Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007783/XVJ/VCE/C del 10 luglio 2023, le polveri nere denominate «STXL», «ST2XL» e «ST3XL» sono classificate nella prima categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 22 novembre 2022 e 26 agosto 2022.
Per i citati esplosivi il sig. Fabrizio Cesari, titolare in nome e per conto della societa' «Nobel Sport Martignoni S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Tortona (AL), frazione Rivalta Scrivia, strada Vicinale Pavese - localita' Baronina, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0007, indice 5-v2 del 9 marzo 2021 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») del 10 giugno 2021, rilasciati dall'organismo notificato «INERIS».
Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Nobel Sport» presso lo stabilimento sito in Point-de-Buis - Francia.
Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.