Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2023 (vai al sommario)
LEGGE 14 luglio 2023, n. 93
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:
a) riconosce, tutela e promuove la proprieta' intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creativita', degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere piu' efficaci le attivita' di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprieta' intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla liberta' dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 e dell'articolo
42 della Costituzione:
«Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera).
- Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o
in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali.
Art. 42 (La proprieta' e' pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati). -
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredita'.».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, reca «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.».
 
Art. 2
Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti
diffusi abusivamente

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorita'», con proprio provvedimento, puo' ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacita' e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al piu' tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della medesima. L'Autorita', con proprio regolamento, in conformita' ai principi di gradualita', proporzionalita' e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilita', presenta all'Autorita' la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare piu' efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.
7. L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita', i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attivita' svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilita' che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 3, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato»:
«(Omissis)
3. Il Ministero con proprio decreto individua,
inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse
sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in
diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al
pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela
dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard
di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle
immagini, come determinati dall'Autorita' ai sensi del
comma 4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico
dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE
(regolamento sui servizi digitali):
«(Omissis)
La qualifica di "segnalatore attendibile" a norma del
presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di
qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello
Stato membro in cui e' stabilito il richiedente al
richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le
condizioni seguenti:
a) dispone di capacita' e competenze particolari ai
fini dell'individuazione, dell'identificazione e della
notifica di contenuti illegali;
b) e' indipendente da qualsiasi fornitore di
piattaforme online;
c) svolge le proprie attivita' al fine di
presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e
obiettivo.».
 
Art. 3

Misure per il contrasto della
pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) abusivamente, anche con le modalita' indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».
2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale e' aggiunto il seguente:
«4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge».
3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;
2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantita' di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;
2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 171-ter, comma 1,
della legge 22 aprile 1941, n. 633:
«(Omissis)
1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini
di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone
in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
h-bis) abusivamente, anche con le modalita'
indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto
digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte,
di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale
ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la
comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente
eseguita».
- Si riporta il testo dell'articolo 131-bis, comma 3,
del codice penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«(Omissis)
3. L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel
massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e
341 bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto
dall'articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis,
319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis,
391 bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter,
primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma,
629, 644, 648-bis, 648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti
di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli
184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del
capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633,
salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della
medesima legge».
- Si riporta il testo dell'articolo 174-ter, commi 1 e
2 della legge 22 aprile 1941, n. 633:
«Art. 174-ter. - 1. Chiunque abusivamente utilizza,
anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione,
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure
tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti,
oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate o per la quantita' di opere o materiali protetti
resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva
attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione
amministrativa e' aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto
e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale,
con la pubblicazione del provvedimento su due o piu'
giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu'
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se
si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della
concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale».
 
Art. 4

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonche' con l'Autorita', in collaborazione con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprieta' intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 20
agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento
scolastico dell'educazione civica»:
«Art. 5. - 1. Nell'ambito dell'insegnamento
trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2,
e' prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta
formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al
comma 1 prevede almeno le seguenti abilita' e conoscenze
digitali essenziali, da sviluppare con gradualita' tenendo
conto dell'eta' degli alunni e degli studenti:
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente
la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali
e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali
appropriati per un determinato contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico
attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e
privati; ricercare opportunita' di crescita personale e di
cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie
digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare
nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali, adattare le
strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere
consapevoli della diversita' culturale e generazionale
negli ambienti digitali;
e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in
grado di proteggere la propria reputazione, gestire e
tutelare i dati che si producono attraverso diversi
strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e
le identita' altrui; utilizzare e condividere informazioni
personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della
riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente
all'uso dei dati personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie
digitali, rischi per la salute e minacce al proprio
benessere fisico e psicologico; essere in grado di
proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in
ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente
articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti
interessati e di valutare eventuali esigenze di
aggiornamento, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due
anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e
dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
del decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri
di composizione e le modalita' di funzionamento della
Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la
rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle
famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della
Consulta.
5. La Consulta di cui al comma 3 presenta
periodicamente al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca una relazione sullo stato
di attuazione del presente articolo e segnala eventuali
iniziative di modificazione che ritenga opportune.
6. La Consulta di cui al comma 3 opera in
coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi
dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della
Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi,
indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque
denominate, ne' rimborsi di spese».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 7
giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni»:
«Art. 11. - 1. In conformita' a quanto previsto dal
capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni
statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
di comunicazione che intendono realizzare nell'anno
successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni metodologiche del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e'
trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo
stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non
previste dal programma possono essere promosse e realizzate
soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe».
 
Art. 5

Sanzioni amministrative

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorita' applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 31, terzo
periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»:
«(Omissis)
Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti
dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela
del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a
ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'».
 
Art. 6

Regolamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello di-medesima Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quando previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.
La piattaforma e' realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 6:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- La delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, reca
approvazione del «Regolamento in materia di tutela del
diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e
procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.».
 
Art. 7

Norme in materia di personale dell'Autorita'
e disposizioni finanziarie

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica e' incrementata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello dirigenziale, 8 unita' di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unita' di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorita', adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:
a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) titolari dei diritti su format televisivi;
d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
e) fornitori di servizi di media;
f) organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. L'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entita' minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.
4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entita' massima del contributo di cui al medesimo comma 2 e' stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entita' del contributo e' definita tenendo conto di quanto eventualmente gia' versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entita' massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entita' massima del contributo di cui al medesimo comma 2 e' stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 543,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)»:
«(Omissis)
La delibera dell'Autorita' recante la proposta
motivata di cui al periodo precedente e' sottoposta al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione,
sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera
diventa esecutiva».
- Si riporta Il testo dell'articolo 1, comma 66, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5
per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante «Attuazione della
direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali
per l'uso online nel mercato interno»:
«Art. 2. - 1. Per "organismo di gestione collettiva"
si intende un soggetto, ivi compresa la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli
180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla
legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita' unica o
principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai
diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali
diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi
uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) e' detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro.
2. Per "entita' di gestione indipendente" si intende,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come
finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o
diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di
un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di
questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) non e' detenuta ne' controllata, direttamente o
indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei
diritti;
b) persegue fini di lucro.
3. Per "titolare dei diritti" si intende qualsiasi
persona o entita', diversa da un organismo di gestione
collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi
ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo
sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei
proventi.
4. Per "membro di un organismo di gestione
collettiva" si intende un titolare dei diritti o un'entita'
che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri
organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari
di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione
dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso
da questo.
5. Per "licenza multiterritoriale" si intende una
licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la
comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche
di un'opera musicale per il territorio di piu' di uno Stato
dell'Unione europea.
6. Per "diritti su opere musicali online" si
intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione
al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di
comunicazione elettronica online».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 65, della
sopracitata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive».
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, reca
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione
dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione
delle risorse.».
- Per i riferimenti normativi di cui all'articolo 7,
comma 4, si vedano le note all'articolo 7, comma 2.