Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 maggio 2023
Modifica del decreto 30 novembre 2022, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768 che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
Preso atto delle segnalazioni della filiera apistica, delle regioni e delle province autonome pervenute nel corso di riunioni convocate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, volte alla semplificazione della gestione dei programmi apistici elaborati ai sensi del decreto 30 novembre 2022, n. 614768;
Ravvisata pertanto l'opportunita' di modificare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del 30 novembre 2022, n. 614768, al fine di chiarire alcune definizioni e semplificare la conduzione dei programmi apistici implementati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome;
Preso atto della informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmessa il 18 maggio 2023 prot. 258232;

Decreta:

Art. 1

Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768, e' modificato come segue:
1. Al comma 2 dell'art. 2, la lettera d. e' sostituita dalla seguente definizione: «"Forme associate": le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonche' le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualita' certificati;».
2. Al comma 2 dell'art. 2, la lettera f. e' sostituita dalla seguente definizione: «"Anno apistico": periodo di tempo durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici, corrispondente al periodo:
1° gennaio 2023-31 luglio 2023;
1° agosto 2023-30 giugno 2024;
1° luglio 2024-30 giugno 2025;
1° luglio 2025-30 giugno 2026;
1° luglio 2026-30 giugno 2027.
3. All'art. 8, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno apistico 1° agosto 2023-30 giugno 2024 e per gli anni successivi, ciascuna amministrazione partecipante avra' in dotazione l'intero importo assegnato dal Ministero.».
4. Il primo periodo dell'art. 9, comma 4, e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente, entro il 31 marzo di ogni anno, all'organismo pagatore competente, ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario, suddiviso per intervento e per azione.».
5. L'art. 9, comma 5 e' sostituito dal seguente: «Affinche' l'Organismo pagatore competente possa rispettare i termini per i pagamenti dei fondi a carico del FEAGA, stabilito all'art. 35 del regolamento (UE) 2021/2116, le spese per le azioni portate a termine entro il 31 luglio 2023, sono liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del 15 ottobre 2023; le spese per le azioni espletate dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024, sono liquidate entro il 15 ottobre 2024 e, per gli anni apistici seguenti (periodo 1° luglio dell'anno n - 30 giugno dell'anno n+1), le spese sostenute dai beneficiari sono liquidate entro il 15 ottobre dell'anno n+1.».
6. L'art. 9, comma 6 e' sostituito dal seguente: «Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresi' eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, sostenute prima della presentazione della domanda.».
7. L'art. 10, comma 2 e' sostituito dal seguente: «I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 febbraio di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.».
8. Il primo periodo dell'art. 13, comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del sottoprogramma concluso il 30 giugno precedente (31 luglio per l'anno 2023) e le eventuali osservazioni e suggerimenti da sottoporre al Ministero, nonche' i dati consuntivi delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna azione del Programma.».
9. All'art. 14, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre fatte salve eventuali disposizioni regionali gia' deliberate che riguardano le attivita' programmate per l'intero anno solare 2023».
10. Nell'allegato II, azione A2, il testo dell'inizio del periodo «Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, ...» e' modificato in «Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, ...».
11. L'allegato V, lettera b), primo trattino e' sostituito dal seguente: «15 febbraio per la presentazione delle domande. (art. 10, comma 2)».
12. L'allegato V, lettera b), secondo trattino e' sostituito dal seguente: «31 marzo per la comunicazione da parte delle amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni. (art. 9, comma 4)».
13. L'allegato V, lettera b), quinto trattino e' sostituito dal seguente: «31 luglio, per l'anno 2023, 30 giugno per gli anni dal 2024 al 2027. (art. 9, comma 5)».
14. L'allegato V, lettera c), primo trattino e' sostituito dal seguente: «le azioni portate a termine entro il 31 luglio 2023, sono liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del 15 ottobre 2023 mentre, le azioni espletate dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024, sono liquidate entro il 15 ottobre 2024 e, per gli anni apistici seguenti (periodo 1° luglio dell'anno n - 30 giugno dell'anno n+1), le spese sostenute dai beneficiari sono liquidate entro il 15 ottobre dell'anno n+1.».
15. L'allegato V, lettera c), terzo trattino e' sostituito dal seguente: «31 dicembre per la trasmissione da parte delle amministrazioni al Ministero delle relazioni annuali sulle azioni concluse. (art. 13)».
16. La nota a pie' di pagina dell'allegato V e' sostituita dalla seguente: «NB: Qualora le sopraindicate scadenze ricadano in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo, con l'eccezione della scadenza del 15 ottobre per la conclusione delle liquidazioni degli aiuti ai beneficiari (primo trattino del punto c), che non e' derogabile».
 
Art. 2

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 maggio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1081