Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2023 (vai al sommario)
LEGGE 10 luglio 2023, n. 92
Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Iniziative

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi piu' strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:
a) il sostegno ad attivita' celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative gia' in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati e intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;
b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attivita' in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonche' al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;
c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attivita' di Giacomo Matteotti, nonche' la pubblicazione di materiali inediti;
d) la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;
e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalita' della presente legge, da svolgere prioritariamente nei Comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3 della
legge 5 ottobre 2004, n. 255, recante: «Disposizioni per la
commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della
sua casa natale a Fratta Polesine», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2004, n. 242:
«Art. 2. - (Omissis).
3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
Omissis.»
 
Art. 3

Selezione delle iniziative

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.
2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Per le attivita' di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
 
Art. 4

Misure per la Casa Museo Matteotti

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella Provincia di Rovigo, e' attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attivita' di Giacomo Matteotti.
 
Art. 5

Risorse finanziarie

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalita' di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni», pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, e' il seguente:
«Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta). -
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo
esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica
utilita', nonche' quelli a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni
previste dal decreto legislativo emanato in attuazione
della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi
da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti
all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui
allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve
dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione
dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle
finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento
dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui
avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni
istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti
pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in
tutti gli altri Stati.
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti
a favore di movimenti e partiti politici.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge,
di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato
il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o all'atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.»
 
Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 785, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Omissis;
785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo
Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte,
allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo
studio della sua opera e del suo pensiero in ambito
nazionale e internazionale, anche raccogliendone,
conservandone, restaurandone e digitalizzandone la
documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti
giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018,
di 500.000 euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per
l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con
decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a
costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca
di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
Omissis.»
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 luglio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio