzi ad un'Autorita' giudiziaria, in conformita' ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui e' stata compiuta la presunta violazione (1) . L'interessato ha, altresi', il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Istituzione trasferente, dell'Istituzione ricevente o di entrambe le Istituzioni con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Istituzioni si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo. Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Istituzione trasferente ritenga che l'Istituzione ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospendera' il trasferimento di dati personali all'istituzione ricevente fino a quando non riterra' che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Istituzione trasferente informera' sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorita' di controllo. IV. Vigilanza 1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole e' assicurata dalle Autorita' di controllo indipendenti menzionate al punto III.8. 2. Ciascuna Istituzione condurra' periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Istituzione, l'Istituzione interpellata riesaminera' le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Istituzione che ha chiesto il riesame. 3. Qualora un'Istituzione ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informera' senza ritardo l'Istituzione trasferente, nel qual caso questa sospendera' temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando quest'ultima non confermera' di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Istituzione ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorita' di controllo. 4. Qualora un'Istituzione trasferente ritenga che un'Istituzione ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospendera' il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando non riterra' che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Istituzione trasferente terra' informata la propria Autorita' di controllo. V. Revisione delle Clausole 1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili. 2. Tutti i dati personali gia' trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.
(1) In Italia l'Autorita' di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, e' il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attivita' e' disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Sempre con riferimento all'Italia, l'Autorita' giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, e' l'Autorita' giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del citato Codice. Nella Repubblica di Moldova, il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, e' l'Organismo di controllo per il trattamento dei dati personali, la cui attivita' e' disciplinata dal Capitolo IV della predetta Legge. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, ogni persona che ritiene di aver subito un danno derivato da un trattamento illecito dei dati personali o i cui diritti e interessi garantiti dalla presente legge siano stati violati, ha il diritto di rivolgersi ad un'Autorita' giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali subiti. |
| Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso. |
| Art. 2.
Campo di applicazione per materia
(1) Il presente Accordo si applica: 1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: a) la pensione per limite d'eta'; b) la pensione di disabilita' causata da una malattia generale; c) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; d) la pensione ai superstiti; 2. per la Repubblica Italiana: a) alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). (2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1). (3) Il presente Accordo non si applica: (a) per la Repubblica Italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalita' generale, nonche' all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia; (b) per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali. (4) Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto delle legislazioni moldava e italiana, nonche' del diritto nazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 3.
Campo di applicazione personale
Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni di cui all'art. 2 conformemente alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| Art. 4.
Esportabilita' delle prestazioni
Se il presente Accordo non prevede diversamente, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perche' un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applichera' per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. |
| Art. 5.
Presentazione delle domande
1. Le domande di riconoscimento o di esportabilita' delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali - CNAS). La domanda e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente italiana che le ha ricevute all'istituzione competente moldava, unitamente ai documenti rilevanti. 2. Le domande di pensione italiane dovranno essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico. Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente moldava, all'istituzione competente italiana (Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - INAIL). Le domande e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente moldava che le ha ricevute all'INAIL, unitamente ai documenti rilevanti. |
| Art. 6.
Esami medici
Se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di una Parte ha presentato una domanda o usufruisce delle prestazioni conformemente alla legislazione dell'altra Parte ed e' necessario un esame medico, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora della prima Parte effettuera' questa perizia su richiesta e a spese dell'istituzione competente della seconda Parte. Nel caso in cui la perizia medica sia necessaria ai fini dell'applicazione delle legislazioni di entrambe le Parti, questa sara' effettuata a proprie spese dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora. |
| Art. 7.
Assistenza amministrativa e giuridica
(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le istituzioni competenti delle Parti si forniranno gratuitamente assistenza reciproca, salvo quanto previsto dall'art. 6. I certificati e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle istituzioni competenti dell'altra Parte. (2) Le istituzioni competenti potranno concordare la realizzazione di sistemi di scambio di informazioni rilevanti per la corretta gestione delle prestazioni erogate. |
| Art. 8.
Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso
L'istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, puo' chiedere all'istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L'istituzione competente dell'altra Parte tratterra' tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferira' l'ammontare trattenuto all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso. |
| Art. 9.
Protezione dei dati personali
Ai fini dell'attuazione del presente accordo, ogni trattamento di dati personali, svolto dalle competenti istituzioni delle Parti, si effettuera' in conformita' alle clausole contenute nell'allegato A. |
| Art. 10.
Pagamento delle prestazioni
Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. |
| Art. 11.
Lingua di comunicazione
(1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonche' in lingua inglese. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento potra' essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte. |
| Art. 12.
Cooperazione
Le Autorita' competenti delle Parti si informeranno reciprocamente sulle modifiche e integrazioni delle proprie legislazioni in materia. |
| Art. 13.
Soluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. |
| Art. 14.
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificando per iscritto la denuncia per via diplomatica all'altra Parte. In tal caso l'Accordo cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la notifica. |
| Art. 15. Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralita' finanziaria
Il presente Accordo potra' essere modificato e/o integrato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui all'Articolo 16. Le attivita' previste dal presente Accordo saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari. |
| Art. 16.
Entrata in vigore dell'Accordo
(1) Il presente Accordo sara' ratificato da ogni Parte, secondo le rispettive procedure. (2) Le Parti notificheranno reciprocamente, tramite i canali diplomatici, l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. (3) Il Presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica. Fatto a Roma il 18 giugno 1981 in due originali, ciascuno in lingua italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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