Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 maggio 2023 |
Modifiche al decreto 8 aprile 2015 e al decreto 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e in particolare l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni; Visto il decreto del direttore generale del personale, organizzazione e bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, e' stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, il quale individua gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» e in particolare l'art. 1, comma 5-ter, con il quale le dotazione organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sei da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari e sette da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero, ed e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato sulla base di incarichi di fascia economica A; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l'art. 1, commi 882 e 883, con il quale, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute e' stata incrementata di sette unita' dirigenziali non generali ed e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di livello dirigenziale non generale di fascia economica A; Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute», il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dal suddetto art. 1, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 162 del 2019, ha istituito due nuovi uffici dirigenziali non generali corrispondenti ad incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e ha previsto la possibilita' di conferire, in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza e ricerca gia' previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello generale, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con attribuzione della fascia economica C; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2021, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 882, della citata legge n. 178 del 2020, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, sono state apportate modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'Ufficio 4 del Segretariato generale; Visto il decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, il quale ridetermina il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, individuando gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati a tale ruolo; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria» e in particolare l'art. 2, come modificato da ultimo dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il quale prevede l'istituzione dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, stabilendone l'operativita' fino al 30 giugno 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, con il quale sono stati nominati il direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia nonche' il dirigente di prima fascia del Ministero della salute, con funzioni vicarie, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 24 del 2022; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti per in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 6-bis, che ha sostituito l'art. 47-quater, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 e ha previsto che il Ministero della salute sia articolato in quattro dipartimenti; Visto l'art. 6-bis, comma 3, del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero della salute, da adottarsi ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto-legge, e' fatto salvo il regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 2014; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali; Considerato che il comma 2 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unita' medesima; Considerato, altresi', che il comma 3 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle strutture del Ministero della salute volte a supportare il contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, autorizza l'Amministrazione ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tra l'altro, n. 3 dirigenti di II fascia, prevedendo il corrispondente incremento della dotazione organica; Visto il comma 5 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, ai sensi del quale, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo, le funzioni attribuite al Ministero siano assicurate dal Segretariato generale o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute; Visto il comma 8 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, di modifica dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale ha attribuito al Ministero della salute la competenza in materia di «contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti»; Ritenuto, pertanto, di individuare presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, le n. 3 strutture dirigenziali di livello non generale di cui al citato comma 3, dell'art. 2, del decreto-legge n. 24 del 2022; Ritenuta, in particolare, l'esigenza di assicurare l'istituzione presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria di n. tre uffici dirigenziali non generali, dei quali uno a vocazione sanitaria dedicato alla gestione delle emergenze, da inquadrare, a integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute del 21 gennaio 2022; Ritenuta l'opportunita', nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, di graduare le funzioni e le responsabilita' dei suddetti tre uffici dirigenziali assegnando ad essi la fascia economica A, in considerazione delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilita' ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Ritenuto di poter utilizzare i risparmi da cessazioni di personale relativi agli anni 2021 e 2022 a copertura del differenziale di spesa da sostenere per l'inquadramento della predetta struttura dirigenziale di livello non generale, dedicata alla gestione sanitaria delle emergenze, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute del 21 gennaio 2022, cui e' attribuita la fascia economica A; Considerato che, rispetto all'incremento di dotazione organica di 7 unita' dirigenziali non generali previsto dal citato art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, attualmente risultano sei posizioni funzionali da istituire, al netto dell'ufficio istituito con decreto del Ministero della salute 28 settembre 2021; Considerata l'opportunita', nelle more della riorganizzazione del Ministero della salute, di assicurare l'istituzione delle succitate sei posizioni funzionali individuando altrettanti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso le seguenti strutture dirigenziali generali, nelle materie di rispettiva competenza: Segretariato generale, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio; Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021 prevedendo l'istituzione di ulteriori sei incarichi dirigenziali di livello non generale ispettivi, di consulenza e ricerca, in aggiunta agli undici ivi previsti, dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015; Ritenuta l'opportunita', nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, di graduare le funzioni e le responsabilita' dei suddetti sei incarichi ispettivi, di consulenza e ricerca, assegnando ad essi la fascia economica C in considerazione delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilita', ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015
1. Tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 ultima alinea, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 10, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ufficio 11 - Gestione sanitaria delle emergenze Esecuzione piani di emergenza, in raccordo con le direzioni generali competenti; approvvigionamento e gestione scorte strategiche nazionali di farmaci e vaccini per il contrasto al Covid-19; attivita' di monitoraggio e valutazione continua, modellistica previsionale (sala operativa); formazione continua degli operatori sanitari per la prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie NBCR in accordo con altri Enti e Istituzioni (es. Difesa civile, Protezione civile); organizzazione, pianificazione e coordinamento di simulazioni ed esercitazioni su larga scala, al fine di raggiungere l'armonizzazione della formazione degli operatori a livello centrale e periferico; fabbisogni quali-quantitativi collegati a scenari emergenziali. Ufficio 12 - Attivita' tecnico-logistiche Organizzazione, coordinamento istituzionale e gestione del materiale strategico (DM, DPI, attrezzature mediche) incluse verifiche di certificazioni e idoneita'; gestione, manutenzione e aggiornamento piattaforme tecnologiche (vaccini, materiali, DPI, farmaci salvavita- scorte, etc.) e relative analisi statistiche e previsionali; coordinamento attivita' di logistica, monitoraggio scorte, organizzazione e gestione magazzini, gestione dei rapporti con i relativi fornitori/partner privati: allocazioni e riallocazioni tra regioni e altre PA; smaltimento materiali non idonei e recupero di quelli ancora funzionali. Ufficio 13 - Ufficio giuridico amministrativo-contabile Attivita' amministrative e contabile volte a garantire le azioni di supporto dei sistemi sanitari regionali nel contrasto alle pandemie: espletamento delle procedure di approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura di patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi medici e di protezione individuale; attivita' normativa e di analisi e di studio dei modelli di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie; affari generali; attivita' giuridico-legale e gestione del contenzioso nelle medesime materie; organizzazione e svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione di aiuti economici e alla gestione di pertinenti fondi solidali, nazionali e europei, previsti per far fronte alle emergenze sanitarie, nonche' controllo e monitoraggio dell'attuazione delle relative misure». 2. Nelle more della graduazione delle funzioni e delle responsabilita' degli uffici dirigenziali che saranno previsti con la nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 11, rientrante, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, e agli Uffici 12 e 13 di cui alla lettera a) e' attribuita la fascia economica A. |
| Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021
1. Il comma 2, dell'art. 2, del decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, e' sostituito dal seguente: «Tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, e in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca gia' previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, sono conferibili presso le seguenti strutture di livello dirigenziale generale, nelle materie di rispettiva competenza, ulteriori diciassette funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali e' attribuita la fascia economica C, cosi' distribuite: Segretariato generale: 2 posizioni funzionali; Direzione generale della prevenzione sanitaria: 3 posizioni funzionali, di cui 1 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; Direzione generale della programmazione sanitaria: 5 posizioni funzionali, di cui 2 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico: 2 posizioni funzionali; Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale: 1 posizione funzionale; Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: 2 posizioni funzionali, di cui 1 da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali: 1 posizione funzionale; Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio: 1 posizione funzionale». |
| Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse gia' rese disponibili dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020 e dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 24 del 2022 citati in premessa. Agli oneri derivanti dall'inquadramento dell'Ufficio 11 tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, cui attribuire la fascia economica A, si provvede a valere sui risparmi da cessazioni di personale relativi agli anni 2021 e 2022. 2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2056 |
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