Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 marzo 2023
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 del 7 dicembre 2021 e di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni, l'uso dell'euro e la trasparenza;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 e approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'intervento Vendemmia verde, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti per quanto riguarda l'intervento della «Vendemmia verde».
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e le condizioni per applicare l'intervento denominato vendemmia verde, previsto dal piano strategico nazionale, adottato in attuazione dell'art. 58, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
b) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) Agea: Organismo di coordinamento Agea;
d) OP: Organismo pagatore competente;
e) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;
f) PSN: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
g) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal regolamento (UE) 2021/2117;
h) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
k) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino;
l) superficie vitata: ai sensi dell'art. 42, comma 1, del regolamento UE delegato n. 2022/126, la superficie vitata e' delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della distanza tra i filari;
m) parcella viticola: e' la parcella agricola, come definita all'art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116 coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per:
scopi di sperimentazione;
coltura di piante madri per marze;
nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilita' a norma del diritto nazionale;
la costituzione di collezione di varieta' di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche;
autoconsumo familiare di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento delegato, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate, se censito.
Una parcella viticola puo' contenere una o piu' unita' vitate.
n) unita' vitata: superficie continua coltivata a vite con varieta' di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (e' tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento.
 
Art. 3

Descrizione dell'intervento e requisiti oggettivi

1. La «vendemmia verde» consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera parcella o dell'unita' vitata, se presente nello schedario viticolo grafico.
2. Beneficiano dell'aiuto previsto per l'intervento i produttori in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
3. Formano oggetto dell'intervento le superfici che:
a) sono coltivate con le varieta' di uve da vino classificate dalle regioni in conformita' all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
b) sono in buone condizioni vegetative;
c) sono impiantate da almeno quattro campagne viticole;
d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente e nella campagna di riferimento della domanda di accesso all'intervento.
4. Ai fini dell'applicazione dell'intervento, le regioni, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidono:
a) la superficie minima e massima per domanda;
b) se escludere dall'intervento i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica, o alcune denominazioni di origine o indicazioni geografiche, o determinate varieta' di cui al comma 3, lettera a);
c) il metodo da attuare per l'eliminazione dei grappoli tra manuale, meccanico e chimico.
5. La stessa parcella non puo' essere ammessa all'aiuto previsto per la «vendemmia verde» per due anni consecutivi.
 
Art. 4

Modalita' di attuazione dell'intervento

1. Le regioni emanano le disposizioni attuative dell'intervento individuando le priorita' ed i criteri di cui all'art. 3, comma 4.
2. Per poter beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, entro il 10 giugno di ciascun anno secondo modalita' applicative predisposte da Agea in accordo con le regioni.
3. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) l'individuazione della parcella viticola, o delle singole unita' vitate se presenti nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento;
b) la resa media come risultante dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole, escludendo la campagna con la resa piu' alta e quella con la resa piu' bassa;
c) il metodo utilizzato tra quelli indicati al comma 4, lettera c) dell'art. 3;
d) la varieta' di vite coltivata sulla parcella viticola o sull'unita' vitata, se presente nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento e la destinazione produttiva (vino comune, vino a DOP/IGP);
e) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per l'intervento nella campagna precedente, per la stessa parcella.
4. I termini per la pubblicazione sul sito di Agea coordinamento delle domande ammissibili e per la notifica di cui all'art. 8, lettera a), i) del regolamento di esecuzione, sono determinati dall'Agea in accordo con le regioni.
5. Entro il 10 aprile di ciascun anno, tenuto conto delle proposte delle regioni interessate e della situazione del mercato, viene disposta, con decreto direttoriale, l'attivazione dell'intervento per la campagna in corso.
 
Art. 5

Pagamento dell'aiuto

1. L'aiuto di cui all'art. 47 del regolamento non puo' superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.
2. L'aiuto e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 42 del regolamento (UE) 2022/126, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.
3. Nessun aiuto e' erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamita' naturali, cosi' come definite dal regolamento (UE) 2021/2116. Analogamente, in caso di calamita' naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria puo' essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.
4. Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri interventi PSN PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure SRA01 ACA 1 - Produzione integrata e SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda di vendemmia verde non puo' ricevere, nella stessa annualita', il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.
 
Art. 6

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base di modalita' stabilite da Agea, sentite le regioni interessate, in conformita' alle disposizioni comunitarie e, in particolare, all'art. 18 del regolamento delegato.
2. Il controllo deve, comunque, assicurare:
a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e superfici oggetto dell'intervento;
b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sulla parcella viticola ammessa all'intervento o dell'unita' vitata se presente nello schedario viticolo grafico;
c) l'accertamento del metodo utilizzato;
d) ai fini della rendicontazione dell'aiuto, i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.
3. I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata.
4. Entro il 1° marzo di ogni anno, Agea compila l'allegato VI del regolamento di esecuzione e lo trasmette contestualmente alla Commissione UE, al Ministero ed alle regioni.
 
Art. 7

Recuperi e penalita'

1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intervento e' stato realizzato sull'intera superficie oggetto della domanda. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, e' possibile realizzare l'intervento su una superficie inferiore rispetto a quella oggetto della domanda. In tale caso se la differenza:
a) non supera il 20%, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento;
b) supera il 20% ma e' uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento e ridotta del doppio della differenza;
c) supera il 50%, non e' concesso alcun aiuto per l'intera operazione e non accede all'intervento per i successivi tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
2. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.
 
Art. 8

Comitato

1. L'importo dell'aiuto, determinato dalle regioni in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 14 del regolamento, tiene conto dei criteri individuati da un comitato composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante di Agea, un rappresentante di INEA, un rappresentante di ISMEA e un rappresentante del CRA. Ai componenti del comitato non e' riconosciuto alcun compenso.
2. I criteri per determinare l'importo dell'aiuto sono definiti con decreto direttoriale da emanarsi sulla base delle determinazioni assunte dal comitato di cui al comma 1.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Le regioni, gli OP e l'Agea comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio dell'intervento.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla campagna 2023-2024.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1093