Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 luglio 2023 |
Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione II semestre. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility» (di seguito il regolamento RRF); Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»; Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026; Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, n. 69 con il quale, in attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si e' provveduto ad approvare: l'Allegato 1, contenente l'elenco degli interventi, per i quali e' stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93 per gli interventi a valere sulle risorse PNRR, ad euro 363.811.556,93 per interventi a valere sulle risorse PNC; l'Allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali non e' stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell'assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28; l'Allegato 3, contenente l'elenco degli interventi con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo preassegnate, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, ed euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, e' stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'anno 2022 presentate nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, e' stata disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente, a euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e a euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; Visto il comma 369 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022»; Tenuto conto che ai commi 500 e 501 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si prevede la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; Visto, inoltre, il comma 370 del citato art. 1, ai sensi del quale «per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalita' di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.»; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2023, n. 75, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativamente alla procedura del primo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2023, n. 135 con il quale in attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti, per i quali si e' proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente pari a euro 1.594.965.930,05 ed euro 720.254.060,99; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 159 del 26 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2023, n. 146 con il quale in attuazione dell'art. 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' stato approvato l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, individuati con le modalita' di cui al comma 2 del citato art. 8-bis, per i quali si e' disposta l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo gia' attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per complessivi euro 179.646.936,40; Tenuto conto che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione soprariportati, la dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 come rifinanziato dal menzionato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, nonche' dal citato art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' pari a complessivi euro 9.023.497.385,69; Considerato che, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94, al fine del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili; Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 che, al fine dell'istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apporta una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, cosi' per complessivi 1.000.000.000 euro; Considerato che stante quanto sopra, la dotazione del Fondo e' pari a 8.022.297.385,69; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono determinati, tra l'altro, le modalita' e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonche' di riscontro circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Considerato che con il medesimo decreto del 10 febbraio 2023 sono disciplinate, altresi', le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1; Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale gli enti locali i cui interventi siano stati ricompresi negli allegati di cui al presente decreto devono provvedere, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, al perfezionamento del CIG e all'inserimento e/o aggiornamento sul sistema Regis delle informazioni relative all'avvio della gara, come indicate al comma 1, lettera a) del richiamato art. 10, nonche' di quelle riguardanti il fabbisogno finanziario emergente «lordo» e «netto», cosi' come richiesto ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma 1, nonche' sono disciplinate, altresi', la procedura di validazione ad opera delle amministrazioni statali titolari, da svolgersi, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, la procedura di assegnazione definitiva nonche' quella di revoca delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili; Viste le conferme di accettazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - secondo semestre 2023 - presentate dagli enti locali e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento; Tenuto conto dell'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno validato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali per complessivi euro 217.816.937,98;
Decreta:
Art. 1
Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse
1. In attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati rispettivamente con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 214.991.271,43 e per euro 2.825.666,55. 2. L'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazione titolare. |
| Art. 2
Modalita' di verifica e modalita' di revoca
1. Ai fini della verifica delle informazioni fornite dagli enti locali nonche' con riguardo alla procedura di assegnazione definitiva e alla revoca delle risorse assegnate agli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. |
| Art. 3
Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi». Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2023
Il Ragioniere Generale dello Stato Mazzotta
__________ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili |
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