Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007578/XVJ/VCE/C del 10 luglio 2023, gli esplosivi di seguito elencati sono classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU e con l'indicazione del corrispondente certificato di esame UE del tipo:
«Shaped Charge Dynawell 32g Slot St. RDX», «Shaped Charge Dynawell 32g Slot St. HMX» e «Shaped Charge Dynawell 32g Puncher Slot St. HMX»: numero ONU 0440 1.4D assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 13 gennaio 2020 e certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0004 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 15 maggio 2012;
«Shaped Charge DynaFlow 3.6g SPU», «Shaped Charge DynaFlow 3.6g MPU» e «Shaped Charge DynaFlow 3.6g LPU»: numero ONU 0440 1.4D assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 17 gennaio 2020 e certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.10.0013 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 marzo 2010.
Per i citati esplosivi il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fana', ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo «D») del 22 febbraio 2023, rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).
Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «DynaEnergetics europe GmbH» presso lo stabilimento sito in Troisdorf - (Germania).
Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresi' apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.