Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 29 maggio 2023 |
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante; Considerato che tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, in alcune regioni del nord Italia, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5, a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; Considerato che il 2 maggio 2022 la Commissione UE ha ricevuto dalle autorita' italiane una richiesta formale di cofinanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021. Il 14 settembre 2022, il 27 febbraio 2023 ed il 14 marzo 2023 le autorita' italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta. Considerato che il 14 settembre 2022, il 27 febbraio 2023 ed il 14 marzo 2023 le autorita' italiane hanno chiarito e documentato la richiesta di cui al precedente «considerato»; Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia e, in particolare, l'art. 1 che dispone il cofinanziamento al 50%, tra UE e Stato membro, delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021; Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Vista la nota dell'amministrazione n. 239413, dell'8 maggio 29023, inoltrata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato - IGRUE/MEF, con la quale si richiede di attivare con urgenza le procedure previste dalla legge del 16 aprile 1987, n. 183, per l'assegnazione delle risorse a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Considerato che ai sensi dell'art. 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/834, della Commissione, l'erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2023 affinche' non si applichi l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria; Vista la comunicazione 208243 del 18 maggio 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della necessita' ed urgenza di adottare il presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, si dispongono le modalita' di attuazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia e, in particolare, dell'art. 1 che prevede il cofinanziamento al 50% dei danni indiretti verificatesi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021. 2. Agli importi unitari dei sostegni elencati all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 si somma il cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea. |
| Art. 2
Interventi ammessi
1. Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 27.229.572 euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantita', distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2023/834, fatta salva la possibilita' di usufruire della flessibilita' prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento. 2. I beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi del presente decreto fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, sono eventualmente detratti degli aiuti gia' percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022, citato nelle premesse. |
| Art. 3
Individuazione dei beneficiari
1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti: a) imprese produttrici di uova da cova; b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi); c) imprese di allevamento da ingrasso di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1 e svezzatori; d) allevamenti da riproduzione; e) centri d'imballaggio di uova; f) mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria). |
| Art. 4
Presentazione della domanda
1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa. 2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021. 3. Le domande sono redatte in carta semplice o in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente. 4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. Tale documentazione puo' essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime. 5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 e: a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione; b) al numero di pulcini soppressi; c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente; d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento; e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard o per bollatura sanitaria f) alla perdita di valore della carne avicola fresca sottoposta al congelamento; g) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento. |
| Art. 5
Procedure d'esame delle domande
1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2023, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non e' stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. 2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021. 3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento. 4. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori, devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1094 |
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