Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 luglio 2023
Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato;
Visto l'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;
Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;
Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
Visto l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;
Visto l'art. 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
Visto l'art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che, in ragione della portata innovativa e della complessita' dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all'anno di imposta 2024;
Ritenuto che, al solo scopo di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorieta' sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024, la stessa debba essere resa disponibile nel corso dell'anno 2023;
Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalita' e non discriminazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).
 
Allegato A

Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle
aliquote IMU

1. Le fattispecie di cui all'art. 1 sono individuate nelle seguenti:
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
fabbricati rurali ad uso strumentale;
fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
terreni agricoli;
aree fabbricabili;
altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
2. Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facolta' di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Nel caso in cui il comune eserciti la facolta' di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalita' e non discriminazione.
 
Art. 3

Modalita' di elaborazione
e di trasmissione del Prospetto

1. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
2. I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
3. L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.
4. La delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui al comma 1, non e' idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.
5. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3.
6. Le indicazioni operative per l'utilizzo dell'applicazione informatica saranno rese note attraverso un'apposita comunicazione o circolare pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' sul portale del federalismo fiscale.
 
Art. 4

Discordanza tra il Prospetto
e il regolamento

1. In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.
 
Art. 5

Correzione degli estremi della delibera
e dei dati del Prospetto

1. In caso di erronea indicazione degli estremi della delibera recante un Prospetto gia' pubblicato, sono consentite la correzione degli estremi medesimi e la ritrasmissione dello stesso, attraverso l'apposita procedura disponibile all'interno dell'applicazione informatica e secondo le indicazioni rese note ai sensi dell'art. 3, comma 6.
2. La correzione dei dati di un Prospetto gia' pubblicato e' consentita esclusivamente in caso di difformita' tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente, secondo le indicazioni rese note ai sensi dell'art. 3, comma 6.
 
Art. 6

Modifica e integrazione
delle fattispecie

1. Le fattispecie individuate ai sensi dell'art. 2 possono essere modificate o integrate, in virtu' dell'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
 
Art. 7

Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto
e disposizioni transitorie

1. L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024.
2. Al solo fine di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell'anno 2023 in vista dell'obbligatorieta' a decorrere dall'anno di imposta 2024.
3. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalita' di cui al periodo precedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2023

Il Vice Ministro: Leo