Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 24 aprile 2023
Aggiornamento delle modalita' di «reporting» nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini, previsto dalla direttiva (UE) 2016/802, sulla base del sistema di informazione «Thetis EU».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, che codifica la direttiva 1999/32/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte quinta, titolo III, e il relativo allegato X, che reca la disciplina relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' alla direttiva 1999/32/CE, prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale e il «reporting» all'Unione europea su tale tenore di zolfo;
Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che disciplina le modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il «reporting» nella parte riferita ai combustibili marittimi;
Considerato che e' stato istituito un Sistema di informazione dell'Unione europea, denominato Thetis EU, operante come piattaforma per la registrazione e per lo scambio delle informazioni sui controlli di conformita' del tenore di zolfo nei combustibili marittimi e che tale nuovo sistema impone un aggiornamento delle prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alle modalita' del «reporting»;
Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla Parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 2, ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», nonche' attribuito al Ministero della transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte gia' spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 del 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. n. 0003484 del 7 giugno 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con nota prot. n. 0030246 del 12 settembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 ottobre 2022;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2-bis.7., le parole «battenti bandiera italiana» sono soppresse;
b) al punto 3.1. sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole «sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente a quelli prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettera d)»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) al quinto periodo, le parole «e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite» sono soppresse;
c) dopo il punto 3.1., e' aggiunto il seguente:
«3.1-bis. I soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, comma 9, provvedono a inserire nel Sistema di informazione dell'Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformita', denominato Thetis EU, i dati inerenti ai rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui combustibili ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo tempestivo rispetto alla data dell'accertamento. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto amministratore per l'Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto amministratore puo' altresi' formulare indirizzi operativi per i soggetti tenuti all'inserimento dei dati, al fine di assicurare l'omogeneita' dei riscontri e segnalare le eventuali criticita'. Il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA ai fini della formulazione di tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema Thetis EU. Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e con modalita' che assicurino la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.»;
d) al punto 3.5. il secondo periodo e' soppresso;
e) il punto 3.6. e' soppresso.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2023

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2233